Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 26-06-2025
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 26-06-2025

Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Fronsac].

(Comunicazione 26/06/2025, pubblicata in G.U.U.E. 26 giugno 2025, n. C)


COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Fronsac»

PDO-FR-A1103-AM01 — 10.4.2025

1.   Nome del prodotto

«Fronsac»

2.   Tipo di indicazione geografica

☒ Denominazione di origine protetta (DOP)

☐ Indicazione geografica protetta (IGP)

☐ Indicazione geografica (IG)

3.   Settore

☐ Prodotti agricoli

☒ Vini

☐ Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Francia

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Conseil des vins de Fronsac

6.   Qualifica come modifica ordinaria

Le autorità francesi dichiarano che la domanda presentata è conforme ai requisiti dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2024/1143.

Le modifiche apportate al presente disciplinare sono modifiche ordinarie, in conformità della definizione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.

La domanda di modifica della DOP «Fronsac» non riguarda nessuno dei tre casi che identificano una «modifica dell'Unione», in particolare:

a) non include un cambiamento del nome o dell’uso del nome, oppure dei prodotti o della categoria di prodotti designati dall’indicazione geografica;

b) non rischia di annullare il legame con la zona geografica;

c) non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. Le autorità francesi ritengono pertanto che tale domanda si configuri come «modifica ordinaria».

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

1.   Zona geografica

La zona geografica è stata aggiornata sulla base del codice geografico ufficiale INSEE 2024.

La zona geografica della DOP «Fronsac» è stata corretta con l'inserimento delle parcelle BM nn. 42 e 68, nel comune di Galgon, omesse nella versione iniziale del disciplinare della DOP «Fronsac» approvato con decreto n. 2009-1274 del 20 ottobre 2009.

Questa modifica interessa il documento unico al punto «Zona geografica delimitata».

2.   Superficie parcellare delimitata

È stato corretto un errore riguardante le date.

Questa modifica non incide sul documento unico.

3.   Zona di prossimità immediata

Poiché alcune parcelle di Galgon sono situate nella zona geografica della DOP «Fronsac», non possono trovarsi nella sua zona di prossimità immediata. L'indicazione della zona di prossimità immediata è stata soltanto modificata sostituendo Galgon con una parte del territorio del comune di Galgon, ad eccezione di alcune parcelle che si trovano nella zona geografica.

Questa modifica interessa il documento unico al punto «Condizioni supplementari».

4.   Tipo di vitigni

Questa modifica intende adeguare i prodotti ai cambiamenti climatici. Il Malbec è perfettamente adatto all'aumento delle temperature osservate nella Gironda. Questa varietà tardiva beneficia degli autunni inoltrati più favorevoli alla sua maturazione e consente di controbilanciare il Merlot il cui il potenziale alcolico aumenta con i cambiamenti climatici.

Alcune degustazioni annuali hanno consentito di verificare che tale cambiamento non altera in maniera sostanziale le caratteristiche organolettiche dei prodotti.

È modificata anche la sezione relativa al legame.

Tale modifica interessa il documento unico ai punti «Varietà di uve da vino» e «Legame con la zona geografica».

5.   Metodo di coltivazione

È stato aggiunto l'obbligo di estirpare i ceppi morti dalle parcelle.

È stata modificata l'indicazione sulla superficie che può essere diserbata chimicamente. Ora è definita pari a 30 cm su entrambi i lati del filare di viti.

È stato aggiunto un obbligo di calcolo dell'IFT.

Queste modifiche consentono di far fronte alle sfide sociali e ambientali, oltre a valorizzare le pratiche ambientali virtuose attuate dagli operatori.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

6.   Assemblaggio

Le indicazioni relative all'assemblaggio sono modificate per eliminare una ripetizione. La modifica intende migliorare la comprensione del disciplinare di produzione.

Questa modifica non incide sul documento unico.

7.   Norme analitiche

Le norme analitiche per i vini confezionati (tenore di acidità volatile e di anidride solforosa totale) sono state eliminate al fine di applicare le norme previste dalla normativa europea.

Questa modifica interessa il documento unico al punto «Descrizione del vino (dei vini)».

8.   Affinamento

Il periodo di affinamento è stato ridotto di 2,5 mesi, per passare al 1o giugno dell'anno che segue la raccolta.

La modifica mira a produrre vini più fruttati. Questi vini consentiranno inoltre di rifornire il mercato durante il periodo estivo e di diversificare l'offerta proponendo partite (cuvée) invecchiate in botti di legno per uno o più anni e vini fruttati affinati in tini. In tal modo i vini potranno rifornire la grande distribuzione e soddisfare la crescente domanda turistica nella regione.

Le degustazioni annuali hanno consentito di verificare che tale cambiamento ha un impatto minimo sulle caratteristiche organolettiche dei prodotti.

Questa modifica non incide sul documento unico.

9.   Data di immissione in commercio

Al termine del periodo di affinamento i vini sono immessi in commercio a partire dal 30 giugno dell'anno successivo a quello della raccolta.

La modifica fa seguito alla riduzione del periodo di affinamento e non ha alcun impatto sul prodotto.

Questa modifica non incide sul documento unico.

10.   Data di circolazione tra depositari autorizzati

Tale disposizione è stata rimossa dal disciplinare per consentire la circolazione dei vini tra tutti gli operatori ed eliminare qualsiasi rischio di concorrenza sleale.

Questa modifica non incide sul documento unico.

11.   Legame

È stata aggiunta una frase in linea con la modifica delle norme in materia di assemblaggio e il passaggio del Cot N a vitigno principale.

È stato inoltre modificato il periodo di affinamento.

Queste modifiche incidono sul documento unico al punto «Legame con la zona geografica».

12.   Misure transitorie

Sono state rimosse le misure transitorie scadute, relative alle operazioni effettuate al di fuori di determinate zone, al tipo di vitigni e ai metodi di coltivazione.

La modifica intende semplificare la lettura del disciplinare di produzione.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

13.   Riferimenti

I recapiti dell'INAO sono stati aggiornati.

È stata modificata la disposizione relativa al controllo del disciplinare.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome

Fronsac

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP – Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

3.1.   Codice della nomenclatura combinata

— 22 — BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Il vino è rosso, fermo e secco. I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11 %. In seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 %. Ciascun lotto di vino commercializzato (sfuso o confezionato) presenta un tenore di acido malico inferiore o pari a 0,30 g/l. Ciascun lotto di vino commercializzato (sfuso o confezionato) presenta un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio + fruttosio) inferiore o pari a 3 g/l. Ciascun lotto di vino commercializzato (sfuso) presenta un tenore di acidità volatile inferiore o pari a 13,26 milliequivalenti per litro, ossia 0,79 g/l espresso in acido acetico (0,65 g/l espresso in H2SO4). Ciascun lotto di vino commercializzato (sfuso) presenta un tenore di anidride solforosa totale al massimo pari a 140 mg/l. Il tenore di acidità totale è quello previsto dalla normativa europea. Il vino è prodotto con il vitigno Merlot N, spesso associato ai vitigni Cabernet Franc N e Cabernet Sauvignon N che conferiscono freschezza e struttura, accrescendo così il potenziale di invecchiamento e la complessità aromatica di tali vini. La Malbec è la quarta varietà piantata dopo Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. Si esprime molto bene anche nei suoli calcarei, argilloso-ghiaiosi o argilloso-calcarei. Insieme al Merlot e ai Cabernet, conferisce al vino una più ampia struttura tannica, con aromi di piccoli frutti neri e liquirizia. I vini presentano un colore carico, con riflessi porpora o rubino. Al naso sono intensi, con aromi di frutti rossi, spesso accompagnati da note di tartufo e talvolta da sentori selvatici o minerali, a seconda della natura del terreno. La loro trama coniuga robustezza ed eleganza, garanzia di un ottimo potenziale di invecchiamento. Salvo diversa indicazione, gli altri valori analitici sono conformi a quanto stabilito dalla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

— Acidità totale minima: —

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

Le tecniche sottrattive di arricchimento sono consentite entro il limite di un tasso di concentrazione del 15 %. In seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 %. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

Pratica colturale

La densità minima d'impianto della vigna è di 5 000 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,80 metri.

La potatura va effettuata entro la fase foglie distese (fase 9 di Lorenz) con le tecniche seguenti: potatura a Guyot semplice o doppio, potatura corta (o a sperone) a cordone o a palmetta oppure potatura con il mantenimento di tralci (o capi a frutto) con un massimo di 12 gemme franche per ceppo. In ogni caso, è vietata la sovrapposizione dei capi a frutto (tralci).

Durante il periodo vegetativo della vite, l'irrigazione può essere autorizzata solo in caso di siccità persistente e tale da compromettere il corretto sviluppo fisiologico della pianta e la buona maturazione dell'uva.

5.2.   Rese massime

65 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Gironda in base al codice ufficiale geografico del 20 febbraio 2024: Fronsac, La Rivière, Saillans, Saint-Aignan, Saint-Germain-de-la-Rivière, Saint-Michel-de-Fronsac e parte del territorio del comune di Galgon per le parcelle catastali BM 42, BM 67, BM 68, BN 24, BN 25, BN 26, BN 27, BN 28, BN 29, BN 30, BN 31, BN 32, BN 33, BN 81 e BN 87.

7.   Varietà di uve da vino

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Carmenère N

Cot N - Malbec

Merlot N

Petit Verdot N

8.   Descrizione del legame/dei legami

a)   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica della denominazione di origine controllata «Fronsac» si trova sulla riva destra della Dordogna, alla confluenza con l'Isle. Tale regione è situata nel nord-est del dipartimento, separata da Libourne, a est, dalla valle dell'Isle.

Il clima è temperato oceanico, con modeste escursioni termiche che favoriscono la viticoltura, in modo analogo a quanto avviene su tutto il litorale atlantico della Gironda. Il clima oceanico imprevedibile, che in certi anni può tradursi in depressioni autunnali piovose oppure, al contrario, in autunni inoltrati caldi e molto soleggiati, è all'origine di un marcato effetto sulle annate.

I pendii piuttosto ripidi e la vicinanza dei due fiumi, Dordogna e Isle, contribuiscono a proteggere le viti dalle gelate e dall'accumulo di aria fredda. Il terreno è accidentato e caratterizzato da numerosi promontori rocciosi noti come « tertre ». Il più alto (76 metri) è il Tertre de Fronsac, che domina la valle dell'Isle e della Dordogna e dal quale si possono vedere, ad alcuni chilometri di distanza, Pomerol e Saint-Emilion.

Le parcelle destinate alla vendemmia fanno parte di una zona delimitata con precisione che esclude le aree alluvionali delle basse valli dell'Isle e della Dordogna al fine di includere solo le viti sui pendii. I vigneti si trovano principalmente sui versanti molassici (molasse del «Fronsadais») caratterizzati da sabbia più o meno grossolana, talvolta accompagnata da arenaria, o da un'argilla sabbiosa in cui si sono formati terreni bruni calcarei come pure sull'altopiano calcareo ricco di fossili di stelle marine (« calcaire à Astéries »), dove si sono formati terreni argilloso-calcarei o argilloso-sabbiosi. Il calcare di «Castillon» forma una falesia generalmente ricoperta di alberi che affiora sul fianco degli altipiani che costeggiano la Dordogna.

La zona geografica della denominazione di origine controllata «Fronsac» si estende pertanto sul territorio di sei comuni del dipartimento della Gironda e su alcune parcelle del comune di Galgon.

Il paesaggio presenta le caratteristiche tipiche dell'area di Libourne, costituita da pendii coperti di vigneti talvolta terrazzati e messi in risalto da una falesia di calcare bianco ricoperta di alberi, a strapiombo sulla Dordogna e sull'Isle. I vigneti sono punteggiati da borghi in pietra calcarea con tetti di tegole e da chiese romaniche che in alcuni casi risalgono all'XI e al XII secolo. Alcuni magnifici castelli che ospitano tenute viticole, testimonianza del dinamismo storico della denominazione di origine controllata, sovrastano la valle della Dordogna dalla sommità dei pendii.

b)   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

La viticoltura è introdotta durante l'occupazione romana. Successivamente Carlo Magno, convinto della posizione militare strategica del Tertre de Fronsac, vi costruisce, su antiche fortificazioni gallo-romane, una delle fortezze più poderose della regione, Franciacus, campo dei Franchi, all'origine del nome della regione.

Nel XVIII secolo, Louis-François Armand du Plessis, soprannominato «Fronsac» e figlio del pronipote del cardinale di Richelieu nonché del maresciallo duca di Richelieu, eredita il ducato di Fronsac e promuove il consumo di questi vini alla corte di Versailles. Costruisce sulla sommità del Tertre de Fronsac una « folie » che può essere ammirata ancora oggi.

Nella seconda metà del XVIII secolo, alcuni notabili vicini dell'area di Libourne si stabiliscono sui versanti che dominano la Dordogna, perfezionano l'attività viticola e producono vini di fama rendendo tali luoghi, secondo il professor Henri Enjalbert: «la culla storica dei grandi vini dell'area di Libourne» (Enjalbert, H. – «Les Grands Vins de Saint-Emilion, Pomerol et Fronsac» – 1983). In modo analogo a tutti i vini dell'area di Libourne, il porto di questa località e la sua attività commerciale partecipano attivamente al commercio e alla diffusione dei vini «Fronsac» durante tale epoca e per tutto il XIX secolo.

I vini rossi di questa regione, inizialmente riconosciuti con la denominazione di origine controllata «Côtes de Fronsac» tramite decreto del 4 marzo 1937, sono poi riconosciuti, su richiesta del consorzio vitivinicolo, con la denominazione di origine controllata «Fronsac» tramite decreto del 21 settembre 1976.

Da diversi decenni la superficie agricola del comune è ampiamente destinata alla viticoltura. La produzione rimane a carattere familiare e le aziende hanno una superficie media di circa sei ettari. Nel 2009, i vigneti della denominazione di origine controllata «Fronsac» coprivano 818 ettari per una produzione media annua di 40 000 ettolitri. I vigneti producono vini rossi fermi con il vitigno Merlot N, particolarmente adatto ai pendii argilloso-calcarei su cui raggiunge un'elevata maturazione, e spesso associato ai vitigni Cabernet Franc N e Cabernet-Sauvignon N che conferiscono freschezza e struttura, accrescendo così il potenziale di invecchiamento e la complessità aromatica di tali vini. La Malbec è la quarta varietà piantata dopo Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. Si esprime molto bene anche nei suoli calcarei, argilloso-ghiaiosi o argilloso-calcarei. Insieme al Merlot e ai Cabernet, conferisce al vino una più ampia struttura tannica, con aromi di piccoli frutti neri e liquirizia. I vini presentano un colore carico, con riflessi porpora o rubino. Al naso sono intensi, con aromi di frutti rossi, spesso accompagnati da note di tartufo e talvolta da sentori selvatici o minerali, a seconda della natura del terreno. La loro trama coniuga robustezza ed eleganza, garanzia di un ottimo potenziale di invecchiamento. La Carmenère N e la Petit Verdot N (entro il limite del 10 % ciascuno), antiche varietà bordolesi, possono completare l'assortimento varietale.

Da diversi secoli il «Fronsac» è una zona viticola nota per le sue qualità. Posta nell'area di confluenza di due fiumi, la Dordogna e l'Isle, l'acqua è onnipresente e contribuisce a creare un mesoclima che riduce il rischio di gelate notturne in primavera, attenuando nel contempo la calura estiva.

In conformità con gli usi, la superficie parcellare delimitata comprende le parcelle situate sugli altipiani calcarei, la cui permeabilità garantisce un buon drenaggio, o sui versanti molassici, la cui pendenza facilita il deflusso dell'acqua. Sono escluse le parcelle situate su terreni alluvionali moderni (« palus ») a bordo del fiume.

Al fine di preservare le caratteristiche dei terreni che costituiscono un fattore fondamentale, è vietata qualunque modifica sostanziale della morfologia dei rilievi e della sequenza pedologica naturale delle parcelle destinate alla produzione della denominazione di origine controllata nonché l'immissione di terra esogena nelle parcelle facenti parte della superficie parcellare delimitata. Inoltre, l'inerbimento delle capezzagne (superfici coperte da vegetazione intorno alla parcella) è obbligatorio al fine di limitare l'erosione e il ruscellamento, considerevoli sui pendii. Le parcelle delimitate consentono l'espressione ottimale dei vitigni locali, selezionati nel corso della storia e, segnatamente, del Merlot N, particolarmente adatto ai pendii argilloso-calcarei. Queste varietà, coltivate in un clima oceanico, hanno avuto bisogno, già nel XVII e nel XVIII secolo, di pali di sostegno e poi di un palizzamento generalizzato nonché di un metodo di potatura rigoroso per garantire una buona ripartizione della vendemmia come pure una superficie fogliare sufficiente alla fotosintesi per una maturazione ottimale. Al fine di garantire un raccolto sufficiente, senza sovraccarico dei ceppi, garanzia di maturità e concentrazione ottimale dei frutti, la densità minima di impianto è elevata.

Grazie alla sinergia tra il controllo della produzione, le condizioni ottimali di maturazione e le storiche esigenze di idoneità al trasporto su lunghe distanze, i vini presentano una struttura che ne consente una buona conservazione e sono perciò caratterizzati da un'eccellente capacità di invecchiamento. L'affinamento, almeno fino al 1o giugno dell'anno che segue quello della raccolta, consente loro di migliorarsi, assicurandone la stabilizzazione, la combinazione dei tannini con gli antociani, che li rende più rotondi e apporta una migliore espressione prima della commercializzazione al consumatore.

Questa regione, con caratteristiche tipiche dell'area di Libourne, ha acquisito la propria fama nel corso del tempo nonostante le difficili crisi viticole. Mantenendo una rigorosa delimitazione delle parcelle e pratiche derivanti dai metodi tradizionali, i produttori preservano l'originalità e la fama della denominazione di origine controllata «Fronsac» tra i grandi vini di Bordeaux.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione

L'unità geografica più ampia «Vin de Bordeaux» o «Grand Vin de Bordeaux» può essere indicata su etichette, dépliant e contenitori di qualsiasi tipo. Le dimensioni dei caratteri dell'unità geografica più ampia non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'invecchiamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Gironda sulla base del codice geografico ufficiale del 20 febbraio 2024: Libourne, Lugon-et-l'Ile-du-Carnay, Villegouge e parte del territorio del comune di Galgon ad eccezione delle parcelle catastali BM 42, BM 67, BM 68, BN 24, BN 25, BN 26, BN 27, BN 28, BN 29, BN 30, BN 31, BN 32, BN 33, BN 81 e BN 87.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-ec889b8c-f274-4bd1-bcb4-76af5a0f9621