Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 19-06-2025
Numero provvedimento: 1340
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Competenza nella gestione di pratiche agricole e vitivinicole - Competenza dei centri di assistenza agricola (CAA) - Competenze esclusive dei Centri di assistenza agricola nella gestione dei fascicoli aziendali e nell'operatività sul SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) per gli imprenditori agricoli - Meccanismo del silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 99/2004, riservato alle istanze presentate tramite i CAA - Attività di "aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale" che include la gestione dello schedario viticolo riconosciuta come competenza esclusiva dei CAA.

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 92 del 2023, proposto da
Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sara Fiorucci e Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Assessorato dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana - Dipartimento Dell’Agricoltura, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;

nei confronti

Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Francesco Fidone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


per l’annullamento

previa sospensione, del Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento dell'Agricoltura - n. 4876 del 15 novembre 2022, recante approvazione della Convenzione sottoscritta con la Federazione Regionale degli ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia;

nonché per declaratoria di nullità e/o inefficacia della Convenzione sottoscritta il 2 novembre 2022 dal Dirigente Generale dell’Assessorato Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento dell'Agricoltura e dalla Federazione Regionale degli ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

 

Con ricorso notificato il 12 gennaio 2023 e depositato il 20 gennaio successivo, il Centro Assistenza Agricola Coldiretti impugna il Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento dell’Agricoltura - n. 4876 del 15 novembre 2022, recante approvazione della Convenzione sottoscritta con la Federazione Regionale degli ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) “Illegittimità per incompetenza del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento agricoltura; Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 comma 6 del D.lgs. 99/2004 e dell’art. 80, comma 15 e ss., L.R. 11/2010. Eccesso di potere per travisamento, difetto assoluto dei presupposti e carenza assoluta di motivazione”, atteso che il Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, con la Convenzione di cui all’impugnato decreto, avrebbe illegittimamente individuato i procedimenti le cui istanze possono essere presentate dai dottori agronomi e forestali in regime di silenzio-assenso, senza averne il potere ed in violazione dell’art. 14 comma 6 del D.lgs. 99/2004 e dell’art. 80, commi 15 e ss., L.R. 11/2010.

2) “Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 comma 6 del D.lgs. 99/2004 e dell’art. 80 commi da 15 a 18 L.R. Sicilia n. 11/2019. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione del principio di proporzionalità”.

Secondo quanto previsto dall’art. 1 della Convenzione , le istanze presentate tramite il libero professionista seguono i contenuti della Deliberazione n. 523 la quale al comma 2 dell’Allegato A prevede espressamente che decorsi i termini indicati per i singoli procedimenti, ove l’Amministrazione competente non emani un provvedimento formale, l’istanza si intenderà accolta; la ricorrente lamenta che, attraverso il rinvio ai contenuti di tale delibera, anche i procedimenti avviati con istanze presentate tramite i dottori agronomi e forestali, al pari di quelle presentate dai CAA, si concluderebbero con il meccanismo del silenzio-assenso, eventualità prevista dal legislatore solo per quelli avviati a seguito di istanze presentate per il tramite dei CAA.

3) “Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1 e ss., del D.lgs. 74/2018, dell’art. 2 del D.M. del MIPAAF 27 marzo 2008, dell’art. 80 co. 15 e ss. della L.R. Sicilia 11/2010. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, imparzialità, buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa”.

Il Dirigente Generale dell’Assessorato intimato non si sarebbe avveduto del fatto che la gestione dei fascicoli aziendali e l’operatività sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) sarebbero riservati in via esclusiva ai soli Centri di Assistenza Agricola, tra cui l’odierno ricorrente.

Per resistere al ricorso si sono costituiti l’Assessorato regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia i quali hanno depositato memorie e documenti.

Alla pubblica udienza del 29 aprile 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

 

Viene in decisione il ricorso avente ad oggetto il Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea di approvazione della convenzione con cui è stata estesa ai Dottori Agronomi e Forestali la possibilità di presentare istanze per conto dei soggetti che esercitano l’attività agricola in alcuni procedimenti di competenza regionale per i quali è previsto il perfezionamento, con l’istituto del silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D.lgs. 99/2004. Si tratterebbe, invero, dei procedimenti inerenti: la concessione di carburante agevolato agli utenti di macchine agricole; la certificazione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP); l’abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica e fattoria didattica; l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici; - l’aggiornamento e gestione dello schedario viticolo.

Il ricorso è fondato solo in parte e nei limiti di quanto appresso specificato.

Osserva il Collegio che l’art. 4 del D.lgs. 15 giugno 2000, n. 188, modificando il D.lgs. 27/05/1999, n. 165 (con l’inserimento dell’articolo 3 bis), ha istituito i centri autorizzati di assistenza agricola “per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali”. Facendo espressamente salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, tale norma ha previsto che gli organismi pagatori, con apposita convenzione, possono incaricare i CAA di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

“a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefìci comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;

c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati;

c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa” (comma, quest’ultimo, introdotto dalla legge 116/2014).

Ha poi previsto (comma 4) che le Regioni possano incaricare i CAA di ulteriori servizi ed attività.

Il D.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, all’art. 14, comma 6, ha espressamente riconosciuto ai CAA lo svolgimento di competenze istruttorie, laddove dispone che “ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, la pubblica amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA)”.

Il D.M. 27/03/2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola) ha confermato poi che i CAA possono svolgere:

“a) le attività di servizio di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettere a), b), c), del decreto n. 165/1999, sulla base di specifiche convenzioni sia con l'organismo di coordinamento sia con gli organismi pagatori, a meno che dette attività di servizio non siano assegnate in via esclusiva dalla normativa comunitaria o nazionale ad altri soggetti;

b) ulteriori servizi e attività, sulla base di specifiche convenzioni con le regioni, le province autonome e altri soggetti pubblici secondo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 4, del decreto n. 165/1999;

c) nella fase istruttoria delle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, l'attività di verifica della completezza documentale (…)”.

L’art. 14, comma 6, del D.lgs. 99/2004 stabilisce che “per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta”.

La legge regionale della Regione Sicilia, n. 11 del 2010, all’art. 80, comma 15, ha coerentemente previsto che “per i perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa del procedimenti d'interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti o società vigilate e/o partecipate dalla Regione, (per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche e integrazioni”.

Con le disposizioni richiamate il legislatore ha quindi istituito i CAA come strumenti di supporto per gli imprenditori agricoli al fine di agevolare l’espletamento delle pratiche burocratiche; tali organismi rispondono quindi ad uno specifico interesse pubblico e svolgono funzioni di natura amministrativa-burocratica, acquistando la veste di veri e propri soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrativa. (TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 26 marzo 2021, n. 2049; CGA, 9 febbraio 2018, n. 77).

Nel caso di specie il decreto impugnato non attribuisce i poteri in questione, essendo chiaro dal tenore della convenzione che all’agronomo, diversamente da quanto invece per effetto della convenzione tra assessorato e CAA, non viene delegata la funzione di validazione dell’istanza, con conseguente emissione del provvedimento di concessione del carburante, ma solo quella di “fornire assistenza nell’elaborazione e presentare agli uffici competenti la richiesta di carburanti agevolati” (vedi modello delega). Per gli agronomi all’attività istruttoria non segue il perfezionamento, con l’istituto del silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. 99/2004 del provvedimento. In caso di silenzio, non si ha, pertanto, concessione di carburante, come nel caso dei CAA, rimanendo in capo all’amministrazione l’attività di validazione.

Pertanto, rientrando le funzioni attribuite dal provvedimento impugnato nel perimetro disegnato dalla normativa statale e regionale di riferimento, i primi due motivi di gravame risultano infondati.

Il ricorso è invece fondato con riferimento al terzo motivo, relativo all’Allegato A alla Convenzione Dipartimento-FODAF, laddove, in analogia a quanto previsto per i CAA nella deliberazione n. 523 del 2020, sono richieste ai dottori agronomi e forestali le attività di “aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale”.

Come riconosciuto dallo stesso Assessorato nella propria memoria difensiva (depositata il 28 marzo 2025), trattasi di un errore/refuso derivante da una mera estensione analogica dell’allegato anche perché non rientra tra le competenze del Dipartimento agricoltura il quale ha precisato che “la gestione dei fascicoli aziendali e l’operatività sul SIAN è riservato in via esclusiva ai soli Centri di Assistenza Agricola” e che, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione stipulata tra AGEA, in qualità di gestore del SIAN, e i CAA, approvata con deliberazione AGEA n. 25 del 6 novembre 2020, “tutti gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell’Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate”.

Non risultando dalla produzione documentale del resistente Assessorato che il suddetto errore/refuso – “in corso di eliminazione con la sottoscrizione di un addendum alla convenzione Dipartimento-Federazione degli agronomi” (v. memoria depositata dall’Assessorato il 28 marzo 2025) - sia stato effettivamente eliminato, il ricorso, sotto tale limitato profilo, merita di essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi, in ragione dell’accoglimento soltanto parziale del ricorso, per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.



PER QUESTI MOTIVI

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.



Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere

Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore