Settore vinicolo - Agevolazioni - Finanziamenti per la promozione del vino - Progetto presentato per la “Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi" - Campagna 2015/2016” - Principio del legittimo affidamento - Nessun affidamento per contributi integrativi qualora il bando e il contratto con l'organismo pagatore (AGEA) escludano esplicitamente la promozione di marchi commerciali individuali prevedendo invece la sola promozione generica di vini DOC/DOP - Negato dalla Pubblica Amministraione il contributo integrativo pur avendo offerto la possibilità di rimodulare il progetto per consentire la promozione di marchi privati nell'ambito della quota di finanziamento del 50% già concessa - Respinta la richiesta di risarcimento del danno.
SENTENZA
n. 2994/2025 pubbl. 06/07/2025
(Giudice: dott.ssa Claudia Spiga)
nella causa iscritta al n. 13026 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
tra
Parte_1 (...), in proprio e nella qualità di mandataria dell'Pt_2 costituita dalla stessa Parte_1, dalla Parte_3 (...) e dalla Parte_4 (...), rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Miceli
ATTRICE
contro
Controparte_1 (...), rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato (...)
CONVENUTO
Conclusioni: come da verbale di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 27.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Parte_1 ha convenuto in giudizio la Controparte_2 in epigrafe indicata, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza della condotta contraria alla buona fede realizzata dalla convenuta.
A sostegno della domanda ha dedotto di essere stata ammessa con D.D.G. n. 2904 del 25.05.2015 al finanziamento previsto per progetto per la “Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi" - Campagna 2015/2016” in relazione al bando indetto dallo stesso Assessorato.
Secondo il provvedimento di ammissione così come nel contratto concluso con Agea nella qualità di soggetto attuatore, le competeva dunque l’importo di 213.409,10, pari al 50% delle spese ammesse (€ 426.818,20), quale contributi erogati dall’Unione Europea, oltre un ulteriore finanziamento da parte della CP_1 con fondi propri sino al massimo dell’80% e pari alla cifra di € 128.045,46.
L’amministrazione aveva tuttavia comunicato con nota del 10.5.2016 di non poter corrispondere il contributo integrativo del 30% per indisponibilità di risorse finanziarie ed aveva dunque invitato i soggetti ammessi alla misura a rimodulare il progetto, autorizzando anche la promozione di marchi commerciali delle imprese partecipanti al progetto, così venendo meno alla condizione di promozione in via esclusiva di vini siciliani in genere e senza indicazione del marchio commerciale. Ha dunque allegato che avendo già avviato la fase esecutiva del progetto, non aveva potuto rimodularne i termini nel senso richiesto.
Secondo l’attrice, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione, vi erano fondi sufficienti per erogare il finanziamento e dunque l’Assessorato aveva adottato un comportamento contrario a buona fede ingenerando il legittimo affidamento in relazione al versamento del contributo integrativo.
La mancata erogazione delle somme aveva inoltre pregiudicato il buon esito del finanziamento in quanto, non disponendo delle somme previste, non aveva potuto procedere agli impegni di spesa nei termini previsti, con conseguente parziale revoca del finanziamento (per l’importo di € 113.692,95) da parte di Agea. Ha quindi domandato la condanna dell’Assessorato al risarcimento del danno cagionato e pari all’importo del finanziamento non erogato (€ 128.045,46) e le somme di cui era stata domandata la restituzione da parte di Agea (€ 113.692,95).
Si è costituita l’Amministrazione regionale convenuta, contestando le domande ed evidenziando come il contributo previsto nel bando di gara fosse pari a 50% delle spese sostenute ed elevabile fino all’80% soltanto laddove sussistenti disponibilità del bilancio regionale. Poiché nella specie non vi erano fondi disponibili in bilancio, nessuna somma poteva essere domandata dall’attrice.
Part In ogni caso l’ (...) non poteva vantare alcun diritto alle somme di cui all’ulteriore finanziamento del 30% in quanto detta erogazione era esclusa per l’attività di pubblicizzazione di marchi commerciali, che risultava effettivamente svolta dall’attrice in violazione dunque del bando e del contratto. Ha quindi domandato il rigetto della domanda.
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Il principio del legittimo affidamento – la cui lesione viene lamentata da parte attrice – si fonda sull’esigenza di riconoscere tutela alla fiducia ragionevolmente riposta sull’esistenza di una situazione apparentemente corrispondente a quella reale, da altri creata. La tutela dell’affidamento presiede anche all’esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione e si sostanzia nell’interesse del privato alla tutela di una situazione che si è definita nella realtà giuridica per effetto di atti e comportamenti della Pubblica Amministrazione.
Ciò posto e procedendo alla disamina della fattispecie di danno sottoposta all’attenzione del Tribunale, si osserva che la società ricorrente, a seguito della costituzione di un'associazione temporanea d’impresa, presentava il progetto “Sicily Quality Wine” e in data 23.07.2015 veniva ammessa a beneficiare del finanziamento secondo le modalità previste dall’ Invito alla presentazione dei progetti modalità attuative della misura "Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi" - Campagna 2015/2016, approvato con D.D.G. n. 2904 del 25.05.2015 per l’importo di euro 213.409,10, pari al 50% delle spese ammesse per la prima annualità per le attività di promozione di cui al progetto approvato (secondo il prospetto allegato dall’attrice, doc. 5 del fascicolo di parte). La finalità del progetto era dunque quella di promuovere categorie di vini di denominazione di origine protetta attraverso attività di pubblicità e azioni di comunicazione.
