Modifica all’articolo 8, comma 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 luglio 2022, recante definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano.
(D.M. 09/06/2025, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale l’on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri d, in particolare, l’articolo 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 202 del 30 agosto 2022, recante definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano, le cui premesse si intendono qui richiamate;
VISTO il decreto del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare prot. n. 35987 del 24 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 32 dell’8 febbraio 2024, avente ad oggetto attuazione del decreto 4 luglio 2022 recante i criteri e le modalità di utilizzazione del «Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano»;
VISTO il decreto del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare prot. n. 106901 del 4 marzo 2024, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale sono stati disposti la riapertura dello sportello di presentazione delle domande di contributo ed il differimento dei relativi termini;
VISTO il decreto del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare prot. n. 663126 del 17 dicembre 2024, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale è stata disposta, tra l’altro, la modifica del termine per la presentazione delle richieste di erogazione per la misura “Macchinari e beni strumentali” di cui al sopra citato decreto direttoriale prot. n. 35987 del 24 gennaio 2024;
VISTI i provvedimenti di concessione delle agevolazioni relativi alla suddetta misura “Macchinari e beni strumentali”, pubblicati sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del sopra menzionato decreto ministeriale 4 luglio 2022 «[l]e spese, da rendicontarsi […] devono essere interamente sostenute e pagate dall'impresa entro il termine perentorio di otto mesi dalla data di concessione delle agevolazioni»;
CONSIDERATO che l’articolo 8, comma 1, del decreto direttoriale n. 35987 del 24 gennaio 2024, così come modificato dal decreto direttoriale prot. n. 106901 del 4 marzo 2024, stabilisce che «[a]i fini dell'erogazione, l'impresa dovrà presentare, entro i trenta giorni successivi alla data di ultimazione delle spese e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, apposita richiesta […]»;
VISTA la nota prot. n. 0176909 del 27 maggio 2025 trasmessa dal soggetto gestore Invitalia S.p.A., acquisita al protocollo d’ingresso n. 0236760 di pari data, con cui si dava atto che diverse imprese richiedenti anticipo hanno segnalato difficoltà nel rispettare il termine afferente alle tempistiche di realizzazione degli investimenti, sopra indicato, per cause a loro non imputabili e, pertanto, veniva proposta una proroga al suddetto termine per tutte le imprese richiedenti anticipo che abbiano rappresentato comprovate criticità, restando fermo il termine ultimo per la presentazione delle richieste di erogazione fissato al 31 dicembre 2025;
RITENUTO necessario, per le ragioni sopra evidenziate, prevedere, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 8, comma 5, del decreto ministeriale 4 luglio 2022, la possibilità di concedere una proroga fino al 1° dicembre 2025 del termine per l’integrale pagamento delle spese relative alla misura agevolativa prevista dal medesimo decreto, su richiesta delle imprese beneficiarie che abbiano richiesto l’anticipo del contributo ai sensi dell’articolo 10 del decreto ministeriale 4 luglio 2022 e che dimostrino di non poter realizzare le predette spese entro il termine perentorio di otto mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, per cause a loro non imputabili;
RITENUTO necessario, per le stesse motivazioni, prevedere la possibilità di rimettere in termini, su loro richiesta, le imprese beneficiarie che abbiano richiesto l’anticipo del contributo ai sensi dell’articolo 10 del decreto ministeriale 4 luglio 2022 e che dimostrino di non aver potuto realizzare le suddette spese entro il termine perentorio di otto mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, per cause a loro non imputabili;
DECRETA
Art. 1
1. L’articolo 8, comma 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 luglio 2022, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 202 del 30 agosto 2022, è sostituito dal seguente:
«5. Le spese, da rendicontarsi nelle modalità di cui al successivo articolo 9, devono essere interamente sostenute e pagate dall’impresa entro il termine di 8 (otto) mesi dalla data di concessione delle agevolazioni. Su istanza delle imprese che abbiano richiesto l’anticipo del contributo ai sensi dell’articolo 10 del presente decreto e che dimostrino di non poter realizzare o di non aver potuto realizzare, per cause a loro non imputabili, le predette spese entro il termine previsto dal primo periodo del presente comma, il Ministero può concedere, rispettivamente, una proroga di tale termine oppure la rimessione in termini, fino al 1° dicembre 2025. Il termine del 1° dicembre 2025 previsto dal secondo periodo del presente comma è improrogabile».
Art. 2
1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – sezione Pubblicità legale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.
IL MINISTRO
Francesco Lollobrigida