Setteore vinicolo - Controlli vitivinicoli - Organismi di controllo - Discrezionalità tecnica - Provvedimenti adottati dagli organismi di controllo autorizzati dal Ministero per la certificazione dei vini a denominazione di origine - Organismi con funzioni di controllo che comportano valutazioni con margini di opinabilità tecnica assimilabili alla discrezionalità tecnica tipica dell'esercizio del potere amministrativo - Giurisdizione del giudice amministrativo in materia di certificazione vini DOP/IGP - Distinzione rispetto alle certificazioni biologiche per le quali viene riconosciuta la giurisdizione ordinaria in ragione della natura di mero accertamento tecnico - Titolarità delle superfici rivendicabili e tracciabilità del prodotto - Distinzione tra superficie vitata e superficie rivendicabile - Superficie vitata consistente nell'estensione di terreno coltivato a vigneto - Superficie rivendicabile intesa come un bene immateriale che consente all'azienda di produrre vino a denominazione di origine su qualsiasi superficie vitata idonea.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2223 del 2024, proposto dalla
Società Agricola di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Barrile, Elisabetta Durante e Federica Barone Bombagli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Valoritalia Società per la Certificazione delle Qualità e delle Produzioni Vitivinicole Italiane S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Aversano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- della Delibera prot. 6022 del 17 ottobre 2024 con cui Valoritalia (e per essa il Comitato esecutivo di controllo e certificazione) ha adottato “parere di non conformità lieve”, sospendendo l’iter di certificazione e disponendo il contestuale blocco del prodotto asseritamente non idoneo fino alla adozione della “misura correttiva” richiesta;
- della Delibera prot. 6379 del 25 novembre 2024 con cui Valoritalia (e per essa il Comitato esecutivo di controllo e certificazione) ha adottato “parere di non conformità grave non avendo ricevuto nessuna comunicazione in merito all’azione correttiva”, escludendo “il prodotto dal circuito tutelato” e richiedendo il “declassamento/riclassificazione del prodotto o dell’intera partita con cui è stato mescolato e adeguamento della contabilità obbligatoria”;
- nonché di tutti gli atti anche presupposti consequenziali e/o comunque connessi, ancorché sconosciuti alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Valoritalia Società per la Certificazione delle Qualità e delle Produzioni Vitivinicole Italiane S.r.l. e del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società Agricola Di Donato A.R.V.E. di Di Donato Aniceto e C. S.N.C. svolge attività vitivinicola e, tra le altre, produce vino ascrivibile alle DOC Rosso di Montalcino.
La vicenda che oggi occupa ha dei precedenti, anche giudiziari, che qui si sintetizzano per comodità espositiva.
Nel 2004 la Società stipulava con i Sig.ri Aniceto, Roberto Vittorio e Enzo Di Donato, componenti della compagine sociale, un contratto di affitto avente ad oggetto, tra l’altro, un compendio denominato Podere La Pescaia, costituito anche da superfici vitate.
Tale contratto prevedeva una durata di 15 anni (e dunque sino al 1.1.2019).
In data 30.12.2010 i proprietari sono stati interessati da una procedura esecutiva immobiliare relativa anche ai terreni locati. La ricorrente evidenzia che nel relativo atto di pignoramento non si faceva alcun riferimento ai diritti di impianto o reimpianto e neppure ai diritti relativi alle superfici rivendicabili (istituite solo successivamente con LRT n. 68/2012, in vigore dal 1.06.2013).
La Società rilasciava comunque tutti i terreni oggetto di pignoramento, riconsegnandoli al custode giudiziario e stipulava con altro soggetto contratto di affitto in relazione a terreni vitati diversi da quelli oggetto della procedura esecutiva sopra indicata sui quali ha spostato la propria attività (inviando in data 21 e 22 giugno 2022 alla ARTEA le necessarie istanze a mezzo domanda unica – DUA - per segnalare la presa in carico delle nuove superfici vitate).
Successivamente, accedendo al proprio fascicolo aziendale, in vista della presentazione della dichiarazione di vendemmia 2022 e della contestuale rivendicazione delle produzioni alla stessa assegnate, la Società si avvedeva dell’intervenuta cancellazione delle superfici rivendicabili dal proprio schedario a far data dal 08.02.2022 (con la notazione riportante la cancellazione totale di mq 45.118 per la DOCG Brunello di Montalcino e di mq 23.997 per la DOC Rosso di Montalcino).
La cancellazione è avvenuta a seguito di decreto di trasferimento connesso alla procedura esecutiva citata in favore dell’acquirente (la Borgo Scopeto e Caparzo Srl Società Agricola), inserita in data 25.08.2022.
La vicenda è stata oggetto di un primo contenzioso avanti questo Tribunale che ha accolto il ricorso con sentenza n. 448/2023, sostenendo la tesi per cui il decreto di trasferimento (e più in generale l’intera procedura esecutiva), presupposto dell’intervenuta cancellazione, avesse avuto ad oggetto esclusivamente i beni immobili di proprietà (e quindi le superfici vitate) appartenenti alle persone fisiche esecutate e non certamente le superfici rivendicabili, beni mobili immateriali del tutto distinti, non espressamente inclusi nel pignoramento.
In sede di appello la sentenza è stata riformata sulla base della ritenuta inopponibilità alla procedura esecutiva del rinnovo dei contratti di affitto intervenuti tra le persone fisiche originarie proprietarie degli immobili e la Di Donato Arve (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 67/2024).
Pende avanti il Consiglio di Stato ricorso per revocazione notificato avverso la citata sentenza.
In esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato, la Regione Toscana ha provveduto ad aggiornare gli schedari ARTEA, cancellando le superfici rivendicabili iscritte, fino a quel momento, a favore della Di Donato Arve. Allo stesso tempo la medesima Amministrazione ha anche provveduto ad iscrivere le stesse superfici a favore dell’Azienda che aveva acquistato i beni in sede di esecuzione (Borgo Scopeto s.r.l.).
Gli originari proprietari dei terreni espropriati hanno proposto autonomo ricorso avanti questo Tribunale avverso gli atti con cui la Regione Toscana, dopo avere disposto la cancellazione delle iscrizioni a favore della Di Donato, ha iscritto le medesime superfici rivendicabili nello schedario di un soggetto terzo diverso; il giudizio si è concluso con sentenza n. 268/2025 che ha disposto la cancellazione dal ruolo del gravame a causa di rilevata litispendenza (essendo pendente ricorso per opposizione di terzo innanzi al C.d.S., n.r.g. 4885/2024).
Nel mese di ottobre 2024 la Società ha inoltrato alla Valoritalia Società per la Certificazione delle Qualità e delle Produzioni Vitivinicole Italiane S.r.l. (organismo di controllo autorizzata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per il controllo e la certificazione dei vini a Denominazione d’Origine, Indicazione Geografica e dei vini, d’ora in poi Valoritalia) la richiesta di prelievo per il rilascio del certificato di idoneità relativo alla produzione e lavorazione di 30 hl di Rosso di Montalcino DOC (annata 2023) al fine di poterlo poi commercializzare.
La Valoritalia ha adottato la delibera Prot. 6022 del 17.10.2024 con cui, rilevando non conformità lieve rispetto all’iter previsto dalla normativa vigente, ha sospeso l’iter di certificazione e disposto il blocco del prodotto non idoneo detenuto fino a messa in atto dell’azione correttiva consistente nel “declassamento del vino non avente diritto alla denominazione Rosso di Montalcino Doc”, richiedendo altresì documentazione atta a giustificare la tracciabilità del prodotto in carico all’azienda.
Il provvedimento motiva con l’assenza della tracciabilità del vino qualificato a DOC Rosso di Montalcino 2023 in quanto la Società risulta titolare di superfici rivendicabili a Rosso di Montalcino per soli 5.000 mq, con una resa di vino accertata pari a 13,63 hl, inferiore rispetto ai 30 hl di cui ha chiesto l’idoneità. Ciò è diretta conseguenza della succitata cancellazione retroattiva delle superfici rivendicabili a Doc Rosso di Montalcino (per Ha 02.39.97) operata dalla Regione Toscana in esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 67/2024.
La Valoritalia, a valle di uno scambio in contraddittorio con l’interessata, ha adottato la deliberazione prot. 6379 del 25.11.2024, con cui rilevando una non conformità grave (dovuta alla mancata adozione delle misure disposte con la precedente delibera) dispone l’esclusione del prodotto dal circuito tutelato, non avendo ricevuto nessuna comunicazione in merito all’azione correttiva prescritta e ha richiesto, quale azione correttiva da effettuarsi nei 30 giorni successivi, il declassamento/riclassificazione del prodotto o dell’intera partita con cui è stato mescolato e adeguamento della contabilità obbligatoria.
2. Avverso i citati provvedimenti è insorta la Società, con ricorso notificato il 16.12.2024, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con il quale lamenta in due motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
Per resistere al gravame si sono costituiti la Valoritalia s.r.l. (il 30.12.2024) ed il Ministero della Agricoltura, Sovranità Alimentare e delle Foreste (il 3.01.2025). La Valoritalia s.r.l. ha depositato memoria (il 3.01.2025), con la quale eccepisce difetto di giurisdizione, incompetenza territoriale e inammissibilità per difetto di contraddittorio.
Ha fatto seguito il deposito di memorie di entrambe le parti (il 7.01.2025), di memoria della ricorrente (il 30.04.2025), della resistente (il 2.5.2025), con cui eccepisce improcedibilità del ricorso, nonché di memorie di replica della ricorrente e della resistente (il 14.05.2025).
Questo Tribunale con ordinanza n. 10/2025 ha respinto l’istanza cautelare in punto di periculum in mora.
Alla udienza pubblica del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è infondato.
4. Il Collegio ritiene di scrutinare preliminarmente le eccezioni sollevate dalla resistente.
4.1. In primo luogo viene eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, richiamando a tale scopo un orientamento della Corte di Cassazione in tema di certificazioni biologiche che a fronte delle attività tecniche di analisi svolte dagli enti autorizzati dal Ministero, come nel caso di specie, ha riconosciuto in capo ai destinatari posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, essendo l’attività svolta un mero accertamento tecnico privo di spendita di potere pubblico.
La eccezione non può essere condivisa.
Parte ricorrente richiama due sentenze della Corte di Cassazione secondo la quale in materia di certificazione di prodotti biologici le controversie tra produttori e organismi di controllo si sostanziano “in apprezzamenti e indagini da compiersi sulla base di criteri esclusivamente tecnici e scientifici, costituente espressione di una discrezionalità meramente tecnica, in relazione alla quale sorgono in capo ai soggetti privati destinatari del controllo posizioni di diritto soggettivo la cui tutela rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria” (Cass. S.U. 5.4.2019, n. 9678). Più in particolare la Corte ha evidenziato che “rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia tra organismo di controllo e operatore nel settore dell'agricoltura biologica, avente ad oggetto le misure adottate da parte del primo in caso di riscontrate non conformità da parte dell'operatore sottoposto a verifica” (Cass S.U. 28.01.2021, n. 1914).
La decisione della Corte discende dalla constatazione che nel regime delle certificazioni dei prodotti biologici il sistema dei controlli è affidato a soggetti privati autorizzati dal Ministero che su di essi esercita vigilanza e, sebbene le funzioni di controllo vengano delegate, in base al disposto del D.Lgs. n. 220/2018 (applicabile al caso ratione temporis) si tratterebbe di attività ausiliarie assimilabili ad operazioni meramente tecniche di verifica di non conformità i cui parametri sono fissati direttamente dalla legge (anche a mezzo del DM 20.12.2013 recante Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità» riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013).
Nel caso che qui occupa la L. n. 238/2016 (recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) nel disciplinare il sistema dei controlli ha ad oggetto la verifica annuale del rispetto dei disciplinari di produzione delle denominazioni DOP (all’interno delle quali rientrano le DOC e le DOCG); delinea un sistema misto demandato ad autorità pubbliche e private accreditate e autorizzate dal Ministero delle politiche agricole la cui scelta è demandata al privato controllato o, in mancanza, ad una designazione d’ufficio da parte dell’amministrazione pubblica (cfr. art. 64 della legge).
Con il DM 2.08.2018 è stato definito il “Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238”.
Le verifiche e le attività di controllo e certificazione hanno come parametro di riferimento i disciplinari di produzione delle diverse denominazioni, sul piano sostanziale, nonché, sul piano formale, il piano di controllo, le istruzioni impartite dall'autorità competente e le procedure e istruzioni contenute nella documentazione di sistema.
L’allegato 2 al decreto ministeriale definisce esclusivamente sul piano procedurale la parte generale del piano di controllo, la procedura della verifica di conformità, il sistema di organizzazione e campionamento dei controlli, il processo di controllo e la definizione di non conformità lievi (“irregolarità formali che non hanno effetti sulla materia prima, sul prodotto finito o sul mantenimento della tracciabilità”) e gravi (“irregolarità sostanziali che riguardano la materia prima, il prodotto finito o il mantenimento della tracciabilità oppure non conformità già considerate lievi che non sono state risolte con le azioni correttive previste”).
Risulta palese che la normativa delinea il quadro regolatorio e procedurale all’interno del quale gli organismi di controllo si muovono, mentre le valutazioni tecniche che gli stessi sono chiamati a svolgere dipendono per lo più dai disciplinari di produzione.
Tali tipologie di valutazione non possono essere assimilabili a meri accertamenti tecnici (presupposto sul quale si basa la giurisprudenza della Corte di cassazione citata) ma a valutazioni che presentano margini di opinabilità tecnica che assimilano l’attività dell’organismo di controllo alla discrezionalità tecnica tipica dell’esercizio del potere amministrativo.
La giurisprudenza ha altresì avuto modo di riconoscere carattere amministrativo e provvedimentale agli atti della Valortialia, sottoponendoli al regime di esecutività decadenziale tipica di questi ultimi (TAR Calabria, Catanzaro, 26/04/2018, sent. n. 967). Tale argomento è ulteriormente rinforzato dal fatto che il citato decreto ministeriale all’art. 6 riconosce che “il personale degli organismi di controllo nello svolgimento dell'attività di controllo è incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 del codice penale”.
Per tali ragioni il sistema di controlli delineato è a carattere misto e può essere svolto da soggetti pubblici e privati (cfr. art. 64 della L. n. 238/2016 e art. 2 del DM 2.08.2018).
Ciò consente di:
- inquadrare il servizio reso dagli organismi di controllo tra quelli di pubblico interesse a beneficio della collettività, regolato da norme di diritto pubblico;
- apprezzare in termini diversi la portata della delega di funzioni recata nella definizione di organismo di controllo quale “persona giuridica pubblica o privata a cui l'autorità competente ha delegato compiti di controllo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, punto 5), del regolamento (CE) n. 882/2004”, rispetto a quanto valutato dalla giurisprudenza di legittimità citata nel ricorso in termini di produzioni e certificazioni biologiche.
Occorre da ultimo puntualizzare che risulta inconferente il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2023 recato nelle memorie di parte resistente, giacché in tale sede la Corte evidenzia solo le omogeneità del sistema dei controlli in materia di DOP e IGP a quello in materia di certificazioni biologiche funzionalmente al giudizio sul potere sanzionatorio degli organismi di controllo.
4.2. Parte resistente eccepisce altresì l’incompetenza territoriale di questo TAR in ragione della rilevanza nazionale degli effetti della commercializzazione del prodotto non conforme oggetto dei provvedimenti impugnati.
L’eccezione non può essere condivisa.
Sul punto basti richiamare il precedente, che questo Collegio condivide, costituito dalla ordinanza n. 3250/2017 con la quale il Consiglio di Stato ha riconosciuto la competenza territoriale del Tribunale Amministrativo della Calabria in una controversia afferente alla qualificazione biologica dei prodotti coltivati in alcuni terreni di una azienda vinicola situati in Cirò (KR), giacché tali provvedimenti insistono sul processo produttivo del prodotto ed esplicano effetti diretti limitatamente all’ambito territoriale della regione dove ha sede il TAR indipendentemente, quindi, da dove i prodotti sono poi commercializzati.
L’eccezione è pertanto infondata.
4.3. Quanto infine alla ultima eccezione, la resistente lamenta inammissibilità per carenza di contraddittorio, giacche il ricorso non sarebbe stato notificato anche alla Regione Toscana poiché nella sostanza le censure mosse ai provvedimenti muoverebbero dal recepimento di una decisione regionale di revoca delle superfici rivendicabili con efficacia retroattiva.
La eccezione non persuade.
A prescindere da quanto si dirà in seguito in ordine alla pendenza di ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti regionali insistenti sul rapporto giuridico sotteso ai provvedimenti oggetto del presente gravame, sussistono margini per la contestazione di vizi autonomi degli atti oggetto del presente gravame.
L’eccezione è pertanto infondata.
4.4. In considerazione dell’esito nel merito della vicenda si ritiene di poter omettere lo scrutinio della eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dalla Valoritalia nella memoria del 2.05.2025, a causa della mancata impugnazione del verbale di contestazione di illecito amministrativo inviato dall’ICQRF - Istituto Centrale Repressione Frodi in data 21.03.2025.
5. Passando al merito della vicenda con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art.97 Cost. e dei principi di efficienza e buon andamento della p.a., del D.lgs. n 20 del 23 febbraio 2018, del D.M. 15962 del 20 dicembre 2013 del Reg. UE 2018/848 nonché della nota n° 0645533 del 16/12/2022 del “Masaf” degli artt. 8, 37, 38 e 39 L. 12.12.2016 n. 238, dell’art. 8 L.R. Toscana 13.12.2017, n. 73, degli artt. 15, 16, 18 e 19 D.G.R Toscana 05.02.2018 n. 103, della D.G.R. Toscana 9.12.2019 n. 15444; eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, falsità dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza manifesta, motivazione erronea, insufficiente e comunque sviata.
Con il presente motivo si sostiene l’illegittimità degli atti impugnati in quanto fondati su erronei presupposti.
La ricorrente parte dall’assunto di essere, alla data di vendemmia e vinificazione del prodotto, l’unico soggetto legittimato a presentare denuncia di produzione e rivendicazione delle uve Rosso di Montalcino per l’annata agraria 2023 (dichiarando, in fase di produzione per l’anno 2023, di avere raccolto 107,99 quintali di uva per Rosso di Montalcino, dei quali vinificati in proprio 54,99 quintali, con una resa complessiva di 38,49 ettolitri di vino finito) corrispondenti alle superfici rivendicabili ottenute in forza del contratto di affitto stipulato con la proprietà delle superfici vitate oggetto di procedura esecutiva e del fatto che le superfici rivendicabili non siano state oggetto di vendita forzata ma siano rimaste in capo alla ricorrente.
L’intera produzione realizzata dalla ricorrente sarebbe stata regolarmente denunciata, sarebbe tracciabile e sarebbe l’unica per la quale sarebbe possibile rivendicare la denominazione per le superfici di cui si controverte (DOC Rosso di Montalcino); la Borgo Scopeto s.r.l. cui, in via retroattiva a seguito della sentenza del Consiglio di stato n. 67/2024, sono state attribuite le superfici a far data dal mese di agosto 2022, non ha denunciato la produzione né rivendicato la denominazione per l’annata 2023 per cui non sarebbe titolare di una contrapposta situazione giuridica di vantaggio sulle medesime superfici rivendicabili.
In altri termini la cancellazione delle superfici rivendicabili effettuata dalla Regione nel 2024, in esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 67/2024 (peraltro oggetto di un ricorso per revocazione) avrebbe valore solo formale e non consentirebbe di affermare, sul piano sostanziale, che siano venuti meno anche i requisiti di tracciabilità, che invece sono sempre stati presenti durante tutto l’iter di produzione. Gli effetti della citata sentenza non opererebbero per fatti avvenuti antecedentemente alla sua pubblicazione.
Viene contestata altresì la scelta di applicare una non conformità grave che sarebbe sproporzionata e in realtà non conforme al DM del 20.12.2013 e al D.Lgs. n. 20/2018.
Il motivo non convince.
Non persuade l’assunto di partenza per il quale la cancellazione della superficie rivendicabile in via retroattiva operata dalla Regione non avrebbe conseguenze sulla tracciabilità del prodotto Rosso di Montalcino nelle quantità prodotte avvalendosi della rivendicabilità della denominazione in corrispondenza delle citate superfici.
5.1. Appare utile richiamare, seppure sinteticamente, il quadro normativo di riferimento.
La L.R. Toscana n. 68/2012 (avente ad oggetto “Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo ”) ha introdotto nell’ordinamento regionale la distinzione tra “superficie vitata”, intesa come un’estensione di terreno coltivato a vigneto, e “superficie rivendicabile”, intesa come un bene immateriale assegnato a livello aziendale che consente, all’azienda che ne è titolare, di produrre vino a denominazione di origine su una qualsiasi superficie vitata a sua disposizione, che ne abbia attitudine produttiva.
La stessa fonte regionale, peraltro, ha anche modificato la normativa in materia di iscrizione agli albi pubblici, prevedendo espressamente che la superficie rivendicabile debba essere registrata nello schedario viticolo, attribuendo tale funzione di registrazione ad A.R.T.E.A. (art. 20 del Regolamento di attuazione - D.P.G.R. 13 maggio 2013 n. 24/R).
Infine, con il relativo e coevo regolamento di attuazione (D.P.G.R. 13 maggio 2013 n. 24/R) la Regione Toscana ha anche disciplinato il trasferimento temporaneo a titolo derivativo delle superfici vitate, prevedendo che, allo scadere dei contratti di trasferimento temporaneo, il proprietario della superficie vitata rientra in possesso anche della superficie rivendicabile.
Il Consiglio di Stato ha statuito nella sentenza n. 67/2024, più volte richiamata, che “nel preambolo della L.R. Toscana n. 68 del 2012, al punto 5, si è, peraltro, precisato che: “Nello schedario viticolo le informazioni inerenti le superfici vitate impiantate, con l'indicazione della composizione ampelografica e di tutte le altre informazioni di carattere tecnico e l’indicazione dell’idoneità tecnico- produttiva, sono riferite all’unità tecnico- economica (UTE) in quanto attributi dell’unità vitata, mentre i diritti di reimpianto iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto e dei diritti di nuovo impianto e la superficie rivendicabile per ciascuna denominazione di origine (DO), sono riferiti all’azienda in quanto non direttamente legate alle superfici vitate impiantate”.
Il D.P.G.R. 13 maggio 2013 n. 24/R - Regolamento di attuazione della L.R. 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), in particolare all’art. 20, ha poi stabilito che A.R.T.E.A. procede a registrare nello schedario viticolo di ciascuna azienda la superficie rivendicabile di cui all'art. 15, comma 4, della legge, sulla base dei seguenti criteri: “a) la superficie rivendicabile corrisponde alla superficie iscritta agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine Protetta (DOP) contingentati, tenendo conto anche delle eventuali iscrizioni sospese ai sensi della L.R. 16 marzo 2009, n. 9 e delle superfici abbinate ai diritti di impianto iscritti nel registro dei diritti, e viene registrata sulla base della situazione risultante nello schedario e nel registro dei diritti alla data di entrata in vigore del regolamento”.
4.1 Ebbene, sulla scorta del suddetto quadro normativo appare corretto tenere distinti, come ha fatto il giudice di prime cure, i concetti di “superficie vitata” (che è un’estensione di terreno coltivato a vigneto) e “superficie rivendicabile” (che, in linea con quanto chiarito dalla circolare illustrativa prot. n. 122779 dell’8 marzo 2023 della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana, è un bene immateriale che consente, all’azienda che ne è titolare, di produrre vino a denominazione di origine su una qualsiasi superficie vitata a sua disposizione che ne abbia attitudine produttiva).
Tuttavia, non è corretto sostenere, come pure si legge nella sentenza impugnata, che la titolarità della “superficie rivendicabile” possa discendere in via automatica, a titolo originario e a tempo indeterminato, dall’assegnazione delle stesse in capo alle singole aziende per effetto diretto della sopravvenuta normativa in materia (e, segnatamente, dell’art. 24 della L.R. Toscana n. 68 del 2012).
È la lettura sistematica del complessivo impianto normativo in materia ad escludere ciò”.
5.2. La vicenda processuale pregressa ha quindi portato a stabilire che per l’annata 2023 (quindi sin dalla presentazione della DUA avvenuta nel 2022) la ricorrente non aveva titolo originario per rivendicare la denominazione DOC Rosso di Montalcino nelle quantità che le derivano dalle superfici rivendicabili vantate ma iscritte in favore della Borgo Scopeto s.r.l.
Nell’esaminare la vicenda della procedura esecutiva sopra richiamata che ha coinvolto la proprietà delle superfici vitate che erano state date in affitto alla odierna ricorrente e, di conseguenza, la titolarità delle superfici rivendicabili da parte di quest’ultima (in forza di un contratto di affitto delle superfici vitate dal 2004), il Consiglio di Stato afferma che “trova, per converso, applicazione, nel caso che occupa, l’art. 19 comma 3 del Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 in tema di trasferimento temporaneo a titolo derivativo della superficie vitata.
In particolare, secondo quest’ultima previsione normativa, “Allo scadere dei contratti di trasferimento temporaneo, il proprietario della superficie vitata rientra in possesso anche della superficie rivendicabile. A tal fine presenta una DUA con cui chiede alla provincia di registrare nel proprio schedario viticolo la superficie rivendicabile facendo riferimento alla superficie vitata di cui è rientrato in possesso. La provincia provvede alla cancellazione della superficie rivendicabile dall'azienda che aveva in conduzione temporanea la superficie vitata e alla certificazione della superficie rivendicabile all'azienda proprietaria entro sessanta giorni dalla presentazione della DUA”
[…] non può che constatarsi che l’originario contratto di affitto stipulato tra i sigg.ri Di Donato, proprietari dei terreni e la società Di Donato Arve l’1 gennaio 2004 (con durata quindicennale) è venuto meno, per scadenza naturale, alla data del 1 gennaio 2019, nel mentre il nuovo contratto di affitto stipulato tra le medesime parti il 10 maggio 2018 non risulta, per i motivi che saranno di seguito precisati, rilevante ed opponibile all’amministrazione procedente. Ne discende che la Borgo Scopeto, acquistando i terreni nel 2022 ad esito di procedura esecutiva incardinata dinanzi al Tribunale civile di Siena, ha acquisito, insieme con la proprietà degli stessi, anche il titolo giuridico per ottenere la registrazione nel proprio schedario delle relative superfici rivendicabili”.
Sul punto precisa la sentenza che “il nuovo contratto di affitto stipulato il 10 maggio 2018 (con scadenza finale al 2033) non risulta opponibile alla Società Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l. (e, di riflesso, all’amministrazione regionale) in quanto, alla data della sua stipula, i terreni in parola erano già stati oggetto di pignoramento nell’ambito della procedura esecutiva intrapresa in danno Di Donato Aniceto, Sorbelli Siriana, Di Donato Roberto, Batazzi Laura, Di Donato Vittorio e Di Donato Enzo.
Sugli stessi era, quindi, calato un vincolo di indisponibilità ex art. 2915 c.c. […] che ha preservato l’effetto traslativo della vendita forzata […].
4.4 E’ parimenti irrilevante anche la scrittura privata del 15 settembre 2008 (prodotta da parte appellata nel corso del giudizio di primo grado in data 16 novembre 2022 e pure presa in considerazione dal T.A.R. nel fondare la propria decisione), intervenuta tra la società ricorrente in primo grado ed i soci di questa, a mezzo della quale i secondi hanno conferito alla società tutti i “diritti di produzione” delle tipologie di vino relative alle superfici vitate di loro proprietà, pattuendo che anche “in caso di vendita dei terreni sottostanti da parte dei soci e del mancato rinnovo della locazione”, la società avrebbe potuto “spostare detti diritti di produzione su altri appezzamenti che saranno ritenuti idonei dalle norme e dagli enti preposti alla verifica delle produzioni e delle vocazioni dei terreni che possono essere oggetto dei diritti di produzione dell’Albo Vigneti””.
Nelle censure mosse nell’odierno ricorso si insiste sul fatto che il CTU nominato nella procedura esecutiva provvedeva in data 15 dicembre 2013 a depositare la relazione di stima, con l’esatta descrizione dei beni immobili pignorati ai soggetti esecutati. La ricognizione dei beni pignorati avrebbe quindi riguardato le sole superfici vitate (terreni coltivati a vigneto), sulla base delle iscrizioni risultanti nel registro detenuto da Artea in data 31.08.2012 e, dunque, in una data anteriore all’istituzione ed iscrizione delle superfici rivendicabili nei pubblici registri, avvenuta solo dopo il 1° giugno 2013, data di entrata in vigore della L.R. n.68/2012 (le superfici rivendicabili qui d’interesse sono state iscritte nei registri solamente il 1° luglio 2013).
Ne conseguirebbe che oggetto della vendita risulterebbero le sole superfici vitate oggetto del pignoramento e risultanti dai registri ARTEA del 2012 (in epoca quindi precedente alla istituzione delle superfici rivendicabili ed anche precedente all’iscrizione delle medesime superfici rivendicabili a favore della Di Donato ARVE, quale conduttrice delle superfici vitate).
Anche su questo punto è intervenuta la pronuncia del Consiglio si stato evidenziando che “le considerazioni testè svolte portano, in ultimo, a dequotare la questione della precisa perimetrazione dell’oggetto della procedura esecutiva incardinata dinanzi al Tribunale civile di Siena. Se, infatti, pare non si possa dubitare della circostanza che questa abbia avuto natura immobiliare e che non abbia potuto riguardare in via immediata e diretta le “superfici rivendicabili” (le quali, come chiarito, sono da considerare beni immateriali diversi ed autonomi rispetto ai beni immobili costituiti dalle superfici vitate), la titolarità del diritto di proprietà sui fondi costituisce in ogni caso titolo primario per ottenere la registrazione della superficie rivendicabile e vedersi attributi i relativi diritti.
Sicchè, per quanto qui interessa, ciò che rileva è che, ad esito della procedura espropriativa, la Borgo Scopeto sia divenuta, a mezzo di decreto di trasferimento dell’8 giugno 2022, proprietaria dei fondi de quibus ed abbia, quindi, venuto meno il titolo in forza del quale la società Di Donato Arve deteneva le superfici vitate, legittimamente ottenuto, a mezzo di registrazione, sulla base di apposita D.U.A. presentata il 10 agosto 2022, la voltura in proprio favore delle “superfici rivendicabili” ad essi relative”.
5.3. Per quanto di interesse per il presente ricorso il giudice di appello riconosce la legittimità del presupposto giuridico su cui si basa l’odierna controversia. Statuisce infatti che “appaiono, dunque, immuni dai vizi denunciati a mezzo del ricorso di primo grado (come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa) i provvedimenti con cui la Regione Toscana e A.R.T.E.A., in persona dei competenti rispettivi dirigenti, in conseguenza di D.U.A. presentata dalla Società Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l., hanno disposto la cancellazione dallo schedario delle superfici rivendicabili da parte della società Di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c. e l'iscrizione delle stesse superfici nello schedario viticolo della Borgo Scopeto”.
Ne discende che la Borgo Scopeto s.r.l. era titolare delle superfici rivendicabili già prima della presentazione della DUA da parte della odierna ricorrente per la vendemmia 2023 e che risulta corretta la ricostruzione effettuata nella motivazione dei provvedimenti impugnati secondo cui:
- la superficie rivendicabile a DOC Rosso di Montalcino per l'annata 2023 per la Società odierna ricorrente è pari a mq. 5000 (come da iscrizione per compravendita dalla ditta Domus Vitae srs, atto stipulato in ufficio del tribunale di Siena e registrato a Poggibonsi il 08.08.2022 n. 1835 e trascritto a Siena il 08.08.2022 al n. 8618);
- risulta una minore resa di vino atto a DOC Rosso di Montalcino 2023 (per cui la produzione reale riferita alla predetta superficie di mq. 5000 corrisponde ad una resa massima di hl 13,63 rispetto a quanto fatto oggetto della dichiarazione annuale di raccolta e produzione 2023-2024 da parte della ricorrente il 22.11.2023, vale a dire una resa complessiva di 38,49 ettolitri di vino finito, vinificato in proprio, e 37.10 hl di vino vinificati da terzi);
- non risulta la tracciabilità per le quantità prodotte e dichiarate per la DOC Rosso di Montalcino.
La Società ricorrente, quindi, non ha titolo per rivendicare la denominazione Rosso di Montalcino DOC per le quantità prodotte con la vendemmia 2023 non in forza di effetti retroattivi della sentenza del Consiglio di Stato, come sostenuto nel ricorso, ma in forza della inefficacia ex lege del contratto di affitto rinnovato e della inopponibilità dello stesso nel contesto della procedura esecutiva.
In altri termini la non rivendicabilità della denominazione per le quantità di DOC indicate nei provvedimenti impugnati è un effetto che discende direttamente dalla legge in forza del vincolo di indisponibilità impresso ai beni esecutati; la pronuncia del Consiglio di Stato ha tutt’al più un effetto ricognitivo e dichiarativo di tale situazione giuridica ma non costitutiva; tale constatazione rende non condivisibili le obiezioni svolte nel ricorso sulla c.d. espansione esterna degli effetti della pronuncia del Consiglio di Stato (cfr. punto I.3 del ricorso).
Da quanto precede consegue che la circostanza che la vendemmia 2023 sia avvenuta nel rispetto delle regole di produzione da disciplinare e nei limiti delle superfici rivendicabili non assume valore giuridico ai fini della rivendicazione delle superfici, essendo già venuta meno per legge la titolarità delle superfici rivendicabili in capo alla ricorrente.
Tale circostanza assume valore di mero fatto che però non incide sulla presenza o meno del presupposto di rivendicazione della denominazione.
Ciò porta a non condividere la censura di eccesso di potere e violazione del D.M. 15962 del 20 dicembre 2013 e del D.lgs. n° 20 del 23 febbraio 2018 (punto I.2 del ricorso).
Le misure adottate dalla Valoritalia non appaiono pertanto né non conformi alla normativa né abnormi giacché i giudizi di non conformità lieve e la successiva non conformità grave non potevano considerare, sul piano formale e sostanziale, il fatto che le prescrizioni dei disciplinari di produzione siano state seguite per tutto il ciclo produttivo dalla ricorrente, mancando il presupposto che legittimava l’impresa ad intraprendere tale produzione (finalizzata alla rivendicazione della denominazione Rosso di Montalcino DOC per le quantità oggetto di causa) e rilevando tale conformità del ciclo produttivo sul piano di mero fatto.
Allo stesso modo non è condivisibile la ricostruzione di parte ricorrente che vorrebbe ascrivere la non conformità grave ad una più lieve ipotesi di mera irregolarità (come definita dal D.M. 15962 del 20 dicembre 2013 e dal D.lgs. n° 20 del 23 febbraio 2018, secondo cui: “un’inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti ma non la conformità del processo produttivo e/o il sistema di autocontrollo”) vista l’inidoneità a monte del ciclo produttivo intrapreso alla rivendicabilità della denominazione.
Per quanto precede, quindi, il primo motivo di ricorso è infondato.
6. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.97 Cost. e dei principi di efficienza e buon andamento della p.a., degli artt. 8, 37, 38 e 39 L. 12.12.2016 n. 238; della Legge 241/90 e ss modificazioni; eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, falsità dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza manifesta, motivazione erronea, insufficiente e comunque sviata.
La ricorrente formula due ordini di censure connessi alla cattiva gestione del procedimento amministrativo che ha condotto alla emanazione del secondo provvedimento impugnato ed alla contestazione della irregolarità grave.
Da un lato, infatti, la Valoritalia non avrebbe considerato le osservazioni ed i rilievi trasmessi con PEC dalla interessata relativamente alla tracciabilità del vino, visto che nel provvedimento si legge che non è stata inviata alcuna comunicazione sulla azione correttiva.
In secondo luogo si lamenta l’illegittimità della misura adottata del declassamento che riguarderebbe non solo la parte non tracciabile (in quanto prodotta su superfici non rivendicabili a DOC Rosso di Montalcino) ma anche quella prodotta sui terreni vitati per i quali la ricorrente risulta titolare di superficie rivendicabile (pari a c.ca 5.000 mq, con una resa accertata di 13.63 hl).
Sarebbe infine mancato un effettivo contraddittorio (comunicazione di avvio del procedimento, richiesta di osservazioni).
Il motivo non persuade.
Valoritalia nel primo provvedimento di non conformità lieve aveva contestato che la ricorrente aveva indicato la tracciabilità di diverse partite di vino (sia di quelle provenienti dai terreni oggetto di vendita immobiliare che di quelle provenienti dall’altro terreno di 5.000 mq).
