Riconversione e ristrutturazione vigneti – Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto ai sensi del reg. n. 1234/07 modificato con reg. n. 491/09 – Campagna 2009/2010.
1. RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamento n. 1234/07. Regolamento n. 555/08. Regolamento n. 796/04. Regolamento n. 73/09. Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 8 agosto 2008, n. 2553. Circolare ACIU.2008.1497 del 17 ottobre 2008. Circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19 marzo 2009.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
La presente circolare si applica alle domande di aiuto relative alla misura connessa alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV) di cui all’art. 103 octodecies del Reg. n. 1234/07 modificato con Reg. n. 491/09 e all’art. 7 del Reg. 555/08.
L’applicazione di tale regime è stata definita dal decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali dell’8 agosto 2008, n. 2553.
Definizioni:
• richiedente: persona fisica o giuridica, rientrante tra i soggetti individuati dalle Regioni /PA ai sensi dell’art. 3 del D.m. 8 agosto 2008 n. 2553 che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell’esecuzione delle operazioni ed è destinatario dell’aiuto (beneficiario);
• Organismo Pagatore (OP): gli organismi di cui all’articolo 4 del reg. n. 1258/99 del Consiglio;
• particella catastale: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall’Agenzia del Territorio (A.D.T.);
• CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell’azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell’azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
• CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
• SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo istituito dal Reg. n. 1782/03 del Consiglio per la gestione ed il controllo integrati delle domande di aiuto;
• SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
• GIS: Sistema informativo geografico che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell’ambito del SIGC l’Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici;
• disposizione regionale di attuazione – DRA: atto regionale previsto dal D.m. 8 agosto 2008, n. 2553 attuativo della misura in oggetto.
3. DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE - DRA
Il D.m. 8 agosto 2008, n. 2553 stabilisce che le Regioni e le P.A. adottino gli atti necessari per l’applicazione della misura in oggetto e che i parametri previsti dall’allegato 1 e 2 del D.M. siano trasmessi ad AGEA Coordinamento che con gli OP stabilisce, d’intesa con le Regioni e le P.A., le procedure idonee per l’erogazione dell’aiuto.
L’OP AGEA predispone un’applicazione SIAN che consente ai funzionari regionali abilitati delle Regioni e P.A., di effettuare la personalizzazione dei parametri previsti dalle DRA approvate con atto regionale.
Tale operazione è propedeutica rispetto alla fase di presentazione delle domande tramite portale SIAN.
4. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE DEL PRODUTTORE
I viticoltori interessati all’aiuto per la ristrutturazione dei vigneti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale - secondo quanto previsto dal “Manuale di coordinamento del fascicolo aziendale” trasmesso agli Enti in indirizzo con note n. ACIU.2005.209 ed ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 - presso l’Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del viticoltore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.
Il fascicolo comprende tutte le informazioni aziendali di cui al predetto «Manuale». Si segnala in particolare che la correttezza e completezza di tali informazioni è fondamentale, tra l’altro, ai fini dei controlli di Condizionalità di cui all’art. 103 septvicies del Reg. n. 1234/07, modificato con Reg. n. 491/09.
Si ricorda che, anche ai fini del controllo di Condizionalità, è obbligatorio dichiarare nel fascicolo la totalità delle unità di produzione gestite dal richiedente.
Sulla base della normativa nazionale è richiesto che le superfici a vigneto siano opportunamente dettagliate e verificate nell’ambito delle competenze amministrative e di controllo affidate alle Amministrazioni regionali e alle Province autonome. Pertanto, anche per la domanda in oggetto, è necessario che i vigneti interessati dalla misura in questione siano correttamente dichiarati nelle basi dati del Potenziale viticolo in gestione alle Regioni / P.A.
Qualora nell’ambito di una DRA vi siano necessità specifiche relative a documenti non compresi tra quelli facenti parte del fascicolo aziendale, detti documenti devono far parte integrante della domanda.
L’OP AGEA rende disponibili le informazioni contenute nel Fascicolo aziendale alle Regioni e P.A.
5. CRITERIO DI MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE A VIGNETO
Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all’art. 75, paragrafo 1, del regolamento n. 555/08 della Commissione.
In fase di verifica delle superfici da ristrutturare e successivamente delle superfici impiantate, l’OP AGEA procede al controllo e alla misurazione delle superfici attraverso il sistema GIS e/o la visita di campo, così come indicato nel documento tecnico di AGEA Coordinamento «Superfici vitate – Misurazione e documentazione nell’ambito del SIGC (vers. 1.0 - ottobre 2009)».
6. BENEFICIARI
Possono accedere al premio, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.m. 8 agosto 2008 n.2553, le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino.
Possono, altresì, beneficiare del premio le aziende che al momento della presentazione della domanda in oggetto detengono diritti di reimpianto in corso di validità o che hanno attivato la procedura per il rilascio di tali diritti secondo le procedure regionali. In quest’ultima fattispecie, è obbligatorio che il procedimento di autorizzazione al trasferimento del diritto da parte della competente autorità amministrativa sia completato positivamente prima della valutazione di ammissibilità al pagamento della domanda progetto.
I dati degli impianti che devono essere ristrutturati e gli eventuali diritti che devono essere utilizzati devono risultare correttamente definiti e coerenti nell’ambito del fascicolo aziendale e del potenziale viticolo.
In relazione a quanto previsto dalle DRA, il richiedente dichiara, all’atto della presentazione della domanda, la modalità prescelta per l’erogazione dell’aiuto: pagamento a collaudo dei lavori ovvero pagamento anticipato – su cauzione - prima della conclusione dei lavori.
In caso di pagamento anticipato, il richiedente provvede – successivamente alla comunicazione di ammissibilità a finanziamento - alla costituzione di una garanzia in favore dell’OP AGEA pari al 120% dell’aiuto da erogare. A tale garanzia si applicano le disposizioni del Reg. n. 2220/85.
Le domande che fanno parte di progetti collettivi, se previsti dalle DRA, devono essere opportunamente identificate e raggruppate; ad esse si applicano i parametri previsti dalle DRA (superficie minima, priorità, etc).
In ogni caso, ciascun partecipante al progetto collettivo, deve presentare una domanda di aiuto autonoma e il pagamento verrà effettuato al singolo richiedente/beneficiario che è tenuto, nel caso di pagamento anticipato, a costituire apposita garanzia per la realizzazione delle opere.
La procedura che l’OP AGEA ha messo a disposizione dei soggetti interessati per la stampa e la gestione da portale SIAN delle garanzie fidejussorie è illustrata dalla Circolare AGEA n. 697/UM del 19 marzo 2009.
L’OP AGEA non accetta altre tipologie di garanzie non prodotte dal sistema SIAN.
L’articolo 2, comma 3, dello stesso D.m. precisa che il viticoltore non proprietario delle superfici interessate dalla domanda di ristrutturazione vigneti, allega alla domanda stessa il consenso sottoscritto dal proprietario o dal/i cointestatario/i. In allegato 2 alla presente circolare è riportato il modello di tale documento che deve essere compilato in tutte le sue parti e corredato della copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del proprietario. Qualora risultino più comproprietari, detto documento deve essere sottoscritto e corredato della copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale di ognuno di essi.
7. MODALITà DI COMPILAZIONE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN
Le domande per beneficiare dell’aiuto sono presentate all’OP AGEA secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali dell’8 agosto 2008, n. 2553 e dalla Circolare di AGEA Coordinamento n. ACIU.2008.1497 del 17.10.2008. L’OP AGEA provvede inoltre all’esecuzione dei controlli e all’erogazione degli aiuti. Per «compilazione» della domanda di aiuto si intendono tutte le fasi di lavoro necessarie agli utenti abilitati per effettuare le attività di compilazione, stampa, sottoscrizione da parte del richiedente e trasmissione telematica della domanda di aiuto stessa all’OP AGEA attraverso il portale SIAN. Con l’atto della trasmissione telematica la domanda si intende presentata all’OP AGEA in quanto acquisisce la data ed il protocollo dell’OP stesso.
La compilazione delle domande deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità online messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN.
7.1. Finalità e termine di presentazione delle domande
Nella compilazione della domanda è indispensabile indicarne la tipologia, specificando se si tratta di:
• ‘Domanda iniziale’;
• ‘Domanda di modifica’, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda precedentemente presentata; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire. Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali e di modifica per la campagna 2009/2010 è fissato al 15 gennaio 2010.
Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine del 15 gennaio 2010 non sono ricevibili.
Le domande devono essere presentate esclusivamente per mezzo delle procedure informatiche predisposte dall’OP AGEA sul portale SIAN; eventuali domande trasmesse utilizzando il supporto cartaceo non sono ritenute ammissibili.
7.2. Soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione delle domande tramite portale SIAN
Tali funzionalità sono già disponibili per i soggetti che hanno conferito un mandato ad un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) e che intendono continuare ad avvalersi dello stesso per la compilazione della domanda di aiuto. Le domande possono essere presentate dal richiedente telematicamente anche presso la Regione/P.A. competente per territorio che utilizza allo scopo le funzionalità del portale del SIAN, compresa la messa a disposizione dei dati ed informazioni contenuti nel fascicolo aziendale.
La compilazione presso la Regione è possibile anche per i soggetti che hanno conferito mandato ad un CAA; in ogni caso la gestione del fascicolo aziendale resta di competenza dell’ufficio CAA che ha ricevuto lo specifico mandato.
La funzionalità che permette l’inserimento della domanda può essere resa disponibile anche a soggetti individuati dalla Regione / P.A. sulla base di professionalità e competenze accertate dall’Amministrazione e per i quali la stessa si assume la completa responsabilità.
I soggetti individuati dovranno essere muniti, inoltre, di opportuna delega per la compilazione delle domande, appositamente conferita dalle aziende. L’attivazione di questa delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori.
La fruibilità di tale servizio, nonché l’accesso al dominio dei dati e delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale, sono garantiti attraverso le funzionalità rese disponibili alla Regione / P.A. sul portale del SIAN (Gestione deleghe). Al fine di abilitare i soggetti delegati dalle aziende alla compilazione delle domande, è necessario che gli stessi siano in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del portale del SIAN e siano autorizzati dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.
L’attivazione delle credenziali è effettuata secondo quanto previsto dalla procedura «Gestione utenze» del SIAN, già utilizzata dal Responsabile delle utenze individuato dalla Regione / P.A. Le domande di aiuto sono presentate dai soggetti abilitati per le superfici ubicate nelle seguenti Regioni di competenza dell’OP AGEA: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.
Sono escluse le superfici a vigneto ubicate nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Toscana le cui domande devono essere presentate sulla base delle istruzioni impartite dai rispettivi Organismi Pagatori.
La domanda è strutturata per ambito regionale e qualora un viticoltore intenda beneficiare dell’aiuto in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, deve presentare una domanda per ciascuna Regione.
7.3. Come si presenta la domanda
Per “domanda” si intende la domanda sottoscritta dal richiedente con i relativi allegati. E’ possibile presentare solo domande complete di tutti gli allegati previsti dalle relative DRA.
La domanda di pagamento deve essere indirizzata all’OP AGEA ai sensi del Reg. n. 1290/05.
Nella domanda il richiedente deve fare riferimento alla specifica DRA riportandone numero identificativo e data dell’atto di emanazione.
La domanda deve essere presentata dai soggetti abilitati esclusivamente tramite le funzioni del portale SIAN.
Completata la fase di compilazione della domanda da parte dell’utente è possibile effettuare la stampa definitiva e – previa sottoscrizione da parte del richiedente - rilasciarla con l’attribuzione del numero di protocollo dell’OP AGEA e relativa data di presentazione.
Il CAA e la Regione hanno l’obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l’originale della domanda presentata dal richiedente.
La presente circolare, il modello fac-simile di domanda (allegato 1) e le relative istruzioni di compilazione sono disponibili sul Portale SIAN (www.sian.it).
8. CONTROLLI DI RICEVIBILITA’
La Regione/PA può svolgere una parte dei controlli istruttori di ammissibilità delle domande sulla base della delega dell’OP AGEA, come previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento n. ACIU.2008.1497 del 17.10.2008.
In tal caso le domande compilate da soggetti diversi dalla Regione/PA devono essere da loro trasmesse in copia alla Regione o PA competente per l’istruttoria, unitamente a tutti i documenti allegati alla domanda stessa . La Regione o PA con proprio provvedimento, in accordo con l’OP AGEA, può definire ulteriori istruzioni di dettaglio per la trasmissione delle domande in copia.
Il termine ultimo per la presentazione della suddetta documentazione alla Regione o PA competente per l’istruttoria è fissato al 20 gennaio 2010.
A tal riguardo si precisa che il controllo di ricevibilità prevede la verifica della completa ricezione da parte della Regione delle domande di propria competenza e dei relativi documenti allegati, trasmessi da soggetti diversi dalla Regione/PA stessa.
La verifica viene effettuata e documentata da apposita check list di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.
9. RINUNCIA DI UNA DOMANDA
In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sulla base di un motivo giustificato, il richiedente può rinunciare alla propria domanda di aiuto senza conseguenze, prima di avere ricevuto la comunicazione che lo informa che la domanda di aiuto è stata accolta.
Tuttavia non sono autorizzate revoche se l’autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità,.
Fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti, l’OP AGEA si riserva di porre a carico del titolare della domanda che dovesse essere revocata dopo il termine di comunicazione di ammissibilità al finanziamento del progetto, i costi relativi al trattamento della domanda stessa.
L’eventuale rinuncia di una domanda già presentata è registrata su portale SIAN.
10. CONDIZIONALITà
Ai sensi dell’ dall’art. 103 septvicies del Reg. n. 1234/07, le disposizioni previste in materia di condizionalità dagli artt. 5 e 6 del Reg. 73/09 si applicano anche al regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull’intera superficie aziendale e constate in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione del sostegno in questione fa seguito l’irrogazione delle sanzioni. A tal riguardo appare opportuno rammentare che:
- ogni agricoltore beneficiario di pagamenti deve conformarsi durante tutto l’anno agli obblighi in materia di condizionalità (art. 4 del Reg. 73/09);
- qualora i Criteri di Gestione Obbligatori o le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili all’agricoltore, il totale dei pagamenti erogati o che devono essere erogati è ridotto, oppure l’agricoltore è escluso dal beneficio di tali pagamenti (artt. 23 e 24 del reg. 73/09).
- le riduzioni o esclusioni dal pagamento si applicano anche quando l’inadempienza è imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili alla persona alla quale o dalla quale è stata ceduta la superficie agricola.
11. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Con successivi atti l’OP AGEA, d’intesa con le Regioni e Province Autonome competenti, stabilisce le disposizioni relative ai controlli amministrativi, all’istruttoria delle domande, ai controlli in loco, ai pagamenti, ivi compreso il trattamento delle polizze fidejussorie per il pagamento anticipato dell’aiuto, ai controlli ex-post, nonché alle modalità di gestione dei ricorsi, delle decadenze, delle revoche e dei recuperi degli importi liquidati.