Viticoltura - Valutazione di impatto ambientale - Discrezionalità tecnica dell'amministrazione - Sindacato giurisdizionale limitato - Diniego per parco eolico in area a elevata tutela paesaggistica e archeologica - Forte vocazione agricola dei territori interessati caratterirzzati dalla presenza di varie aziende che valorizzano le tradizioni agroalimentari locali tutelando la biodiversità e le produzioni autoctone dei vini DOC - Determinazioni tecnico-discrezionali dell'amministrazione non utilmente sindacabili nel merito dal giudice amministrativo la cui cognizione è limitata alla verifica estrinseca dei profili di logicità, coerenza e completezza della valutazione, potendo intervenire in sede di annullamento solamente qualora la discrezionalità amministrativa si sia posta al di fuori dei margini di una legittima opinabilità - Confermata la legittimità del diniego di compatibilità ambientale espresso dai Ministeri della Transizione Ecologica e della Cultura - Diniego motivato dalla rilevante valenza paesaggistica e archeologica dell'area già sottoposta a molteplici vincoli e caratterizzata da un elevato preesistente impatto eolico.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 290 del 2022, proposto dalla società I.V.P.C. Power 8 s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero della Cultura, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
- del Decreto emesso dal Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro della Cultura, prot. n. 215 del 26.05.2022, pubblicato sul portale del MITE in data 05.07.2022 e notificato alla ricorrente in data 07.07.2022 con cui è stato espresso “giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di un parco eolico nel Comune di Rotello, in provincia di Campobasso, consistente nella realizzazione di n. 10 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 42 MW”;
- del parere tecnico istruttorio negativo del Ministero della Cultura, reso con nota prot. n. 34184-P del 12.10.2021;
- del parere negativo della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 236 del 28.03.2022;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri intimati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Luigi Lalla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La vicenda oggetto dell’odierno giudizio muove dall’istanza dell’11 febbraio 2020 con la quale la società I.V.P.C. Power 8 s.r.l. aveva domandato all’Autorità competente, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., di avviare la procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di un impianto eolico composto da dieci aerogeneratori della potenza uninominale di 4.2 MW (modello Vestas V150) per un totale di 42 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di Rotello (CB) nelle località di “Cantalupo”, “Piano della Fontana”, “Cornicione” e “Piano Palazzo”.
Instaurato il procedimento, con le modalità previste dagli artt. 23 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. (di seguito, T.U.A.) venivano resi gli occorrenti pareri di diversa competenza, e, in particolare: - il parere tecnico istruttorio, di segno negativo, del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, trasmesso con la nota n. 34184-P del 12 ottobre 2021; - il parere, parimenti negativo, espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS (di seguito, la CT di VIA) n. 236 del 28 marzo 2022.
All’esito dei richiamati pareri, con il Decreto n. 215 del 26 maggio 2022, emesso dal Ministero della Transizione Ecologica (di seguito MITE) di concerto con il Ministero della Cultura (di seguito MIC), veniva infine espresso il “giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di un parco eolico nel Comune di Rotello, in provincia di Campobasso, consistente nella realizzazione di n. 10 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 42 MW, proposto dalla I.V.P.C. Power 8 S.p.a., con sede in Napoli, Vico Santa Maria a Cappella Vecchia, 11”.
2. Contro le richiamate determinazioni sfavorevoli la società in epigrafe ha quindi proposto la presente impugnativa, affidandosi all’unico e articolato motivo di ricorso così rubricato: «VIOLAZIONE NONCHE’ ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 24, CO. 4 DEL D.LGS. N. 152/2006. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLA L. 241/90 E, IN PARTICOLARE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA, BUON ANDAMENTO, LEALE COLLABORAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIVIETO DI AGGRAVAMENTO».
In estrema sintesi, con il ricorso ci si è doluti:
- del fatto che l’Amministrazione avrebbe reso un giudizio negativo sul progetto senza aver condotto un’adeguata istruttoria;
- della violazione del cd. principio del dissenso costruttivo/soccorso istruttorio, in base al quale le Autorità competenti all’adozione dei pareri sarebbero state tenute a indicare le modifiche progettuali in grado di rendere l’intervento compatibile con gli interessi sensibili coinvolti, non venendo qui in rilievo -in tesi- degli insuperabili elementi ostativi.
3. In resistenza all’impugnativa, per le Amministrazioni intimate, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito l’inammissibilità nonché l’infondatezza complessiva del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 2 novembre 2022, su richiesta della parte ricorrente, l’affare cautelare è stato abbinato alla decisione del merito della causa.
5. Nel corso del giudizio le parti hanno depositato documenti e memorie.
6. All’udienza pubblica del 18 gennaio 2025, uditi i difensori delle parti presenti riportarsi ai rispettivi scritti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato: e tanto esonera il Tribunale dall’intrattenersi sulle eccezioni di rito sollevate dalla difesa erariale, inducendo ad avviare immediatamente la disamina di merito delle censure ricorsuali.
8. Il Collegio reputa opportuno, in proposito, cominciare il proprio esame sottolineando la particolare valenza paesaggistica dell’area sulla quale la società aveva progettato di realizzare il parco eolico in questione.
Si tratta, come sta per vedersi, di un’area sottoposta ad un regime di tutela particolarmente intenso.
Il progettato intervento, che ricade interamente nel territorio di Rotello, investe un sito il quale:
- oltre ad essere sottoposto a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 42/2004 mediante Pianificazione Paesistica, con il PTPAAV n. 2 “Lago di Guardialfiera-Fortore Molisano”;
- presenta aree, e segnatamente torrenti e boschi, sottoposte già ex se a tutela paesaggistica ex lege ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) e g), del D.Lgs. n. 42/2004, e perciò già presidiate dalla cd. "Legge Galasso" (legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione del D.L. n. 312 del 27 giugno 1985);
- in forza del D.M. del 18 aprile 1985, inoltre, la zona è connotata da un peculiare regime di tutela paesaggistica riguardante il territorio circostante al nucleo urbano di Rotello;
- infine, l’area oggetto di intervento è altresì in parte interessata dalla rete tratturale, costituita, in questa zona, dal tratturo S. Andrea - Biferno ad ovest e dal tratturello Ururi - Serracapriola ad est, entrambi sottoposti a tutela archeologica con D.M. 15 giugno 1976, la quale lambisce alcuni degli aerogeneratori progettati.
Un reticolato di tutela così fitto e composito denota quindi subito, e con inequivocabilità, l’importanza dei beni giuridici protetti esistenti in sito e, più ampiamente, nell’area, e, al tempo stesso, l’elevato grado di attenzione con il quale le Amministrazioni preposte alla tutela dei relativi vincoli fossero tenute ad esercitare i poteri valutativi di rispettiva competenza: poteri nell’esercizio dei quali esse, può subito anticiparsi, risultano nella specie aver fatto buon governo dei principi giuridici propri della materia.
9. Ciò premesso, il fulcro del ricorso può essere identificato nell’affermazione secondo la quale “L’Amministrazione si è limitata a rendere un giudizio negativo di compatibilità ambientale, senza premurarsi di acquisire tutta la documentazione effettivamente necessaria alla valutazione e senza premurarsi di indicare le modifiche progettuali idonee a consentirne l’autorizzazione” (cfr. il ricorso a pag. 10).
I contenuti testuali delle determinazioni amministrative impugnate dimostrano, tuttavia, l’inconsistenza di tale censura, evidenziando, inoltre, come l’azione amministrativa abbia dato luogo ad un’analisi approfondita del progetto in questione, senza che sia rinvenibile alcun profilo di erroneità o di inadeguatezza delle relative valutazioni.
9.1. Il decreto conclusivo del procedimento, adottato dal MITE di concerto con il MIC, a sostegno del giudizio negativo di compatibilità ambientale in contestazione ha esaustivamente richiamato:
“a) il parere tecnico istruttorio negativo del Ministero della cultura, reso con nota prot. n. 34184-P del 12 ottobre 2021, costituito da 17 pagine, acquisito con nota prot. n. 110117/MATTM del 13 ottobre 2021;
b) il parere negativo 236 del 28 marzo 2022 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, costituito da 23 pagine, acquisito al prot. n. 44055/MATTM del 05 aprile 2022” (cfr. il decreto del MITE, reso di concerto con il MIC, n. 215 del 26 maggio 2022, all. n. 1 alla produzione della parte ricorrente del 13 ottobre 2022).
L’Autorità procedente ha inteso, così, espressamente recepire i richiamati pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS del MITE e, altresì, del MIC, condividendone le valutazioni e le conclusioni.
9.2. D’altro canto, il parere reso dalla Regione Molise nella fase embrionale del procedimento (nota n. 102706 del 26 giugno 2020) non può essere considerato alla stregua di una posizione favorevole alla realizzazione del progetto, tale da porsi quindi in contrasto con le posizioni successivamente espresse, in senso negativo, dal MIC e dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS del MITE.
Difatti, la Regione si era limitata a rilevare la compatibilità della “potenza di impianto proposta” sotto il limitato “profilo energetico e con riferimento alle potenzialità di sviluppo del territorio Regionale nel settore eolico, così come previste nel Piano Energetico Ambientale Regionale approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 133 del 21/07/2017”, tenendo conto anche della “vicinanza con la sottostazione elettrica di collegamento AT/MT 150kV di Rotello”. Ma già in tale occasione dagli uffici regionali era stata espressa anche una considerazione negativa “in merito alla dislocazione degli aerogeneratori”, evidenziando che la scelta progettuale di localizzare le turbine “in quattro sottocampi distinti e separati … oltre a far configurare la percezione di un’area di impianto molto più estesa rispetto ad un posizionamento degli aerogeneratori concentrato in un unico settore, non è in linea con le scelte dislocative che la Regione sta attuando in relazione agli interventi di repowering in corso per i quali si stanno prediligendo disposizioni lineari o su filari paralleli al fine di evitare il cosiddetto effetto selva”. Tant’è che la Regione Molise ha espresso parere favorevole solo “a condizione che vengano eliminati i 4 sottocampi e concentrati tutti gli aerogeneratori in un unico settore disposti in maniera lineare” (cfr. il parere regionale, all. n. 5 alla produzione della parte ricorrente del 13 ottobre 2022).
In definitiva, pertanto, l’unico aspetto favorevolmente scrutinato dalla Regione, nella sua pur ben ristretta prospettiva di analisi, ha riguardato il numero di aerogeneratori e la potenza di impianto: ma già per la Regione il progetto era comunque da sottoporre (quantomeno) a radicale modifica.
9.3. Ciò detto, vale più ampiamente osservare che l’Amministrazione procedente, a fronte di posizioni istruttorie tutte negative (nel caso di specie formalizzate dai due primari pareri del MIC e del MITE, entrambi sfavorevoli, e da un parere positivo sotto il solo profilo energetico, però condizionato negli anzi detti termini), è tenuta ad un significativo onere motivazionale solo qualora intenda addivenire a una conclusione diversa rispetto a quella desumibile dall’istruttoria espletata in sede procedimentale.
Sicché, nel caso di specie, la convergenza dell’interesse ambientale con quello alla tutela del paesaggio faceva emergere la preminenza di interessi pubblici in concreto ostativi alla realizzazione dell’impianto per cui è lite: il che già avvia a concludere per l’infondatezza del ricorso.
Il Tribunale si soffermerà innanzitutto sulla questione relativa al lamentato deficit istruttorio, per acclarare come non emergano profili di abnormità o di irragionevolezza nel giudizio tecnico discrezionale di incompatibilità paesaggistica.
Dopo di che, passando all’esame della censura calibrata sulla violazione del principio del cd. dissenso costruttivo, lì dove il ricorso ha contestato la mancata attivazione dei poteri di soccorso istruttorio, verrà evidenziato come, a ben guardare, la stessa determinazione conclusiva del procedimento, richiamando i suddetti pareri del MIC e del MITE, è stata basata principalmente sulle valutazioni negative che entrambi i citati pareri hanno espresso sul merito del progetto (soprattutto con riguardo all’incidenza complessiva del progetto sul paesaggio e sugli altri valori propri di quello specifico territorio) e -solo secondariamente- sulle plurime, quanto importanti, incompletezze documentali rilevate dalla Commissione Tecnica di Verifica del MITE.
E una volta chiarita la legittimità dei rilievi svolti sul merito del progetto, la natura plurimotivata del diniego oggetto d’impugnativa porterebbe a reputare già sufficiente l’incompatibilità paesaggistica a definire il presente giudizio mediante rigetto del ricorso della soc. I.V.P.C., stante la carenza d’interesse al vaglio della restante, ma ininfluente, censura appuntata sulla presunta violazione del principio del dissenso costruttivo/dovere di soccorso (che, al contrario, secondo la prospettiva del ricorso, l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare una volta rilevata l’incompletezza documentale del progetto).
Nondimeno, il Collegio, per completezza, evidenzierà, nella parte conclusiva della presente motivazione, anche l’infondatezza di questa ulteriore doglianza.
Prima, però, sarà logicamente disattesa la censura relativa al presunto deficit istruttorio della valutazione di incompatibilità paesaggistica/ambientale del progetto.
10. Il gravame, con il quale sono stati impugnati anche i richiamati pareri, è, infatti, carente di pregio sotto il profilo della dedotta censura dell’incompletezza istruttoria, avendo l’Amministrazione nel suo complesso proceduto ad un’attenta analisi degli impatti ambientali e paesaggistici dell’intervento, senza tralasciare alcun aspetto.
Di seguito saranno richiamati gli ampi e approfonditi rilievi che, nel corso dell’approfondita attività istruttoria svolta, hanno condotto alla determinazione negativa di conclusione del procedimento.
10.1. Il parere negativo del MIC ha correttamente valutato l’impatto del progetto in relazione ai valori paesaggistici dell’area interessata, richiamando in maniera trasparente gli esiti dell’attività istruttoria posta in essere.
Più in dettaglio, il MIC, a base della propria posizione, ha richiamato testualmente:
a) gli articolati e approfonditi rilievi svolti dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise nella sua nota n. 9596 del 3 settembre 2021, la quale:
- ha a sua volta valutato: l’organizzazione del layout dell’impianto eolico; il regime di tutela paesaggistico del contesto territoriale inciso dall’impianto eolico; il bacino visivo e le aree contermini; il contesto paesaggistico; il contesto archeologico; le interferenze dell’impianto eolico con la classificazione delle aree secondo il piano paesistico; l’interferenza con le aree che presentavano rinvenimenti archeologici (ossia: ROT10, Località Piano Palazzo; Cavidotto tra gli aereogeneratori ROT 09 e ROT10, Loc. Piano Palazzo-Case Colombo; Cavidotto tra gli aereogeneratori ROT01 e ROT02, Località Cantalupo; Cavidotto tra gli aerogeneratori ROT03 e ROT0, Località Cantalupo; Cavidotto tra gli aereogeneratori ROT05 e ROT08, Località Piano della Fontana; Cavidotto tra gli aereogeneratori ROT08 e ROT09 e ROT09-ROT06-ROT07, Località Verticchio; Cavidotto tra gli aereogeneratori ROT09 e ROT06, Località Cornicione); l’interferenza con la rete tratturale; l’effetto di cumulo con altri impianti; la relazione paesaggistica elaborata dalla ditta;
- e su tale base ha concluso, per parte sua, che “la realizzazione delle previste ulteriori 10 istallazioni eoliche, costituite da torri alte 230 metri, poggianti su fondazioni a plinti a base circolare di 26 m di diametro, interessando, a livello percettivo, non solo l’intero comprensorio territoriale sopra descritto, ma anche gran parte di quelli circostanti, determinerebbe la cancellazione del valore identitario che il territorio in esame ancora oggi riesce ad esprimere, trasformando, in maniera traumatica, un paesaggio rurale in uno dalle marcate connotazioni industriali, del tutto avulso dalle tradizioni, dalle caratteristiche e dalla storia del contesto. In particolare le erigende torri eoliche, macroscopicamente esorbitanti rispetto a qualunque altro manufatto esistente in tutto il contesto territoriale circostante si configurano come “oggetti” del tutto incongrui rispetto ad un ambiente fortemente connotato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura. Tutto ciò è testimoniato dalla persistenza dei diversi percorsi tratturali non molto distanti, oltre che dai resti archeologici di antichi insediamenti destinati ad attività produttive di tipo agrario. … Dal punto di vista archeologico, emergono forti criticità riguardo la realizzazione dell’intervento in oggetto; … Pertanto le strutture di progetto, nel loro insieme determinano una radicale e stravolgente modifica, oltre che dell’aspetto agrario e naturalistico anche delle valenze culturali del territorio che ne verrebbe irrimediabilmente “segnato” e compromesso nei suoi caratteri di maggior pregio … pertanto questa Soprintendenza ritiene che il progettato impianto produca impatti significativi e radicalmente negativi sul patrimonio culturale, inteso sia nella sua componente storico-archeologica che paesaggistica ed esprime parere negativo alla sua compatibilità ambientale”(cfr. il parere del MIC alle pagine 14 e 15);
b) le convergenti considerazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Foggia, la quale ha comunicato, con la nota prot. n. 8679 del 21 settembre 2021, che “si evince che l’impatto visivo prodotto dall’impianto in esame interessa soprattutto le visuali che si aprono dal Castello Maresca di Serracapriola, sottoposto a tutela con DM 20/02/1981, e dalla passeggiata di belvedere ad esso adiacente (via Giro Esterno), oltre che dal Castello della Dragonara, sottoposto a tutela con DM 11/11/1986, ricadente nel territorio di Castelnuovo della Daunia. Gli ulteriori impatti visivi si percepiscono anche dalla rete viaria con valenza paesaggistica, come dalla Strada Provinciale SP 376 che collega Serracapriola verso il territorio molisano, come pure dal tratturello Serracapriola-Urari. L’impatto che il nuovo parco eolico produce è quello di interrompere la lettura del paesaggio verso i territori molisani da luoghi strategici appartenenti allo storico sistema insediativo dell’area costituito da punti strategici di osservazione quali castelli e da una rete tratturale lungo la quale si rinvengono disseminate antiche masserie, oltre ruderi di antichi insediamenti quali quello di Teanum Apulum sottoposto a tutela con DM del 18/06/1991. La realizzazione dell’impianto eolico, infatti, si inserisce alla stregua di una barriera visiva che interrompe la reciproca visibilità di due territori legati, soprattutto nell’antichità, da strade di comunicazione di epoca romana. Tali rapporti visivi sono ulteriormente alterati per la presenza di un effetto cumulo così come mostra il fotogramma P2 Castello Maresca. Tutto ciò premesso e per quanto di competenza esprime parere contrario alla realizzazione dell’intervento in oggetto, in quanto, con la realizzazione di n. 10 torri eoliche di altezza massima complessiva di 230 m, andrebbe ad alterare i caratteri esteriori la fruibilità del contesto quale cornice paesaggistica dei beni appartenenti al patrimonio culturale prospicienti il territorio molisano” (cfr. il parere del MIC a pag. 15);
