Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Cheverny].
(Comunicazione 07/07/2025, pubblicata in G.U.U.E. 7 luglio 2025, n. C)
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]
«Cheverny»
PDO-FR-A0164-AM03 — 10.4.2025
1. Nome del prodotto
«Cheverny»
2. Tipo di indicazione geografica
☒ Denominazione di origine protetta (DOP)
☐ Indicazione geografica protetta (IGP)
☐ Indicazione geografica (IG)
3. Settore
☐ Prodotti agricoli
☒ Vini
☐ Bevande spiritose
4. Paese cui appartiene la zona geografica
Francia
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Direction Générale de la Performance Économique et Environnementale des Entreprises
6. Qualifica come modifica ordinaria
Le autorità francesi dichiarano che la domanda presentata è conforme ai requisiti dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2024/1143.
Le modifiche apportate al disciplinare sono modifiche ordinarie secondo la definizione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.
La domanda di modifica della DOP «Cheverny» non riguarda nessuno dei tre casi che identificano una «modifica dell'Unione», in particolare:
a) non include un cambiamento del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica;
b) non rischia di annullare il legame con la zona geografica;
c) non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.
Le autorità francesi ritengono pertanto che tale domanda si configuri come «modifica ordinaria».
7. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
1. Codice geografico ufficiale
Per la zona geografica e la zona di prossimità immediata è stato aggiunto il riferimento al codice geografico ufficiale 2022.
La modifica è di carattere puramente redazionale e non comporta variazioni della zona geografica.
I punti 6, «Zona geografica delimitata», e 9, «Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)», del documento unico sono stati modificati conformemente al disciplinare.
2. Disposizioni agroambientali
Sono aggiunte diverse disposizioni in materia di ambiente:
— è consentito il diserbo chimico su una striscia di 80 cm sotto il filare;
— è vietato il diserbo chimico delle capezzagne.
Tali modifiche mirano a recepire in maniera più adeguata la domanda sociale di un minor utilizzo di prodotti fitosanitari e di una maggior sensibilità ambientale.
Il documento unico non è modificato.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome
Cheverny
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Paese cui appartiene la zona geografica
Francia
4. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
5. Codice della nomenclatura combinata
— 22 — BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
6. Descrizione del vino (dei vini)
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini sono fermi, bianchi, rossi o rosati. I vini rossi hanno un tenore di acido malico inferiore o uguale a 0,3 g/l e un tenore di zuccheri fermentescibili inferiore o uguale a 2 g/l. I vini bianchi e rosati presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10 %. Ciascuna partita di vino presenta, dopo il confezionamento, le seguenti norme analitiche: Vini bianchi e rosati, tenore di zuccheri fermentescibili: inferiore o uguale a 4 grammi per litro in glucosio e fruttosio. Vini bianchi e rosati con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13,5 %: inferiore o uguale a 6 grammi per litro in glucosio e fruttosio. I vini bianchi rivelano in particolare aromi di agrumi e di fiori bianchi. I vini rossi offrono aromi di frutti rossi e di spezie. Al palato i vini rosati presentano un equilibrio che combina le caratteristiche di un vino nervoso a una certa sensazione di grasso in bocca. Salvo diversa indicazione, gli altri valori analitici sono conformi a quanto stabilito dalla normativa europea.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): 12,5
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: in milliequivalenti per litro
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
7. Pratiche di vinificazione
7.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Arricchimento
Pratica enologica specifica
I vini bianchi e rosati che presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) superiore a 4 grammi per litro sono prodotti senza arricchimento.
2. Elaborazione dei vini rosati
Restrizioni applicabili all'elaborazione
Per l'elaborazione dei vini rosati è vietato l'impiego di carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.
3. Modo di coltivazione dei vigneti
Pratica colturale
I vigneti presentano una densità minima all'impianto di 4 500 ceppi per ettaro, con una distanza massima tra i filari di 2,10 metri.
La distanza tra i ceppi di uno stesso filare è compresa tra 0,90 e 1,20 metri.
Le viti sono potate con un massimo di 13 gemme franche per pianta in base alle seguenti tecniche:
— potatura a Guyot con un solo capo a frutto e al massimo due speroni;
— potatura a 2 tralci;
— potatura a sperone (conduzione a palmetta o in cordone di Royat).
7.2. Rese massime
1. Vini bianchi
72 ettolitri per ettaro
2. Vini rossi e rosati
66 ettolitri per ettaro
8. Zona geografica delimitata
La vendemmia, la vinificazione e l'elaborazione dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Loir-et-Cher (elenco stabilito sulla base del codice geografico ufficiale del 2024 e del catasto modificato nel 2023): Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Chambord, Cheverny, Chitenay, Le Controis-en-Sologne (per il territorio dei comuni delegati di Feings, Fougères-sur-Bièvre e Ouchamps), Cormeray, Cour-Cheverny, Fresnes, Huisseau-sur-Cosson, Maslives, Monthou-sur-Bièvre (per le sezioni catastali E e ZB del territorio comunale), Les Montils, Montlivault, Mont-près-Chambord, Muides-sur-Loire, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Laurent-Nouan, Sambin, Seur, Tour-en-Sologne, Vineuil.
9. Varietà di uve da vino
Chardonnay B
Chenin B
Gamay N
Orbois B
Pinot noir N
Sauvignon B - Sauvignon blanc
Sauvignon gris G - Fié gris
10. Descrizione del legame/dei legami
I suoli poveri del vigneto, prevalentemente sabbiosi o su substrato calcareo, fortemente segnati dall'azione della Loira, e le estese aree boschive in prossimità del vigneto che contribuiscono alla freschezza del clima, hanno determinato l'impianto di vitigni precoci, definiti «di prima epoca», adatti a un clima difficile per la vite.
Questo clima contribuisce alla delicata espressione aromatica dei diversi vitigni:
— vini bianchi vivaci ma equilibrati, con sentori dominati da aromi di agrumi, di frutta esotica o di fiori bianchi;
— vini rosati equilibrati e con una certa sensazione di grasso in bocca, che presentano il più delle volte note di frutti rossi e di spezie;
— vini rossi con aromi di frutti rossi e neri, con note talvolta speziate e una struttura più delicata nei vini giovani o più strutturata nei vini da invecchiamento che possono sviluppare aromi di selvaggina.
11. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Prescrizioni relative all'etichettatura
Quadro normativo
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Le dimensioni dei caratteri della denominazione «Val de Loire», che può completare il nome della denominazione, non superano né in altezza né in larghezza i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Nome di un'unità geografica più piccola
Quadro normativo
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
L'etichettatura dei vini può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione che si tratti di una località accatastata e che quest'ultima figuri nella dichiarazione di raccolta.
Indicazione del tenore di zucchero
Quadro normativo
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
I vini bianchi e rosati con un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) superiore a 9 grammi per litro sono presentati con la dicitura corrispondente al tenore presente nel vino, quale definito dalla normativa UE.
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Loir-et-Cher: Bracieux, Chailles, Chambord, Chaumont-sur-Loire, Contres, Fontaines-en-Sologne, Monthou-sur-Bièvre, Oisly, Pontlevoy, Saint-Gervais-la-Forêt, Soings-en-Sologne, Thenay, Valaire.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-1fda4485-5ec9-4fc6-aea8-1486297de9ec