Decisione (UE) 2025/1244 del Consiglio, del 19 giugno 2025, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in occasione della ventitreesima assemblea generale dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino.
(Decisione (UE) 19/06/2024, n. 2025/1244, pubblicata in G.U.U.E. 20 giugno 2025, n. L)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Nella prossima assemblea generale, che si terrà il 20 giugno 2025, l’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) esaminerà ed eventualmente adotterà alcune risoluzioni («progetti di risoluzione dell’OIV»). I progetti di risoluzione, se adottati, produrranno effetti giuridici ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, del trattato.
(2) L’Unione europea non è membro dell’OIV. Tuttavia, il 20 ottobre 2017 l’OIV ha concesso all’Unione lo statuto speciale previsto all’articolo 4 del suo regolamento interno.
(3) Venti Stati membri dell’Unione aderiscono all’OIV. Tali Stati membri possono proporre modifiche ai progetti di risoluzione dell’OIV e saranno invitati ad adottare i progetti di risoluzione alla prossima assemblea generale dell’OIV.
(4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni dell’OIV riguardo ai progetti di risoluzione dell’OIV attinenti a materie di sua competenza. Tale posizione dovrebbe essere espressa nelle riunioni dell’OIV dagli Stati membri che aderiscono all’OIV, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.
(5) A norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, alcune risoluzioni adottate e pubblicate dall’OIV produrranno effetti giuridici.
(6) L’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che, nell’autorizzare le pratiche enologiche, la Commissione deve tenere conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall’OIV.
(7) L’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che la Commissione, al momento di stabilire i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, deve basare tali metodi sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’OIV, a meno che questi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l’obiettivo perseguito dall’Unione.
(8) L’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che i prodotti del settore vitivinicolo importati nell’Unione devono essere ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall’Unione a norma del medesimo regolamento o, prima di tale autorizzazione, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV.
(9) L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934 dispone che, se i requisiti di purezza e le specifiche identificative delle sostanze impiegate nell’ambito delle pratiche enologiche non sono stabiliti dalla Commissione, i requisiti e le specifiche sono quelli di cui all’allegato I, parte A, tabella 2, colonna 4, di detto regolamento, che fanno riferimento alle raccomandazioni dell’OIV.
(10) I progetti di risoluzione dell’OIV OENO-MICRO 22-713A e OENO-MICRO 22-713B propongono un nuovo metodo per il conteggio delle cellule di lievito nei mosti, nei vini e nelle colture di lievito. Il progetto di risoluzione dell’OIV OENO-MICRO 23-739 convalida un protocollo standard per valutare le proprietà di fermentazione di Saccharomyces cerevisiae. In conformità dell’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni, se adottate, produrranno effetti giuridici.
(11) Il progetto di risoluzione dell’OIV OENO-TECHNO 14-540B stabilisce pratiche enologiche specifiche per i vini parzialmente dealcolizzati. Il progetto di risoluzione dell’OIV OENO-TECHNO 23-730 introduce un limite massimo accettabile di concentrazione di acido sorbico nel vino. Il progetto di risoluzione dell’OIV OENO-TECHNO 23-738 introduce una nuova pratica enologica relativa all’uso dell’acido fumarico per il controllo della fermentazione malolattica nei mosti. In conformità dell’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni, se adottate, produrranno effetti giuridici.
(12) I progetti di risoluzione dell’OIV OENO-SPECIF 21-691 e OENO-SPECIF 23-728 riguardano metodi per la determinazione dei rapporti isotopici rispettivamente dell’acido tartarico e del chitosano. In conformità dell’articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2019/934, tali risoluzioni, se adottate, produrranno effetti giuridici.
(13) I progetti di risoluzione dell’OIV, che sono stati oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo, dovrebbero contribuire all’armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarli.
(14) Un altro progetto di risoluzione dell’OIV che, se adottato, produrrebbe effetti giuridici sul diritto dell’Unione, presentato ai fini dell’adozione ida parte dell’assemblea generale, è il progetto di risoluzione dell’OIV OENO-TECHNO 14-540A, che stabilisce pratiche enologiche specifiche per vini dealcolizzati, tra cui l’aggiunta di glicerolo (E 422) fino a una concentrazione massima complessiva pari a 50 g/L. Il livello massimo consentito è stato proposto sulla base di prove scientifiche insufficienti in merito agli effetti sul prodotto e sulla salute dei consumatori. Tale progetto di risoluzione dell’OIV non dovrebbe pertanto essere appoggiato fino a quando non sarà stata effettuata un’adeguata valutazione, in particolare per quanto riguarda i livelli massimi di sicurezza per il glicerolo (E 422) nella categoria di prodotti vitivinicoli dealcolizzati. Inoltre la sezione «Dolcificazione», in particolare la definizione di «aggiunta di edulcoranti al vino dealcolizzato» dovrebbe essere interpretata come limitata ai prodotti elencati in «Prescrizione»; questi rilievi dovrebbero applicarsi anche al progetto di risoluzione dell’OIV OENO-TECHNO 14-540B.
(15) Per consentire la necessaria flessibilità durante i negoziati prima della prossima riunione dell’assemblea generale dell’OIV, che si terrà il 20 giugno 2025, è opportuno autorizzare gli Stati membri che aderiscono all’OIV ad approvare modifiche tecniche ai progetti di risoluzione dell’OIV, a condizione che tali modifiche non ne alterino la sostanza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione alla ventitreesima assemblea generale dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), che si terrà il 20 giugno 2025, figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri dell’Unione che aderiscono all’OIV esprimono la posizione di cui all’articolo 1, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.
Articolo 3
1. Qualora sulla posizione di cui all’articolo 1 possano avere ripercussioni nuovi dati tecnici o scientifici presentati prima o durante le riunioni dell’OIV, gli Stati membri aderiscono all’OIV chiedono che la votazione nell’assemblea generale dell’OIV sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base delle nuove informazioni.
2. A seguito del coordinamento e senza che intervenga un’ulteriore decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione, gli Stati membri che aderiscono all’OIV, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione, possono approvare modifiche tecniche ai progetti di risoluzione dell’OIV di cui all’allegato della presente decisione, a condizione che non ne alterino la sostanza.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2025
Per il Consiglio
Il presidente
A. DZIEMIANOWICZ-BĄK
ALLEGATO
Gli Stati membri dell’Unione che sono membri dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), agendo congiuntamente a nome dell’Unione, e fatte salve eventuali revisioni future sulla base di nuovi sviluppi, appoggiano i progetti di risoluzione elencati di seguito, presentati nella fase 7 dell’assemblea generale dell’OIV che si terrà il 20 giugno 2025:
— OENO-MICRO 22-713A: conteggio delle cellule di lievito mediante citometria a flusso nei mosti di uva e nei vini;
— OENO-MICRO 22-713B: conteggio delle cellule del lievito mediante citometria a flusso in colture di lievito;
— OENO-MICRO 23-739: convalida di un protocollo standard per valutare le proprietà di fermentazione dei ceppi di lievito S. cerevisiae;
— OENO-TECHNO 14-540B: pratiche enologiche specifiche per i vini parzialmente dealcolizzati, restando inteso che la sezione «Dolcificazione» e, in particolare, la definizione « aggiunta di edulcoranti al vino dealcolizzato » dovrebbero essere interpretate come limitate ai prodotti elencati in « Prescrizione »;
— OENO-TECHNO 23-730: limite di acido sorbico nel vino;
— OENO-TECHNO 23-738: trattamento dei mosti con acido fumarico per il controllo microbiologico;
— OENO-SPECIF 21-691: determinazione dei rapporti isotopici 13C/12C e 18O/16O dell’acido tartarico (L+) mediante spettrometria di massa della percentuale isotopica;
— OENO-SPECIF 23-728: determinazione dei rapporti isotopici 13C/12C e 15N/14N del chitosano mediante spettrometria di massa della percentuale isotopica.
Gli Stati membri dell’Unione che sono membri dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), agendo congiuntamente a nome dell’Unione, e fatte salve eventuali revisioni future sulla base di nuovi sviluppi, non appoggiano il seguente progetto di risoluzione, presentato nella fase 7 dell’assemblea generale dell’OIV che si terrà il 20 giugno 2025:
— OENO-TECHNO 14-540A: pratiche enologiche specifiche per il vino dealcolizzato.