Dalla lettura degli artt. 6 e 8 dell’invito emerge inequivocabilmente che la possibilità che il contributo pubblico fosse elevato fino all’80% delle spese ammesse era subordinata alle disponibilità del bilancio regionale ed era comunque incompatibile con lo svolgimento di attività di promozione di marchi commerciali (art. 6 co. 2: “le azioni contenute in progetti presentati da imprese specifiche e/o associazioni di imprese che sono rivolte alla promozione di marchi commerciali non sono ammesse a percepire il contributo integrativo del 30%”).
Alle medesime conclusioni si giunge, inoltre, dalla disamina del contratto concluso dalla società attrice con l’Organismo Pagatore AGEA, che al comma 1 dell’articolo 3 stabilisce che “la partecipazione finanziaria della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 1308/13 con fondi quota nazionale e/o quota regionale ammonta a non oltre il 50% delle spese del programma previste dall'allegato II riconosciute imputabili ed effettivamente sostenute dal contraente per la realizzazione delle azioni contemplate all'articolo 1” e all’art. 4 comma 7 chiarisce che “in presenza di quote di finanziamento pubblico superiore al 50%, il predetto materiale di informazione e promozione, non potrà contenere alcun riferimento a marchi privati individuali e potrà contenere riferimenti a specifici territori dell'Unione Europea solo in via secondaria e se effettivamente utili a specificare le caratteristiche del prodotto”.
Tanto premesso deve rilevarsi come non possa ritenersi sorto alcun legittimo affidamento da parte dell’attrice a conseguire la quota del 30% del finanziamento regionale. A prescindere dalla verifica relativa alla verificazione della condizione -prevista nel bando- della disponibilità di fondi da destinare all’intervento in questione, risulta dirimente l’eccepita violazione della clausola del bando e del contratto che escludeva l’ammissibilità del contributo per l’attività di promozione di marchi commerciali. Risulta infatti che l’amministrazione convenuta in data 10.05.2016 preso atto dell’impossibilità ad erogare il contributo integrativo per mancanza di risorse finanziarie nel Bilancio regionale, invitava l’ [...] Parte_5 a presentare una richiesta di variante del progetto, sia riducendo l’importo dello stesso che prevedendo lo svolgimento di attività di promozione dei marchi commerciali delle imprese partecipanti, in deroga al divieto previsto per l’accesso al contributo integrativo. La proposta mirava a “compensare” i soggetti ammessi al finanziamento in relazione alla impossibilità di percepire il contributo integrativo regionale, consentendogli, nei limiti del finanziamento del 50% e dunque rimodulando il progetto, di svolgere attività di promozione dei propri marchi commerciali, a fronte del precedente divieto per detta attività, assicurandogli dunque un vantaggio in precedenza precluso. A fronte di tale invito l’ Parte_5 da una parte non provvedeva ad alcuna rimodulazione degli importi dell’investimento e dall’altra procedeva nell’attività di promozione dei marchi commerciali [...] Pt_1 , Villa Vulcano, Icone, Sense ed Esperides, dell’azienda Parte_1 , Il Gattopardo e della Pt_3 [...] (v. all.ti n. 34 e 35 produzione dell’ CP_1 ), di fatto venendo meno alle prescrizioni stabilite nel bando di gara e nel progetto.
L’attrice ha fronte dell’allegazione e della prova offerta dalla convenuta, non ha poi svolto alcuna replica.
Ne consegue che nessun legittimo affidamento può invocare l’attrice in relazione al proprio diritto al conseguimento del finanziamento integrativo relativo ad attività che non avrebbe potuto, secondo il bando ed il contratto concluso con Agea, essere comunque finanziata. Consegue che la domanda di risarcimento del danno proposta dall’ Parte_1 non può trovare accoglimento.
Medesima sorte segue la domanda di risarcimento spiegata in relazione alle somme di cui Agea ha domandato la restituzione, e ciò in quanto da un lato l’esclusa dell’illegittimità del diniego all’erogazione dell’ulteriore finanziamento esclude una condotta illecita da parte della p.a., dall’altro non risulta possibile verificare in che modo e secondo gli specifici tempi di erogazione delle somme e della rendicontazione dell’attività, l’erogazione dell’integrazione del 30% avrebbe consentito di svolgere le spese previste nel progetto nei termini previsti.
La domanda di parte attrice deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod. avuto riguardo al valore della controversia in €. 14.103,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
P.Q.M.
Rigetta la domanda avanzata dalla Parte_1, condanna la Parte_1 a pagare a parte convenuta le spese di lite che si liquidano in €. 14.103,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Palermo, il 3.07.2025
Il Giudice
Claudia Spiga