Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Wagram].
(Comunicazione 02/07/2025, pubblicata in G.U.U.E. 2 luglio 2025 2025, n. C)
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]
«Wagram»
PDO-AT-A0233-AM02 — 28.5.2025
1. Nome del prodotto
«Wagram»
2. Tipo di indicazione geografica
☒ Denominazione di origine protetta (DOP)
☐ Indicazione geografica protetta (IGP)
☐ Indicazione geografica (IG)
3. Settore
☐ Prodotti agricoli
☒ Vino
☐ Bevande spiritose
4. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata
Austria
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
6. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
1. Limitazione della gamma di possibili varietà di uve
Finora per la DOP «Wagram» è stato possibile utilizzare un'ampia gamma di varietà. Al fine di rafforzare la specificità dei vini e il legame con la zona di origine, il numero di possibili varietà di uve è stato leggermente ridotto e ridefinito a livello di categoria (Gebietswein, Ortswein, Riedenwein).
La modifica della gamma di varietà non comporta la modifica né del nome né della categoria della DOP «Wagram». Il legame con la zona è stato rafforzato in quanto si tratta di varietà molto tipiche della zona viticola di Wagram, che esistono già da tempo nella zona della DOP Wagram. La misura non costituisce nemmeno una restrizione alla commercializzazione della DOP «Wagram», in quanto i vini che non rientrano più nella DOP «Wagram» potranno essere commercializzati con la DOP «Niederösterreich». La modifica del disciplinare è pertanto ordinaria.
Poiché il documento unico contiene le varietà che è possibile utilizzare per produrre la DOP «Wagram», è opportuno modificarlo.
2. Precisazione delle caratteristiche organolettiche
La modifica delle varietà definisce le caratteristiche organolettiche della DOP «Wagram» in modo più preciso.
Ciò non comporta la modifica né del nome né della categoria della DOP «Wagram». Viene mantenuto anche il legame con la zona, in quanto le caratteristiche organolettiche non vengono modificate, ma solo specificate. La misura non costituisce nemmeno una restrizione alla commercializzazione della DOP «Wagram». La modifica del disciplinare è pertanto ordinaria.
Poiché il documento unico contiene le caratteristiche organolettiche della DOP «Wagram», è opportuno modificarlo.
3. Altre disposizioni in materia di denominazione
La modifica del disciplinare introduce norme sulle dimensioni dei caratteri delle singole indicazioni che figurano in etichetta (varietà, DOP, menzioni tradizionali ecc.) e impone l'uso della menzione tradizionale «DAC» o «Districtus Austriae Controllatus». Poiché nessuna delle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 è interessata, si tratta di una modifica ordinaria. Le disposizioni dovrebbero essere inserite al punto 9, «Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)», del documento unico.
4. Precisazione delle disposizioni in materia di imbottigliamento e produzione
Produzione: di norma la legge sul vino austriaca prevede che i vini DOP possano essere elaborati all'esterno della zona di produzione. L'Austria si avvale quindi in generale della deroga di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/33. Nel disciplinare della DOP «Wagram» è stato inoltre stabilito che la produzione al di fuori della zona di produzione debba essere notificata al comitato vinicolo regionale e da esso autorizzata.
Imbottigliamento: non è stata imposta alcuna restrizione. L'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione deve essere comunicato al comitato vinicolo regionale e da esso autorizzato.
Questi obblighi di comunicazione non limitano la commercializzazione della DOP «Wagram» e costituiscono pertanto una modifica ordinaria. L'obbligo di notifica dovrebbe essere inserito al punto 9, «Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)», del documento unico.
5. Disposizioni relative all’uso di unità geografiche più piccole in etichetta
La modifica del disciplinare consente l'utilizzo del nome di unità geografiche più piccole della zona geografica su cui si estende la denominazione di origine protetta «Wagram». La DOP «Wagram» si avvale pertanto della possibilità prevista dall'articolo 55 del regolamento (UE) 2019/33. Restano pertanto impregiudicate le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143. La modifica è pertanto ordinaria. I nomi di tali unità geografiche sono elencati nel disciplinare e dovrebbero essere inseriti anche al punto 9, «Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)», del documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome
Wagram
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3.1. Codice della nomenclatura combinata
— 22 — BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
4. Descrizione del vino o dei vini
Wagram
La DOP «Wagram» è ottenuta dalle varietà di uve per la produzione di Qualitätswein Chardonnay, Frühroter Veltliner, Grauer Burgunder, Grüner Veltliner, Gelber Muskateller, Roter Veltliner, Sauvignon Blanc, Traminer, Weißer Burgunder, Riesling, Blauer Burgunder, St. Laurent, Zweigelt. Queste varietà possono essere utilizzate per produrre un vino sia monovarietale che assemblato, anche come «Gemischter Satz».
Sapore: i vini bianchi sono plasmati dal loess e presentano pertanto note delicate. Il Grüne Veltliner, in particolare, produce vini fortemente speziati che coniugano corpo e piacevolezza al palato. I vini «Wagram» della varietà Riesling presentano note fruttate chiare e intense e una buona acidità. I vini bianchi non devono avere note legnose dominanti. I vini rossi sono robusti e possiedono spiccate caratteristiche varietali. Tutti i vini devono presentare la dicitura «trocken».
Categorie varietali:
Gebietswein: Questi vini sono ottenuti da un assemblaggio, compreso il «Gemischter Satz», delle seguenti varietà: Chardonnay, Frühroter Veltliner, Grauer Burgunder, Grüner Veltliner, Gelber Muskateller, Roter Veltliner, Sauvignon Blanc, Traminer, Weißer Burgunder, Riesling, Blauer Burgunder, St. Laurent, Zweigelt. L'assemblaggio con altre varietà di uve per la produzione di Qualitätswein (15 %) deve essere consentito, purché non pregiudichi la denominazione.
Ortswein: (con indicazione di località) Questi vini sono ottenuti da uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Grüner Veltliner, Roter Veltliner, Weißer Burgunder, Riesling, Blauer Burgunder, Zweigelt. L'assemblaggio con altre varietà di uve per la produzione di Qualitätswein fino al 15 % deve essere consentito, purché non pregiudichi la denominazione (regola del 15 %). Non sono consentiti vini rosati o vinificati in bianco a base di uve a bacca nera e nessun tipo di assemblaggio, incluso il «Gemischter Satz», (ad eccezione della regola del 15 %), sia da uve a bacca bianca che da uve a bacca rossa.
Riedenwein: (con indicazione della designazione di un singolo vigneto) Questi vini devono essere ottenuti dalle varietà di uve per la produzione di Qualitätswein Grüner Veltliner o Roter Veltliner o Riesling. È consentito l'assemblaggio con altre varietà per la produzione di Qualitätswein (15 %), purché non pregiudichi la denominazione.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 9,0
— Acidità totale minima: 4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 18
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): 250
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
Restrizioni applicabili all'elaborazione
Per la denominazione di origine «Wagram» sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935 per i vini a denominazione di origine protetta, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio e dimetildicarbonato. La disacidificazione dei vini è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935. L'eventuale acidificazione è decisa dal ministro federale dell'Agricoltura, delle foreste, delle regioni e delle risorse idriche, in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell'eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935.
Il succo delle uve deve presentare un peso minimo del mosto di 15 gradi Babo (= 9,5 % vol).
L'aumento del titolo alcolometrico naturale è consentito mediante aggiunta di saccarosio, mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato e concentrazione parziale in misura non superiore a 2 % vol (o 2,5 % vol in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli) e previa approvazione del ministro federale dell'Agricoltura, delle foreste, delle regioni e delle risorse idriche.
5.2. Rese massime
Wagram DOP
10 000 kg di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Il distretto di Tulln, ad eccezione dei comuni di Atzenbrugg, Sitzenberg-Reidling e Würmla, e il comune di Stetteldorf am Wagram costituiscono la zona viticola di Wagram.
7. Varietà di uve da vino
Blauer Burgunder - Blauer Spätburgunder, Blauburgunder, Pinot Noir
Chardonnay - Morillon
Frühroter Veltliner - Malvasier
Gelber Muskateller - Muskateller
Gelber Traminer - Traminer
Grauer Burgunder - Grauburgunder, Pinor Gris, Ruländer
Grüner Veltliner
Roter Traminer - Traminer
Roter Veltliner
Sauvignon Blanc
St. Laurent
Weißer Burgunder - Weißburgunder, Pinot Blanc, Klevner
Weißer Riesling - Riesling, Rheinriesling
Zweigelt - Blauer Zweigelt, Rotburger
8. Descrizione del legame/dei legami
La zona viticola di Wagram si divide in due zone distinte. La prima si estende a nord del Danubio e a est della zona viticola del Kamptal, e comprende la zona di Wagram propriamente detta, un ampio terrazzo di circa 30 km verso est. In questa zona le viti sono coltivate su spessi suoli di loess e producono vini corposi e speziati. La seconda, nella zona di Klosterneuburg, a nord-ovest di Vienna, presenta un suolo più calcareo e produce vini fruttati e vivaci.
Il clima è determinato dall'influenza del Danubio e dalla prossimità della pianura pannonica. Le notti sono piuttosto fredde, il che favorisce la formazione di aromi. Nella zona viticola di Wagram il 75 % del vino prodotto è bianco. Le varietà principali di uve da vino sono il Grüner Veltliner per i vini bianchi e lo Zweigelt per i vini rossi. Va inoltre menzionato il Frühroter Veltliner, una varietà tipica di questa zona. Dal punto di vista organolettico, i vini si caratterizzano prevalentemente come robusti e speziati. Lo spesso strato di loess della zona di Wagram è perfettamente adatto alla produzione di Grüner Veltliner robusti e speziati. I suoli più calcarei intorno alla zona di Klosterneuburg producono vini fruttati e vivaci.
La struttura prevalentemente a conduzione familiare delle aziende consente il passaggio di generazione in generazione dello stile di vinificazione tradizionale, contribuendo così al carattere deciso dei vini di Wagram.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Secondo la legge austriaca un vino della denominazione di origine «Wagram» può essere immesso in commercio soltanto con il contrassegno numerato dello Stato. Per l'ottenimento di tale contrassegno occorre sottoporre ad analisi analitiche e organolettiche un campione di ciascun vino (controllo sistematico) destinato a essere commercializzato con la denominazione di origine «Wagram» (cfr. disciplinare).
La prova sensoriale è effettuata da un'apposita commissione d'assaggio ufficiale, composta da sei assaggiatori e un presidente. I campioni sono degustati alla cieca. Sul modulo d'assaggio figurano solo le informazioni necessarie per la valutazione, come le indicazioni relative alla specificazione tradizionale e all'annata. Gli assaggiatori valutano in base alla propria esperienza e sulla base di vini di riferimento se i vini presentati sono tipici per l'origine della regione vitivinicola e atti alla commercializzazione (privi di difetti).
Per la degustazione da parte della commissione nel contesto dell'iter per l'attribuzione del contrassegno numerato dello Stato per il vino con denominazione di vendita «Wagram DAC» valgono le condizioni del regolamento austriaco sulle degustazioni, pubblicato nella parte II della Gazzetta ufficiale austriaca n. 256/2003, tuttavia il rispetto dei requisiti per un vino «Wagram DAC» deve essere confermato da quattro degustatori.
La designazione «DAC» sostituisce la designazione «geschützte Ursprungsbezeichnung» e deve figurare sull'etichetta vicino all'indicazione della zona viticola «Wagram» e in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli utilizzati per il nome «Wagram». Anche la denominazione «Wagram» deve figurare sull'etichetta che non deve contenere tutte le indicazioni obbligatorie (quella sulla parte anteriore, se è disponibile una controetichetta), eventualmente senza la dicitura «DAC».
Non è consentito l'uso di una denominazione di vendita diversa da «Qualitätswein». Oltre alla designazione «Qualitätswein», possono essere utilizzati esclusivamente un marchio o una dicitura supplementare consentita dalla legge sul vino (ad esempio un nome di fantasia o un'indicazione tradizionale volontaria). La dicitura supplementare e l'indicazione di una varietà di uve non devono superare le dimensioni dei caratteri della denominazione di origine «Wagram» e devono figurare sia sull'etichetta che sulla controetichetta.
Non è consentita l'indicazione della zona viticola «Niederösterreich» e della regione viticola Weinland.
L'indicazione dell'annata è obbligatoria.
Per l'indicazione della località possono essere utilizzati solo i seguenti comuni catastali: Absdorf, Fels, Gösing, Thürnthal, Feuersbrunn, Wagram, Großriedenthal, Ottenthal, Neudegg, Ameisthal, Baumgarten, Großweikersdorf, Großwiesendorf, Ruppersthal, Tiefenthal, Zaussenberg, Engelmannsbrunn, Kirchberg, Mitterstockstall, Oberstockstall, Unterstockstall, Königsbrunn, Hippersdorf, Eggendorf, Starnwörth, Stetteldorf, Klosterneuburg (comprese le comunità vitivinicole del Wagram a sud del Danubio). Tali indicazioni delle località possono essere utilizzate solo in combinazione con la denominazione di origine «Wagram».
Come designazione di un singolo vigneto è possibile utilizzare tutte quelle previste a tale scopo per la zona viticola del Wagram dall'autorità amministrativa distrettuale competente. Tali designazioni di un singolo vigneto possono essere utilizzate solo in combinazione con la denominazione di origine «Wagram».
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
Per tutti i vini DOP la legge sul vino austriaca stabilisce che la produzione deve avvenire nella regione viticola (regione di origine IGP) in cui è ubicata la zona DOP o in una regione viticola adiacente. L'Austria si avvale quindi in generale della deroga di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/33. Per la produzione della DOP «Wagram» sono state stabilite condizioni supplementari: la produzione della DOP «Wagram» al di fuori della zona di origine è possibile previa notifica al comitato regionale del Wagram e autorizzazione dello stesso.
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare
Imbottigliamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
La legge sul vino austriaca non stabilisce norme generali in materia di imbottigliamento dei vini DOP. Al fine di garantire la qualità e le caratteristiche tipiche dei vini della DOP «Wagram», sono stabilite le condizioni di imbottigliamento seguenti: la DOP «Wagram» deve essere imbottigliata nella zona geografica corrispondente.
L'imbottigliamento della DOP «Wagram» al di fuori della zona di origine è possibile previa notifica al comitato regionale del Wagram e autorizzazione dello stesso.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.bml.gv.at/dam/jcr:24c80f20-c06d-4159-b5bc-04feaeeadcad/Produktspezifikation_Wagram.pdf