Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1291 della Commissione del 2 luglio 2025 relativo alla registrazione della denominazione di origine «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.
(Regolamento (UE) 02/07/2025, n. 2025/1291, pubblicato in G.U.U.E. 3 luglio 2025, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 99, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013, il regolamento (UE) n. 1308/2013 continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche dei vini ricevute dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima del 13 maggio 2024. Il 19 luglio 2022 la Commissione ha ricevuto la domanda di registrazione della denominazione di origine (DOP) «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti», presentata dalla Slovacchia.
(2) A norma dell’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione di origine «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» presentata dalla Slovacchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 23 ottobre 2023.
(3) Il 19 gennaio 2024 la Commissione ha ricevuto una dichiarazione di opposizione motivata dall’Ungheria. Il 29 febbraio 2024, dopo aver accertato l’ammissibilità della dichiarazione, la Commissione ha invitato l’Ungheria e la Slovacchia ad avviare idonee consultazioni per raggiungere un accordo come previsto dall’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(4) Il 29 maggio 2024 l’Ungheria ha presentato domanda di proroga delle consultazioni. Tuttavia, poiché tale domanda non è stata presentata dalla Slovacchia, essa non soddisfaceva la condizione di cui all’articolo 98, paragrafo 2, ultima frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Di conseguenza, il termine delle consultazioni non è stato prorogato. Le consultazioni tra l’Ungheria e la Slovacchia si sono concluse senza aver raggiunto un accordo. La Commissione deve pertanto adottare una decisione a norma dell’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tenendo conto dei risultati delle consultazioni.
(5) Nella dichiarazione di opposizione motivata e durante le consultazioni con la Slovacchia, l’Ungheria ha sostenuto che il nome «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» non dovesse essere registrato in quanto era parzialmente omonimo del nome «Tokaj / Tokaji» iscritto per l’Ungheria nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. Secondo l’Ungheria la registrazione del nome proposto sarebbe pertanto in contrasto con l’articolo 100 del regolamento (UE) n. 1308/2013. L’Ungheria ha inoltre sostenuto che l’enfasi posta sull’elemento «TOKAJSKÉ VÍNO» nel nome «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» mediante l’uso di lettere maiuscole potrebbe indurre in errore i consumatori dando l’impressione che i prodotti così designati soddisfino le stesse norme rigorose che si applicano ai vini «Tokaj / Tokaji» ungheresi.
(6) L’Ungheria ha inoltre messo in dubbio la validità territoriale del «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti», sostenendo che la zona relativa a tale indicazione geografica non corrispondeva alla regione del Tokaj storicamente definita e che pertanto le tradizioni e il contesto storico condivisi tra Ungheria e Slovacchia per il vino Tokaj erano stati trascurati dagli omologhi slovacchi. L’Ungheria ha osservato che, dei sette comuni inclusi nella zona geografica delimitata del nome «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti», solo Malá Tŕňa e Viničky appartenevano storicamente alla regione del Tokaj definita dalla legislazione austro-ungarica in vigore tra il 1908 e il 1924.
(7) L’Ungheria ha inoltre sottolineato la maggiore facilità di produzione del «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» rispetto al «Tokaj / Tokaji», che comporta uno svantaggio competitivo per il secondo. A tal fine, l’Ungheria ha osservato che il disciplinare della DOP «Tokaj / Tokaji» richiede norme più rigorose e una qualità più elevata rispetto al disciplinare del «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti». Ciò riguarda in particolare la produzione di vini dolci naturali o i limiti di resa. Il disciplinare dei vini con il nome slovacco consentiva inoltre di produrre più tipi di vino e più categorie di prodotti vitivinicoli rispetto a quanto consentito dal disciplinare dell’ungherese «Tokaj / Tokaji». In tale contesto, l’Ungheria ha insistito sul fatto che un prodotto registrato con lo stesso nome non poteva essere realizzato in due modi distinti.
