Organo: Corte d'Appello
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte d'Appello
Data provvedimento: 26-06-2025
Numero provvedimento: 419
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Procedimento sanzionatorio amministrativo - Autonomia dal sequestro cautelare - Domanda di nullità di provvedimento di sequestro di partita di merce vinosa - Annacquamento del vino - Divieto e sanzioni - Aggiunta di acqua al vino vietata dalla normativa europea (Regolamento UE n. 1308/2013, Allegato VII Parte II) che definisce il vino come prodotto esclusivo della fermentazione alcolica di uve o mosti di uve - Divieto generale che non necessita di richiamo specifico nella contestazione amministrativa, rientrando nella fattispecie di "aggiunte non consentite" sanzionate dall'art. 10, comma 1, e dall'art. 35, comma 5, della L. n. 82/2006.



SENTENZA

n. 419/2025 pubbl. 26/06/2025

(Presidente: dott. Riccardo Mele - Relatore: dott.ssa Patrizia Evangelista)



Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 834 del Ruolo Generale delle cause dell’anno 2023



TRA

Parte_1 (...),  in  persona  del  Ministro  in  carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce

- APPELLANTE -



E

Controparte_1 (...), rappresentata e difesa dall’Avv. (...),

- APPELLATA -



La causa è stata decisa all’udienza 09.05.2024 con deposito telematico del dispositivo a seguito di note di trattazione scritta.




SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito il procedimento di primo grado: “Con ricorso del 28.2.20 la società Controparte_1 come rappresentata, ha impugnato l'ordinanza n.68/17 emessa il 5.10.2017 dal Controparte_2 [...] che, investito del ricorso ex art. 19 legge n.689/81 contro il provvedimento di sequestro adottato il 14.9.17 dal Controparte_3 ha disposto il dissequestro della partita di merce vinosa (lt 69.720 di Vino Controparte_4 2016) "condizionato" però "all'avvio alla distillazione del prodotto" a cura e spese dell'impresa vitivinicola, entro quarantacinque giorni dalla notifica dell'atto.

La Società chiede che sia dichiarato nullo o inefficace l'operato sequestro; reputa abnorme la condotta dell'amministrazione e l'atto opposto, illegittimo nel suo contenuto precettivo perché sottende una "distruzione condizionata" della merce, non prevista dall'ordinamento (art.1 legge n.689/81) che, di contro, sollecita l'autorità procedente, in tempi brevi, ad adottare determinazioni finali anche sulla sorte dei beni in sequestro; sostiene dunque che, in assenza dei provvedimenti sanzionatori, il "blocco" forzato del prodotto vinoso è venuto meno ai sensi dell'art. 19/3 legge citata, con automatica caducazione della misura cautelare; in subordine, la ricorrente ritiene illegittima la contestazione dell'addebito seguita al sequestro, per l'inattendibilità delle analisi di laboratorio, che impongono un riesame a mezzo ctu; reputa comunque insussistente la violazione ex art.35/5 della legge n.86/06 ed incongrua l'entità della sanzione riferita al presunto "zuccheraggio", dati i parametri normativi di riferimento.

L'Amministrazione ha chiesto il rigetto delle domande, ribadendo il proprio corretto operato in quanto il sequestro cautelare scaturiva dall'esito delle analisi del campione vinoso, risultato irregolare sicché, contestato l'illecito, era emersa l'opportunità di disporre il dissequestro della merce subordinato all'adozione da parte della società delle prescrizioni indicate, cui la Società ricorrente non ha poi ottemperato; l'iter seguito rispettava il disposto dell'art. 19 legge n.689/8 ed ogni ulteriore doglianza sul merito dell'accertata violazione ex legge n.238/16 era fuori luogo perché doveva dirigersi contro il provvedimento finale ingiuntivo o di confisca delle merce.

