Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Crémant d'Alsace].
(Comunicazione 10/07/2025, pubblicata in G.U.U.E. 10 luglio 2025, n. C)
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]
«Crémant d'Alsace»
PDO-FR-A0917-AM02 — 14.5.2025
1. Nome del prodotto
«Crémant d'Alsace»
2. Tipo di indicazione geografica
☒ Denominazione di origine protetta (DOP)
☐ Indicazione geografica protetta (IGP)
☐ Indicazione geografica (IG)
3. Settore
☐ Prodotti agricoli
☒ Vini
☐ Bevande spiritose
4. Paese cui appartiene la zona geografica
Francia
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire - Direction Générale de la performance économique et environnementale des entreprises Bureau des vins et des autres boissons
6. Qualifica come modifica ordinaria
Le modifiche apportate al disciplinare sono modifiche ordinarie, conformemente alla definizione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda di modifica della DOP «Crémant d'Alsace» non riguarda nessuno dei tre casi che identificano una «modifica dell'Unione», in quanto essa:
a) non comprende un cambiamento per i vini, del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica;
b) non rischia di annullare il legame con l’ambiente geografico;
c) non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. Di conseguenza, le autorità francesi ritengono che tale domanda si configuri come «modifica ordinaria».
7. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
1. Zona geografica
Al capitolo 1, punto III, paragrafo 1, del disciplinare di produzione è aggiunto un comma che fa riferimento alle date di convalida della zona geografica da parte dell'INAO e definisce il sistema di riferimento della definizione del perimetro della zona (il codice geografico ufficiale 2019) quale indicato nel disciplinare di produzione
La modifica è la seguente: La zona geografica è quella approvata dall'Institut national de l'origine et de la qualité nelle sedute del comitato nazionale competente del 31 maggio 2001 e dell'8 giugno 2016. Alla data di approvazione del presente disciplinare da parte del comitato nazionale competente, il perimetro di questa zona comprende il territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2019.
I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.
Inoltre il riferimento al codice geografico ufficiale 2019 comporta un aggiornamento dell'elenco dei nomi dei comuni del dipartimento Haut-Rhin: soppressione dei nomi dei comuni di Kientzheim e Sigolsheim e aggiunta del termine «Vignoble» al nome del comune di Kaysersberg. Tale comune comprende ora i territori dei due comuni di cui sopra.
Questa modifica incide sul documento unico.
2. Tipo di vitigni
Al capitolo 1, punto IV, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare, è stato soppresso il termine per la presentazione al comune dei piani di impianto comunali approvati dall'INAO. La data indicata è già obsoleta e non è stato possibile rispettarla.
Questa modifica non incide sul documento unico.
3. Norme di potatura
Al capitolo 1, punto V, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare di produzione, la norma relativa al numero di gemme/m2 è soppressa per mantenere solo il numero di gemme per ceppo.
Tale evoluzione consente di armonizzare la formulazione dei disciplinari di produzione delle denominazioni alsaziane e di semplificare i metodi di controllo.
Questa modifica incide sul documento unico.
4. Norme di palizzamento
Al capitolo 1, punto V, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare di produzione è rimossa la norma concernente l'altezza massima del filo portante dell'archetto ed è modificato il metodo di misurazione dell'altezza del fogliame.
Queste modifiche consentono di osservare l'altezza del fogliame durante il periodo di vegetazione, cosa che in precedenza era possibile solo attraverso un obbligo di mezzi.
Questa modifica non incide sul documento unico.
5. Pratiche enologiche e trattamenti fisici
Al capitolo 1, punto VIII, paragrafo 1, lettera c), del disciplinare, è stata apportata una modifica puramente redazionale alla frase che fissa il titolo alcolometrico volumico totale massimo dopo l'arricchimento. Il valore di questo titolo rimane invariato.
Questa modifica non incide sul documento unico al punto 4.
6. Capacità del locale di vinificazione
Al capitolo 1, punto VIII, paragrafo 1, lettera d), del disciplinare di produzione, il coefficiente per il calcolo della capacità del locale di vinificazione è stato ridotto da 1,3 a 1,2 volte il volume della vendemmia precedente.
Gli operatori hanno riscontrato che il rapporto tra il volume vinificato e la capacità del locale di vinificazione non doveva necessariamente essere così elevato.
Questa modifica non incide sul documento unico.
7. Disposizioni relative allo stoccaggio
Al capitolo 1, punto VIII, paragrafo 4, del disciplinare di produzione sono state specificate le caratteristiche del luogo di conservazione dei vini sostituendo «specifico» con «adatto, chiuso e coperto».
Questo chiarimento consente agli operatori di comprendere meglio questa norma.
Questa modifica non incide sul documento unico.
8. Informazioni sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti
Al capitolo 1, punto IX, paragrafo 2, del disciplinare di produzione è stata aggiunta una descrizione dell'aspetto visivo dei vini bianchi e rosati:
«I vini bianchi hanno un colore che varia, nella maggior parte dei casi, dal giallo pallido con riflessi verdi al giallo dorato.
I vini rosati presentano generalmente un colore rosato trasparente d'intensità variabile.».
Il documento unico è modificato al punto 4.
9. Misura transitoria sui sistemi di allevamento della vite
Al capitolo 1, punto X, paragrafo 1, del disciplinare di produzione:
— il rispetto dell'altezza massima del filo portante dell'archetto è stato eliminato in quanto tale parametro è stato eliminato dalle norme di palizzamento di cui al capitolo 1, punto V, paragrafo 1, lettera c),
— la norma relativa al numero di gemme/m2 è soppressa per mantenere solo il numero di gemme per ceppo. Tale evoluzione consente di armonizzare la formulazione dei disciplinari di produzione delle denominazioni alsaziane e di semplificare i metodi di controllo.
Queste modifiche non incidono sul documento unico.
10. Dichiarazione di declassamento
Al capitolo 2, punto I, del disciplinare di produzione è stato aggiunto l'obbligo della «dichiarazione di declassamento»,
che consente di conoscere il declassamento dei vini a denominazione di origine controllata effettuato dagli operatori.
Questa modifica non incide sul documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome
Crémant d'Alsace
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
5. Vino spumante di qualità
3.1. Codice della nomenclatura combinata
— 22 — BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
4. Descrizione del vino o dei vini
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini sono vini spumanti di qualità bianchi o rosati. I vini bianchi e rosati (questi ultimi ottenuti esclusivamente dal vitigno pinot noir N) si sviluppano su una struttura complessa, con un'acidità naturalmente predominante, che conferisce al vino la sua freschezza e finezza. Questa acidità è accompagnata da note fruttate. Durante l'invecchiamento su fecce compaiono note aromatiche più mature, spesso accompagnate da note di burro o di pane tostato. La schiuma è fine e leggera. I vini bianchi hanno un colore che solitamente varia dal giallo pallido con riflessi verdi al giallo dorato. I vini rosati presentano generalmente un colore rosato trasparente d'intensità variabile. Dopo la presa di spuma, prima della sboccatura e dopo l'arricchimento, il titolo alcolometrico volumico totale dei vini non è superiore al 13 %. Dopo la sboccatura, i vini presentano una sovrapressione di anidride carbonica pari ad almeno 4 atmosfere, misurata a una temperatura di 20 oC.
Gli altri criteri analitici sono conformi ai valori stabiliti dalla normativa europea.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
— Acidità totale minima: in milliequivalenti per litro
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Modalità di conduzione: densità di impianto
Pratica colturale
La densità minima d'impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. Le vigne non possono presentare una distanza interfilare superiore a 2,50 metri. Le viti hanno una distanza interfilare compresa tra 0,75 metri e 1,50 metri. A partire dal 25 ottobre 2011, l'estirpazione dei filari all'interno di una parcella non può comportare una distanza tra i filari più larghi superiore a 3 metri.
2. Modalità di conduzione: norme di potatura
Pratica colturale
Le viti sono sottoposte a potatura a Guyot semplice o doppio con un massimo di 24 gemme franche per ceppo.
3. Raccolta
Restrizioni applicabili alla vinificazione
I vini sono ottenuti da uve raccolte manualmente.
Le uve sono trasportate in contenitori di capacità non superiore a 0,60 m3.
Per il trasporto della vendemmia possono essere utilizzate cassette tradizionali alsaziane. La loro altezza di riempimento massima è di 0,75 m. Per qualsiasi altro tipo di contenitore, tale altezza non deve superare i 0,45 m.
I contenitori che trasportano la vendemmia sono protetti dalle intemperie.
Il tempo che intercorre tra la vendemmia e la pressatura deve essere il più breve possibile. In nessun caso tale periodo può superare le 24 ore.
4. Pratiche enologiche e trattamenti fisici
Pratica enologica specifica
È vietato l'uso di scaglie di legno.
5. Ricezione e pressatura
Restrizioni applicabili alla vinificazione
Le strutture di pressatura soddisfano i criteri relativi al ricevimento delle uve vendemmiate, alle presse, al caricamento delle presse, al frazionamento dei succhi e all'igiene.
I vini di base destinati all'elaborazione dei vini che possono fregiarsi della denominazione di origine controllata sono ottenuti nel limite di 100 litri di mosto ogni 150 chilogrammi di uva utilizzata.
5.2. Rese massime
1. 96 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona geografica è quella approvata dall'Institut national de l'origine et de la qualité nelle sedute del comitato nazionale competente del 31 maggio 2001 e dell'8 giugno 2016. Alla data di approvazione da parte del comitato nazionale competente, il perimetro di questa zona comprende il territorio dei comuni seguenti sulla base del codice geografico ufficiale del 2019. I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.
La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione, l'invecchiamento e il confezionamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni:
— dipartimento Haut-Rhin: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hartmanswiller, Hattstatt, Herrlisheim, Houssen, Hunawihr, Husseren-les-Châteaux, Ingersheim, Jungholtz, Katzenthal, Kaysersberg Vignoble, Leimbach, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Obermorschwihr, Orschwihr, Osenbach, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rorschwihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultz, Soultzmatt, Steinbach, Thann, Turckheim, Uffholtz, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Walbach, Wattwiller, Westhalten, Wettolsheim, Wihr-au-Val, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg, Zimmerbach;
— dipartimento Bas-Rhin: Albé, Andlau, Avolsheim, Balbronn, Barr, Bergbieten, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Blienschwiller, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Eichhoffen, Epfig, Ergersheim, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kintzheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Mutzig, Nothalten, Nordheim, Oberhoffen-lès-Wissembourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scharrachbergheim-Irmstett, Scherwiller, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Wolxheim, Zellwiller.
La vinificazione, l'elaborazione, l'invecchiamento e il confezionamento dei vini possono svolgersi anche nel territorio dei seguenti comuni:
— dipartimento Haut-Rhin: Gundolsheim, Ostheim, Wolfgantzen;
— dipartimento Bas-Rhin: Dachstein, Ernolsheim-Bruche, Fessenheim-le-Bas, Mittelhausen, Petersbach, Seebach, Sélestat, Strasbourg.
7. Varietà di uve da vino
Auxerrois B
Chardonnay B
Pinot blanc B
Pinot gris G
Pinot noir N
Riesling B
8. Descrizione del legame o dei legami
Le condizioni climatiche della zona viticola sono caratterizzate dall'alternanza tra giornate calde e notti fresche durante l'intero periodo di maturazione dei grappoli che, associata alla notevole altezza del fogliame, garantisce una buona maturazione delle uve (zuccheri e acidità tartarica). L'altitudine media dei vigneti (da 200 m a 400 m), che corrisponde alla cintura termica ottimale, garantisce un equilibrio qualitativo dell'acidità naturale.
Le scarse precipitazioni alla fine dell'estate e l'escursione termica tra il giorno e la notte durante la maturazione consentono di mantenere un ottimo stato di salute delle uve, essenziale per la qualità della pressatura e favorevole all'elaborazione di schiuma fine.
Le vendemmie realizzate quando l'uva ha raggiunto un grado di maturazione ottimale assicurano un equilibrio eccellente tra acidità e dolcezza, necessario a garantire non solo la freschezza, ma anche una buona presa di spuma e un buon potenziale di invecchiamento.
La varietà delle condizioni viticole, caratterizzate da dinamiche geopedologiche molto diverse, ha offerto ai produttori condizioni di espressione ottimali per ciascuna delle sei varietà che si sono imposte, privilegiando freschezza e acidità unite a note fruttate. Grazie all'esperienza acquisita con la vinificazione separata dei vitigni, i vinificatori gestiscono i loro tagli, la cui composizione è frutto di un know-how perfettamente gestito in base ai vitigni e all'annata per garantire una certa costanza all'equilibrio acido dei vini.
La conservazione dell'integrità delle uve sin dalla raccolta e le norme di pressatura strettamente regolamentate dal disciplinare contribuiscono a garantire la limpidezza dei succhi, essenziale per la qualità della presa di spuma. L'invecchiamento dei vini su fecce, spesso per molto più di nove mesi, contribuisce alla complessità dei vini, sviluppandone gli aromi terziari.
A partire dagli anni '80, il «Crémant d'Alsace» è considerato un vino festivo dai consumatori alsaziani e il prodotto è servito in occasione di celebrazioni ufficiali. In costante aumento ogni anno, la sua produzione rappresenta il 25 % delle denominazioni di origine controllata prodotte in Alsazia. Il prestigioso concorso nazionale dei «Crémants» premia ogni anno in modo particolare la qualità dei vini a denominazione di origine controllata «Crémant d'Alsace».
Nei concorsi degli «Effervescents du monde», il «Crémant d'Alsace» è regolarmente uno dei vini meglio classificati. La commercializzazione di vini al di fuori del territorio nazionale, inizialmente concentrata in Germania, si sta diversificando nei paesi dell'Europa settentrionale, raggiungendo il 20 %.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Etichettatura
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Il nome della denominazione di origine controllata è scritto sul tappo, sulla parte contenuta nel collo della bottiglia.
Condizionamento nella zona geografica delimitata
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Condizionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
a) Tutte le operazioni di produzione, dalla raccolta delle uve alla sboccatura, hanno luogo nella zona geografica.
b) Il confezionamento dei vini viene effettuato nella zona geografica tenendo conto del processo di elaborazione mediante seconda fermentazione in bottiglia.
c) L’imbottigliamento in bottiglie di vetro, nelle quali avviene la presa di spuma, viene effettuato a partire dal 1° dicembre successivo alla raccolta;
d) I vini sono commercializzati al consumatore dopo un periodo minimo di affinamento di 12 mesi dalla data di imbottigliamento.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-cb72e749-4cca-49c5-84d3-970ecf823077