Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1206 della Commissione, del 19 giugno 2025, sulla sospensione delle preferenze tariffarie del regime SPG+ per quanto riguarda le importazioni di etanolo originario del Pakistan.
(Regolamento (UE) 19/06/2025, n. 2025/1206, pubblicato in G.U.U.E. 20 giugno 2025, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (di seguito «regolamento SPG»), in particolare l’articolo 30,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) L’articolo 30 del regolamento SPG dispone che, se le importazioni di prodotti di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) causano o rischiano di causare gravi perturbazioni nei mercati dell’Unione, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adotti un atto di esecuzione al fine di sospendere i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti in questione.
(2) Il 15 maggio 2024 la Commissione ha ricevuto da Francia, Germania, Italia, Spagna, Polonia e Ungheria una domanda in cui si affermava che il volume delle importazioni dal Pakistan di prodotti di cui ai codici della nomenclatura combinata («NC») 2207 10 e 2207 20 dal 2022 ha causato gravi perturbazioni nel mercato dell’etanolo dell’Unione e si chiedeva l’attivazione dell’articolo 30 del regolamento SPG. La domanda era corredata di dati forniti dall’industria dell’etanolo dell’UE.
(3) La Commissione ha valutato la domanda degli Stati membri di accertare se le importazioni di etanolo dal Pakistan abbiano causato o rischino di causare gravi perturbazioni nel mercato dell’Unione. Il 15 ottobre 2024 la Commissione ha pubblicato sul suo sito web un invito a presentare informazioni e dati pertinenti per accertare l’eventuale presenza di gravi perturbazioni nei mercati dell’Unione causate dalle importazioni di prodotti costituiti da etanolo dal Pakistan. Il 24 ottobre 2024 la Commissione ha tenuto un dialogo con i portatori di interessi per spiegare loro la procedura di cui all’articolo 30 e concedere a quelli intenzionati a presentare osservazioni scritte un’occasione di esporre le loro opinioni sulla questione.
(4) Dopo aver valutato tutte le informazioni e i dati disponibili, comprese le informazioni fornite dagli Stati membri e trasmesse dai portatori di interessi, la Commissione è giunta alle conclusioni indicate di seguito.
(5) La Commissione ha consultato il comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM seminativi e olio d’oliva) conformemente all’articolo 30 del regolamento SPG.
(6) La Commissione ha informato il governo del Pakistan e altre parti interessate, da cui sono pervenute informazioni utilizzate per la stesura delle conclusioni preliminari della valutazione del 31 marzo 2025. Le osservazioni presentate in risposta alle conclusioni preliminari sono state debitamente prese in considerazione e sono state rispecchiate nel presente regolamento se del caso.
(7) In conformità all’articolo 31 del regolamento SPG, la Commissione informerà il governo del Pakistan dell’adozione del presente regolamento di esecuzione prima che esso inizi a produrre effetti.
2. VALUTAZIONE
2.1. Prodotto interessato
(8) L’etanolo classificato al codice NC ex 2207 10 (alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol. ottenuto a partire da prodotti agricoli di cui all’allegato I TFUE) ed ex 2207 20 (alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire da prodotti agricoli di cui all’allegato I TFUE) è un prodotto che figura nell’allegato I TFUE e nell’allegato IX del regolamento SPG.
(9) Le esportazioni dal Pakistan classificate con i due codici tariffari indicati beneficiano di un accesso preferenziale ai mercati dell’Unione in esenzione da dazi grazie allo status del Pakistan di paese beneficiario del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) figurante nell’allegato III del regolamento SPG.
(10) Il mercato dell’etanolo dell’Unione è diviso in due segmenti diversi in base all’utilizzo finale: per carburanti o non destinato a carburanti. Tali segmenti sono diversi anche in termini di livello dei prezzi: il segmento dei carburanti presenta prezzi complessivamente inferiori rispetto all’altro, nel quale l’etanolo è invece destinato all’alimentazione e a utilizzi industriali (anche nei settori farmaceutico, cosmetico e chimico). Fondamentalmente i due tipi di etanolo sono diversi in quanto a caratteristiche del prodotto (in termini di titolo alcolometrico, grado di purezza o tenore d’acqua) e non possono essere intercambiabili senza ulteriori lavorazioni. Nell’UE un’altra differenza importante dipende anche dal rispetto dei criteri di sostenibilità dell’UE per i biocarburanti, in quanto solo l’etanolo che soddisfa tali criteri può rientrare nei calcoli ai fini degli obiettivi di utilizzo delle energie rinnovabili nei trasporti. Le esportazioni dal Pakistan nell’Unione competono sul mercato non destinato a carburanti, in quanto le esportazioni di etanolo dal Pakistan non soddisfano i criteri di sostenibilità attualmente applicabili stabiliti nella direttiva sulle energie rinnovabili ai fini dell’ammissione nel mercato dell’UE come etanolo per carburanti. Di conseguenza, il 91 % delle importazioni dal Pakistan è costituito da etanolo non destinato a carburanti. Le importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti sono attualmente oggetto di vigilanza unionale a posteriori.
2.2. Esistenza di gravi perturbazioni dei mercati dell’Unione
(11) Sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano elementi di prova di gravi perturbazioni del mercato dell’Unione dell’etanolo non destinato a carburanti, caratterizzato da un aumento significativo delle importazioni a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli dei produttori dell’Unione e da un calo della produzione dell’Unione. La Commissione ha preso in considerazione il periodo dal 2021 al 2024 e ha valutato gli sviluppi durante l’intero periodo data la natura potenzialmente anomala dell’anno 2022, caratterizzato da pressioni inflazionistiche causate dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e da sviluppi legati al riassestamento che ha fatto seguito alla pandemia di COVID-19. I dati disponibili per il 2021 e il 2024 sono anche più completi, grazie ai risultati della vigilanza unionale a posteriori.
(12) Più specificamente, i dati doganali dell’UE mostrano che le importazioni nell’UE di etanolo non destinato a carburanti con i due codici tariffari sono aumentate in modo significativo tra il 2021 e il 2024. Sulla base dei dati, si stima che tali importazioni siano aumentate da circa 376 000 tonnellate nel 2021 a 726 000 tonnellate nel 2024, con un aumento di oltre il 90 %.
(13) I dati doganali dell’UE mostrano che gli esportatori di etanolo non destinato a carburanti proveniente da diversi partner internazionali applicano prezzi inferiori a quelli dei produttori dell’Unione. Nel 2024 i prezzi delle importazioni da qualsiasi fonte erano inferiori ai prezzi della produzione dell’Unione.
(14) Da ultimo, i dati raccolti dall’industria dell’etanolo dell’UE e da fonti indipendenti mostrano che la produzione dell’Unione di etanolo non destinato a carburanti è diminuita significativamente nel 2022 e nel 2023 (del 10 % tra il 2021 e il 2022 e di un ulteriore 9 % nel 2023). Nel 2024 la produzione di etanolo non destinato a carburanti nell’UE ha registrato una lieve ripresa, pari all’11 % rispetto al 2023, rimanendo però inferiore dell’8 % rispetto al 2021. Secondo previsioni indipendenti, la quota di mercato dei produttori dell’UE ha oscillato dal 73 % nel 2021 al 67 % nel 2022, al 66 % nel 2023 e al 73 % nel 2024, e nel 2025 si ipotizza che la quota di mercato dell’UE probabilmente diminuirà a causa della minore produzione e dell’aumento del consumo. L’industria dell’etanolo dell’Unione ha inoltre comunicato che, secondo dati raccolti presso i produttori, le vendite di etanolo non destinato a carburanti nell’UE hanno rappresentato il 75 % del mercato dell’UE nel periodo compreso tra il quarto trimestre del 2023 e il terzo trimestre del 2024, rispetto al 77 % dell’intero anno del 2021.
(15) In conclusione, la Commissione ritiene che l’impennata delle importazioni a prezzi notevolmente inferiori e il calo della produzione dell’UE indichino l’esistenza di gravi perturbazioni del mercato dell’etanolo non destinato a carburanti dell’Unione nel periodo 2021-2024. Anche se alcuni dati disponibili per il 2024 mostrano una lieve ripresa, questa non è stata sufficiente per un ritorno ai livelli di produzione del 2021, sintomo del fatto che le gravi perturbazioni sono tuttora in corso.
2.3. Analisi dei fattori causali
(16) Una volta stabilito che si sono verificate gravi perturbazioni del mercato dell’Unione dell’etanolo non destinato a carburanti ai sensi dell’articolo 30 del regolamento SPG, la Commissione ha esaminato se esista un nesso di causalità tra le importazioni del prodotto in esame dal Pakistan, da un lato, e le gravi perturbazioni del mercato dell’Unione, dall’altro. La Commissione ha inoltre esaminato se le gravi perturbazioni fossero attribuibili a fattori diversi dalle importazioni dal Pakistan.
(17) I dati e le informazioni a disposizione della Commissione indicano una coincidenza temporale tra l’andamento delle importazioni dal Pakistan e le gravi perturbazioni del mercato dell’Unione.
(18) Tra il 2021 e il 2022 le importazioni di etanolo dal Pakistan sono aumentate di quasi il 300 %, passando da 132 396 tonnellate a 393 590 tonnellate. Nel 2023 sono scese leggermente a 324 151 tonnellate, pur rimanendo superiori al 2021 nella misura del 244 %. Le importazioni di etanolo dal Pakistan sono rallentate a 215 929 tonnellate nel 2024. Si tratta comunque di un livello notevolmente superiore a quello del 2021. Nel 2024 le importazioni dal Pakistan rappresentavano il 27 % di tutte le importazioni di etanolo non destinato a carburanti, il che rende il Pakistan la principale fonte di importazione nell’UE.
(19) Durante tale periodo il prezzo delle importazioni dal Pakistan è stato costantemente inferiore al prezzo di vendita della produzione dell’Unione. Specificamente, nel 2024 il prezzo all’importazione dell’etanolo non destinato a carburanti dal Pakistan con i due codici tariffari è notevolmente inferiore al prezzo di vendita dell’industria dell’Unione (di circa il 25 %). Si tratta di una differenza di prezzo molto superiore a quella osservata nel 2021 (7 %).
(20) Infine, come indicato in precedenza, durante tale periodo la produzione dell’Unione di etanolo non destinato a carburanti è diminuita.
(21) L’impennata delle importazioni dal Pakistan a prezzi inferiori alla produzione dell’UE ha quindi coinciso con il periodo delle gravi perturbazioni.
(22) La Commissione ha inoltre valutato se fattori diversi dalle importazioni dal Pakistan possano aver contribuito alle gravi perturbazioni del mercato dell’Unione. In particolare, la Commissione ha esaminato i dati disponibili per valutare il potenziale impatto delle importazioni da altri paesi.
(23) Secondo i dati doganali dell’Unione, nel 2024 le importazioni dal Pakistan hanno rappresentato il 27 % delle importazioni di etanolo non destinato a carburanti. Il secondo paese di origine delle importazioni è rappresentato dagli Stati Uniti, che hanno registrato un aumento significativo della loro quota di importazioni tra il 2021 e il 2024, passando da quasi zero al 24 % delle importazioni di etanolo non destinato a carburanti.
(24) I dati doganali dell’Unione mostrano che nel 2024 i prezzi delle importazioni dagli USA di etanolo non destinato a carburanti sono inferiori del 15 % rispetto alle importazioni dal Pakistan e che il prezzo delle importazioni statunitensi è inferiore del 35 % a quello dei produttori dell’Unione.
(25) Sulla base di tali dati, si può concludere che le importazioni sia dal Pakistan che dagli Stati Uniti, che insieme rappresentavano circa il 50 % delle importazioni di etanolo non destinato a carburanti nel 2024, hanno contribuito alle gravi perturbazioni del mercato. Tuttavia, nessuna delle due fonti di importazione, né il Pakistan né gli USA, mostra una prevalenza (in termini di volume o di differenziale di prezzo) tale da confutare il nesso di causalità dell’altra.
(26) Gli Stati Uniti non beneficiano di un accesso preferenziale al mercato dell’Unione, mentre le esportazioni dal Pakistan godono del vantaggio dell’accesso all’Unione in esenzione da dazi. Esiste una differenza rilevante tra l’accesso esente da dazi goduto dal Pakistan, che beneficia delle preferenze SPG+, e le misure applicabili agli Stati Uniti in forza del trattamento della nazione più favorita (NPF).
(27) Tra le altre fonti significative di importazioni di etanolo non destinato a carburanti nel 2024, il Guatemala ha inciso per il 9 % delle importazioni, il Regno Unito per l’8 %, il Perù per il 5 %, il Sud Africa per il 5 % e il Brasile per il 5 %. L’etanolo non destinato a carburanti proveniente da questi paesi è stato importato a prezzi inferiori a quelli del Pakistan, ad eccezione del Regno Unito, i cui prezzi sono superiori a quelli di altre fonti di importazione ma inferiori ai prezzi dell’Unione. Sebbene la maggior parte di queste fonti alternative di importazioni sembri avere prezzi competitivi, la loro penetrazione limitata nei mercati dell’Unione indica un impatto ridotto rispetto al Pakistan e agli Stati Uniti.
(28) In conclusione, durante il periodo di riferimento (2021-2024), la coincidenza temporale tra l’impennata delle importazioni dal Pakistan a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell’UE e la pressione sui prezzi sul mercato dell’UE dell’etanolo non destinato a carburanti ha contribuito in modo significativo alle perturbazioni di tale mercato. Posta di fronte a un’impennata delle importazioni a prezzi più bassi, l’industria dell’UE ha ridotto la produzione, con una notevole perdita di quota di mercato, in particolare nel 2022 e nel 2023. L’assenza di altri fattori tali da annullare l’impatto delle importazioni dal Pakistan sulle gravi perturbazioni del mercato dell’UE induce ulteriormente la Commissione a ritenere che le importazioni dal Pakistan vi abbiano contribuito in modo significativo. Nonostante i lievi segnali di ripresa osservati nel 2024, le importazioni dal Pakistan rimangono la principale fonte esterna di etanolo non destinato a carburanti sul mercato dell’Unione, con livelli molto superiori a quelli del 2021 e prezzi molto inferiori a quelli dei produttori dell’Unione, beneficiando nel contempo delle preferenze tariffarie concesse nell’ambito del regime SPG+. La sospensione di tali preferenze avvicinerebbe i prezzi del Pakistan ai prezzi dell’industria dell’UE per l’etanolo non destinato a carburanti, alleviando così le gravi perturbazioni osservate sul mercato dell’Unione.
(29) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate di cui all’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento SPG.
3. CONCLUSIONI
(30) L’etanolo originario del Pakistan è importato in volumi e a prezzi che causano gravi perturbazioni nel mercato dell’Unione; sono di conseguenza giustificate le misure di cui all’articolo 30 del regolamento SPG. Il volume delle importazioni dal Pakistan di etanolo non destinato a carburanti di cui ai codici NC 2207 10 e 2207 20 dal 2021 sta causando gravi perturbazioni al mercato dell’etanolo non destinato a carburanti dell’Unione. La sospensione delle preferenze dovrebbe riguardare le importazioni dal Pakistan di prodotti di cui ai codici tariffari 2207 10 e 2207 20 , ad eccezione dell’etanolo per carburanti di cui ai codici TARIC 2207 10 00 11 (alcole etilico derivato da prodotti agricoli di cui all’allegato I TFUE, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376) e 2207 20 00 11 (alcole etilico derivato da prodotti agricoli di cui all’allegato I TFUE, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376).
(31) In tale contesto, la Commissione ha stabilito che la domanda degli Stati membri conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che l’etanolo non destinato a carburanti originario del Pakistan era importato in volumi tali da causare gravi perturbazioni all’industria dell’Unione. Anche i dati forniti da altre fonti indipendenti avvalorano tale conclusione. Le misure proposte sono pertanto necessarie e giustificate ai sensi dell’articolo 30 del regolamento SPG.
(32) Alcuni portatori di interessi hanno posto in dubbio che la constatazione di gravi perturbazioni sia corroborata dai dati, vista la ripresa delle quote di mercato dell’industria dell’UE. La Commissione riconosce che le condizioni di mercato stanno migliorando, ma non in misura tale da confutare la constatazione di gravi perturbazioni.
(33) Alcuni portatori di interessi hanno inoltre sostenuto che la Commissione non aveva preso adeguatamente in considerazione altri fattori potenziali, quali le importazioni da altri paesi terzi, le fluttuazioni dei prezzi dell’energia e le variazioni della domanda dell’UE. La Commissione respinge tali argomentazioni. Sebbene essa non escluda che anche questi altri fattori abbiano contribuito alle gravi perturbazioni, gli elementi di prova dimostrano che le importazioni dal Pakistan hanno costituito una causa che ha contribuito in modo significativo e che nessun altro fattore ha contraddetto la causalità.
(34) Alcuni portatori di interessi hanno contestato la valutazione della Commissione della differenza di prezzo tra le importazioni dal Pakistan e i prezzi dell’industria dell’Unione, sostenendo che non si sia tenuto conto dei costi di trasporto e stoccaggio. La Commissione respinge tale argomentazione, in quanto non è necessario tenere conto di tali costi nella valutazione di gravi perturbazioni.
(35) L’articolo 30 del regolamento SPG non prevede la durata della sospensione delle preferenze. Considerato che il sistema SPG è volto a incentivare lo sviluppo, e tenuta presente la durata delle misure di salvaguardia generale dell’SPG, è opportuno e proporzionato sospendere le preferenze per un periodo di due anni, trascorso il quale la Commissione può riesaminare la necessità di ripristinare i normali dazi della tariffa doganale comune, anche prendendo in considerazione l’evoluzione della situazione del mercato e delle esportazioni di etanolo per carburanti e non destinato a carburanti dal Pakistan,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni di etanolo originario del Pakistan, attualmente classificato ai codici NC ex 2207 10 (alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol. ottenuto a partire da prodotti agricoli di cui all’allegato I TFUE) ed ex 2207 20 (alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire da prodotti agricoli di cui all’allegato I TFUE), ad eccezione dell’etanolo per carburanti di cui ai codici TARIC 2207 10 00 11 (alcole etilico derivato da prodotti agricoli di cui all’allegato I TFUE, esclusi i prodotti con un tenore d’acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376) e 2207 20 00 11 (alcole etilico derivato da prodotti agricoli di cui all’allegato I TFUE, esclusi i prodotti con un tenore d’acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376), si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento e per un periodo di due anni.
Articolo 2
Le importazioni dei prodotti di cui all’articolo 1 già in viaggio verso l’Unione alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a beneficiare del trattamento preferenziale, purché la destinazione di tali prodotti non possa essere modificata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN