Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 10-11-2009
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 01-01-1970
Numero gazzetta: 20
Data aggiornamento: 01-01-1970

Disposizioni e condizioni per l’accesso al regime di pagamento unico agli agricoltori che aderiscono al regime di estirpazione dei vigneti

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente decreto stabilisce le condizioni per l’accesso al regime di pagamento unico da parte degli agricoltori che hanno beneficiato del premio all’estirpazione.

 

Articolo 2

Ammissibilità

1. Agli agricoltori che hanno partecipato al regime di aiuto per l’estirpazione ai sensi dell’art. 85-sexdecies e seguenti del regolamento n. 1234/07 viene assegnato un titolo all’aiuto al regime di pagamento unico per superficie estirpata per la quale hanno ricevuto il premio all’estirpazione.

2. Per superficie estirpata si intende la superficie così come definita all’art. 75 del regolamento n. 555/08.

3. Gli agricoltori presentano la domanda di fissazione dei titoli all’aiuto, congiuntamente alla domanda unica, entro il 15 maggio dell’anno successivo all’anno in cui hanno ricevuto il premio all’estirpazione.

 

Articolo 3

Calcolo del valore dei titoli all’aiuto

1. Il valore unitario dei titoli all’aiuto da attribuire agli agricoltori è pari alla media del valore dei titoli relativi alle regioni di cui all’allegato A, punto 1, calcolata come previsto al punto 2 dello stesso allegato e comunque non superiore a 350 €/ha.

2. Il calcolo della media regionale e del valore unitario dei titoli all’aiuto è effettuato da AGEA.

 

Articolo 4

Modalità attuative

1. Le disposizioni attuative del presente decreto, relativamente alle modalità per l’assegnazione dei titoli all’aiuto, sono adottate dall’AGEA con propri provvedimenti.

2. L’AGEA comunica alla Commissione Europea, entro il 1° dicembre dell’anno che precede quello dell’assegnazione dei titoli all’aiuto, le medie regionali di cui all’allegato A.

 

Allegato A

1.  Delimitazione delle regioni per il calcolo delle medie regionali

Regione 1 (Zona viticola C I)

Valle d’Aosta

Province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno.

Regione 2 (Zona viticola C II)

Abruzzo;

Campania;

Emilia-Romagna;

Friuli-Venezia Giulia;

Lazio;

Liguria;

Lombardia (esclusa la provincia di Sondrio);

Marche;

Molise;

Piemonte;

Toscana;

Umbria;

Veneto (esclusa la provincia di Belluno);

Regione 3 (Zona viticola C III b)

Calabria;

Basilicata;

Puglia;

Sardegna;

Sicilia;

2.  Calcolo del valore delle medie regionali

Il valore della media regionale del valore dei titoli all’aiuto per ogni regione definita come sopra è dato dal rapporto il cui numeratore è ottenuto da:

a) la sommatoria del valore di tutti i titoli all’aiuto attribuiti a ciascun agricoltore che ha sede legale/residenza in una delle predette regioni, presenti nel registro nazionale titoli al 31 dicembre 2008; ed il cui denominatore è ottenuto da:

b) somma tra la superficie totale relativa ai titoli ordinari, inclusi quelli da riserva, e di ritiro attribuiti a ciascun agricoltore che ha sede legale/residenza in una delle predette regioni, ed il numero dei titoli speciali attribuiti agli stessi agricoltori. I titoli presi in considerazione sono quelli presenti nel registro nazionale titoli al 31 dicembre