Regolamento (UE) 2025/1163 della Commissione, del 13 giugno 2025, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorprofam, fuberidazolo, ipconazole, metossifenozide, S-metolaclor e triflusulfuron in o su determinati prodotti.
(Regolamento (UE) 13/06/2025, n. 2025/1163, pubblicato in G.U.U.E. 16 giugno 2025, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze attive fuberidazolo, ipconazole, metossifenozide, S-metolaclor e triflusulfuron sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza clorprofam gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento.
(2) L'approvazione della sostanza attiva clorprofam è scaduta il 28 febbraio 2019. Il regolamento (UE) 2021/155 della Commissione ha fissato un LMR provvisorio per il clorprofam nelle patate, in quanto i dati di monitoraggio hanno indicato una possibile contaminazione delle patate superiore al limite di determinazione («LD») se immagazzinate in strutture dove in precedenza è stato utilizzato clorprofam. Tale regolamento imponeva inoltre alle organizzazioni commerciali e ai produttori di patate di sviluppare e attuare procedure di pulizia nuove e più efficienti per ridurre tale contaminazione e di presentare alla Commissione nuovi dati di monitoraggio per consentirle di riesaminare tale LMR temporaneo.
(3) L'LMR provvisorio per il clorprofam nelle patate è stato riesaminato sulla base dei dati di monitoraggio presentati alla Commissione ed è stato successivamente abbassato da 0,4 mg/kg a 0,35 mg/kg dal regolamento (UE) 2023/377 della Commissione. Tale LMR provvisorio doveva essere riesaminato sulla base dei dati di monitoraggio presentati alla Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno.
(4) I recenti dati di monitoraggio del clorprofam nelle patate hanno dimostrato che attualmente è possibile ottenere un LMR inferiore, pari a 0,2 mg/kg. È pertanto opportuno abbassare l'LMR provvisorio per il clorprofam nelle patate al livello di 0,2 mg/kg. I dati di monitoraggio dovrebbero essere presentati dagli operatori del settore alimentare ogni due anni anziché ogni anno ed essere accompagnati da una relazione sullo stato di sviluppo e attuazione delle procedure di pulizia nelle strutture di immagazzinamento dove in precedenza è stato utilizzato clorprofam. È opportuno modificare di conseguenza la nota a piè di pagina riferita alle patate di cui all'allegato III.
(5) L'approvazione della sostanza attiva fuberidazolo è scaduta il 28 febbraio 2019 e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti fuberidazolo sono state revocate. Non vi sono limiti massimi di residui del Codex («CXL») o tolleranze all'importazione per tale sostanza. Gli LMR per il fuberidazolo su tutti i prodotti sono attualmente fissati agli LD specifici per prodotto. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR per il fuberidazolo nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e fissare gli LMR per il fuberidazolo su tutti i prodotti agli LD specifici per prodotto nell'allegato V di tale regolamento.
(6) L'approvazione della sostanza attiva ipconazole è scaduta il 31 maggio 2023. La domanda di approvazione è stata ritirata e tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti ipconazole sono state revocate. Non vi sono CXL o tolleranze all'importazione per tale sostanza. Gli LMR per l'ipconazole su tutti i prodotti sono attualmente fissati agli LD specifici per prodotto. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR per l'ipconazole nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e fissare gli LMR per l'ipconazole su tutti i prodotti agli LD specifici per prodotto nell'allegato V di tale regolamento. I laboratori di riferimento dell'Unione europea hanno raccomandato di modificare la definizione del residuo dell'ipconazole per il monitoraggio dei prodotti in «Ipconazole (somma degli isomeri costituenti) (F)». La Commissione ritiene appropriata tale nuova definizione del residuo.
(7) L'approvazione della sostanza attiva metossifenozide era limitata agli impieghi nelle serre dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/158 della Commissione. Gli LMR per il metossifenozide nelle melanzane sono attualmente fissati al livello di 0,6 mg/kg dal regolamento (UE) 2023/1069 della Commissione. Nell'ambito della valutazione degli LMR per il metossifenozide in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, l'Autorità ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui per quanto riguarda le melanzane. Le informazioni disponibili erano tuttavia sufficienti per consentire all'Autorità di proporre LMR provvisori sicuri per i consumatori e le lacune nei dati sono state indicate nell'allegato II del regolamento (UE) 2023/1069, specificando la data entro la quale le informazioni mancanti dovevano essere presentate all'Autorità per convalidare gli LMR proposti. Successivamente il richiedente ha presentato informazioni per colmare le lacune nei dati, ad eccezione delle informazioni riguardanti le sperimentazioni sui residui per convalidare l'uso del metossifenozide in ambienti chiusi. Le informazioni relative alle sperimentazioni sui residui per l'uso in ambienti chiusi per quanto riguarda le melanzane sono state presentate successivamente in una domanda presentata da uno Stato membro in conformità all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 396/2005. L'Autorità ha valutato la domanda e ha concluso che le sperimentazioni sui residui disponibili erano sufficienti per fissare un LMR inferiore per le melanzane.
(8) È opportuno fissare gli LMR per le melanzane nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello raccomandato dall'Autorità, al quale non sono stati individuati rischi per i consumatori. Per motivi di chiarezza è opportuno sopprimere dall'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 la nota a piè di pagina indicante la mancanza di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui effettuate sulle melanzane.
(9) L'approvazione della sostanza attiva S-metolaclor è scaduta il 22 gennaio 2024. L'approvazione di tale sostanza attiva non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/20 della Commissione in quanto i criteri di approvazione di cui all'articolo 4, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 non erano soddisfatti. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti S-metolaclor sono state revocate. Non vi sono CXL o tolleranze all'importazione per tale sostanza. Gli LMR per l'S-metolaclor su tutti i prodotti sono attualmente fissati agli LD specifici per prodotto. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e fissare gli LMR per l'S-metolaclor su tutti i prodotti agli LD specifici per prodotto nell'allegato V di tale regolamento. Inoltre non sono più necessari dati di conferma. È pertanto opportuno sopprimere tutte le note a piè di pagina contenenti richieste di dati di conferma.
(10) L'approvazione della sostanza attiva triflusulfuron (precedentemente triflusulfuron-metile) è scaduta il 20 novembre 2023. L'approvazione di tale sostanza attiva non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2513 della Commissione in quanto i criteri di approvazione di cui all'articolo 4, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 non erano soddisfatti. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti triflusulfuron sono state revocate. Non vi sono CXL o tolleranze all'importazione per tale sostanza. Gli LMR per il triflusulfuron su tutti i prodotti sono attualmente fissati agli LD specifici per prodotto. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e fissare gli LMR per il triflusulfuron su tutti i prodotti agli LD specifici per prodotto nell'allegato V di tale regolamento. La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla disponibilità di norme analitiche. Tali laboratori hanno confermato la disponibilità di norme analitiche. La nota a piè di pagina relativa alla non disponibilità sul mercato della norma di riferimento dovrebbe pertanto essere soppressa dall'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(11) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. Tali laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.
(12) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(14) Gli LMR fissati dal presente regolamento non dovrebbero applicarsi ai prodotti che sono stati immessi sul mercato nell'Unione prima che i nuovi LMR diventassero applicabili e per i quali è stato mantenuto un elevato livello di protezione dei consumatori.
(15) Prima dell'applicazione dei nuovi LMR dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni derivanti dalle modifiche dei rispettivi LMR.
(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati immessi sul mercato dell'Unione prima del 6 gennaio 2026.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 6 gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN