Protocollo tecnico per la micropropagazione di materiali di moltiplicazione di varietà portinnesto della vite.
Il D.M. 22 dicembre 1997 è stato abrogato dal Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.
Articolo 1.
Norme generali
L’utilizzo della tecnica della micropropagazione al fine di predisporre materiali di moltiplicazione della vite è consentito solamente per la produzione di materiali di categoria «base» e alle condizioni previste dal presente provvedimento.
Articolo 2.
Ai sensi del presente decreto, per micropropagazione si intende la moltiplicazione in vitro attraverso gemme ascellari.
Articolo 3.
Il nucleo di premoltiplicazione che intende avvalersi della micropropagazione per premoltiplicare proprio materiale, deve avanzare domanda all’Istituto sperimentale per la viticoltura - servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, almeno un mese prima del prelievo iniziale indicando:
– varietà e cloni interessati;
– numero di espianti e prevista produzione finale di piante;
– piante madri di origine (identificazione);
– laboratorio incaricato;
– tipologia del materiale finale da commercializzare: erbaceo-legnoso.
Articolo 4.
I prelievi iniziali degli espianti per la micropropagazione devono essere prelevati da piante madri sottoposte ai controlli previsti dal Dpr n. 1164 del 24 dicembre 1969 e dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996, recante misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e sue modifiche.
Dette piante dovranno recare stabilmente una etichetta apposta dal Servizio di controllo predetto in cui viene riportata l’indicazione della varietà o clone, la data di apposizione del cartellino, un numero identificativo e la dicitura «pianta madre da micropropagare».
Articolo 5.
I controlli da parte del servizio di controllo vengono esercitati sulle piante madri durante la stagione vegetativa prima dell’inizio del primo espianto, anche al fine di consentirne la cartellinatura.
Successivi controlli vengono effettuati in laboratorio e nei locali di ambientamento, indurimento, conservazione dei materiali e durante la fase di cernita e confezionamento del materiale di moltiplicazione.
In presenza di condizioni non idonee allo sviluppo ottimale delle piante o in caso di mescolanza di lotti o di impossibilità di loro identificazione, il servizio di controllo impone la distruzione del materiale interessato e informa di ciò il ministero per le Politiche agricole.
Articolo 6.
Commercializzazione dei materiali
Le piantine sono commercializzate in contenitori standardizzati e omogenei per lotto.
Sui contenitori deve essere apposta una etichetta di colore bianco che contiene le seguenti indicazioni:
– norme Ue;
– nucleo di premoltiplicazione responsabile del confezionamento e suo numero di identificazione;
– Istituto sperimentale per la viticoltura - servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;
– varietà e clone;
– categoria: base da vitro;
– Italia;
– quantità.
L’etichetta deve essere fissata saldamente al contenitore.
Articolo 7.
Norme transitorie
I nuclei di premoltiplicazione possono chiedere la certificazione dei materiali la cui produzione è iniziata nel periodo intercorso tra la data di pubblicazione del decreto ministeriale 24 giugno 1997 di cui in premessa e la data di emanazione del presente provvedimento.
La certificazione verrà concessa qualora le condizioni di produzione e i requisiti dei materiali siano assimilabili a quanto previsto dal presente decreto.
Articolo 8.
Protocollo tecnico
Nel procedimento di moltiplicazione e radicazione, i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:
– eliminare le colture che presentano proliferazioni dal tessuto indifferenziato (callo);
– per le subcolture utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;
– eliminare le piante con anomalie morfo-fisiologiche;
– effettuare non più di otto subcolture esclusa la fase di stabilizzazione iniziale.
I vasi di coltura del materiale devono essere mantenuti in lotti separati e contrassegnati singolarmente. Ogni lotto è identificato da: numero, settimana e anno in cui si è effettuato l’espianto iniziale, varietà e clone.
Dette informazioni identificano il lotto fino alla commercializzazione.
Le piantine provenienti dal laboratorio vengono messe in serra per l’adattamento e l’accrescimento al fine di raggiungere quelle caratteristiche morfologiche compatibili con il trasferimento in campo. I contenitori devono essere tali da evitare l’attorcigliamento delle radici.
Articolo 9.
I nuclei di premoltiplicazione tengono un registro vidimato dal Servizio di controllo sul quale vengono annotate le seguenti informazioni:
– dati identificativi del laboratorio;
– nucleo di premoltiplicazione o costitutore responsabile;
– varietà e clone ed eventuale sigla (qualora si utilizzi una sigla per indicare la varietà e/o il clone);
– pianta madre di origine del materiale (identificazione);
– per ogni espianto e/o trasferimento:
a) data in cui si effettua l’operazione;
b) numero di espianti (e relativo numero di tubi o vasi approntati);
c) tipo di substrato di coltura utilizzato,
– numero di vasi o tubi o piantine eliminati dalla coltura e cause di eliminazione;
– data, numero di piante e/o contenitori trasferiti alla fase di ambientamento;
– data, numero di piante e/o contenitori trasferiti alla fase di indurimento;
– numero di piante commercializzabili.
Eventuali errori di annotazione vanno effettuati con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.
Articolo 10.
Al termine della fase di indurimento le piantine possono essere vendute:
a) come piante vegetanti: allo stadio di 5-6 foglie, non filanti;
b) come piante dormienti: di diametro basale non inferiore a 3 mm, lignificate per almeno 10 cm lungo il fusto e apparato radicale normalmente sviluppato.
Articolo 11.
Durante le fasi di ambientamento e indurimento si devono eliminare le piantine con malformazioni