Il Controparte_2 [...] stante la contestata irregolarità della partita di vino sottoposto a controllo ed analisi, ha poi emesso il 20.10.20 a carico di Parte_2 e della società rappresentata/obbligata solidale Controparte_1 l'ordinanza-ingiunzione n.812/20, che ha comminato la sanzione amministrativa di euro 247.506,00 per le contestate violazioni dell'art. 10/1 Legge n.82/06 sanzionate dal successivo art.33/2 (per l'aggiunta di zuccheri diversi dal vino) e dall'art.35/5 (per l'annacquamento) ed ha ordinato la confisca del prodotto vinoso.

La Società ha proposto rituale opposizione avverso l'ordinanza sanzionatoria notificatale il 26.11.20 (causa iscritta al n.6942/20 RG e poi riunita al primo giudizio), chiedendo l'annullamento della stessa; ha eccepito l'illegittimità formale dell'atto perché emesso ben oltre il termine perentorio dei sei mesi concesso dalla legge n.689/81 (art. 19/3) per la definizione della speciale procedura, destinata a concludersi in tempi rapidi proprio per la sua carica afflittiva connessa al sequestro ed alla gravità dell'illecito e della sanzione irrogata al privato, caratteri di impronta "penalistica" propri anche della confisca applicata, e perchè viziato dalle omesse garanzie partecipative che l'ordinamento deve riservare all'incolpato, sin dalla fase amministrativa; sul piano sostanziale, ha dedotto che l'organo di controllo ha errato nel classificare la zona di produzione della merce vitivinicola (che è CIIIb e non CII) così sfalsando i dati comparati presi a riferimento dei campioni sottoposti ad analisi, i cui risultati sono vieppù inattendibili; quanto alla contestata addizione di acqua, ha osservato che la condotta non configura alcun illecito amministrativo e men che meno è vietata dalla legge n. 82/06 e dalle prescrizioni regolamentari; in ogni caso, ha chiesto la riduzione della sanzione nei limiti del giusto ed equo.”

Con sentenza n. 1385/2023, depositata il 13.06.2023, il Tribunale di Taranto ha dichiarato la  sopravvenuta  inefficacia  del  sequestro  amministrativo  operato  il  14.09.2017  dal Controparte_5 ) ai danni della società [...]

Controparte_1 in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 6 D. Lgs. n. 150, ha annullato l’ordinanza-ingiunzione n. 812/20 emessa dal CP_2 ICQRF Direzione Generale di Roma (anche) ai danni dell’opponente in relazione alla sanzione di euro 73.206,00, confermando l’altra sanzione pecuniaria e la misura accessoria della confisca del prodotto vinoso; ha condannato, da ultimo, l’Amministrazione alla refusione in favore della società ricorrente della metà delle spese e delle competenze di lite, liquidate in euro 3.505,50 (euro 665,50 per esborsi, euro 2.840,00 per compenso), oltre rsg, IVA e CAP come per legge, compensando tra le parti l’altra metà delle medesime.

Con ricorso depositato il 17.10.2023, il Parte_1 ha interposto appello avverso la citata pronuncia, affidandolo ai motivi di cui appresso, e ha chiesto alla Corte, in riforma dell’appellata  sentenza,  di  rigettare  in  toto  l’opposizione  all’ordinanza  ingiunzione promossa da Controparte_1 con condanna di quest’ultima alle spese di entrambi  i  gradi,  e  con  attribuzione  di  quelli  del  primo  grado  all’Amministrazione resistente in proprio. Con comparsa del 20.11.2023, ritualmente depositata, si è costituita in giudizio [...] Controparte_1 la quale ha chiesto il rigetto dell’avverso appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, e ha spiegato, altresì, rituale appello incidentale, chiedendo che sia dichiarata la nullità e/o l’infondatezza e/o l’estinzione dell’ordinanza-ingiunzione opposta; in subordine, che sia ritenuto il caso “lieve” secondo il disposto di cui all’art. 33 c.3 della L. 82/06, e che sia, per l’effetto, riportata ad equità e giustizia l’entità della sanzione irrogata; comunque, con condanna alle spese complessive del doppio grado di giudizio del Parte_1 appellante.

La trattazione della causa è avvenuta attraverso il deposito telematico di note scritte. All’udienza del 09.05.2025, lette le memorie depositate dalle parti, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo contestualmente depositato in cancelleria.



MOTIVI DELLA DECISIONE


Con un unico motivo di appello principale, rubricato “Erroneità del capo di sentenza che ha annullato in parte qua l’ordinanza ingiunzione”, la difesa erariale deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto condivisibile la tesi dell’opponente circa la mancanza di sanzione nella legge 82/2006 per l’illecito contestato (annacquamento del vino).

Specificamente, il Parte_1 impugna il capo della sentenza con cui il Tribunale ha statuito che: “Il CP_2 ha contestato all’impresa vinicola anche l’annacquamento del vino in ragione della percentuale non corretta con il «campo di variabilità» e quindi con i valori medi dei vini della tipologia, origine ed annata dichiarate.

L’opposta sostiene che si è in presenza di una sostanza «aggiuntiva» non sanzionata dalla legge n. 82/06.

L’assunto è fondato.

La norma contestata (art. 10/1), così come il successivo art. 11, non contiene alcun riferimento all’acqua quale componente vietata del prodotto vinoso tant’è che la stessa non è accostabile all’apparato normativo che sanziona l’utilizzo di prodotti nocivi o non consentiti o la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati (artt.33-35). Il profilo di illiceità della pratica enologica non è suffragato neanche dall’art. 6 della stessa legge, che elenca il dettaglio delle sostanze «vietate» senza menzionare l’acqua. Siamo dunque in presenza di un mero annacquamento (scorretto ma) non vietato dalla disciplina in materia posta a base della pretesa sanzionatoria (l’Amministrazione non ha contestato la violazione di altre fattispecie e/o previsioni normative). Stante l’insussistenza di uno degli illeciti amministrativi, l’ordinanza-ingiunzione va annullata in parte qua (art. 6 co. 12 d.lgs. n. 150/11)”. Ebbene, secondo il Parte_1 , l’aggiunta di acqua nel vino è vietata dall’allegato VIII - parte 2 (Restrizioni) dal Reg. UE 1308/13, in relazione all’art. 80 del medesimo Regolamento.

L’art. 10 comma 1 della legge 82/2006 dispone che: “E’ vietata la detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che hanno subito trattamenti e aggiunte non consentiti o che provengono da varietà di vite non iscritte ad uva da vino nel Registro nazionale delle varietà di vite, secondo le regole ivi previste”.

La violazione è punita correttamente dall’art. 35 comma 5 della legge 82/2006, il quale recita: “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque di commercio mosti e vini di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, e all'articolo 11, comma l, lettere a), c) fi, h) e i), e comma 2, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste ai sensi del medesimo articolo 11, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105 euro per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo di vendita o di somministrazione; la sanzione non può' essere, in ogni caso, inferiore a 600 euro."

L’aggiunta di acqua sarebbe vietata, dunque, dalla citata disposizione europea, vigente e cogente, e la contestazione si riferirebbe all’aggiunta di acqua in quanto vietata dall’art. 10 della legge n. 82/2006. È evidente, secondo la tesi ministeriale, che il generico riferimento all’aggiunta di sostanze non consentite non può che riguardare anche l’aggiunta di acqua, non consentita dal Regolamento UE 1308/131.

1.1. Il motivo è fondato.

Come evidenziato da parte appellante, l’art. 10, Legge 82/2006 statuisce il divieto di detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che hanno subito trattamenti e aggiunte non consentiti o che provengono da varietà di vite non iscritte ad uva da vino nel Registro nazionale delle varietà di vite, secondo le regole ivi previste. Il punctum dolens della disciplina concerne il contenuto e l’ampiezza del concetto di “aggiunte non consentite”, in quanto di tale contenuto non si occupa espressamente la già menzionata disposizione, dovendo esso essere individuato attraverso il richiamo alla normativa europea. Ebbene, a tal fine, giova innanzitutto evidenziare che il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, definisce il vino come “prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve”. È evidente, dunque, che già la mera definizione del prodotto in questione, contenuta in un regolamento europeo, in quanto tale direttamente applicabile, esclude che tale prodotto possa essere realizzato tramite l’aggiunta di acqua, essendo il frutto della semplice fermentazione di uve o mosti di uve. Tale definizione è stata, peraltro, confermata dall’allegato VII parte II del successivo Regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale ultimo regolamento disciplina, tra l’altro, le cd. pratiche enologiche, ossia i trattamenti e le tecniche applicabili ai prodotti vitivinicoli, dalla vendemmia all'imbottigliamento, quali, ad esempio, l’arricchimento, l’acidificazione e la disacidificazione.

Poiché tali trattamenti possono essere impiegati al solo scopo di consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti, essi sono stati rigidamente regolati dal Legislatore europeo, il quale ha indicato in maniera certosina tutte le sostanze che possono essere oggetto di aggiunta al vino, che, come detto, quando non è sottoposto ad alcun trattamento specifico, altrimenti qualificato come “pratica enologica”, altro non è che il prodotto esclusivo della fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve. Ebbene, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, nessuna delle pratiche enologiche autorizzate consente l’aggiunta di acqua, salvo esigenze tecniche particolari. Ne discende che l’interpretazione della normativa in esame fornita dalla società appellata è errata: il divieto di aggiunta d’acqua è generale, così come sostenuto dall’Avvocatura, e discende  dalla  stessa  definizione  del  prodotto  qualificato  come  “vino”  fornita  dal Legislatore comunitario. Le disposizioni di cui all’Allegato VIII Reg. CE 1308/13, nella PARTE II – Restrizioni – Disposizioni Generali costituiscono sì una lex specialis rispetto a quella generale testé indicata, ma, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, reiterano anch’esse il divieto di aggiunta d’acqua.

Allo stesso modo, non sono condivisibili le eccezioni formulate da Controparte_1 [...] , la quale sostiene di non poter essere sanzionata in virtù di un richiamo ad una legge successiva (il Reg. UE 1308/13) rispetto a quella indicata nell’ordinanza-ingiunzione opposta, onde evitare di incorrere nel divieto sancito al comma II del cit. art. 1 L. 689/81. In primis, infatti, il Regolamento del 2013 è antecedente al momento in cui è stato commesso l’illecito, sicché nessuna violazione del citato art. 1 sarebbe prospettabile. Inoltre, come ampiamente rilevato, il divieto di annacquamento è generale, e non necessita del richiamo specifico alla citata normativa, soprattutto in considerazione del fatto che, come chiarito dalla stessa appellata, quest’ultima non è autorizzata al compimento di pratiche enologiche di alcun tipo, sicché è da escludersi che essa sia abilitata all’aggiunta di qualsivoglia sostanza - tra quelle individuate dal citato regolamento - al vino da essa prodotto. In virtù di quanto detto, l’appello principale deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

2. Ciò posto, è possibile procedere all’esame dell’appello incidentale.

3. Con il primo motivo di appello incidentale, rubricato “Violazione del disposto dall’art. 28 c. I L. 689/81 - Violazione disposto dall’art. 6 c.1 L.150/11 – Prescrizione”, l’appellante incidentale deduce che dalla mancanza tra gli atti del fascicolo telematico dell’originale dell’ordinanza ingiunzione n. 812/20 oggetto di ricorso nel proc. n. 6942/20, poi riunito al 1413/20, discenderebbe  la  totale  indeterminatezza  del  rispetto  del  termine  di  prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 L.689/81, non avendo il CP_6 su cui grava il relativo onere  probatorio,  dimostrato l’infruttuoso decorso di tale  termine  o  la  presenza  di eventuali atti interruttivi. 3.1. Il motivo deve essere disatteso. L’appellante incidentale ha sollevato l’eccezione di intervenuta prescrizione per la prima volta con il proposto appello incidentale. Come noto, l’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, soggiace alle preclusioni fissate dalla legge processuale, donde l’inammissibilità della stessa ove non proposta con il ricorso introduttivo ex art. 22 L. 689/81.

L’eccezione in questione è, pertanto, inammissibile in quanto tardiva. Il motivo d’appello va, di conseguenza, rigettato. 4.  Con  il  secondo  motivo  d’appello  incidentale,  rubricato  “Consumazione  del  potere sanzionatorio della P.A.- Violazione del disposto dagli artt. 14, 15 della L. 689/81..; art. 6 c.8 L. 150/11 - Omessa motivazione.”, l’appellante incidentale impugna il capo della sentenza con cui il Tribunale ha statuito che “L’obbligo di emettere il provvedimento (ossia la Ord/Ing.: n.d.r.) nel termine ex art. 19/3 legge n. 689/81 incide esclusivamente sull’efficacia della misura cautelare”. Sostiene la società opponente che tra il prelievo del campione di vino N.A.I.F (avvenuto in data 19.10.2016) e le analisi dello stesso da parte del Laboratorio CP_6 di Catania (eseguite in data 18.07.2017) è intercorso un periodo di ben nove mesi. Ebbene, a parere dell’appellante incidentale, il termine per l’effettuazione delle analisi dei campioni e della loro notifica ai fini di revisione è il medesimo previsto per le notifiche delle violazioni “non immediate” di cui all’art. 14/2 L. 689/81, posto che dalla comunicazione delle analisi c.d. “di I istanza” decorre l’ulteriore termine - previsto dall’art. 15 L. cit. – pari a 15 giorni - per l’eventuale richiesta di “revisione”, al fine di garantire il diritto di difesa.

Ed è, di fatti, lo stesso art. 15/5 L. 689/81 che richiama gli adempimenti e i termini di cui all’art. 14 L. cit.. Pertanto, il maturarsi della estinzione ex art. 14 c. 6 della L. 689/81 porterebbe alla inevitabile conclusione della nullità/inammissibilità della ord./ing. opposta in prime cure, n. 812/20, nonché della illegittimità dell’analisi dei campioni – e dei loro risultati – effettuata oltre il termine dei 90 giorni previsto dall’art. 15 c. 1, in aggiunta alla successiva violazione del termine per la “comunicazione” ai fini di revisione e del termine – de facto – per la notifica della ordinanza ingiunzione.

4.1. Il motivo è destituito di fondamento. Il giudice di prime cure ha correttamente escluso l’intervenuta consumazione del potere sanzionatorio dell’Amministrazione a cagione del decorso del termine semestrale a far data dal sequestro. Come statuito dalla Suprema Corte, infatti, il procedimento cautelare si pone in rapporto di autonomia rispetto a quello sanzionatorio, cosicché la perenzione del sequestro per avvenuto decorso del termine semestrale senza che si sia provveduto ad emettere ordinanza ingiunzione, ex art. 19 legge 689/81, incide esclusivamente sull'efficacia della misura cautelare, e non esclude il potere di emanare l’ordinanza-ingiunzione  e/o la correlata confisca, potere che incontra il solo limite temporale della prescrizione quinquennale (Cass. 27225 del 2013, 18060 del 2007).

La Legge 689/81 riconosce all’Amministrazione, successivamente alla comunicazione delle analisi, per cui non è previsto un termine perentorio, il potere di emanare legittimamente l'ordinanza- ingiunzione, onde procedere alla riscossione della sanzione pecuniaria (ai sensi dell'art. 18 della stessa legge), è ciò, nel termine di prescrizione del credito (Cass. 10452/2006). In virtù di quanto detto, la tesi dell’appellante incidentale, che, in breve, sostiene la consumazione del potere sanzionatorio dell’Amministrazione come conseguenza della perdita di efficacia del sequestro, è del tutto priva di fondamento giuridico, essendo il frutto di una non condivisibile sovrapposizione di due procedimenti con finalità distinte. 5. Con il terzo motivo di appello incidentale, rubricato “Violazione del diritto di difesa e giusto processo ex art. 6 CEDU”, l’appellante incidentale impugna il capo della sentenza con cui il giudice ha statuito che “Nella fase amministrativa, tuttavia, non trovano applicazione i principi di diritto di difesa e del giusto processo, riferibili al solo procedimento giurisdizionale”.

Con tale motivo  di  gravame, Controparte_1 rileva  una  serie  di  illegittimità  del procedimento amministrativo, che si estrinsecherebbero nella violazione del citato art. 6.

Sostiene, infatti, l’appellante incidentale che, nella specie, il contraddittorio “PER” la prova – primo elemento di legittimità del processo ex art. 6 CEDU – risulterebbe frustrato sia nei tempi (eccessivamente e illegittimamente dilatati) che nella scelta obbligata del revisore, oltre all’evidente parzialità dell’Organo emanante la sanzione. Il procedimento ex art. 689/81 è, invero, del tipo “quasi judicial”, e in quanto tale non offre garanzie equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, pur in presenza di irrogata sanzione afflittiva. La natura “penalistica” della sanzione irrogata ed il disposto dall’art. 6 par.1 CEDU impongono, pertanto, la necessità di offrire all’interessato la concreta possibilità di un sindacato giurisdizionale “full jurisdiction” e, dunque, il potere del Giudice di condurre un’analisi “point by point” su tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini dell’applicazione della sanzione, senza ritenersi vincolato all’accertamento compiuto dagli organi amministrativi e anzi dovendo sostituire la sua valutazione a quella, contestata, dell’amministrazione.

Tale sindacato, si deduce dall’appello incidentale, non sarebbe stato garantito nel caso in esame. Da un punto di vista sostanziale, il giudice di prime cure avrebbe omesso poi di rilevare delle insormontabili contraddizioni risultanti da entrambe le ordinanze-ingiunzione impugnate. In primis, la zona di produzione del vino N.A.I.F (vds. Verbale Prelievo – Manduria: dichiarazione della parte – ZONA Vinicola CIIIb) sarebbe diversa (e quindi con  diversi  campioni  testimoni)  da  quella  considerata  in  entrambe  le  ordinanze- ingiunzione, come tale non considerata dal Parte_3 ; sicché le risultanze analitiche (ed i relativi valori dei campioni testimoni della c.d. Banca Dati) sarebbero evidentemente sfalsati ed inidonei.

Ancora, deduce l’appellante incidentale, nella sentenza impugnata si è dato atto del fatto che “Lo zuccheraggio, conclamato…rapporti isotopici… [che] sforano sensibilmente il range di “variabilità naturale”, e ciò senza considerare che dalla citata relazione del Parte_3 non è possibile dedurre quale sia il range di valori cui il giudice si riferisce. In altre parole, il giudice di prime cure avrebbe omesso di tenere in debita considerazione delle discrepanze nei risultati delle analisi relativi allo zuccheraggio e all’annacquamento che non possono che inficiare la validità del provvedimento opposto. 5.1. Il motivo è infondato. Quanto alle doglianze dell’appellante incidentale concernenti gli asseriti elementi di problematicità del procedimento amministrativo in generale, esse devono essere necessariamente disattese, non essendo questa la sede per compiere un’analisi dell’opportunità delle scelte compiute in materia dal Legislatore. Quanto, invece, alle deduzioni della società in merito alle citate criticità concernenti i risultati delle analisi sulla base dei quali è stata poi contestata la violazione per cui è causa, il Collegio non può che condividere quanto ritenuto sul punto dal primo giudice.

L’odierna appellante incidentale – che pur sostiene l’avvenuta violazione del proprio diritto di difesa – pretende di far valere per la prima volta in sede giurisdizionale le proprie ragioni, e ciò senza che la stessa si sia mai attivata chiedendo la revisione di tali risultati in sede extraprocessuale. Essa deve ritenersi pertanto decaduta dalla relativa facoltà di formulare tali rilievi in questa sede. Il motivo pertanto deve essere rigettato. 6. Con l’ultimo motivo di appello incidentale, rubricato “La ipotesi attenuata. Derubricazione del fatto illecito ritenuto - Disponibilità delle prove. Ammissione fatti non controversi. Applicabilità art. 115 c.p.c..”, la società opponente impugna il capo della sentenza con cui il giudice ha ritenuto che “quanto alla valutazione di conformità del prodotto…sono stati impiegati zuccheri non di origine uvica…Le osservazioni dell’opponente non valgono a confutare l’avvenuta sofisticazione né offrono elementi perspicui per accedere al trattamento sanzionatorio più lieve (art. 33 c.3)”. In altre parole, secondo l’appellante incidentale, il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare una serie di elementi, in parte allegati dall’opponente e in parte risultanti dalla normativa richiamata, e non oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione, che avrebbero dovuto comportare l’applicazione del caso “attenuato” di cui all’art. 33 c.3 L. 82/06, e, dunque, di una sanzione in misura ridotta. 6.1. Il motivo è infondato. L’appellante incidentale deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice non ha ritenuto la sussistenza di elementi idonei a comportare l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più lieve.

Sostiene, specificamente, che tali elementi, in quanto oggetto di allegazione da parte della società, non essendo stati specificamente contestati, avrebbero dovuto essere ritenuti esistenti dal primo giudice. Tale assunto non è condivisibile. Dalla lettura del ricorso introduttivo in primo grado si evince chiaramente che le circostanze richiamate in appello dalla società al fine di ottenere il riconoscimento dell’applicazione della sanzione in misura ridotta non sono state in realtà oggetto di puntuale allegazione da parte della stessa, né, tanto meno, sono state corredate da qualsivoglia materiale probatorio. Ebbene, come chiarito a più riprese dalla Cassazione (ex multis, giova richiamare Cass.t Sex. I, 7.3.2007, n. 5277), "nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei falli impeditivi a estintiva.”

Ne discende che era onere dell’opponente quello di fornire gli elementi probatori a supporto della propria istanza di riduzione della sanzione irrogata (i cui elementi costitutivi dovevano essere invece oggetto di prova da parte dell’Amministrazione), onere che non risulta tuttavia essere stato assolto. Ed invero, la società opponente ha depositato in appello una serie di documenti finalizzati a dar prova della sussistenza degli elementi giustificativi dell’applicazione del citato art. 33. Tale produzione documentale è, tuttavia, all’evidenza tardiva, nonché contraria al divieto di nova in appello. Sicché, essa non può essere esaminata ai fini dell’accoglimento del presente motivo di gravame. 7. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo a mente del D.M. 140/2012 seguono il principio della soccombenza.

 

P.Q.M.

La Corte, decidendo sull’appello principale proposto dal Parte_4 [...] nei confronti di [...] Controparte_1 nonché  sull’appello  incidentale  proposto  da Controparte_1 nei confronti del [...] [...] 13.06.2023: Parte_4 avverso la sentenza n° 1385/2023 emessa dal Tribunale di Taranto, in data (...)

- accoglie l’appello principale e rigetta l’appello incidentale - per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, conferma la sanzione di € 73.206,00 comminata per la violazione dell’art. 35 co. 5 L. n. 82/2006 ed irrogata quale parte della maggior somma di € 247.506,00 di cui è stato ingiunto il pagamento con l’ordinanza ingiunzione n. 812/2020, emessa in data 20.10.2020 e ritualmente notificata in data 26.11.2020 a Parte_2 [...] in qualità di Responsabile legale p.t. della ditta Controparte_1 [...] obbligati in solido;

- condanna , nonché a Controparte_1 Controparte_1 in quanto alla rifusione in favore del [...] Parte_4 , costituito nel primo grado in proprio a mezzo delegato ICQRF, quanto al primo grado di giudizio, delle sole spese documentate in atti e, quanto al secondo grado,  nel  quale  il [...] Parte_4 si è costituito a mezzo Avvocatura Distrettuale dello Stato, del complessivo importo di euro 11.229,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge;

- Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell’appellante incidentale di un’ulteriore somma pari a quella dovuta per il contributo unificato dovuto per l’appello incidentale.


Così deciso in Lecce, in data 09.05.2024


Il Consigliere est.            

dr.ssa Patrizia Evangelista           


Il Presidente

dr. Riccardo Mele