(8) Infine l’Ungheria ha rilevato che la DOP esistente della Slovacchia «Vinohradnícka oblast’ Tokaj» riguarda una produzione vinicola pressoché identica a quella della domanda di registrazione della denominazione di origine «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti». L’Ungheria ha dichiarato che non si opporrebbe alla registrazione della denominazione di origine «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» se la Slovacchia annullasse la DOP esistente «Vinohradnícka oblast’ Tokaj».
(9) La Commissione ha valutato le argomentazioni presentate nella dichiarazione di opposizione motivata dell’Ungheria alla luce del regolamento (UE) n. 1308/2013, tenendo conto delle informazioni ricevute in merito alle consultazioni tra le parti interessate.
(10) Prima di esaminare le argomentazioni dell’Ungheria sollevate nell’obiezione, la Commissione ha rilevato che la Slovacchia aveva registrato il nome «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» come denominazione di origine AO-45 il 22 novembre 1967 (4) nel sistema internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche ai sensi dell’accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine (accordo di Lisbona) (5).
(11) Le norme per la transizione dall’accordo di Lisbona all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (atto di Ginevra) (6) sono stabilite nel regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753 per quanto riguarda le denominazioni di origine non protette nell’ambito del sistema dell’Unione, gli Stati membri che sono parti dell’accordo di Lisbona e hanno aderito all’atto di Ginevra (come la Slovacchia) hanno la facoltà di scegliere. Possono decidere di chiedere la registrazione della denominazione di origine nell’ambito del sistema dell’Unione e successivamente la registrazione a norma dell’atto di Ginevra, oppure possono chiedere l’annullamento della registrazione della denominazione di origine nel registro internazionale (8).
(12) A norma dell’articolo 3 della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio (9), gli Stati membri che erano parti dell’accordo di Lisbona il 26 febbraio 2020 (come la Slovacchia) sono autorizzati a ratificare o ad accedere all’atto di Ginevra nella misura in cui la loro adesione sia strettamente necessaria per preservare, nell’interesse dell’Unione, l’anzianità e la continuità della protezione delle denominazioni di origine già registrate da tali Stati membri ai sensi dell’accordo di Lisbona e per ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1753.
(13) Pertanto, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, la domanda di registrazione di «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» nel sistema dell’Unione è un requisito preliminare per la registrazione internazionale della denominazione di origine AO-45 «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» a norma dell’atto di Ginevra e per la salvaguardia dei relativi diritti di priorità. In assenza di una registrazione nel sistema dell’Unione del «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti», la Slovacchia non sarebbe autorizzata a registrare la denominazione di origine AO-45 «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» a norma dell’atto di Ginevra e perderebbe la protezione della denominazione di origine ai sensi dell’accordo di Lisbona.
(14) Per quanto riguarda l’argomentazione dell’Ungheria relativa all’omonimia, la Commissione ritiene che il «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» sia effettivamente parzialmente omonimo della DOP ungherese «Tokaj / Tokaji». In tali situazioni, a norma dell’articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è necessario tenere conto degli usi locali e tradizionali e di rischi di confusione. Nello specifico, per quanto riguarda il rischio di confusione, un nome omonimo non deve indurre i consumatori a credere che i prodotti siano originari di un altro territorio.
(15) Per quanto riguarda gli usi locali e tradizionali, sia l’Ungheria che la Slovacchia affermano che le tradizioni viticole della regione del Tokaj sono tutelate da secoli. La regione si estende tra l’Ungheria nordorientale e la Slovacchia sudorientale, dove sia l’Ungheria che la Slovacchia producono vini Tokaj e ne proteggono i nomi. La Slovacchia ha indicato che «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» è un nome per il vino Tokaj, tradizionalmente utilizzato in relazione alla corrispondente zona geografica delimitata dalla Slovacchia. Tale dichiarazione sull’uso del termine «Tokaj» per un vino slovacco è corroborata dall’esistenza di una legislazione slovacca sul vino Tokaj dal 1959 e dalla protezione del nome «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» nell’ambito dell’accordo di Lisbona dal 1967.
(16) In primo luogo, per quanto riguarda il rischio di confusione, il nome si riferisce alla vera origine del prodotto, vale a dire la regione del Tokaj, che è situata in parte in Slovacchia e in parte in Ungheria, ed è stato tradizionalmente utilizzato in entrambe le parti della regione transfrontaliera del Tokaj. La Commissione non è a conoscenza del fatto che tali circostanze abbiano causato confusione per i consumatori. Al contrario, la lunga storia dei vini con il nome «Tokaj» in entrambi i paesi è nota ai consumatori. La coesistenza sul mercato dei vini Tokaj ungheresi e slovacchi e la loro crescente reputazione hanno indotto sia l’Ungheria che la Slovacchia a chiedere la protezione dei nomi di tali vini. Di conseguenza nel 2006 sono stati registrati come DOP due nomi che si riferiscono alla regione del Tokaj, vale a dire «Tokaj / Tokaji» per l’Ungheria e «Vinohradnícka oblast’ Tokaj» per la Slovacchia. Tali DOP coesistono per la stessa regione vinicola transfrontaliera e non creano confusione (10). Non vi è motivo di ritenere che la richiesta di registrare un’altra DOP slovacca contenente il nome «Tokaj» comporti un rischio di confusione con il nome ungherese.
(17) In secondo luogo, i nomi del vino ungherese e del vino slovacco non sono identici. Essi sono solo parzialmente omonimi. In lingua slovacca «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» è un nome composto in cui il riferimento a «Tokaj» è stabilito mediante un aggettivo («TOKAJSKÉ»).
(18) In terzo luogo, il nome slovacco contiene un elemento geografico «zo slovenskej oblasti» («proveniente dalla zona slovacca»), che indica chiaramente il paese di origine e riduce ulteriormente il rischio di confusione. Come spiegato dalla Slovacchia, tale componente geografica era già stata utilizzata al momento della registrazione della denominazione di origine AO-45 «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» nell’ambito dell’accordo di Lisbona al fine di distinguere chiaramente tra le denominazioni di origine ungherese e slovacca.
(19) In quarto luogo, l’articolo 119, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che l’etichettatura e la presentazione dei vini nell’Unione contengano l’indicazione della provenienza. Ciò significa, in pratica, che le informazioni sul paese di origine del vino sono obbligatorie. Pertanto le etichette dei vini indicano generalmente «vino di...», «vino proveniente da...», «prodotto in...» o «prodotto di...». Questo chiarisce ulteriormente l’origine del vino e differenzia meglio i vini Tokaj prodotti in Ungheria, da un lato, e in Slovacchia, dall’altro.
(20) In quinto luogo, per quanto riguarda l’accento posto sulla regione del Tokaj attraverso l’uso di lettere maiuscole, messo in discussione dall’Ungheria, la Slovacchia ha spiegato che le lettere maiuscole utilizzate nel nome presentato per la registrazione nell’ambito del sistema dell’Unione erano necessarie per garantire l’allineamento del nome da registrare nell’ambito dell’atto di Ginevra al nome già registrato ai sensi dell’accordo di Lisbona. In ogni caso, sulla base degli elementi che consentono di distinguere tra Tokaj ungherese e slovacco, come spiegato ai considerando 16, 17, 18 e 19, l’uso di lettere maiuscole nel nome «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» non è considerato un fattore che potrebbe aumentare il rischio di confusione.
(21) Sulla base degli elementi di cui sopra, la Commissione ritiene che, tenuto conto degli usi locali e tradizionali e dell’assenza di qualsiasi rischio di confusione, in particolare perché i consumatori non sono indotti erroneamente a credere che i prodotti provengano da un altro territorio, l’omonimia parziale non impedisce la registrazione del nome «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti».
(22) Per quanto riguarda l’argomentazione dell’Ungheria secondo cui la zona geografica del «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» non corrisponde alla regione del Tokaj storicamente definita, la Commissione osserva che, mentre i vini Tokaj ungheresi e slovacchi condividono una storia viticola, la produzione dei vini Tokaj avviene ora in due zone geografiche distinte in due Stati membri. La zona geografica del «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» comprende sette comuni slovacchi. Tale zona è stata formalmente istituita dalla Slovacchia nella sua legislazione nazionale nel 1959 come zona di produzione dei vini Tokaj slovacchi. Le regioni vinicole possono evolversi nel tempo e i loro limiti territoriali possono cambiare rispetto a come erano secoli prima, senza tuttavia mettere in discussione l’autenticità del luogo di origine.
(23) La Slovacchia ha dimostrato il rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 1308/2013, tra cui la nozione di «denominazione d’origine» come definita all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento. In particolare, la Slovacchia ha dimostrato il legame tra il prodotto e l’ambiente geografico con i suoi fattori naturali e umani intrinseci. La Slovacchia ha inoltre evidenziato che tale zona geografica e il metodo di produzione del vino Tokaj slovacco sono regolamentati in Slovacchia dal 1959. Un semplice riferimento da parte dell’Ungheria a una delimitazione storica contenuta in una legge in vigore nell’impero austro-ungarico nel 1908 non può essere considerato un motivo sufficiente per contestare la delimitazione della zona effettuata dalla Slovacchia o il legame tra tale zona e le caratteristiche del vino Tokaj slovacco. Pertanto la Commissione non accoglie i dubbi sollevati dall’Ungheria sulla validità territoriale del «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» e respinge la richiesta di allineare la zona geografica delimitata coperta dal «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» alla zona geografica del Tokaj stabilita da una legge in vigore nell’impero austro-ungarico nel 1908.
(24) Per quanto riguarda l’affermazione dell’Ungheria secondo cui i requisiti più rigorosi del disciplinare del «Tokaj / Tokaji» ungherese, rispetto a quelli del disciplinare del «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» slovacco, pongono i produttori ungheresi in una situazione di svantaggio competitivo, la Commissione ritiene che il «Tokaj / Tokaji» e il «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» siano nomi distinti e siano collegati a disciplinari diversi. Ai fini della presente domanda di registrazione, la Slovacchia non è tenuta a rispettare il disciplinare ungherese del «Tokaj / Tokaji». Allo stesso modo, l’Ungheria non è tenuta ad allineare le proprie norme al disciplinare slovacco del «Vinohradnícka oblast’ Tokaj» o del «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» ed è libera di stabilire e mantenere i propri requisiti per il vino «Tokaj / Tokaji». Il regolamento (UE) n. 1308/2013 non impone che i nomi parzialmente omonimi condividano lo stesso disciplinare. In assenza di rischi di confusione tra la DOP slovacca e quella ungherese, l’eventuale diversità di norme non incide sulla valutazione ai sensi dell’articolo 100 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Pertanto la questione sollevata, relativa allo svantaggio competitivo derivante da requisiti più rigorosi del disciplinare di una DOP specifica rispetto al disciplinare di un’altra DOP, è priva di fondamento. In conclusione, l’argomentazione dell’Ungheria relativa a uno svantaggio competitivo dovuto a requisiti di produzione più rigorosi dovrebbe essere respinta.
(25) Per quanto riguarda l’affermazione dell’Ungheria secondo cui essa non si opporrebbe alla registrazione della denominazione di origine «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» se la Slovacchia annullasse la denominazione di origine esistente «Vinohradnícka oblast’ Tokaj», la Commissione ritiene che spetti alla Slovacchia decidere la linea d’azione più opportuna. La Slovacchia ha confermato che la DOP «Vinohradnícka oblast’ Tokaj» era in uso e che non intendeva sopprimerla. Secondo la Commissione, la registrazione della DOP «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» non dipende dalla cancellazione della DOP «Vinohradnícka oblast’ Tokaj», di cui la Slovacchia intende mantenere l’uso e la protezione, in quanto si tratta di due nomi diversi.
(26) In conclusione, nessuno degli argomenti sollevati dall’Ungheria giustifica il rigetto della domanda di registrazione. È pertanto opportuno iscrivere la denominazione di origine «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.
(27) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione di origine «TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti» è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN