Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Disciplina della viticoltura
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 24-06-1997
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 02-10-1997
Numero gazzetta: 230
Data aggiornamento: 01-01-1970

Norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto.

Il D.M. 24 giugno 1997 è stato abrogato dal Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.

 

Articolo 1.

A partire dal 1° luglio 2003 non è ammessa la produzione e la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto.

 

Articolo 2.

Gli impianti di piante madri portinnesto di categoria standard esistenti devono essere estirpati entro il 30 giugno 2003.

 

Articolo 3.

Successivamente al 30 giugno 2003 il declassamento di impianti, dalle categorie base e certificato alla categoria standard, comporta l’obbligo di estirpazione dell’impianto prima dell’epoca di maturazione del legno.

 

Articolo 4.

Al fine di accelerare la produzione e l’impianto di campi di piante madri portinnesto di materiali certificati è ammessa la produzione di materiali di premoltiplicazione micropropagati di varietà portinnesto.

 

Articolo 5.

Il Servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite, nonché le Regioni e le Province autonome, nell’ambito delle specifiche competenze, sono tenuti alla verifica dell’adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei vivaisti.