Nel descrivere l’azione correttiva idonea ad eliminare le cause di non conformità la Valoritalia prescrive “annullamento della richiesta, declassamento del vino non avente diritto alla denominazione Rosso di Montalcino DOC. Si richiede documentazione atta a giustificare la tracciabilità del prodotto in carico all'azienda”.
Il provvedimento precisa altresì che “si precisa che qualora l'Azienda non intraprenda le azioni correttive atte ad eliminare le cause della presente non conformità o atte a prevenirne il ripetersi della stessa entro i termini indicati, la non conformità lieve sarà automaticamente trasformata in grave”.
La ricorrente nel riscontrare la richiesta ha inviato a mezzo PEC una serie di osservazioni (il 16.11.2024) ed un modulo (Richiesta Azione correttiva, allegato alla delibera) nei quali ha avuto modo di argomentare sull’intero contenuto della misura adottata, di analizzare le cause di criticità, illustrare le azioni da intraprendere per eliminare le cause, ed illustrare le ragioni della mancata attuazione della azione correttiva.
La ricorrente ha proposto in sede di osservazioni le argomentazioni sopra illustrate nello scrutinio del primo motivo, evidenziando la propria posizione in ordine alle superfici ritenute rivendicabili, la vicenda giudiziaria, la presentazione della domanda con riferimento alla intera produzione ritenendo di non dover diversificare le partite di vino prodotte né di conferire tracciabilità differenziata alla diverse partite indicate nel provvedimento (vale a dire, in particolare, a quella riferita ai 5.000 mq realizzati su superficie rivendicabile, secondo l’accertamento della Valoritalia).
Ne consegue che in sede procedurale la ricorrente ha avuto modo di presentare osservazioni e documenti (contrariamente a quanto asserito nel ricorso, cfr. doc. nn. 5, 6 e 6-bis).
Nella delibera 6379 del 25.11.2024 la Valoritalia motiva la non conformità grave sulla base della ricostruzione in ordine alla assenza di tracciabilità (confermando quindi il medesimo iter argomentativo del primo provvedimento) connessa alla cancellazione della superficie rivendicabile da parte della Regione Toscana, della cui legittimità si è detto sopra ed alla assenza di azioni correttive (considerato che la loro mancata adozione nel termine di 30 giorni legittima l’ente di controllo ad adottare una grave non conformità, come sopra evidenziato).
L’ente quindi ha confermato la propria motivazione di fatto confutando le osservazioni inviate dalla ricorrente. A nulla rileva la circostanza che le osservazioni non siano pervenute per questioni informatiche giacché risulta palese che il contenuto dell’atto non sarebbe potuto essere diverso in considerazione di quanto sopra evidenziato nello scrutinio del primo motivo.
Ciò non consente di apprezzare le censure di carenza istruttoria e di motivazione nonché di violazione delle regole sul contraddittorio lamentate nel ricorso. Per costante giurisprudenza, infatti, la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 09/06/2025, n. 4971). Nel caso di specie le argomentazioni contenute nella motivazione del provvedimento si sovrappongono a quelle recate nelle osservazioni della odierna ricorrente ottenendo così il soddisfacimento degli oneri motivazionali imposti dalla vigente normativa.
A ciò si aggiunga che dalla piana lettura della delibera 6022/2024, sopra riportata, risulta palese che il provvedimento non pregiudicava la possibilità di documentare la tracciabilità del prodotto realizzato nei 5.000 mq di prodotto rivendicabile, invitando la società a distinguere le partite di vino non aventi diritto alla denominazione Rosso di Montalcino DOC.
La società nelle proprie osservazioni non ha volontariamente provveduto a fornire la documentazione sulla tracciabilità della partita di vino in modo distinto per i restanti 5.000 mq di superficie rivendicabile. A nulla rileva che ciò possa essere dipeso dalla circostanza che non avendo voluto utilizzare la menzione della “vigna” la ricorrente abbia conservato, conformemente al disciplinare di produzione, tutto il vino ottenuto in modo indistinto nelle botti. Tale operazione, rilevando sul piano di mero fatto, non è idonea a giustificare o legittimare la mancata tracciabilità del prodotto contestata dalla Valoritalia. Una diversa decisione, infatti, sarebbe stata irragionevole poiché avrebbe introdotto una specie di “sanatoria” di rivendicazione a valle di una produzione priva dei requisiti normativamente fissati.
Ciò non consente alla odierna ricorrente di pretendere né in sede procedimentale né in sede giudiziale il conseguimento di un risultato diverso da quello che con il proprio contegno procedimentale ha contribuito a generare. Né può lamentare, in sede contenziosa, che l’ente di controllo abbia valutato unitariamente la tracciabilità della produzione senza distinguere tra le diverse superfici, visto che tale prospettazione deriva proprio dal suo comportamento procedimentale e dalla mancata documentazione sulla tracciabilità di tale prodotto.
Ne consegue che il procedimento condotto dalla Valoritalia ha rispettato le regole sul contraddittorio, ha consentito alla ricorrente di presentare osservazioni e documentazione ed ha condotto alla produzione di provvedimenti che risultano congruamente motivati.
Il secondo motivo di ricorso è pertanto infondato.
7. Il ricorso nel suo complesso è infondato e deve pertanto essere respinto.
8. Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della complessità e parziale novità delle questioni trattate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
Marcello Faviere
IL PRESIDENTE
Alessandro Cacciari