Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.
(Direttiva 09/04/1968, n. 68/193/CEE, pubblicata in G.U.C.E. 17 aprile 1968, n. L 93)
La Direttiva 9 aprile 1968, n. 68/193/CEE è riportata nel testo vigente aggiornata con le successive modificazioni ed integrazioni apportate, da ultimo, dalla Direttiva (UE) 11 febbraio 2020, n. 2020/177.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo
previa consultazione del Comitato economico e sociale,
considerando che la produzione di vino e di uve da tavola occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità economica europea;
considerando che i risultati soddisfacenti della coltura della vite dipendono in ampia misura dall'utilizzazione di piante di vite adeguate; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche tempo, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite a quella delle talee, marze e barbatelle di alta qualità; che tali Stati hanno beneficiato del risultato dei lavori di selezione sistematica delle piante effettuati da vari decenni, lavori che hanno consentito di ottenere varietà di viti stabili e omogenee, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per gli impieghi previsti;
considerando che una maggiore produttività in materia di coltura della vite nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione;
considerando, tuttavia, che una limitazione della commercializzazione ad alcune varietà appare giustificata soltanto ove esista al tempo stesso la garanzia per il viticoltore di poter effettivamente ottenere talee, marze e barbatelle di queste stesse varietà;
considerando che a tal fine alcuni Stati membri applicano sistemi di certificazione volti a garantire l'identità e la purezza delle varietà, nonché il loro stato sanitario, segnatamente riguardo alle virosi, mediante un controllo ufficiale; che tali sistemi possono costituire una delle basi di un sistema di certificazione unificato nella Comunità;
considerando che, per quanto riguarda le talee, marze e barbatelle prodotte nella Comunità, è opportuno che tale sistema possa essere applicato tanto agli scambi tra gli Stati membri quanto alla commercializzazione sui mercati nazionali;
considerando che, come regola generale, le talee, marze e barbatelle di viti destinate alla produzione di uve o alla produzione di materiali di moltiplicazione di queste stesse talee, marze e barbatelle di viti devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente esaminate e certificate quali materiali di moltiplicazione di base o materiali di moltiplicazione certificati ; che la scelta dei termini tecnici «materiali di moltiplicazione di base» e «materiali di moltiplicazione certificati» è basata sulla terminologia internazionale già esistente e sui sistemi comunitari previsti per gli altri generi e specie di piante;
considerando che risulta opportuno limitare la commercializzazione ai materiali di moltiplicazione della vite certificati, ottenuti per selezione clonale ; che, tuttavia, è attualmente impossibile conseguire tale obiettivo dato che i fabbisogni della Comunità non potrebbero essere coperti totalmente da tali materiali; che occorre pertanto ammettere provvisoriamente la commercializzazione di materiali standard controllati, che devono anch'essi possedere l'identità e la purezza della varietà, pur non offrendo sempre la stessa garanzia delle talee, marze e barbatelle di viti ottenute per selezione clonale ; che nondimeno tale categoria deve scomparire progressivamente;
considerando che se in uno Stato membro non vi è moltiplicazione della vite o commercializzazione dei suoi materiali di moltiplicazione, sembra giustificato esentare tale Stato dall'obbligo di procedere ad una certificazione o a un controllo dei materiali di moltiplicazione standard, senza che ciò possa tuttavia pregiudicare l'obbligo di limitare la commercializzazione ai materiali di moltiplicazione certificati e ai materiali di moltiplicazione standard;
considerando che è opportuno escludere le talee, marze e barbatelle di viti non commercializzate dal campo di applicazione delle norme comunitarie, data la loro scarsa importanza economica; che non deve essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporre detti materiali di moltiplicazione della vite a prescrizioni particolari;
considerando che non è opportuno applicare le norme comunitarie ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provato che sono destinati all'esportazione verso i paesi terzi;
considerando che entro il 31 dicembre 1969 le opportune norme comunitarie dovranno essere adottate dal Consiglio anche per i materiali di moltiplicazione della vite prodotti nei paesi terzi e commercializzati nella Comunità;
considerando che, per migliorare, oltre al valore genetico, anche la qualità esteriore dei materiali di moltiplicazione della vite nella Comunità, è necessario stabilire alcuni requisiti per quanto concerne la purezza tecnica, la qualità e la calibrazione;
considerando che per garantire l'identità dei materiali di moltiplicazione devono essere stabilite norme comunitarie relative alla separazione dei lotti, all'imballaggio, alla chiusura e al contrassegno ; che, a questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'effettuazione del controllo ufficiale nonché all'informazione del viticoltore e porre in evidenza il carattere comunitario del sistema;
considerando che per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto delle condizioni relative alla qualità dei materiali di moltiplicazione e delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono stabilire adeguate disposizioni di controllo;
considerando che, fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del trattato, i materiali di moltiplicazione rispondenti a tali condizioni possono essere sottoposti soltanto alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie;
considerando che, fino all'elaborazione di un catalogo comune delle varietà, occorre che tali restrizioni comportino, in particolare, il diritto degli Stati membri di limitare la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione alle varietà che hanno, nei rispettivi territori, un valore agronomico e d'utilizzazione ; che non è opportuno decidere nella fase attuale se e in quali condizioni gli Stati membri possano vietare totalmente o parzialmente la coltivazione di talune specie di viti sul loro territorio;
considerando che è necessario riconoscere, a determinate condizioni, che i materiali di moltiplicazione prodotti in altri Stati membri a partire da materiali di moltiplicazione di base certificati in uno Stato membro sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione prodotti in tale Stato membro;
considerando che, nei periodi in cui l'approvvigionamento di talee, marze e barbatelle certificate delle diverse categorie o di materiali di moltiplicazione standard incontra difficoltà, occorre ammettere temporaneamente alla commercializzazione materiali di moltiplicazione sottoposti a requisiti ridotti;
considerando che, al fine di armonizzare i metodi tecnici per la certificazione e il controllo dei materiali di moltiplicazione standard dei vari Stati membri e per avere in futuro possibilità di raffronto fra le talee, marze e barbatelle certificate o controllate all'interno della Comunità e quelle provenienti dai paesi terzi, è opportuno effettuare negli Stati membri prove sperimentali comunitarie per valutare la qualità dei materiali di moltiplicazione delle varie categorie;
considerando che è indicato affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure d'applicazione ; che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni stabilite, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno al Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La presente direttiva concerne i materiali di moltiplicazione vegetativa della vite qui di seguito denominati «materiali di moltiplicazione» commercializzati all'interno della Comunità.
Articolo 2
1. Ai sensi della presente direttiva s'intende per:
A. Vite: le piante del genere Vitis (L.) destinate alla produzione di uve o all'utilizzazione quali materiali di moltiplicazione di queste stesse piante.
AA. Varietà: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale possa essere:
a) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;
b) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche; e
c) considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato.
AB. Clone: una discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario.
B. Materiali di moltiplicazione:
i) Piante di vite:
a) barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto;
b) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata.
ii) Parti di piante di vite:
a) sarmenti: tralci di un anno;
b) tralci erbacei: tralci non lignificati;
c) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;
d) nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;
e) talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate alla produzione di barbatelle franche.
C. Vigneti di viti-madri: colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee di vivaio o di nesti.
D. Vivai di viti: colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate.
DA. Materiali di moltiplicazione iniziali: i materiali di moltiplicazione:
a) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie;
b) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di base o di materiali di moltiplicazione certificati;
c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, tali allegati possono essere modificati al fine di stabilire condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione dei materiali di moltiplicazione iniziali;
d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
E. Materiali di moltiplicazione di base: i materiali di moltiplicazione:
a) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie, e provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione iniziali per via vegetativa;
b) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati;
c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base; e
d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
F. Materiali di moltiplicazione certificati: i materiali di moltiplicazione:
a) provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali;
b) destinati:
— alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero
— alla produzione di uve;
c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione certificati; e
d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
G. Materiali di moltiplicazione standard: i materiali di moltiplicazione:
a) che presentano l'identità e la purezza della varietà;
b) destinati:
— alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero
— alla produzione di uve;
c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione standard; e
d) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
H. Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono state adottate:
a) dalle autorità di uno Stato; o
b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato; o
c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,
a condizione che le persone di cui alle lettere b) e c) non traggano un profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.
I. Commercializzazione
La vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione a terzi, con o senza compenso, a scopo di sfruttamento commerciale.
Non rientrano nella commercializzazione gli scambi di materiali di moltiplicazione che non mirano a uno sfruttamento commerciale della varietà, come le operazioni seguenti:
a) la fornitura di materiali di moltiplicazione a organismi ufficiali di sperimentazione e d'ispezione;
b) la fornitura di materiali di moltiplicazione a prestatori di servizi, in vista della trasformazione o del condizionamento, purché il prestatore non acquisisca un titolo sul materiale di moltiplicazione fornito.
Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. Gli Stati membri possono, a titolo transitorio, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, stabilire che i materiali di moltiplicazione usati per la costituzione di vigneti di viti-madri o di vivai sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione che sono stati certificati o controllati a norma delle disposizioni della presente direttiva, se tali materiali di moltiplicazione offrivano, prima della loro utilizzazione, le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione certificati o controllati a norma delle disposizioni della presente direttiva.
Articolo 3
1. Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati soltanto:
a) se sono stati ufficialmente certificati «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati» oppure, nel caso di materiali di moltiplicazione diversi da quelli destinati ad essere impiegati come portinnesto, se si tratta di materiali di moltiplicazione standard ufficialmente controllati e
b) se rispondono alle condizioni dell'allegato II.
2. A titolo transitorio e fino al 1o gennaio 2005, gli Stati membri possono ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio, in deroga al paragrafo 1, materiali di moltiplicazione della categoria standard destinati ad essere utilizzati come portinnesto e provenienti da viti madri già esistenti il 23 febbraio 2002.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti sul loro territorio a commercializzare quantitativi adeguati di materiali di moltiplicazione:
a) destinati a prove sperimentali o a scopi scientifici;
b) per lavori di selezione;
c) destinati a misure volte alla conservazione della diversità genetica.
Le condizioni alle quali gli Stati membri possono accordare tali autorizzazioni possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
Nel caso del materiale geneticamente modificato, l'autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le opportune misure atte ad evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente. Per la valutazione dei rischi ambientali e per altri controlli cui si deve procedere in proposito, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 5 ter bis.
4. Per i materiali di moltiplicazione prodotti con tecniche di moltiplicazione in vitro possono essere stabilite, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, le seguenti disposizioni:
a) deroghe alle disposizioni specifiche della presente direttiva;
b) condizioni applicabili a tali materiali di moltiplicazione;
c) denominazioni applicabili a tali materiali di moltiplicazione;
d) condizioni in materia di garanzia di verifica, in primo luogo, dell'autenticità varietale.
5. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3, la Commissione può prescrivere che i materiali di moltiplicazione, diversi dai materiali destinati ad essere impiegati come portinnesto, possono essere commercializzati a partire da date determinate soltanto se sono stati ufficialmente certificati come «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati»:
a) nell'intero territorio della Comunità, per quanto riguarda alcune varietà di vite, nella misura in cui il fabbisogno comunitario di tali varietà può essere soddisfatto tenendo conto della loro diversità genetica, eventualmente secondo un apposito programma, con materiali di moltiplicazione ufficialmente certificati come «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati»; e
b) per quanto riguarda i materiali di moltiplicazione di varietà diverse da quelle di cui alla lettera a), se sono destinati a essere utilizzati nei territori degli Stati membri che, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, hanno prescritto che i materiali di moltiplicazione della categoria «materiali standard» non possono più essere commercializzati.
Articolo 4
Per quanto riguarda le condizioni previste agli allegati I e II, gli Stati membri possono stabilire, per le loro produzioni, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione nonché per il controllo dei materiali di moltiplicazione standard.
Tale disposizione non si applica, nel caso di un innesto, ai materiali di moltiplicazione prodotti in un altro Stato membro o in un paese terzo, riconosciuti equivalenti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2.
Articolo 5
1. Ogni Stato membro compila un catalogo delle varietà di viti ammesse ufficialmente alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard nel proprio territorio. Tale catalogo può essere consultato da ognuno e determina le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche che consentono di distinguere fra di loro le varietà. Per le varietà già ammesse al 31 dicembre 1971, si può fare riferimento alla descrizione che figura nelle pubblicazioni ampelografiche ufficiali.
2. Gli Stati membri provvedono a che le varietà che sono state ammesse nei cataloghi degli altri Stati membri siano ammesse anche alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard sul loro territorio, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda le norme relative alla classificazione delle varietà di vite.
3. Ogni Stato membro redige inoltre, se del caso, un elenco dei cloni ammessi ufficialmente alla certificazione sul suo territorio.
Gli Stati membri provvedono a che i cloni che sono stati ammessi alla certificazione in un altro Stato membro siano ammessi anche alla certificazione sul loro territorio.
Articolo 5 bis
Gli Stati membri provvedono a che una varietà sia ammessa solo se è distinta, stabile e sufficientemente omogenea.
Articolo 5 ter
1. Una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta nella Comunità.
Una varietà si considera conosciuta nella Comunità se, al momento in cui la domanda di ammissione è debitamente presentata, è contenuta nel catalogo dello Stato membro in causa o di un altro Stato membro, o è oggetto di una domanda di ammissione nello Stato membro in causa o in un altro Stato membro, a meno che le condizioni precedentemente indicate non siano più soddisfatte in tutti gli Stati membri interessati prima della decisione in merito alla domanda di ammissione della varietà da valutare.
2. Una varietà si considera stabile se l'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni.
3. Una varietà si considera omogenea se, fatte salve le variazioni che possono derivare dalle particolarità della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà.
Articolo 5 ter bis
1. Nel caso di una varietà di vite geneticamente modificata ai sensi dell'articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 2001/18/CE del Consiglio, l'ammissione è concessa soltanto se sono state adottate tutte le opportune misure atte ad evitare rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
2. Nel caso di una varietà geneticamente modificata ai sensi del paragrafo 1:
a) si procede a una valutazione specifica dei rischi ambientali equivalente a quella prevista dalla direttiva 2001/18/CE, secondo i principi stabiliti nell'allegato II e in base alle informazioni precisate nell'allegato III della suddetta direttiva;
b) le procedure volte a garantire una valutazione specifica dei rischi e delle altre esigenze pertinenti, in particolare delle esigenze in materia di gestione dei rischi, di etichettatura, di eventuale sorveglianza, di informazione del pubblico e di clausola di salvaguardia equivalenti a quelle contenute nella direttiva 2001/18/CE sono introdotte, su proposta della Commissione, con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Fino all'entrata in vigore di detto regolamento, le varietà geneticamente modificate sono ammesse ai cataloghi nazionali solo dopo essere state ammesse alla commercializzazione ai sensi della direttiva 2001/18/CE;
c) gli articoli da 13 a 24 della direttiva 2001/18/CE non si applicano più alle varietà di vite geneticamente modificate autorizzate ai sensi del regolamento di cui alla lettera b).
3.
a) Quando prodotti derivati da materiali di propagazione della vite sono destinati ad essere utilizzati come prodotti o ingredienti alimentari che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3, o come mangimi o ingredienti di mangimi che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, la varietà di vite in questione è accettata soltanto se è stata autorizzata in conformità di tale regolamento.
b) Gli Stati membri garantiscono che una varietà di vite dal cui materiale di propagazione sono derivati prodotti destinati ad essere utilizzati in un alimento o mangime secondo la definizione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, sia accettata solo se è stata autorizzata conformemente alla normativa pertinente.
Articolo 5 quater
Gli Stati membri provvedono a che le varietà e, se del caso, i cloni provenienti da altri Stati membri siano soggetti, in particolare per quanto riguarda la procedura di ammissione, alle stesse condizioni applicate alle varietà e ai cloni nazionali.
Articolo 5 quinto
1. Gli Stati membri stabiliscono che l'ammissione delle varietà sia subordinata ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere la varietà. I metodi impiegati per l'accertamento dei caratteri devono essere precisi e provati.
2. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2 sono fissati, tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche:
a) i caratteri minimi su cui devono vertere gli esami,
b) le condizioni minime cui devono soddisfare gli esami.
3. Se è noto che i materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzati in un altro paese sotto una denominazione diversa, quest'ultima dovrà figurare anch'essa nel catalogo.
Articolo 5 sesto
1. Le varietà ammesse vengono regolarmente e ufficialmente controllate. Se non è più osservata una delle condizioni per l'ammissione alla certificazione o al controllo, l'ammissione viene annullata e la varietà viene cancellata dal catalogo.
2. Qualsiasi domanda o ritiro di domanda di ammissione di una varietà, qualsiasi iscrizione in un catalogo delle varietà e le relative modifiche di quest'ultimo vengono immediatamente notificati agli altri Stati membri e alla Commissione. Sulla base delle notifiche degli Stati membri, la Commissione pubblica un catalogo comune delle varietà.
Articolo 5 septies
Gli Stati membri provvedono a che le varietà geneticamente modificate che sono state accettate siano chiaramente indicate come tali nel catalogo delle varietà. Essi curano inoltre che chiunque commercializzi una varietà di questo tipo indichi chiaramente nel suo catalogo commerciale delle viti che la varietà in questione è geneticamente modificata e precisi l'obiettivo della modifica.
Articolo 5 octies
1. Gli Stati membri prescrivono che le varietà ammesse nel catalogo o, eventualmente, i cloni ammessi siano mantenuti secondo metodi di selezione conservatrice.
2. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili del mantenimento della varietà e, se del caso, del clone.
3. Possono essere richiesti campioni al responsabile del mantenimento della varietà o del clone. Se necessario, tali campioni possono essere prelevati ufficialmente.
4. Se la selezione conservatrice viene effettuata in uno Stato membro diverso da quello in cui la varietà è stata ammessa, gli Stati membri in questione si prestano assistenza amministrativa per quanto concerne il controllo.
Articolo 6
(Articolo abrogato)
Articolo 7
Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione, durante la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento, il trasporto e la coltivazione devono essere tenuti in lotti separati e identificati secondo le varietà e, eventualmente, per i materiali di moltiplicazioni iniziali, i materiali di moltiplicazione di base e i materiali di moltiplicazione certificati, secondo il clone.
Articolo 8
1. Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati soltanto in lotti sufficientemente omogenei e in imballaggi o mazzi chiusi, muniti, conformemente alle disposizioni degli articoli 9 e 10, di un sistema di chiusura e di un contrassegno. Il condizionamento ha luogo conformemente alle disposizioni dell'allegato III.
2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il condizionamento, l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno, la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, le disposizioni applicabili alla commercializzazione di piccoli quantitativi destinati all'utilizzatore finale e alla commercializzazione delle viti in vasi, casse o cartoni.
Articolo 9
Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manipolazione sull'etichetta ufficiale di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o, nel caso di un imballaggio, sull'imballaggio stesso. Al fine di garantire la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'inserimento nello stesso dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura è conforme alle disposizioni del presente articolo. Si può procedere a una o più nuove chiusure soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale.
Articolo 10
1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione siano muniti all'esterno di un'etichetta ufficiale conforme all'allegato IV, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità e fissata mediante il sistema di chiusura. Il colore dell'etichetta è bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di moltiplicazione iniziali, bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali di moltiplicazione certificati e giallo scuro per i materiali di moltiplicazione standard.
2. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti sul loro territorio a commercializzare diversi imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o di barbatelle franche che abbiano le stesse caratteristiche, contrassegnati da una sola etichetta conforme all'allegato IV. In tal caso, gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il legaccio sia deteriorato e non possa essere riutilizzato. L'etichetta è fissata mediante tale legaccio. Non è autorizzata una nuova chiusura.
3. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri possono prevedere che ciascuna fornitura di materiale prodotto nel loro territorio sia accompagnato anche da un documento uniforme sul quale figurino le seguenti indicazioni: natura della merce, varietà e, se del caso, clone, categoria, quantità, mittente e destinatario. Le condizioni da prevedere riguardo a tale documento di accompagnamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3, della presente direttiva.
4. L'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 1 può includere altresì i documenti di accompagnamento fitosanitari di cui alla direttiva 92/105/CEE della Commissione che stabilisce un'informazione dei passaporti delle piante. Tuttavia, tutte le condizioni applicabili all'etichettatura ufficiale e ai passaporti delle piante sono definite e devono essere riconosciute come equivalenti.
5. Gli Stati membri prevedono che le etichette ufficiali debbano essere conservate dal destinatario dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite per almeno un anno e debbano essere tenute a disposizione del servizio ufficiale di controllo.
6. Entro il 23 febbraio 2004 la Commissione redige una relazione, eventualmente corredata di proposte, sulla circolazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in particolare sull'uso delle etichette ufficiali e dei documenti di accompagnamento previsti dagli Stati membri.
Articolo 10 bis
Nel caso di materiali di moltiplicazione di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualsiasi etichetta apposta sul lotto di materiali di moltiplicazione e qualsiasi documento che l'accompagna in virtù delle disposizioni della presente direttiva, ufficiale o no, indica chiaramente che la varietà in questione è stata geneticamente modificata e specifica il nome degli organismi geneticamente modificati.
Articolo 11
1. Gli Stati membri vigilano affinché l'identità dei materiali di moltiplicazione sia garantita dalla raccolta fino alla consegna al consumatore diretto mediante un sistema di controllo ufficiale prescritto o approvato da essi. Essi adottano le opportune disposizioni affinché durante la commercializzazione possa essere effettuato, almeno per campione, un controllo ufficiale della rispondenza dei materiali di moltiplicazione alle condizioni stabilite dalla presente direttiva.
2. Fatta salva la libera circolazione dei materiali nella Comunità, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, al momento della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite provenienti da un paese terzo, vengano fornite al servizio competente le indicazioni seguenti:
a) specie (designazione botanica);
b) varietà e, se del caso, il clone: per le barbatelle innestate tali indicazioni si applicano sia ai portinnesti che ai nesti;
c) categoria;
d) natura del materiale di moltiplicazione;
e) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale;
f) paese di spedizione, se diverso dal paese di produzione;
g) importatore;
h) quantità di materiali.
Possono essere fissate le modalità in base alle quali devono essere fornite tali indicazioni secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
Articolo 12
Gli Stati membri provvedono a che i materiali di moltiplicazione commercializzati ai sensi della presente direttiva, in virtù di misure obbligatorie o facoltative, siano sottoposti soltanto alle restrizioni di commercializzazione previste dalla presente direttiva per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.
Articolo 12 bis
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri provvedono a che i materiali di moltiplicazione delle varietà ed eventualmente dei cloni della vite che sono stati ammessi ufficialmente, in uno degli Stati membri, alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, non siano soggetti a restrizioni di commercializzazione nel loro territorio per quanto concerne la varietà e, se del caso, il clone.
Articolo 13
Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base certificati in uno Stato membro e raccolti in un altro Stato membro, possono essere certificati nello Stato produttore dei materiali di moltiplicazione di base, se essi sono stati assoggettati sui loro campi di produzione ad un'ispezione in loco che soddisfi alle condizioni previste all'allegato I e se sia stata costatata, all'atto di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato II.
Articolo 14
1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento di materiali di moltiplicazione nella Comunità che non possono essere superate altrimenti, si può decidere che, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione su tutto il territorio comunitario dei quantitativi richiesti di materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti, per risolvere le difficoltà.
2. Quando si tratti di una categoria di materiali di moltiplicazione di una data varietà, il colore dell'etichetta è quello previsto per la categoria corrispondente; in tutti gli altri casi, essa è di colore marrone. L'etichetta indica sempre che si tratta di materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti.
3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17, paragrafo 2.
Articolo 14 bis
Al fine di trovare migliori soluzioni in sostituzione di alcune disposizioni della presente direttiva, si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3, che siano organizzati a condizioni specifiche esperimenti temporanei a livello comunitario.
Articolo 15
1. La presente direttiva non si applica ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione all'esportazione verso i paesi terzi.
2.
a) Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, stabilisce se i materiali di moltiplicazione vegetativa della vite prodotti nei paesi terzi offrano, per quanto concerne le loro condizioni di ammissione e le disposizioni adottate per assicurarne la produzione ai fini della loro commercializzazione, le medesime garanzie dei materiali che sono prodotti nella Comunità e se soddisfino i requisiti della presente direttiva.
b) Inoltre, il Consiglio stabilisce altresì quali materiali e quali categorie di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite possano essere ammessi alla commercializzazione nel territorio della Comunità ai sensi della lettera a).
c) In attesa della decisione del Consiglio di cui alla lettera a) e fatta salva la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare decisioni di tale tipo secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della presente direttiva. Nel far ciò essi provvedono affinché i materiali da importare offrano garanzie equivalenti sotto tutti gli aspetti a quelle dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite prodotti nella Comunità ai sensi della presente direttiva. Detti materiali importati devono, in particolare, essere accompagnati da un documento in cui figurino le indicazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della presente direttiva.
Articolo 16
1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie per il controllo a posteriori di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato sanitario delle piante e prelevati mediante sondaggi, di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite immessi sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:
— materiali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi,
— materiali di moltiplicazione adatti all'agricoltura biologica,
— materiali di moltiplicazione commercializzati nel contesto di misure volte alla conservazione della diversità genetica.
2. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che i materiali di moltiplicazione soddisfino le condizioni previste.
3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 17 dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove e delle analisi nonché dei risultati delle medesime. In caso di problemi di carattere fitosanitario, la Commissione ne informa il comitato fitosanitario permanente.
4. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.
Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.
5. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 17.
6. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 16 bis
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva in relazione alle materie di cui alle disposizioni elencate in appresso sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 17, paragrafo 2:
— articolo 2, paragrafo 1, lettera DA c); articolo 3, paragrafo 3, articolo 8, paragrafo 2; articolo 9; articolo 11, paragrafo 2; articolo 14, paragrafo 1 e articolo 15, paragrafo 2, lettera c).
Articolo 16 ter
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva in relazione alle materie di cui alle disposizioni elencate in appresso sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 17, paragrafo 3:
— articolo 2, paragrafo 1, lettera I; articolo 3, paragrafo 5; articolo 10, paragrafo 3 e articolo 14 bis.
Articolo 17
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali (in seguito denominato: il «comitato»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 17 bis
Le modifiche da apportare agli allegati in seguito all'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
Articolo 18
La presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi inerenti alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla protezione della proprietà industriale e commerciale.
Articolo 18 bis
Secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, uno Stato membro può, dietro sua domanda, essere interamente o parzialmente dispensato dall'obbligo di applicare la presente direttiva, eccezion fatta per l'articolo 12, paragrafo 1, e per l'articolo 12 bis qualora la viticoltura e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione abbiano un'importanza economica trascurabile nel suo territorio.
Articolo 18 ter
La presente direttiva si applica senza pregiudizio delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura.
Articolo 19
Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 10 luglio 1969, le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.
Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 1o gennaio 1995.
La Repubblica federale di Germania cura che i materiali di moltiplicazione per i quali si avvale di questa autorizzazione siano introdotti nelle parti della Comunità diverse dal territorio dall'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.
Articolo 20
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addí 9 aprile 1968.
Per il Consiglio
Il Presidente
E. FAURE
ALLEGATO I - CONDIZIONI RELATIVE ALLA COLTURA
ALLEGATO II
CONDIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE
I. CONDIZIONI GENERALI
1. I materiali di moltiplicazione devono possedere l’identità e la purezza della varietà e, se del caso, la purezza del clone; è ammessa una tolleranza dell’1 % all’atto della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione standard.
2. I materiali di moltiplicazione devono possedere una purezza tecnica minima del 96 %.
Si considerano impurezze tecniche:
a) i materiali di moltiplicazione che risultano disseccati totalmente o in parte, anche quando sono stati immersi nell’acqua dopo il loro disseccamento;
b) i materiali di moltiplicazione avariati, contorti o con lesioni, in particolare danneggiati dalla grandine o dal gelo, schiacciati o rotti;
c) i materiali che non corrispondono ai requisiti di cui al seguente punto III.
3. I sarmenti devono essere giunti ad un adeguato stato di maturità del legno.
4. Il materiale di moltiplicazione è praticamente esente da organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione e la qualità dei materiali di moltiplicazione.
I materiali di moltiplicazione soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2016/2031, nonché le misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento..
II. CONDIZIONI SPECIALI
1. Barbatelle innestate
Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione della stessa categoria sono classificate in detta categoria.
Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione di categorie diverse sono classificate nella categoria inferiore.
2. Deroga temporanea
Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni di cui al punto 1 fino al 31 luglio 2010 per quanto riguarda le barbatelle innestate costituite da materiale di moltiplicazione iniziale innestato su materiale di moltiplicazione di base. Qualora gli Stati membri decidano di non applicare il punto 1, devono invece applicare la seguente norma.
Le barbatelle innestate costituite da materiale di moltiplicazione iniziale innestato su materiale di moltiplicazione di base devono essere classificate come materiale di moltiplicazione iniziale.
III. CALIBRAZIONE
1. Talee di portinnesto, talee da vivaio e nesti
Diametro
Si tratta del diametro maggiore della sezione. Questa norma non si applica alle talee erbacee.
a) Talee di portinnesto e nesti:
aa) diametro dell’estremità più piccola: da 6,5 a 12 mm;
ab) diametro massimo all’estremità più grossa: 15 mm, salvo che si tratti di nesti per innesto sul luogo.
b) Talee da vivaio:
diametro minimo all’estremità più piccola: 3,5 mm.
2. Barbatelle franche
A. Diametro
Il diametro misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore e secondo l’asse più lungo, è almeno pari a 5 mm. Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.
B. Lunghezza
La lunghezza dal punto inferiore di inserzione delle radici alla giuntura della cacciata superiore è per lo meno pari a:
a) 30 cm per le barbatelle franche destinate ad essere innestate; tuttavia, per le barbatelle franche destinate alla Sicilia, la lunghezza è pari a 20 cm;
b) 20 cm per le altre barbatelle franche.
Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.
C. Radici
Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici ben sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici ben sviluppate, purché esse siano opposte.
D. Base
Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.
3. Barbatelle innestate
A. Lunghezza
Il fusto deve avere per lo meno 20 cm di lunghezza.
Questa norma non si applica alle barbatelle innestate ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.
B. Radici
Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici ben sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici ben sviluppate, purché esse siano opposte.
C. Saldatura
Ogni pianta deve presentare una saldatura adeguata, regolare e solida.
D. Base
Il taglio deve essere effettuato al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.
ALLEGATO III
IMBALLAGGIO
Composizione degli imballaggi o fasci
|
1 — Tipo |
2 — Numero di individui |
3 — Quantità massima |
||
|
25, 50, 100 o multipli di 100 |
500 |
||
|
50, 100 o multipli di 100 |
500 |
||
|
|
|
||
|
100 o 200 |
200 |
||
|
500 o un suo multiplo |
5 000 |
||
|
100 o un suo multiplo |
1 000 |
||
|
100 o un suo multiplo |
500 |
CONDIZIONI PARTICOLARI
I. Piccole quantità
Ove necessario, la quantità (numero di individui) degli imballaggi e fasci di tutti i tipi e le categorie dei materiali di moltiplicazione di cui alla colonna 1 di cui sopra possono essere inferiori alle quantità minime indicate alla colonna 2.
II. Piante di vite con radici in qualunque substrato in vasi, casse e cartoni
Non si applicano i criteri del numero di individui e della quantità massima.
ALLEGATO IV
INDICAZIONI ESTERNE
A. ETICHETTA
I. Informazioni richieste
1. Norme CE
2. Paese di produzione
3. Servizio di certificazione o di controllo e Stato membro o loro acronimo
4. Nome e indirizzo del responsabile della chiusura o suo numero di identificazione
5. Specie
6. Tipo di materiale
7. Categoria
8. Varietà e se del caso clone. Nel caso delle barbatelle innestate questa indicazione si applica al portinnesto e al nesto
9. Numero di riferimento del lotto
10. Quantità
11. Lunghezza — Solo per le talee di portinnesto: si tratta della lunghezza minima delle talee del lotto interessato
12. Anno di coltura.
II. Condizioni minime
L’etichetta deve avere le seguenti caratteristiche:
1. essere stampata in modo indelebile e chiaramente leggibile;
2. essere apposta ben in vista in modo da risultare facilmente visibile;
3. le informazioni di cui al punto A.I non possono in alcun modo essere nascoste, coperte o interrotte da altre scritte o immagini;
4. le informazioni di cui al punto A.I devono figurare nello stesso campo visivo.
III. Deroga per piccole quantità destinate al consumatore finale
1. Più di un’unità
Le informazioni richieste per l’etichetta di cui al punto I.10 sono: «Numero esatto di unità per imballaggio o fascio».
2. Una sola unità
Le seguenti informazioni di cui al punto A.I non sono richieste:
— tipo di materiale,
— categoria,
— numero di riferimento del lotto,
— quantità,
— lunghezza delle talee di portinnesto,
— anno di coltura.
IV. Deroga per le viti in vasi, casse o cartoni
Per le piante di vite con radici in qualunque substrato in vasi, casse e cartoni quando gli imballaggi di tale materiale non corrispondono ai requisiti per la chiusura (e l’etichettatura) a causa della sua composizione:
a) il materiale di moltiplicazione dev’essere tenuto in lotti separati adeguatamente identificati per varietà e, se del caso, per clone e numero di individui;
b) l’etichetta ufficiale è facoltativa;
c) il materiale di moltiplicazione dev’essere accompagnato dal documento di cui al seguente punto B.
B. DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
I. Condizioni da rispettare
Quando gli Stati membri richiedono l’emissione di un documento di accompagnamento, tale documento deve:
a) essere in almeno due copie (una per il mittente e una per il destinatario);
b) (la copia del destinatario) accompagnare la consegna dall’indirizzo di partenza a quello di arrivo;
c) recare tutte le informazioni di cui al seguente punto II per quanto riguarda i singoli lotti della consegna;
d) essere conservato almeno un anno e presentato se del caso alle autorità preposte ai controlli ufficiali.
II. Elenco delle informazioni da fornire
1. Norme CE
2. Paese di produzione
3. Servizio di certificazione o di controllo e Stato membro o loro acronimo
4. Numero progressivo
5. Mittente (indirizzo, numero di registrazione)
6. Destinatario (indirizzo)
7. Specie
8. Tipo di materiale
9. Categoria
10. Varietà e, se del caso, cloni. Per le barbatelle innestate, questa indicazione si applica al portinnesto e al nesto
11. Numero di elementi singoli per lotto
12. Numero totale di lotti
13. Data di consegna.