c) i rilievi del Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico dello stesso MIC, secondo i quali “Il progetto in questione prevede l’istallazione di 10 aerogeneratori di altezza complessiva pari a 230 m, da collegare alla centrale elettrica di TERNA con cavidotti interrati lunghi complessivamente ca. 20 km, e la realizzazione di nuove strade di servizio per una lunghezza complessiva di 4,8 km, oltre all’adeguamento di quelle già esistenti per ca. 4,6 km. Esso si inserisce in un comparto territoriale dall’elevato potenziale archeologico, in quanto sfruttato e frequentato con continuità da parte dell’uomo e caratterizzato da una presenza capillare di insediamenti produttivi, attestati soprattutto fra il IV sec. a.C. e il III sec. d.C., come testimoniato dalle numerosissime evidenze storico-archeologiche diffuse sia nelle immediate vicinanze delle aree di intervento, sia nelle aree contermini al progetto …. Le analisi archeologiche preliminari, confluite nella Relazione archeologica redatta ai sensi dell’art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, hanno evidenziato i principali punti critici del progetto in relazione all’impatto dello stesso sul patrimonio archeologico, rilevati in corrispondenza dell’aerogeneratore ROT10 e di quei tratti di cavidotto per i quali è stato definito un rischio archeologico alto o medio-alto … in relazione ad altri tratti di cavidotto, non è stato possibile valutare un potenziale archeologico solo ed esclusivamente a causa della visibilità media, discreta o nulla dei terreni oggetto di ricognizione. Pertanto, preso atto anche delle interferenze visive delle opere in progetto con la rete tratturale – sottoposta a tutela archeologica ai sensi del D.M. 15/06/1976, del D.M. 20/03/1980 e del D.M. 22/12/1983 e interessata da un progetto per lo Sviluppo turistico lungo i tratturi molisani nell’ambito del Contratto istituzionale di Sviluppo sottoscritto in data 11/10/2019 dal Presidente del Consiglio dei Ministri – e con i beni archeologici diffusi nell’area contermine al paesaggio in territorio molisano e in territorio pugliese, per quanto di competenza, questo Servizio concorda con le due Soprintendenze territorialmente competenti nell’esprimere parere contrario alla realizzazione delle opere in progetto, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte nei rispettivi pareri subprocedimentali citati in premessa e sopra sintetizzate” (cfr. il parere del MIC alle pagine 15 e 16);
d) le valutazioni del Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico del medesimo MIC, il quale ha, a sua volta, rappresentato quanto segue:“Considerato che il progetto in questione, posizionato nell’area molisana contermine, interessa, nell’ambito di un buffer areale di 50 volte l’altezza massima dell’aerogeneratore, le visuali sul paesaggio che “si aprono dal Castello Maresca di Serracapriola, sottoposto a tutela con DM 20/02/1981, e dalla passeggiata di belvedere ad esso adiacente (via Giro Esterno), oltre che dal Castello della Dragonara, sottoposto a tutela con DM 11/11/1986, ricadente nel territorio di Castelnuovo della Daunia”, si concorda con le valutazioni inerenti all’impatto visivo che l’impianto eolico in esame determinerebbe sulla lettura del paesaggio verso il territorio molisano, dai punti di visuale strategica dei suddetti Castelli. Pertanto si ritiene di condividere il parere che la costruzione delle dieci torri eoliche di altezza massima fino a 230 metri, definite in oggetto, procurerebbe una forte alterazione della fruibilità del contesto “quale cornice paesaggistica dei beni appartenenti al patrimonio culturale prospicienti il territorio molisano”, interrompendo la reciproca intervisibilità fra due territori contermini, legati da un sistema storico insediativo e da antiche vie di comunicazione di epoca romana” (cfr. il parere del MIC a pag. 16).
Sulla base dell’ampia attività istruttoria sopra richiamata, il MIC ha dunque elaborato le seguenti considerazioni conclusive.
«- L’area vasta di progetto è già largamente investita da iniziative di sfruttamento dell’energia eolica, tra cui circa 60 aerogeneratori disseminati sui territori di Rotello, Ururi, Montelongo, Montorio e S. Martino in Pensilis e altri sei progetti di impianti eolici in corso di valutazione di impatto ambientale, tutti situati a breve distanza, ricadenti nei comuni di San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano e lo stesso Rotello per un totale di 46 nuovi aerogeneratori di grande taglia, oltre i 10 in esame che contribuirebbero a saturare quasi tutte le visuali che si aprono sul contesto tutelato.
- La visibilità e percepibilità dell’impianto è particolarmente alta da un’ampia serie di punti sensibili tra cui la SP 78, il Castello di Serracapriola, il Castello della Dragonara, i centri urbani di Ururi, S. Croce di Magliano, Montelongo, Montorio e Larino.
- L’impianto ricade in un’area a vocazione agricola e di pregio paesaggistico. L’impianto ricade in aree sottoposte a tutela paesaggistica per gli effetti del PTPAAV n. 2 “Lago di Guardialfiera-Fortore Molisano”, la cui approvazione equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, così come stabilito dall’art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989. In particolare l’area in questione è classificata come Pa, ossia caratterizzata da aree di interesse produttivo agricolo di valore elevato a sottolineare l’importanza della valenza agraria del paesaggio A confermare la forte vocazione agricola di questi territori è la presenza di varie aziende che valorizzano le tradizioni agroalimentari locali, tutelando la biodiversità e le produzioni autoctone, vini DOC e olio DOP. Infatti i territori di Rotello e quelli circostanti, sono aree di produzione di uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e Indicazione Geografica Tipica dei vini i cui disciplinari di produzione sono stati approvati con DM 04.11.1995 GU 281 01.12.1995, DM 01.06.2011 GU 139 – 17.06.2011, DM 06.06.2011 GU 143- 22.06.2011 e pubblicati sul sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza vini DOP e IGP. Inoltre, per la produzione di olio, dovuta alla presenza di uliveti, il territorio di Rotello rientra tra i Comuni destinatati del disciplinare di produzione DOP Olio del 2003 pubblicato in G.U. n. 193/2003. … La realizzazione dell’impianto in oggetto determinerebbe, inoltre, la cancellazione del valore identitario che il territorio in esame ancora oggi riesce ad esprimere, trasformando, in maniera traumatica, un paesaggio rurale in uno dalle marcate connotazioni industriali, del tutto avulso dalle tradizioni, dalle caratteristiche e dalla storia del contesto… Tutto ciò è testimoniato dalla persistenza dei diversi percorsi tratturali non molto distanti, oltre che dai resti archeologici di antichi insediamenti destinati ad attività produttive di tipo agrario …» (cfr. il parere del MIC alle pagine 16 e 17).
10.2. Passando a dire della posizione della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS del MITE, questa con il parere negativo n. 236 del 28 marzo 2022 ha rilevato, in relazione al progetto in questione:
a) sotto il profilo delle “ALTERNATIVE PROGETTUALI”, che:
- “La documentazione non contiene una descrizione e valutazione delle principali alternative ragionevoli del progetto da prendere in esame in ragione dell’ubicazione, dimensioni e portata, ma una mera descrizione dell’alternativa zero con considerazioni generiche sull’ipotesi di astenersi da ogni realizzazione. La scelta progettuale proposta fornisce inoltre indicazioni non adeguatamente puntuali quanto all’indicazione della motivazione della scelta progettuale rispetto ad alternative localizzative, sotto il profilo dell’impatto ambientale, con una loro descrizione e loro comparazione con il progetto presentato”;
- “Vista l’entità del progetto e le peculiarità ambientali del territorio coinvolto con aree di elevata valenza ambientale e paesaggistica in cui l’impianto nella sua globalità ricadrebbe, è fondamentale, necessario e previsto normativamente fornire una valutazione delle possibili ragionevoli alternative per il progetto nella sua globalità, dai tracciati degli elettrodotti all’ubicazione stessa degli aerogeneratori. Ciascuna delle ragionevoli alternative deve essere analizzata in modo dettagliato e a scala adeguata per ogni tematica ambientale coinvolta, al fine di effettuare il confronto tra i singoli elementi dell’intervento in termini di localizzazione, aspetti tipologico-costruttivi e dimensionali, processo, uso di risorse, ecc, sia in fase di cantiere sia di esercizio. La scelta della migliore alternativa deve essere valutata sotto il profilo dell’impatto ambientale, relativamente alle singole tematiche ambientali e alle loro interazioni, attraverso metodologie scientifiche ripercorribili che consentano di descrivere e confrontare in termini qualitativi e quantitativi la sostenibilità di ogni alternativa proposta” (cfr. il parere della Commissione Tecnica di Valutazione del MITE alle pagine 8 e 9, all. n. 4 alla produzione della parte ricorrente del 13 ottobre 2022);
b) sotto il profilo degli “IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI”, che:
- la relazione allegata al progetto “non ha fornito alcun dato sulla qualità dell’aria nell’area di intervento”;
- il “progetto interferisce, limitatamente ad alcuni tratti di cavidotto, con le seguenti aree: -“Boschi tra fiume Saccione e Torrente Tona” – SIC(ZSC) IT 7222266 - “Torrente Tona” – SIC/ZPS IT 7222265”;
- “Dal punto di vista botanico-vegetazionale e faunistico, da quanto emerge dalle relazioni specialistiche allegate alla documentazione progettuale, la realizzazione del Parco Eolico in progetto potrebbe avere effetti significativi sul sistema di aree Natura 2000 prossime all’area prevista dall’intervento e in particolare sui siti più vicini, entro i 5 km si segnalano: - SIC (ZSC) IT 7222266 Boschi tra Fiume Saccione e Torrente Tona ROT 3 - 0,067 km; - SIC (ZSC)/ZPS IT 7222265 Torrente Tona ROT 10 - 0,118 km; - SIC (ZSC) IT 9110002 Valle Fortore –Lago di Occhito ROT 7 - 3,650 km; -SIC (ZSC) /ZPS IT 7222267 Località Fantina-Fiume Fortore ROT 10 - 4,616 km; - Oltre all’AREA IBA 126 Monti della Daunia ROT 7 - 3,200 km”;
- “Presenza di specie vegetali importanti e minacciate”;
- “Per quanto riguarda le acque superficiali il Proponente … non ha effettuato uno studio idraulico specialistico”;
- con specifico riguardo al “Paesaggio”, “il Proponente ha predisposto una relazione paesaggistica (RELAZIONE PAESAGGISTICA RP-Relazione-Paesaggistica) ed una archeologica (RELAZIONE ARCHEOLOGICA R5-Relazione-Archeologica-ed-allegati), dalle quali si rileva che i valori dell’indice di impatto paesaggistico risultano alti”; “I survey e le analisi effettuate hanno evidenziato nell’area oggetto dell’intervento fortissime criticità per quanto attiene la tutela archeologica. Sono state individuate 14 unità topografiche con alte e/o altissime concentrazioni di materiali. Il progetto del parco eolico investe in aperte gli areali di dispersione delle unità topografiche individuate. Per l’area dell’aerogeneratore R0T10 si valuta un rischio alto”; “Si rileva la persistenza di diversi percorsi tratturali in prossimità del progetto”;
- “Per quanto riguarda la Viabilità, il Proponente non ha effettuato uno studio specialistico relativo alla fase di cantiere”;
- “Risultano assolutamente non calcolate le interferenze dirette relative al consumo di suolo e alle emissioni dovute al cantiere, né adeguatamente e sufficientemente descritte le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi identificati del progetto sia in fase di cantierizzazione, sia in fase di realizzazione e sia in fase di esercizio”;
- “Il proponente non presenta un cronoprogramma dettagliato dei lavori” (cfr. il parere della Commissione Tecnica di Valutazione citato).
E sulla base dei citati plurimi rilievi la predetta Commissione Tecnica ha espresso, tra le altre, le seguenti valutazioni conclusive:
- “Il livello di trattazione dei possibili impatti ambientali sui fattori individuati con enfasi sugli effetti diretti e indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto, non è adeguatamente analizzato, valutato e supportato alla sua importanza ai fini della decisione relativa all’autorizzazione”;
- “L’impianto ricade in un’area a vocazione agricola e di pregio paesaggistico e l’area vasta di progetto è già largamente investita da iniziative di sfruttamento dell’energia eolica”;
- “Vengono valutati gli impatti cumulativi sull’ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell’area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso) e la visibilità e percepibilità dell’impianto è particolarmente alta da un’ampia serie di punto sensibili”;
- “Le verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata e in base ai contenuti dello SIA come previsti dall’art.22 della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. e all’Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i., ne mostrano gravi lacune ed aporie sia quanto al profilo descrittivo, sia quanto al profilo dell’analisi degli impatti”;
- “Per la componente rumore lo studio effettuato per la fase ante operam e la fase di esercizio può in definitiva ritenersi, nei limiti delle indicazioni fornite dal progettista, sufficiente, ma risulta completamente carente per la fase di cantiere e non presenta indicazioni relative alla componente vibrazioni. Inoltre per il Piano di Monitoraggio le indicazioni relative alla componente rumore risultano scarne e non sono presenti indicazioni circa le condotte e le azioni di mitigazione da porre in essere in caso di superamento dei valori limite nella fase di cantiere e per l’entrata in esercizio dell’opera”;
- “la documentazione risulta carente del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità alle disposizioni di cui all’allegato 5, che nel caso in cui l’opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale deve essere trasmesso prima della conclusione del procedimento e non come dichiara il proponente “almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori””;
- “Per quanto riguarda le acque superficiali e sotterranee la documentazione risulta carente: il Proponente non ha effettuato uno studio idraulico specialistico, e non ha presentato alcuno studio sulle acque sotterranee, nonostante nel SIA dichiari che verranno realizzate fondazioni profonde su pali, che raggiungeranno la profondità di infissione di 30 m, e che si potrebbero verificare interferenze con il deflusso idrico profondo per effetto della realizzazione delle opere di fondazione” (cfr. il citato parere della Commissione Tecnica).
10.3. Gli approfonditi contributi raccolti dall’Amministrazione procedente, e dianzi richiamati, lasciano dunque emergere un grado di approfondimento istruttorio ben adeguato, e contengono prese di posizione sfavorevoli al progetto che si presentano immuni dai vizi lamentati dal ricorso, non essendovi stato, oltretutto, alcun appiattimento dell’una posizione rispetto alle altre: al contrario, tutte le Autorità coinvolte nel procedimento hanno convenute sul punto centrale che la localizzazione di quell’impianto così composto avrebbe prodotto significativi impatti pregiudizievoli sul paesaggio e sugli altri beni sottoposti alla particolare tutela di cui si è fatto cenno al precedente par. 8.
La Soprintendenza ha rilevato, in particolare, che “Ѐ pur vero che nell’area sottesa dal progettato impianto ricadono la centrale di produzione elettrica Torrente Tona, la stazione elettrica TERNA e alcuni siti di estrazione del gas, strutture queste tipicamente industriali che, però, per forma ed estensione riescono a mimetizzarsi nel contesto paesaggistico. Al contrario, la realizzazione di 10 torri eoliche accrescerebbe drasticamente l’alterazione della percezione del paesaggio agrario, soprattutto per l’effetto cumulo con altri progetti in itinere” (cfr. il citato parere del MIC a pag. 8).
E in merito a tanto il Collegio non può non evidenziare quanto segue.
Come osservato dall’Amministrazione, effettivamente gli aerogeneratori in progetto hanno dimensioni di notevole entità (si pensi soltanto all’altezza di ciascuno dei 10 aerogeneratori, pari a 230m). E questa loro intrinseca incisività avrebbe onerato la parte ricorrente di addurre elementi specifici a confutazione dei rilievi della Soprintendenza, anche in relazione al potenziale effetto di cumulo con gli altri parchi eolici della zona.
Per contro, il ricorso si è limitato a sostenere, al riguardo, che le dimensioni degli aerogeneratori non sarebbero diverse da quelle attualmente già istallate nelle vicinanze: ma anche quest’affermazione è rimasta priva di riscontri.
L’azione amministrativa si rivela, pertanto, del tutto congrua sotto il profilo istruttorio-motivazionale, onde l’infondatezza del gravame in parte qua.
Difatti, gli atti impugnati recano delle motivazioni puntuali che dimostrano l’incompatibilità del progetto con l’esigenza di tutelare i beni di interesse culturale e paesaggistico e la fauna presenti nell’area dall’impatto di ulteriori installazioni.
Ciò che in definitiva ha orientato le determinazioni negative assunte è quindi la ricchezza di valenze propria dell’area prescelta per la realizzazione dell’impianto, la quale, per le caratteristiche sue proprie, e per le connesse esigenze di tutela di valori ambientali e paesaggistici (di cui si è detto ampiamente), non sarebbe idonea a tollerarlo.
D’altra parte, le determinazioni cui l’Amministrazione è giunta sul punto della (in)compatibilità del progettato intervento rientrano, come è noto, nel novero delle valutazioni di stretta discrezionalità tecnica: e, in proposito, è orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui le determinazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione non sono utilmente sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, che vede ristretta la propria cognizione alla verifica estrinseca dei profili di logicità, coerenza e completezza della valutazione, potendo quindi intervenire in sede di annullamento solamente qualora la discrezionalità amministrativa si sia posta al di fuori dei margini di una legittima opinabilità.
In altre parole, per insegnamento pacifico, “il giudizio di valutazione di impatto ambientale è espressione di un'ampia discrezionalità tecnica dell'amministrazione, sindacabile dal Giudice di legittimità nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici, vuoi per contraddittorietà intrinseca, vuoi per errato apprezzamento dei presupposti di fatto. Inoltre, questo tipo di giudizi non può di regola essere messo in discussione attraverso documentazione tecnica di parte, perché ciò equivarrebbe a sostituire un punto di vista alternativo, espresso dal privato, a quello dell'amministrazione istituzionalmente competente alla cura di quell'interesse: sul principio, per tutte, da ultimo C.d.S. sez. VII 4 aprile 2024 n. 3070” (cfr., ex multis, Cons Stato, IV, 13 gennaio 2025, n. 172).
E nel caso di specie l’azione amministrativa non presenta alcun indice di abnormità o manifesta erroneità.
Prima di proseguire, va sottolineato che il provvedimento che ha definito il procedimento, e prima ancora i pareri che ne sono alla base, contenevano, al di là della rilevazione delle incompletezze documentali riscontrate, degli immediati quanto incisivi rilievi negativi sul merito del progetto (vd. par. 10.2): il che vale a mettere in luce la natura plurimotivata di tutti gli atti impugnati, e, in particolare, del provvedimento finale.
A tal proposito giova evidenziare che la notazione critica che “la documentazione non contiene una descrizione e valutazione delle principali alternative ragionevoli da prendere in esame in ragione dell’ubicazione, dimensioni e portata”, al contrario di quanto sostenuto dal ricorso, non può condurre a ritenere viziato l’operato della Commissione, stigmatizzando essa, invece, una precisa scelta della società interessata, che aveva allegato “una mera descrizione dell’alternativa zero con considerazioni generiche sull’ipotesi di astenersi da ogni realizzazione”, al contempo fornendo “indicazioni non adeguatamente puntuali quanto all’indicazione della motivazione della scelta progettuale rispetto ad alternative localizzative, sotto il profilo dell’impatto ambientale, con una loro descrizione e loro comparazione con il progetto presentato” (cfr. il parere della Commissione Tecnica cit.).
In definitiva, dunque, le valutazioni negative espresse sul merito del progetto (soprattutto con riguardo all’incidenza complessiva dell’intervento sul paesaggio e sugli altri valori propri di quello specifico territorio), essendo state formulate all’esito di un’attività istruttoria ben approfondita ed esente da vizi, risultano anche da sole pienamente in grado di sorreggere la determinazione negativa in questa sede impugnata.
A questo punto, la natura plurimotivata del diniego oggetto d’impugnativa porterebbe a reputare la riscontrata incompatibilità paesaggistica già sufficiente a definire il presente giudizio mediante rigetto del ricorso della soc. I.V.P.C., stante la carenza d’interesse al vaglio della restante -ma ininfluente- censura appuntata sul dovere di soccorso rispetto all’incompletezza documentale del progetto pur rilevata dal parere reso dalla Commissione Tecnica di Verifica VIA-VAS.
Nondimeno, il Collegio ritiene utile evidenziare di seguito, per completezza, l’infondatezza anche di questo ulteriore motivo di censura.
11. Secondo il ricorso l’Amministrazione avrebbe “reso un giudizio negativo di compatibilità ambientale … senza nemmeno attivarsi per richiedere l’integrazione di tutto quanto poteva essere utile per sopperire alle lacune documentali e informative evidenziate né richiedere modifiche progettuali idonee a ricalibrare il progetto nella maniera più idonea alla sua autorizzazione”.
In questa prospettiva l’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, disponendo che, “qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati”, avrebbe imposto all’Amministrazione “di formulare le necessarie richieste integrative nonché di concedere un termine per proporre modifiche progettuali idonee a superare le criticità riscontrate” (cfr. il ricorso a pag. 5).
La parte ricorrente ha così invocato, quindi, “il principio per il quale il dissenso espresso dagli Enti deve necessariamente essere costruttivo e indicare le modifiche progettuali utili al superamento delle ragioni del dissenso, non potendo limitarsi ad una mera e sterile opposizione al progetto in discussione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 maggio 2011, n. 3099)” (cfr. il ricorso a pag. 6).
11.1. Ebbene, in proposito va preliminarmente chiarito che il dissenso dell’Amministrazione non deve sempre indefettibilmente avere anche un necessario contenuto “costruttivo”.
Come significativamente rilevato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, “non è vietato esprimere un dissenso assoluto: la commendevole prassi di imporre prescrizioni, o comunque di pervenire ad una anticipazione dei correttivi che potrebbero far giungere al superamento del dissenso (modus operandi, questo, senz’altro corretto e lodevole) ovviamente non può costituire una evenienza invariabile: essa non si giustifica, laddove l’amministrazione prospetti l’assoluta impossibilità di eseguire l’opera in quell’area (in questi casi, ovviamente, il vaglio, che dovrà essere particolarmente accurato e stringente si incentrerà sulla motivazione dell’assolutezza del diniego” (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6923/2018).
Il Tribunale, richiamandosi all’avviso già recentemente espresso in vicende simili, non ritiene perciò condivisibile, in primo luogo, l’affermazione - che nella prospettazione attorea vorrebbe invece ergersi a regola ineludibile - secondo la quale il dissenso dovrebbe sempre e necessariamente avere, alla stregua del disegno legislativo, un contenuto alternativo costruttivo (T.A.R. Molise sentenze n. 103/2025, n. 154/2024 e n. 346/2023).
La preferibile interpretazione più elastica si fonda, invero, sui persuasivi principi espressi in argomento dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che sono stati così declinati: “non è vietato esprimere un dissenso assoluto: la commendevole prassi di imporre prescrizioni, o comunque di pervenire ad una anticipazione dei correttivi che potrebbero far giungere al superamento del dissenso (modus operandi, questo, senz’altro corretto e lodevole) ovviamente non può costituire una evenienza invariabile: essa non si giustifica, laddove l’amministrazione prospetti l’assoluta impossibilità di eseguire l’opera in quell’area (in questi casi, ovviamente, il vaglio, che dovrà essere particolarmente accurato e stringente si incentrerà sulla motivazione dell’assolutezza del diniego” (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6923/2018).
Né quanto appena detto contrasta con l’orientamento, pur parimenti consolidato in giurisprudenza, in base al quale il contraddittorio tra le parti pubbliche e private, nel procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, “si distingue per una peculiare declinazione dei principi della collaborazione e della buona fede cui è improntato il rapporto amministrativo (art. 1, co. 2 – bis, l. n. 241/1990 e s.m.i.), i quali, in presenza di ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, debbono assumere, ove possibile, la veste del c.d. “dissenso costruttivo”, vale a dire dell’obbligo delle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori tutelati dal vincolo” (Consiglio di Stato Sez. IV, n. 8038/2023). Come sottolinea, difatti, proprio la medesima decisione, peraltro emessa in vicenda con connotazioni non molto diverse da quella odierna, “tale obbligo non si traduce necessariamente nel farsi carico delle modifiche occorrenti a conformare il progetto, ma nel fornire all’interessato le indicazioni e le coordinate necessarie per orientarsi con cognizione di causa fra le diverse alternative praticabili in astratto, nella ricerca della soluzione compatibile con la disciplina vincolistica”: indicazioni che nella presente vicenda sarebbero comunque desumibili, da parte dell’operatore professionale, dalla motivazione testuale espressa dai provvedimenti impugnati.
In definitiva, pertanto, il principio del dissenso costruttivo non può essere inteso come obbligo per l’Amministrazione procedente ai fini della VIA di prospettare sempre, al privato, una soluzione che consenta la realizzazione dell’opera: se così fosse, qualsiasi impianto dovrebbe sempre poter essere realizzato, sebbene in forma “ridotta”: il che evidentemente non è sostenibile.
11.2. Una volta chiarito che il principio invocato dalla parte ricorrente non ha carattere assoluto, va rimarcato come il ricorso, per supportare la tesi della violazione del cd. principio del dissenso costruttivo nel caso concreto, abbia richiamato la giurisprudenza secondo la quale “il diniego dell'assenso paesaggistico non può, pertanto, fondarsi sul generico richiamo all'esistenza del vincolo, né su valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve rispondere a un modello che contempli la descrizione dell'edificio e del suo contesto, e che sia volto a stabilire se il rapporto tra l'uno e l'altro possa considerarsi armonico, esplicitando, se del caso, le effettive ragioni del contrasto e delle disarmonie eventualmente ravvisati. Il giudizio di incompatibilità paesaggistica (comportante il diniego di autorizzazione paesaggistica) deve essere il risultato del confronto tra le singole caratteristiche del progetto e quelle dell'area di riferimento, e non tra il progetto nel suo complesso e la norma di tutela astrattamente considerata, la quale si riferisce all'intero ambito territoriale vincolato; vige infatti il principio del dissenso costruttivo, secondo cui vi è l'obbligo delle Amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori paesistici tutelati dal vincolo” (ex multis, T.A.R. Sicilia Catania, 17/02/2022, n. 501)” (cfr. il ricorso a pag. 7).
La parte ricorrente ha così assunto la presenza, nel caso di specie, di valutazioni stereotipate e apodittiche, per sostenere la propria invocazione di una qualche forma di soccorso in relazione alle incompletezze documentali pur rilevate dall’Amministrazione.
11.3. In proposito il Collegio deve però osservare, riportandosi a quanto già ampiamente illustrato al precedente paragrafo 10.2, che il provvedimento sfavorevole alla ricorrente non si è fondato affatto sulla mera esistenza dei vincoli gravanti sull’area prescelta, né tantomeno su valutazioni meramente apodittiche o stereotipate: onde, nel caso di specie, non sussistono ragioni peculiari, tali da indurre a ritenere operativo il principio invocato dalla parte ricorrente.
Al contrario, la determinazione negativa finale è stata il risultato di un confronto puntuale tra le singole caratteristiche del progetto e quelle dell'area di riferimento, e non -invece- di una mera contrapposizione tra il progetto e le norma di tutela astrattamente considerate.
Il procedimento valutativo seguito ha contemplato la descrizione dell’intervento e del suo contesto, nella prospettiva di stabilire se il rapporto tra l'uno e l'altro potesse, o meno, considerarsi armonico, e ha esplicitato esaustivamente, all’esito, le effettive ragioni del contrasto e delle disarmonie ravvisate.
L’inconsistenza delle censure di parte emerge, allora, già alla luce dei richiami giurisprudenziali operati dallo stesso ricorso, secondo i quali, “in tema ambientale, (i)l'autorità amministrativa competente in relazione ad uno dei profili interessati dal progetto deve indicare, se possibile, quali sono, a suo parere, le modifiche progettuali che potrebbero rendere l'opera compatibile con i vincoli esistenti o comunque compatibile ai sensi della normativa sulla V.I.A. e/o sulla V.I. al fine di evitare che, ove le difformità, oggettivamente sussistenti, siano facilmente eliminabili, il proponente sia costretto a ripresentare ex novo la domanda dopo aver emendato il progetto; (ii)le autorità interessate sono obbligate a riesaminare il progetto opportunamente modificato” (T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 19/03/2021, n. 243)” (cfr. il ricorso a pag. 7).
Nel caso di specie, invero, alla luce di quanto rilevato al precedente par. 10.2, le difformità, oggettivamente sussistenti, non erano affatto “facilmente eliminabili”, atteso che le criticità riscontrate erano plurime e, soprattutto, particolarmente gravi, in relazione al contesto e alle caratteristiche dell’impianto progettato.
Non si sarebbe trattato, infatti, del semplice spostamento/eliminazione di qualche aerogeneratore, ma sarebbe occorsa una radicale rielaborazione dell’intero progetto sotto il profilo della localizzazione delle turbine con i pertinenti cavidotti. E siffatte ragioni di radicale incompatibilità ambientale, come sopra esaustivamente riportato, sono state rappresentate in tutte le posizioni negative espresse dalle competenti Autorità nel corso del procedimento.
11.4. In conclusione, nel caso concreto il dissenso costruttivo avrebbe avuto uno spazio logico se ci fosse stata l’effettiva possibilità di una valutazione d’impatto favorevole con prescrizioni: ma il fatto è che nell’ipotesi odierna, nella quale vi è stato un esito radicalmente negativo del procedimento di valutazione composto in sede di Conferenza dei servizi, tale condizione non risultava sussistente.
Le criticità di merito emerse nel corso dell’istruttoria erano talmente penetranti da richiedere –sempre che potessero bastare- delle modifiche radicali del progetto, tali, quindi, da non poter essere superate con la semplice attivazione di una qualche forma di puntuale soccorso istruttorio.
E le incompletezze documentali riscontrate dalla Commissione Tecnica a carico del progetto (per la disamina delle quali si rimanda al precedente par. 10.2) erano tante e tali da manifestare una complessiva carenza del progetto stesso, come tale non superabile con il semplice ricorso ad uno specifico soccorso istruttorio. La latitudine e l’importanza di tali incompletezze erano talmente incisive, infatti, da assurgere sovente, secondo lo stesso parere della Commissione, a “gravi lacune ed aporie” (in tal senso il parere citato, nella parte in cui ha rilevato che “Le verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata e in base ai contenuti dello SIA come previsti dall’art.22 della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. e all’Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i., ne mostrano gravi lacune ed aporie sia quanto al profilo descrittivo, sia quanto al profilo dell’analisi degli impatti”).
In questa prospettiva, va pertanto conclusivamente disattesa anche la primaria censura secondo la quale l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare una qualche forma di soccorso istruttorio a fronte del rilievo di talune incompletezze documentali.
11.5. Alla luce di tutto quanto sopra illustrato anche queste censure devono perciò essere disattese.
12. In conclusione, il ricorso deve essere nel suo insieme respinto.
13. Le spese processuali, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge, anche alla luce della parziale novità delle questioni trattate, devono essere compensate tra tutte le parti costituite in giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario