Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti n. 479/08 e n. 555/08, per il regime dell’estirpazione dei vigneti con premi.
Comunicato MIPAAF G.u. n. 270 del 18 novembre 2008.
Articolo 1.
1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino, di seguito denominati «viticoltori», possono beneficiare del premio all’estirpazione previsto agli articoli 98 e seguenti del regolamento del Consiglio n. 479/08, di seguito denominato «regolamento», ed agli articoli 67 e seguenti del regolamento della Commissione n. 555/08 di seguito denominato «regolamento applicativo».
2. Le varietà di uve da vino sono quelle classificate dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in conformità all’accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e Province autonome del 25 luglio 2002.
Articolo 2.
1. Le domande, per beneficiare del premio all’estirpazione, sono presentate dai «viticoltori» all’Organismo Pagatore competente, entro il 15 settembre di ciascuna campagna, secondo le modalità stabilite da AGEA Coordinamento. Per le campagne 2009/2010 e 2010/2011 le domande sono presentate a decorrere dal 1° luglio.
2. Il «viticoltore» non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di estirpazione con premio, allega alla domanda il consenso all’estirpazione sottoscritto dal proprietario.
3. AGEA Coordinamento determina le modalità per verificare l’esistenza dei requisiti di ammissibilità previsti all’art. 100 del «regolamento».
4. Senza pregiudizio dei controlli previsti all’art. 81, par. 3, del «regolamento applicativo», ai fini della verifica che la superficie vitata è coltivata, sono richieste, in conformità all’art. 67, par. 1, del «regolamento applicativo», le dichiarazioni di raccolta relative alle campagne 2006/2007 e 2005/2006 nonché le dichiarazioni di raccolta relative alle 3 campagne precedenti l’estirpazione. Le dichiarazioni di raccolta sono quelle previste all’art. 2 del regolamento n. 1282/01 ed all’art. 1 del decreto ministeriale 8 ottobre 2004.
Articolo 3.
1. In applicazione dell’art. 100, lettera d), del «regolamento» le Regioni e le Province autonome, indicate all’allegato 1, possono stabilire, entro il 25 luglio, la dimensione minima della superficie vitata ammissibile al premio in 0,3 ettari. La comunicazione di avvalersi o meno di tale facoltà è inviata ad AGEA Coordinamento ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l’attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II entro il 31 luglio.
2. Le superfici regolarizzate a norma dell’art. 2, paragrafo 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento 1493/99 e dell’art. 86, paragrafo 1, del «regolamento», sono ammissibili al premio di estirpazione a condizione che siano disponibili i documenti giustificativi previsti dall’art. 2 del medesimo regolamento.
Articolo 4.
1. Gli importi del premio sono riportati nell’allegato n. XV del «regolamento applicativo».
2. La resa storica è stabilita sulla base della resa media aziendale risultante dalle dichiarazioni di raccolta, indicate al precedente art. 2, di cinque campagne comprese tra la campagna 2003/2004, e la campagna 2007/2008, con esclusione delle campagne con la resa più elevata e la resa più bassa, come previsto dall’art. 69, paragrafo 2, del «regolamento applicativo».
Il coefficiente per la trasformazione delle uve in vino è calcolato nel seguente modo:
a) per i «viticoltori» che non trasformano le proprie uve in vino è quello che risulta dall’elaborazione dei dati dichiarati a livello regionale delle ultime tre campagne;
b) per i «viticoltori» che trasformano le uve in vino è quello che risulta dalla media delle proprie dichiarazioni vitivinicole delle ultime tre campagne.
Nel caso in cui il «viticoltore» non abbia condotto in maniera continuativa le superfici oggetto di estirpazione nel quinquennio di riferimento, fatte salve causa di forza maggiore o circostanze eccezionali, per il calcolo della resa media aziendale si applica l’art. 69, paragrafo 3, comma 4, del «regolamento applicativo». Ai fini del presente comma per regione viticola si intende la regione amministrativa.
3. In deroga a quanto stabilito ai commi precedenti si applica, nei casi previsti, il paragrafo 2 dell’art. 69 del «regolamento applicativo».
4. Il premio è calcolato sull’area definita in conformità dell’art. 75 del «regolamento applicativo».
5. Le Regioni e Province autonome possono, entro il 25 giugno di ogni anno, dichiarare inammissibili al regime di estirpazione e contestualmente pubblicarne l’elenco:
a) ai sensi dell’art. 104, paragrafo 5, del «regolamento», le superfici vitate in cui l’applicazione di tale regime è incompatibile con la protezione dell’ambiente. Tali superfici non superano il 3% della superficie vitata totale di ciascuna
Regione di cui all’allegato 2 del presente decreto;
b) ai sensi dell’art. 104, paragrafo 4, del «regolamento» e dell’art. 70 del «regolamento applicativo», le superfici vitate situate nelle:
zone di montagna che superano almeno i 500 metri di altitudine, con esclusione degli altipiani; zone la cui pendenza supera il 25%; zone terrazzate.
6. Per la campagna 2008/2009 la data indicata al comma 5 è fissata al 25 luglio 2008.
7. Le Regioni e le Province autonome comunicano, entro il 28 giugno di ogni anno, contestualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l’attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II e ad AGEA Coordinamento, l’elenco delle zone dichiarate inammissibili, compilando l’allegato XIV del «regolamento applicativo». Per il primo anno la comunicazione è effettuata entro il 28 luglio 2008. La comunicazione è effettuata anche se negativa.
8. AGEA Coordinamento comunica alla Commissione U.E., entro il 1° agosto di ogni anno, le zone dichiarate inammissibili dalle Regioni e dalle Province autonome, utilizzando l’allegato XIV del «regolamento applicativo».
9. Ai sensi dell’art. 103, paragrafo 9 del «regolamento», le Regioni e le Province autonome ammettono, in via prioritaria, i produttori delle zone dichiarate inammissibili ai sensi del presente decreto, in particolare, al beneficio delle misure di ristrutturazione e riconversione, nell’ambito dei programmi di sostegno e delle misure di sviluppo rurale.
Articolo 5.
1. AGEA Coordinamento determina le modalità per effettuare le verifiche ed i controlli previsti all’art. 102 del «regolamento» e agli articoli 72 e 81 del «regolamento applicativo» e provvede a comunicare alla Commissione UE:
entro il 15 ottobre di ciascun anno le superfici totali e gli importi relativi alle domande presentate per Regione e per fasce di resa, compilando la tabella 10 dell’allegato XIII del «regolamento applicativo»; entro il 1° marzo le domande accolte per regione e per fasce di resa compilando la tabella 11 dell’allegato XIII del «regolamento applicativo».
2. Gli Organismi Pagatori comunicano ai «viticoltori», entro il 1° febbraio di ciascun anno, l’accoglimento della domanda, con l’indicazione delle relative superfici e dell’importo del premio, ovvero, il rigetto della stessa.
3. I «viticoltori» estirpano entro il 31 maggio i vigneti per i quali hanno ricevuto la comunicazione di accoglimento della domanda.
4. Le verifiche previste all’art. 81 del «regolamento applicativo» sono effettuate entro la data che sarà fissata da AGEA Coordinamento.
5. Gli Organismi Pagatori erogano gli aiuti ai «viticoltori» entro il 15 ottobre di ciascun anno. AGEA Coordinamento comunica alla Commissione UE entro il 1° dicembre di ogni anno le informazioni previste alle tabelle n. 12 e 13 del «regolamento applicativo» ed alle Regioni e Province autonome.
6. Le comunicazioni previste al presente articolo sono inviate da AGEA Coordinamento anche al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l’attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II.
7. AGEA Coordinamento e gli Organismi Pagatori definiscono d’intesa con le Regioni e le Province autonome le modalità applicative, ivi comprese le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni.
Articolo 6.
1. Nel caso in cui le domande presentate superano la disponibilità finanziaria e la Commissione UE abbia adottato una percentuale unica di accettazione degli importi, si applica la graduatoria nazionale delle domande, come previsto all’art. 102, paragrafo 5, lettera b), del «Regolamento».
2. I criteri per determinare la graduatoria di cui al comma 1 sono i seguenti:
10 punti ai «viticoltori» che estirpano tutta la superficie vitata riconducibile alla dichiarazione di cui all’art. 2, comma 4, del presente decreto;
3 punti ai «viticoltori» con età superiore ai 60 anni;
2 punti ai «viticoltori» con età compresa tra 55 ed i 60 anni.
A parità di punteggio è favorito il richiedente più anziano.
Nel caso di società viene presa in considerazione l’età del rappresentante legale.
Articolo 7.
1. Qualora la superficie estirpata in Italia superi 58.435 ettari AGEA Coordinamento respinge ulteriori domande presentate ai sensi del «regolamento».
2. AGEA Coordinamento respinge ogni ulteriore domanda di premio presentata nelle Regioni o Province autonome nelle quali la superficie estirpata superi il 10% della superficie vitata della Regione o della Provincia autonoma interessata, come indicato all’allegato 2 del presente decreto.
3. AGEA Coordinamento comunica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l’attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II - ed alla Regione o Provincia autonoma interessata che la superficie estirpata ha superato i limiti indicati ai commi 1 e 2.
4. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell’art. 104 del «regolamento» AGEA Coordinamento informa il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l’attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II - che, tenuto conto delle domande in sospeso, la prosecuzione dell’estirpazione comporti una superficie estirpata superiore a 43.826 ettari o superiore a 109.566 ettari. Il Ministero chiede alla Commissione UE di interrompere l’applicazione dell’estirpazione con premio per un determinato anno o, se del caso, per tutto il periodo ulteriore.
5. Nel caso in cui si verifichino le fattispecie di cui al precedente comma, senza che sia possibile interrompere il ricevimento delle domande, AGEA Coordinamento terrà elenchi separati delle domande pervenute ritenute ammissibili, al fine di poter avvalersi delle facoltà previste ai paragrafi 2 e 3 dell’art. 104 del «regolamento».
Articolo 8.
1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 103 del «regolamento» AGEA Coordinamento applica le disposizioni di cui agli articoli 3 e 7 del Reg. n. 1782/03.
2. Ai «viticoltori» che beneficiano del premio all’estirpazione AGEA Coordinamento applica per le superfici in causa la compensazione prevista dall’allegato VII lettera N) del Reg. n. 1782/03.
Articolo 9.
1. AGEA Coordinamento provvede ad inviare alla Commissione UE, nei termini previsti dal «regolamento applicativo» agli articoli 58, 61, 65 e 74, le tabelle dal numero 1 al numero 9, nonché dal numero 13 al numero 15 dell’allegato XIII del regolamento stesso.
ALLEGATO I
|
REGIONE |
SUPERFICIE MEDIA |
|
Piemonte |
1,63 |
|
Lombardia |
3,05 |
|
Trento |
1,12 |
|
Veneto |
1,41 |
|
Emilia Romagna |
1,46 |
|
Friuli Venezia Giulia |
1,88 |
|
Toscana |
2,42 |
|
Marche |
1,00 |
|
Lazio |
1,06 |
|
Abruzzo |
1,53 |
|
Puglia |
1,40 |
|
Calabria |
1,01 |
|
Sicilia |
1,93 |
Fonte: dichiarazione delle superfici vitate
ALLEGATO II
|
|
ha |
3% |
10% |
|
Piemonte |
55.118 |
1.653,54 |
5.511,80 |
|
Valle d’Aosta |
726 |
21,77 |
72,56 |
|
Liguria |
1.941 |
58,23 |
194,10 |
|
Lombardia |
24.030 |
720,90 |
2.403,00 |
|
Trentino Alto Adige - Prov. Aut. Bolzano |
5.240 |
157,20 |
524,00 |
|
- Prov. Aut. Trento |
9.844 |
295,32 |
984,00 |
|
Veneto |
72.460 |
2.173,80 |
7.246,00 |
|
Friuli Venezia Giulia |
19.513 |
585,39 |
1.951,30 |
|
Emilia Romagna |
61.266 |
1.837,97 |
6.126,56 |
|
Toscana |
62.501 |
1.875,03 |
6.250,10 |
|
Umbria |
13.757 |
412,71 |
1.375,70 |
|
Marche |
19.187 |
575,61 |
1.918,70 |
|
Lazio |
29.252 |
877,55 |
2.925,15 |
|
Abruzzo |
37.407 |
1.122,21 |
3.740,70 |
|
Molise |
6.282 |
188,46 |
628,19 |
|
Campania |
28.100 |
843,00 |
2.810,00 |
|
Puglia |
105.601 |
3.168,03 |
10.560,10 |
|
Basilicata |
6.224 |
186,72 |
622,40 |
|
Calabria |
12.716 |
381,48 |
1.271,60 |
|
Sicilia |
128.144 |
3.844,32 |
12.814,40 |
|
Sardegna |
31.131 |
933,93 |
3.113,10 |
|
Valori al 31 dicembre 2007 |
|||
|
Totale |
730.439 |
21.913,16 |
73.043,86 |