Organo: EUIPO - Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decisione EUIPO
Data provvedimento: 10-04-2025
Numero provvedimento: 1390/2024-2
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Opposizione contro la domanda di registrazione del marchio "SUMARONE" per i prodotti della classe 33 della Classificazione di Nizza presentata dal Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella sulla base del diritto anteriore della DOP "AMARONE DELLA VALPOLICELLA" - Opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 6, RMUE (Regolamento sul marchio dell'Unione Europea), in combinato disposto con l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), Regolamento (UE) n. 1308/2013, specificamente per la protezione delle indicazioni geografiche (IG) dei vini e, in particolare, per la fattispecie dell'evocazione di una denominazione di origine protetta - Confronto tra segni - Evocazione - Influenza della notorietà sull'evocazione - Notorietà della DOP tendente ad "abbassare la soglia" o ad incrementare il "rischio di evocazione" rendendo più facile che il consumatore associ il segno contestato alla DOP - Somiglianza visiva e fonetica, parziale incorporazione della componente distintiva "AMARONE" ed elevata notorietà della DOP costituenti elementi idonei a determinare un giudizio positivo sull'evocazione della DOP "AMARONE DELLA VALPOLICELLA" da parte del marchio "SUMARONE" - Rigetto della domanda di registrazione del marchio "SUMARONE".


 

DECISIONE

della Seconda Commissione di ricorso del 10 aprile 2025

Nel procedimento R 1390/2024-2


Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella

Via Valpolicella, 57

37029 San Pietro In Cariano (VR)

Italia Opponente / Ricorrente

Rappresentata da Società Italiana Brevetti S.p.A., Stradone San Fermo, 21/B, 37121 Verona, Italia


contro


Le Vigne di Sammarco S.r.l.

Via Niccolò Tommaseo, 15

72020 Cellino San Marco (BR)

Italia Richiedente / Resistente

Rappresentata da Francesco Bonanno, Via Filippo Bacile, 3, 73100 Lecce, Italia


RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 3 180 211 (domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 722 035)


LA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da H. Salmi (Presidente ad interim), C. Negro (Relatore) e S. Martin (Membro) Cancelliere: H. Dijkema



Sintesi dei fatti


1 Con domanda depositata in data 24 giugno 2022, Le Vigne di Sammarco S.r.l. (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio denominativo dell’Unione europea:


SUMARONE

 

per i seguenti prodotti:

Classe 33: Vino bianco; Vino d'uva; Vini; Vini bianchi spumanti; Vini rossi spumanti; Vini con denominazione d'origine protetta; Vini con indicazione geografica protetta; Vini d'uva spumanti; Vini da dessert; Vini fermi; Vini frizzanti a fermentazione naturale; Vini rosati; Vini spumanti; Vino; Vino rosso; Vini dolci; Vini frizzanti; Vini per aperitivi.

2 In data 6 luglio 2022, la domanda di marchio veniva pubblicata dall’Ufficio.

3 In data 6 ottobre 2022, il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella (“l’opponente”) presentava opposizione contro la registrazione della domanda di marchio per tutti i suddetti prodotti.

4 I motivi di opposizione erano quelli previsti dall’articolo 8, paragrafo 6, RMUE.

5 L’opposizione si basava sul diritto anteriore Denominazione di Origine Protetta (“DOP”) dell’Unione Europea “AMARONE DELLA VALPOLICELLA”, registrata in data 12 dicembre 2011 e protetta per Vino “Amarone della Valpolicella”.

6 Con decisione del 13 maggio 2024 (“la decisione impugnata”), la Divisione di Opposizione respingeva integralmente l’opposizione e ordinava all’opponente di sopportare l’onere delle spese. Le ragioni della Divisione di Opposizione possono essere riassunte come segue:

− Con riguardo alla prova dell’esistenza, della validità e dell’ambito di protezione dell’indicazione geografica anteriore, nonché del diritto a proporre opposizione, l’opponente ha presentato, inter alia, la seguente documentazione:

• Allegato 1: Decreto ministeriale del 25 gennaio 2013, n. 1078 ed estratto della legge 12 dicembre 2016 n. 238.

• Allegato 2: Conferma dell'incarico del Ministero delle Politiche Agricole conferito al Consorzio di tutela dei vini Valpolicella confermato per tre anni a partire dal 2019.

• Allegato 3: Conferma dell'incarico del Ministero delle Politiche Agricole conferito al Consorzio di tutela dei vini Valpolicella confermato per tre anni a partire dal 2022.

• Allegato 4: Estratto dal database PDO di eAmbrosia relativo alla DOP“Amarone della Valpolicella”, PDO-IT-A0435, registrata in data12 dicembre 2011.

• Allegato 5: Estratto dal database Menzioni Tradizionali per il Vino dieAmbrosia relativo ad “Amarone”.

• Allegato 6: Allegato XII del Regolamento CE 607/2009.

• Allegato 8: Disciplinare di produzione dell’Amarone della Valpolicella.

− Alla luce di quanto allegato dall’opponente, si può concludere che sia stata dimostrata l’esistenza della Denominazione di Origine Protetta “Amarone della Valpolicella” prima della data di deposito della domanda di marchio contestata, cioè prima del 24 giugno 2022, oltre ai diritti in capo all’opponente conformemente alla normativa applicabile.

− L’opponente basa l’opposizione sull’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), Regolamento (UE) n. 1308/2013 e in particolare sull’evocazione della DOP.

− Inoltre, l’opponente sostiene, altresì, che la DOP “Amarone della Valpolicella”gode di notorietà e presenta i seguenti documenti a supporto:

• Allegato 9: Articolo tratto da “Wine News” in lingua italiana, in data4 gennaio 2019, relativo al primo utilizzo di “Amarone della Valpolicella”nel 1936.

• Allegato 10: Decisione dell'Ufficio marchi danese del 20 dicembre 2012, in danese, con estratto in lingua italiana.

• Allegato 11: Pagina tratta dall’enciclopedia online Wikipedia relativa alla voce “Amarone della Valpolicella”.

• Allegato 12: Articolo tratto da “Wine News” del 4 febbraio 2023 dal titolo “Amarone della Valpolicella, l’Unesco come riconoscimento per i viticoltori, custodi del territorio”.

• Allegato 13: Articolo tratto da “Italia a Tavola” datato 4 febbraio 2023 e daltitolo “Valpolicella, pronto il dossier Unesco per l'Appassimento delle uve”.

• Allegato 14: Articolo tratto dal sito “Wine Meridian” datato10 febbraio 2023 dal titolo “Cosa continua ad insegnarci il successo dell’Amarone della Valpolicella”.

• Allegato 15: Articolo tratto dal sito “Informatore agrario” dal titolo“AMARONE 2015: tutti i numeri di un successo” e datato 5 febbraio 2019.

• Allegato 16: Articolo tratto da “Pambianco news” dal titolo “Amarone: cala il volume, sale il valore”, datato 4 maggio 2023.

• Allegato 17: Articolo datato 6 febbraio 2023 e tratto da “Winecoutoure.it” dal titolo “Chi beve Amarone in Italia e nel mondo? I numeri 2022 del re della Valpolicella”.

• Allegato 18: Articolo tratto dal sito “Qualivita.it” dal titolo “Amarone della Valpolicella DOP: cresce il valore nel 2022. Il Consorzio presenta la candidatura Unesco” e datato 6 febbraio 2023.

• Allegato 19: Articolo datato 3 agosto 2022 e tratto dall’edizione online de “Il Riformista” dal titolo “Come cambia l’Amarone, il re della Valpolicella: è boom delle giovani generazioni”.

•Allegato 20: Articolo tratto dall’edizione online de “il Sole 24 Ore” datato4 febbraio 2023 e dal titolo “Cresce l’export di Amarone, gli Usa il primo mercato. In Italia cresce il consumo fuori casa”.

• Allegato 21: Articolo del 6 febbraio 2020 tratto da “Stampa tuttigusti” dal titolo “AMARONE - La sfida globale del grande vino nato per errore”.

• Allegato 22: Schermate tratta dalla pagina di Amazon.it relative a libri in vendita sia in italiano che in inglese aventi come argomento principale il vino “Amarone”.

• Allegati 23-26: Numerose fatture di vendita emesse in favore di clienti in Italia, Germania, Danimarca e Svezia nel periodo tra il 2018 e il 2024 di vini, tra gli altri, “Amarone della Valpolicella”.

• Allegato 27: Rapporto Annuale Valpolicella 2022 che contiene dati relativi ai volumi di produzione e vendita sia in Italia che all’estero, tra gli altri, dei vini “Amarone della Valpolicella”.

• Allegati 28-30: Documenti in lingua italiana “Valpolicella Annual Conference 2021/2022/2023” di Nomisma relativi alle vendite die vini della Valpolicella sul mercato italiano ed estero.

• Allegato 31: Schermate della voce “Amarone” tratte dal dizionario onlineTreccani e dal dizionario Internazionale Nuovo De Mauro.

− In relazione alla notorietà della DOP, l’Ufficio ritiene che la stessa, per il semplice fatto di essere registrata, goda intrinsecamente di notorietà ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, Regolamento (UE) n. 1151/2012 (sic). Difatti, la notorietà delle Denominazioni di Origine Protetta dipende dall’immagine di cui queste godono presso i consumatori. A sua volta, tale immagine dipende, essenzialmente dalle caratteristiche particolari e, in generale, dalla qualità del prodotto. È quest’ultima che costituisce il fondamento della notorietà del prodotto. Pertanto, la notorietà di una DOP è legata esclusivamente alla qualità del prodotto che designa. Dunque, tutte le DOP registrate offrono una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica.

− Inoltre, a seguito dell’esame della documentazione prodotta dall’opponente, la Divisione d’Opposizione ritiene che la DOP “Amarone della Valpolicella” abbia acquisito una notorietà ulteriore a quella intrinseca ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, Regolamento (UE) n. 1151/2012 (sic).

− Per quanto riguarda i prodotti, è evidente che si tratta di prodotti identici.

Tuttavia, per quanto riguarda la comparazione tra il segno contestato e la DOP, la Divisione di Opposizione ritiene che, alla luce della legislazione e della giurisprudenza applicabili in materia, nel caso di specie non sussistano le condizioni necessarie per constatare l’evocazione della DOP nel segno contestato.

− Se è vero che anche in una recente pronuncia nel caso 10/06/2021, R 2885/2019−2, Amicone / Amarone della Valpolicella et al., la Commissione di Ricorso ha stabilito che il termine “Amarone” (che, al pari di “Recioto”, è una menzione tradizionale protetta), costituisce una parte significativa, inter alia, della DOP “Amarone della Valpolicella”, ciò non può determinare che qualsivoglia termine che condivida alcune lettere con “AMARONE” costituisca un’evocazione della DOP.

− L’indicazione geografica protetta “AMARONE DELLA VALPOLICELLA” non è riprodotta nel marchio contestato “SUMARONE” e vi è solo un ridotto collegamento visivo e fonetico tra la DOP e il marchio contestato nella misura in cui essi condividono le ultime sei lettere di “SUMARONE” e “AMARONE”. Questi elementi sono peraltro, per la parte di pubblico che non parla l’italiano, privi di significato, mentre per la parte del pubblico che parla l’italiano, “SUMARONE” potrebbe essere associato, come peraltro riconosciuto dall’opponente, ad un termine dialettale associabile al concetto italiano di “somaro”. In quest’ultimo caso, la distanza dei segni sarà ancora maggiore.

− A parte la coincidenza in alcune lettere di “AMARONE” e “SUMARONE”, è importante notare come le differenze siano in particolare riferibili alle parti iniziali dei segni, e il fatto che le prime sillabe non abbiano nulla a che vedere (A vs SU) è particolarmente importante. La Divisione di Opposizione non ritiene che in “AMARONE” e “SUMARONE” sia possibile riscontrare un suffisso comune, ovvero “-MARONE”, dato che è lecito attendersi che i consumatori non dissezioneranno artificialmente i due termini, ma li prenderanno in considerazione nella loro interezza. Di conseguenza, la coincidenza in alcune delle loro lettere si caratterizza in questo modo per essere necessariamente di tipo fortuito, e così sarà considerata, ove eventualmente percepita, dai consumatori di riferimento.

− Le differenze strutturali tra la DOP in questione e il marchio contestato rendono più improbabile che si crei nella mente del consumatore un nesso sufficientemente diretto e univoco fra il marchio contestato e il prodotto il cui nome è protetto dalla DOP “AMARONE DELLA VALPOLICELLA”.

− In conclusione, come poc’anzi menzionato, il criterio per stabilire l’evocazione indicato dalla Corte richiede qualcosa in più rispetto ad "una qualche associazione" del termine incorporato nella domanda di marchio con l’indicazione geografica protetta o con la zona geografica a cui si riferisce, poiché l’associazione non dà necessariamente luogo a un legame sufficientemente chiaro e diretto tra questo elemento e l’indicazione in questione.

− Alla luce di quanto sopra, per il pubblico in oggetto, la mera coincidenza di alcune lettere non darebbe luogo ad un’associazione sufficientemente chiara e diretta con il vino protetto dalla DOP “AMARONE DELLA VALPOLICELLA”. Pertanto, il consumatore in questione, trovandosi di fronte al segno contestato non sarà in grado di stabilire un collegamento chiaro e diretto tra quest’ultimo e il prodotto protetto dalla DOP “AMARONE DELLA VALPOLICELLA”.

− Si precisa, altresì, che le considerazioni di cui sopra sono ancor più calzanti in relazione a quella parte del pubblico che percepirà un contenuto semantico nel marchio impugnato “SUMARONE” in quanto in tal caso vi è una chiara differenziazione concettuale.

− L’interpretazione proposta dall’opponente a riguardo di “SUMARONE”, ossia che il pubblico italiano potrebbe intendere “SUMARONE” come una parola che significa “SULL’AMARONE” pare del tutto arbitraria e piuttosto lontana dalla realtà, anche perché si discosta da consuetudini linguistiche e grammaticalibasiche della lingua italiana, e per questo motivo la Divisione d’Opposizione nonla trova condivisibile.

− Per dovere di completezza si rileva che, per quanto riguarda il cenno allo sfruttamento della notorietà della DOP fatto dall’opponente nelle proprie osservazioni, dato che il marchio contestato non evoca la DOP “AMARONE DELLA VALPOLICELLA” anteriore, a maggior ragione non farebbe uso, né diretto né indiretto, della DOP, e conseguentemente non può esservi sfruttamento della notorietà della DOP. La Corte ha sottolineato che la nozione di uso deve essere interpretata restrittivamente, affinché il concetto di «evocazione» non sia privato della sua utilità, il che sarebbe contrario alla volontà del legislatore dell’Unione.

− Inoltre, nel caso di specie, non c’è motivo di supporre che il marchio contestato usurpi la DOP in questione beneficiando in tal modo della qualità della stessa. È quindi chiaro che il segno contestato non può essere considerato un’usurpazione, un’imitazione o un’evocazione della DOP in oggetto.

− Infine, l’opponente cita nelle sue argomentazioni alcuni casi in cui la Divisione di Opposizione, la Divisione di Annullamento o le Commissioni di ricorso hanno ritenuto che vi fosse, in circostanze assai differenti caso per caso, evocazione di DOP anteriori. A questo proposito, è importante rammentare che tali casi non sono vincolanti per l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono. Alla luce di quanto precede, ne consegue che, anche qualora i casi precedenti riguardassero fatti simili al caso in oggetto, le conclusioni raggiunte potrebbero non essere le stesse. Inoltre, si segnala che trattandosi di casi risalenti almeno a tre anni fa la prassi dell’Ufficio, nel frattempo, si è evoluta adeguandosi ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

− L’opponente cita due decisioni delle Commissioni di Ricorso. Per quanto riguarda il caso R 2553/2018-2 PRIMARONE / AMARONE DELLA VALPOLICELLA è importante notare che di trattava di un caso dalle circostanze assai differenti rispetto a quelle del caso ora in esame, dato che l’opponente aveva basato la propria domanda su un marchio collettivo invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Per quanto invece riguarda il caso R 2885/2019-2

AMICONE / AMARONE DELLA VALPOLICELLA, se è vero che il diritto anteriore era il medesimo rispetto al caso ora in esame, il marchio impugnato presentava circostanze fattuali chiaramente diverse, a cominciare dal fatto che la lettera iniziale e le lettere finali del marchio impugnato coincidevano con “AMARONE”, aspetto che non si riscontra nel caso ora in esame per i motivi poc’anzi esaminati.7 In data 10 luglio 2024, l’opponente presentava ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendone l'annullamento integrale. L’Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi del ricorso in data 12 settembre 2024.

• Esistono diverse DOP nella zona della Valpolicella (“VALPOLICELLA RIPASSO”, “RECIOTO DELLA VALPOLICELLA”, “VALPOLICELLA”) e il termine “AMARONE” definisce di per sé una di queste DOP;

• È ampiamente diffusa nel pubblico la prassi di identificare la DOP “AMARONE DELLA VALPOLICELLA” con il solo termine “AMARONE”, come ben evidenziato nel caso AMICONE;

• La menzione tradizionale “AMARONE” è una menzione del tutto particolare e ampiamente conosciuta, in grado di identificare da sola il prodotto; naturalmente, lo stesso si può dire per la componente “AMARONE” della DOP.

• La giurisprudenza dell’UE e dell’EUIPO ha stabilito che un termine come “AMARONE” (ossia anche non geografico) può essere protetto ai sensi dell’articolo 103, Regolamento (UE) 1308/2013.

• La modifica ex Reg. (UE) 2021/2117 dell'articolo 93, Regolamento (UE) 1308/2013, che resta in vigore anche dopo il nuovo Regolamento (UE) 2024/1143, consente la protezione di un “nome usato tradizionalmente” come DOP, in questo caso “AMARONE”.

− Nella decisione AMICONE citata dalla Divisione di Opposizione, la Seconda Commissione di ricorso ha aggiunto che, se è vero che “Amarone” non costituisce un’indicazione geografica, è altrettanto vero che tale menzione tradizionale è esclusivamente associata ai vini della Valpolicella e in particolare alla DOP “Amarone della Valpolicella”. Inoltre, l’importanza del termine “Amarone” nella DOP “Amarone della Valpolicella” è di tutta evidenza se si constata che la protezione contro l’evocazione della componente geografica “Valpolicella” è assicurata dalla diversa DOP “Valpolicella”, anch’essa tutelata ai sensi dell’articolo 107, Regolamento (UE) n. 1308/2013. Se “Valpolicella” fosse l’unica componente significativa della DOP degna di tutela, non vi sarebbe alcuna necessità della DOP “Amarone della Valpolicella”, così come peraltro delle DOP “Recioto della Valpolicella” e “Valpolicella Ripasso”.

− La conclusione della Divisione di Opposizione, secondo la quale la DOP ha acquisito una notorietà ulteriore a quella intrinseca, non è contestata. Si ritiene,comunque, che questa considerazione abbia un impatto importante sotto il profilo dell’evocazione, di cui non si è minimamente tenuto conto nella decisione impugnata.

− Per inciso, si segnala che il riferimento dell’Ufficio al Regolamento (UE) n. 1151/2012, oggi integralmente sostituito dal Regolamento (UE) n. 2024/1143, è errato, in quanto in materia di vini doveva essere citato l’articolo 103, Regolamento (UE) n. 1308/2013.

− La valutazione svolta dall’Ufficio sul pubblico di riferimento, secondo la quale la DOP è protetta nell’intero territorio dell’Unione europea e il consumatore di riferimento deve essere il consumatore europeo, non è contestata. Si ritiene, comunque, che la Divisione di Opposizione cada in contraddizione con ciò che è stato affermato in linea di principio nella sua decisione e la valutazione finale sul conflitto fra la DOP e il marchio contestato.

− Si sostiene che l’Ufficio, pur avendo correttamente ricordato la decisione sul caso “AMICONE”, in realtà non abbia compreso o comunque non voglia dare alla componente “AMARONE” la sua giusta rilevanza, non potendo espressamente esprimere un parere contrario alla decisione della Seconda Commissione di Ricorso sul caso “AMICONE”.

− Infatti, secondo la logica della decisione impugnata, “AMARONE” di per sé non potrebbe essere tutelato, salvo forse per casi di marchi identici. È opportuno ricordare che il vino DOP “AMARONE DELLA VALPOLICELLA” è uno dei vini rossi italiani più noti al mondo e nell’Unione Europea, assieme al “BAROLO” e al “BRUNELLO DI MONTALCINO”. Lo stesso Ufficio ha riconosciuto che la DOP “AMARONE DELLA VALPOLICELLA” ha acquisito una notorietà ulteriore. Visto che la componente “AMARONE” caratterizza di per sé la DOP “AMARONE DELLA VALPOLICELLA” ed è degna di tutela, risulta sorprendente come non vi possa essere tutela per evocazione nei confronti di un marchio che riproduce quasi tutta la parola “AMARONE”.

− Nonostante in un punto l’Ufficio ammetta che il marchio contestato condivide le ultime 6 lettere di AMARONE, nella decisione si parla spesso di “alcune lettere”, come se non si trattasse di un insieme di lettere identiche ma di coincidenze casuali in alcune lettere, magari nemmeno unite. Il marchio denominativo “SUMARONE” riprende 6 lettere su 7 del termine “AMARONE”, ossia la parte - MARONE. Solo la lettera A di “AMARONE” non è riprodotta nel marchio contestato. Oltre a ciò, 3 sillabe (MA-RO-NE) su 4 di “AMARONE” sono riprodotte in “SUMARONE”, composto anch’esso da 4 sillabe. Le uniche differenze sono date dalle 2 lettere iniziali SU rispetto alla A di “AMARONE”. Se non vi fosse tutela in un caso del genere, qualunque sillaba iniziale diversa dalla A di “AMARONE” sarebbe sufficiente ad evitare un rischio di evocazione per un marchio che riprende poi in modo identico le 3 sillabe MA-RO-NE.

− La considerazione dell’Ufficio sulla mancata scomposizione artificiale dei due termini “SUMARONE” e “AMARONE” è contestata, nel senso che effettivamente non si tratta di dissezionare i termini ma di rilevare la somiglianza visiva e fonetica fra “SUMARONE” e “AMARONE” e soprattuttol’incorporazione parziale di “AMARONE” in “SUMARONE”. Se per rilevare un’incorporazione parziale di una DOP in un marchio fosse necessario mettere in evidenza un gruppo di lettere identiche, ciò non significa “dissezionare” artificialmente una parola. Come noto, l’incorporazione di una DOP in un marchio è uno dei fattori da tenere in considerazione nella valutazione dell’evocazione.

− Nel caso di specie i prodotti sono identici, c’è somiglianza visiva e concettuale e c’è incorporazione parziale della componente AMARONE della DOP AMARONE DELLA VALPOLICELLA. Il ragionamento dell’Ufficio sembra non tener conto dell’incorporazione parziale, privando così di rilevanza questa fattispecie. Si ricorda, inoltre, che la valutazione dell’evocazione di una DOP prescinde dal rischio di confusione tipico del conflitto fra marchi.

− Si sostiene che quanto sostenuto nella decisione impugnata, riguardo la coincidenza di tipo fortuito dei marchi in alcune delle loro lettere, sia una posizione difficilmente sostenibile. Il marchio “SUMARONE” della richiedente per vini riprende 6 lettere su 7 e 3 sillabe su 4 della principale componente di una delle DOP italiane per vini più note al mondo e che costituisce un’eccellenza del patrimonio vitivinicolo nazionale. Anche nel caso in cui si volesse pensare ad una mera coincidenza fortuita, si ricorda che la valutazione sull’evocazione è oggettiva e prescinde dalle intenzioni del titolare del marchio in conflitto. Secondo questo ragionamento, tutti i vari casi di evocazione per incorporazione parziale decisi dai vari Uffici e Tribunali, potrebbero essere trattati come casi di coincidenza fortuita con esiti diametralmente opposti. Ci si deve limitare alla presunta reazione del consumatore nei confronti del termine utilizzato per designare il prodotto in questione.

− Per ciò che riguarda la maggior rilevanza data alla parte iniziale di un segno, si tratta di un principio che è emerso nel confronto fra marchi, ma che non ha un valore assoluto e non è una regola fissa. L’evocazione dovuta ad incorporazione parziale dimostra che per le DOP i fattori da considerare sono diversi, almeno in parte, da quelli per i marchi. Diversamente sarebbe necessario ritenere che una sola sillaba diversa (SU rispetto ad A), seppur iniziale, abbia maggiore importanza di tre sillabe identiche su quattro.

− Quanto al pubblico di riferimento, sebbene la decisione impugnata parta dal presupposto corretto che il pubblico di riferimento è quello europeo, dalla conclusione dell’Ufficio si evince cha la percezione del pubblico italiano sia di una certa rilevanza. Si sostiene, invece, che la percezione del pubblico italiano sia del tutto irrilevante in quanto il consumatore pertinente è quello dell’Unione europea e negli altri stati Membri la parola “SUMARONE” non ha alcun significato. Infatti, escluso il pubblico italiano, si può, ad esempio, far riferimento ai consumatori svedesi, danesi o tedeschi, in quanto i rispettivi Paesi Membri costituiscono tre mercati molto importanti per il vino DOP “AMARONE DELLA VALPOLICELLA”, secondo la documentazione prodotta dall’opponente. Si ribadisce come per questi consumatori il termine “SUMARONE” non abbia alcun significato. Se si tiene conto della diffusione in tali mercati del vino DOP “AMARONE DELLA VALPOLICELA”, rispetto al quale, come si è già evidenziato, il termine “AMARONE” di per sé assume un ruolo predominantenella presentazione e promozione, è fondato e legittimo sostenere che il pubblico di tali paesi farà un collegamento fra le parole “SUMAROME” e “AMARONE” rispetto ai vini, ossia verrà stabilito un nesso diretto e univoco fra il vino “AMARONE DELLA VALPOLICELLA” e il marchio contestato. Il vino a marchio “SUMARONE” potrà essere facilmente associato dal pubblico svedese, tedesco e danese al noto “AMARONE DELLA VALPOLICELLA” a motivo dell’incorporazione parziale del termine “AMARONE” in “SUMARONE” e delle relative somiglianze visive e fonetiche.

− Per quanto riguarda l’espresso riconoscimento da parte dell’Ufficio della notorietà ulteriore della DOP, questo consente di estendere il ragionamento sul rapporto che può sussistere fra la notorietà di una DOP e la valutazione dell’evocazione. Infatti, se la valutazione dello sfruttamento della notorietà riguarda l’uso diretto di una DOP, ciò non vuol dire che la notorietà di una DOP non incida sulla valutazione dell’evocazione. Il tema non è lo sfruttamento della notorietà (o meglio la prova dello sfruttamento), ma l’impatto della notorietà di una DOP sul giudizio del pubblico sulla sussistenza di un nesso diretto ed univoco fra un prodotto DOP e un marchio posteriore contestato. In definitiva, se una DOP gode di una notorietà ulteriore è altamente probabile che le possibilità di tutela per evocazione siano maggiori rispetto alla media, proprio perché il pubblico di riferimento europeo, posto a confronto con il vino a marchio “SUMARONE”, si ricorderà facilmente del vino DOP “AMARONE DELLA VALPOLICELLA” e in presenza del nome del prodotto, sarà indotto a pensare, come immagine di riferimento, alla merce che beneficia di tale denominazione. In altri termini, la notorietà ulteriore della DOP “AMARONE DELLA VALPOLICELLA”, tenendo conto anche dell’applicazione analogica delle norme sui marchi che godono di notorietà, rispetto ai quali comunque le DOP presentano meno condizioni e una capacità di tutela addirittura più ampia, produce l’effetto di “abbassare la soglia” dell’evocazione o, se vogliamo dirlo in modo diverso, incrementa il “rischio di evocazione”.

− Sebbene non si contesti l’affermazione dell’Ufficio secondo la quale i casi citati dall’opponente non sono vincolanti per la decisione dell’Ufficio, in quanto ciascun caso deve essere trattato di per sé, si ritiene che però si debba evitare il caos giurisprudenziale. A questo proposito, l’opponente richiama in casi citati nella propria memoria di opposizione e critica la conclusione della Divisione di Opposizione in base alla quale tali casi non sarebbero paragonabili al presente.

− Sulla parziale incorporazione di un marchio in una DOP, si ricordano i due casi storici decisi dalla Corte di Giustizia UE, vale a dire Gorgonzola / Cambozola (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 25, 27, 43) e Calvados / Verlados (21/01/2016, C 75/15, EU:C:2016:35, § 34, 38, 45), nonché varie decisioni dell’EUIPO.

− Ne consegue, considerando inoltre l’identità dei prodotti, un giudizio positivo sull’evocazione della DOP, contrariamente a quanto concluso nella decisione impugnata.

− Posto che la DOP AMARONE DELLA VALPOLICELLA è precedente alla contestata domanda di registrazione del MUE SUMARONE, e conferisce ildiritto di vietare l'uso del medesimo ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), Regolamento (UE) n. 1308/2013, le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 6, RMUE sono soddisfatte.

Motivazione
 

9 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È icevibile.

Articolo 8, paragrafo 6, RMUE

10 L’opponente invoca l’articolo 8, paragrafo 6, RMUE in combinato disposto con l’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), Regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla protezione delle indicazioni geografiche per i vini, nella misura in cui si riferisce alla figura dell’evocazione della DOP.

11 Il diritto anteriore invocato è la Denominazione di Origine Protetta (“DOP”) dell’Unione Europea “AMARONE DELLA VALPOLICELLA”, registrata in data

12 dicembre 2011 e protetta per Vino “Amarone della Valpolicella”.

12 Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, RMUE, in seguito all'opposizione di qualunque persona autorizzata dal diritto pertinente a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica, il marchio depositato è escluso dalla registrazione se e in quanto, ai sensi della legislazione dell'Unione o del diritto di uno Stato membro in materia di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche:

i) era già stata presentata una domanda di registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale, anteriormente alla data della domanda di registrazione del marchio UE o alla data in cui è stato invocato un diritto di priorità per la domanda, purché successivamente sia avvenuta la registrazione;

ii) la denominazione di origine o l'indicazione geografica conferisce il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

Prova dell’esistenza, della validità e dell’ambito di protezione dell’indicazione geografica anteriore, e del diritto a proporre opposizione

13 Con riguardo alla prova dell’esistenza, della validità e dell’ambito di protezione dell’indicazione geografica anteriore, nonché del diritto a proporre opposizione, la Commissione fa proprie le considerazioni della decisione impugnata, che non formano oggetto di contestazione.

Notorietà della DOP anteriore

14 Per quanto riguarda la notorietà della DOP “Amarone della Valpolicella”, la decisione impugnata afferma correttamente che, a differenza dei marchi, la cui notorietà è valutata sulla base di criteri quantitativi, la notorietà di una DOP è legata alla qualità del prodotto che designa (14/09/2017, C‑56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 81-82), e che tutte le indicazioni geografiche/denominazioni di origine registrate offrono una garanzia di qualità.

15 La Divisione di Opposizione ritiene che la DOP in questione, così come qualsiasi DOP, per il semplice fatto di essere registrata, “goda intrinsecamente di notorietà ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, Regolamento (UE) n. 1151/20122”. Nonostante il riferimento erroneo al Regolamento (UE) n. 1151/2012, che concerne i prodotti agricoli e alimentari, e non i vini, come indicato in seguito, la Commissione deduce che la Divisione di Annullamento intendeva riferirsi alla norma corrispondente del regolamento concernente i vini che fa riferimento alla notorietà, vale a dire l'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), Regolamento (UE) n. 1308/2013.

16 Senza che sia necessario valutare in questa sede la correttezza di tale interpretazione circa la notorietà intrinseca ai sensi di tale normativa – di cui la Commissione dubita nella misura in cui all'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), Regolamento (UE) n. 1308/2013 il legislatore ha specificamente previsto due diversi scenari, uno solo dei quali richiede la notorietà della DOP – è sufficiente segnalare che la Commissione concorda con la Divisione di Opposizione sul fatto che i documenti agli atti dimostrano che la DOP “Amarone della Valpolicella” ha acquisito un’indubbia notorietà presso il pubblico di riferimento dell’Unione europea. L’impatto di tale considerazione sulla fattispecie dell’evocazione sarà analizzato in seguito.

Articolo 103, paragrafo 2, lettera b), Regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla protezione delle indicazioni geografiche per i vini

17 La legislazione dell’UE invocata nella fattispecie è il Regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla protezione delle indicazioni geografiche per i vini.

18 Considerata la data in cui è stata presentata la domanda di registrazione del marchio contestato, ossia il 24 giugno 2022, che è decisiva ai fini dell'identificazione della legge sostanziale applicabile, i fatti del caso sono effettivamente disciplinati dalle disposizioni sostanziali di tale normativa, non essendo applicabile il “Regolamento Unico”, vale a dire il Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, entrato in vigore il 13 maggio 2024.

19 L’articolo 103, paragrafo 2, Regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le fattispecie che violano i diritti derivanti da una DOP: a) uso commerciale diretto o indiretto della DOP; b) usurpazione, imitazione o evocazione; c) e d) altre pratiche ingannevoli.

20 Con riguardo alla fattispecie dell’evocazione, invocata nella fattispecie, la lettera b) di tale norma così recita:

Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili (enfasi aggiunta).

21 A margine, si segnala che – come correttamente evidenziato dall’opponente – il riferimento operato in più punti nella decisione impugnata al Regolamento (UE) n. 1151/2012 risulta errato, in quanto tale regolamento concerne i prodotti agricoli e alimentari, e non i vini.

Evocazione

22 Ai fini della determinazione dell’“evocazione”, il criterio determinante è quello di accertare “se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell’indicazione geografica protetta” (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 51; 04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 25;26/02/2008, C-132/05, Commissione contro Germania, EU:C:2008:117, § 44; 21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35, § 21).

23 I consumatori devono stabilire un nesso sufficientemente diretto e univoco fra il termine utilizzato per designare il prodotto e il prodotto il cui nome è protetto (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 53; 21/01/2016, C−75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35, § 22). Allo stesso tempo si deve tener conto dell’aspettativa presunta di un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

24 È importante sottolineare che i regolamenti UE proteggono le denominazioni di origine (così come le indicazioni geografiche) nell’intero territorio dell’Unione europea. Di conseguenza, tenuto conto della necessità di garantire una protezione effettiva e uniforme delle DOP in tale territorio, la nozione di consumatore deve essere considerata come riferita al consumatore europeo e non soltanto a un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica il prodotto che dà luogo a una possibile evocazione della DOP (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 59; 21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35, § 27).

25 La similarità fonetica e visiva tra il segno controverso e la DOP costituiscono i primi criteri da prendere in considerazione per accertare l’esistenza di un’evocazione – sebbene non siano presupposti essenziali – nella misura in cui, in assenza di qualsivoglia similarità fonetica o visiva o di un’incorporazione parziale, l’esame dell’evocazione deve tenere conto anche di qualsiasi somiglianza concettuale (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 56).

26 È altresì importante evidenziare che l’evocazione non viene valutata come il rischio di confusione. Pertanto, è irrilevante che possa essere stabilito o meno un rischio di confusione per accertare se vi sia evocazione della DOP. Può esservi “evocazione” anche in mancanza di un qualunque rischio di confusione presso il pubblico, essendo sufficiente che quest’ultimo stabilisca un nesso con il prodotto che fruisce della denominazione (21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35, § 45; 28/09/2017, T-206/16, TRES TOROS 3, EU:T:2017:673, § 27).

27 Inoltre, il regime di protezione contro l’evocazione di una DOP quale prevista all’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), Regolamento n. 1308/2013 è un regime di protezione oggettivo, dal momento che la sua attuazione non richiede di dimostrare l’esistenza di dolo o colpa (09/09/2021, C‑783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 68). Ne consegue che, ai fini dell’applicazione di tale norma, non è necessario dimostrare che il titolare del marchio avesse l’intenzione di evocare la denominazione protetta.

28 Nella fattispecie, è pacifico che i prodotti rivendicati dalla domanda di marchio contestata sono identici a quelli tutelati dalla DOP invocata. Si tratta, infatti, in entrambi i casi, di vini.

29 È altresì pacifico che il segno contestato è composto da otto lettere, sei delle quali (-M- A-R-O-N-E) riprendono nel medesimo ordine la quasi totalità delle lettere (sette in totale) di cui è composta la componente “AMARONE” della DOP “Amarone della Valpolicella”, componente che la Commissione di Ricorso ha già avuto modo di qualificare come una parte significativa di tale DOP.

30 Nonostante ciò, la Divisione di Opposizione ha ritenuto che nel caso di specie non sussistessero le condizioni necessarie per constatare l’evocazione della DOP nel segno contestato, in quanto non sarebbe sostenibile che “qualsivoglia termine che condivida alcune lettere con “AMARONE” costituisca un’evocazione della DOP” (cfr. pag. 9 della decisione impugnata). Secondo la Divisione di Opposizione, vi è solo un ridotto collegamento visivo e fonetico tra la DOP e il marchio contestato nella misura in cui essi condividono le ultime sei lettere di “SUMARONE” e “AMARONE”, mentre la differenza nella parte iniziale riveste una particolare importanza.

31 La Commissione non condivide le conclusioni della decisione impugnata, e ritiene, al contrario, che la fattispecie dell’evocazione sia ravvisabile nel presente caso.

32 Come innanzi accennato e come riconosciuto nella decisione impugnata, la Commissione di ricorso ha già avuto modo di qualificare la componente “AMARONE” come una parte significativa della DOP “Amarone della Valpolicella” (10/06/2021, R 2885/2019-2, Amicone / Amarone della Valpolicella et al., § 34-43). Al riguardo, si ritiene utile, a titolo di chiarezza, riprendere di seguito le principali considerazioni espresse al riguardo in tale decisione.

33 Il fatto che il termine “Amarone” sia protetto come menzione tradizionale e che non costituisca un’indicazione geografica non esclude che esso possa costituire una parte significativa della DOP “Amarone della Valpolicella”.

34 In primo luogo, se è vero che “Amarone” non costituisce un’indicazione geografica, è altrettanto vero che tale menzione tradizionale, a differenza di altre quali, ad esempio, “Classico”, “Fine”, “Vino dolce naturale”, “Novello, “Superiore”, ecc., è esclusivamente associata ai vini della Valpolicella e in particolare alla DOP “Amarone della Valpolicella”. Ciò si evince dalle stesse definizioni di “amarone” fornite nei dizionari di lingua italiana, quali ad esempio:

− Enol, Classico vino della Valpolicella, fatto con uve leggermente appassite; ha colore rosso intenso e sapore pieno e vellutato, leggermente amarognolo (Dizionario Nuovo DEVOTO-OLI);

− In enologia, vino recioto della Valpolicella, secco, di alto pregio, di colore rosso rubino intenso tendente al granato, sapore asciutto con sfumature amarognole (Dizionario Treccani). (10/06/2021, R 2885/2019-2, Amicone / Amarone della Valpolicella et al., § 34−36).

35 In secondo luogo, l’importanza del termine “Amarone” nella DOP “Amarone della Valpolicella” è di tutta evidenza se si constata che la protezione contro l’evocazione della componente geografica “Valpolicella” è assicurata dalla diversa DOP “Valpolicella”, anch’essa tutelata ai sensi dell’articolo 107, Regolamento (UE) n. 1308/2013. Se “Valpolicella” fosse l’unica componente significativa della DOP degna di tutela, non vi sarebbe alcuna necessità della DOP “Amarone della Valpolicella”, così come peraltro delle DOP “Recioto della Valpolicella” e “Valpolicella Ripasso” (10/06/2021, R 2885/2019-2, Amicone / Amarone della Valpolicella et al., § 37).

36 In terzo luogo, ritenere che “Amarone” non costituisca una parte significativa della DOP contrasta con la realtà del mercato e la percezione del pubblico dell’Unione europea, abituato alla frequente presentazione dei vini a DOP “Amarone della Valpolicella” semplicemente tramite l’utilizzo del termine “Amarone” tout court (10/06/2021, R 2885/2019-2, Amicone / Amarone della Valpolicella et al., § 38). Tale circostanza si evince peraltro da diversi documenti presentati dall’opponente, quali gli Allegati da 15 a 17 e da 19 a 22.

37 In quarto luogo, analogamente, nel caso 24/06/2019, R 400/2018-2, RECIOJITO / RECIOTO DI SOAVE et al., la Commissione ha stabilito che il termine “Recioto” (che, al pari di “Amarone”, è una menzione tradizionale protetta) costituisce una parte significativa, inter alia, della DOP “Recioto della Valpolicella”. La Commissione ha osservato, in particolare, che il termine “Recioto” non è un elemento generico di tale DOP, e che esso è degno di protezione allo stesso modo dell’indicazione geografica “Valpolicella”. Al riguardo, la Commissione ha affermato, richiamando per analogia la giurisprudenza in materia di indicazioni geografiche protette nel settore agroalimentare (14/12/2017, T-828/16, QUESO Y TORTA DE LA SERENA (fig.) / TORTA DEL CASAR et al., EU:T:2017:918, § 62), che fosse erroneo escludere l’evocazione ai sensi della normativa citata per il semplice fatto che la parte della DOP incorporata nel marchio non designasse un luogo geografico (10/06/2021, R 2885/2019-2, Amicone / Amarone della Valpolicella et al., § 39).

38 La Commissione ritiene che, nonostante la diversa formulazione terminologica dei testi legislativi, sia consentita un’applicazione analogica della giurisprudenza relativa alle DOP del settore agroalimentare non vitivinicolo a quelle del settore vitivinicolo in presenza di peculiari circostanze, come quelle della fattispecie, innanzi delineate, analogamente a quanto già avvenuto con altri termini non geografici protetti come DOP per vino (ad esempio: “vinho verde”, “cava”) (10/06/2021, R 2885/2019-2, Amicone / Amarone della Valpolicella et al., § 40-41).

39 Peraltro, l’intenzione del legislatore di non operare differenze in tal senso è stata definitivamente chiarita dal testo del “Regolamento Unico” attualmente vigente, che all’articolo 4 recita “Il presente titolo prevede un sistema unitario ed esaustivo di indicazioni geografiche che tutelano i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche, proprietà o reputazione aventi un legame con il loro luogo di produzione (…)”,  omettendo il riferimento al nome di un luogo geografico (i.e. “nome i una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali debitamente giustificati, di un Paese”), presente all’articolo 93, Regolamento (UE) n. 1308/2013.

40 Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione è dell’avviso che il marchio “SUMARONE”, per la sua elevata somiglianza con la parte significativa “Amarone” della DOP “Amarone della Valpolicella”, che gode di comprovata notorietà presso il pubblico dell’Unione europea, sia suscettibile di evocare tale DOP, per lo meno per i consumatori dell’Unione europea che non siano di lingua italiana, i quali opereranno un collegamento diretto e univoco tra il termine “SUMARONE” per vino e il vino a DOP “Amarone della Valpolicella”, per le ragioni esposte a continuazione.

41 È già stato rilevato che il pubblico dell’Unione europea ha familiarità con la presentazione dei vini a DOP “Amarone della Valpolicella” mediante il solo utilizzo del termine “Amarone”. Ne consegue che, in presenza di determinate circostanze, quali l’identità dei prodotti (vini), l’evocazione della componente “Amarone” si traduce nell’evocazione della DOP “Amarone della Valpolicella” nella percezione del pubblico.

42 Inoltre, il fatto che né la DOP invocata né la sua componente “Amarone” sia riprodotta integralmente nel marchio contestato non costituisce un criterio per escludere la fattispecie evocativa di cui all’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), Regolamento (UE) n. 1308/2013, e l’impatto di una desinenza identica non va trascurato (per analogia, 06/03/2024, R 1033/2023-2, DUTCH GENQUILA / TEQUILA (GI), § 30−31). Al riguardo, si ribadisce che può esservi “evocazione” anche in mancanza di un qualunque rischio di confusione presso il pubblico, essendo sufficiente che quest’ultimo stabilisca un nesso con il prodotto che fruisce della denominazione. Ne consegue che i principi giurisprudenziali applicabili alla comparazione dei marchi, quali quello secondo cui la parte iniziale di un marchio è normalmente in grado di attirare maggiormente l’attenzione del consumatore, non sono necessariamente trasponibili al confronto tra un marchio e una denominazione di origine, e la loro rilevanza non dev’essere sovrastimata.

43 Tenuto conto di quanto sopra, con riguardo al raffronto visivo e fonetico delle denominazioni a confronto, il fatto che il segno contestato comprenda la quasi totalità della componente “Amarone”, vale a dire “-MARONE”, con l’unica eccezione della prima lettera “A”, sostituita nel segno contestato dalle lettere “SU”, comportando peraltro il medesimo numero di sillabe, conferisce a tali componenti verbali una somiglianza manifesta (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 27; 21/01/2016, C-75/15, VERLADOS, EU:C:2016:35, § 38), la quale si traduce, tenendo conto della presenza dell’ulteriore parte “della Valpolicella” della DOP, in una somiglianza complessiva di grado medio.

44 Sotto l’aspetto concettuale, si segnala che “SUMARONE” è privo di significato per il pubblico di riferimento, sebbene non possa escludersi che, come indicato nella decisione impugnata, per il pubblico italiano, o meglio per una parte di esso, tale elemento verbale sia suscettibile di evocare un termine dialettale associabile al concetto italiano di “somaro”. In ogni caso, per lo meno per la restante parte del pubblico dell’Unione europea, non sussistono differenze concettuali di sorta tra il termine in questione e la DOP anteriore. Alla  luce  delle  precedenti  considerazioni,  tenuto  conto  delle  somiglianze  visive  e fonetiche riscontrate tra i segni, dovute all’incorporazione parziale della denominazione protetta nel segno contestato (in tal senso, 09/09/2021, C‑783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 66), l’impiego del marchio “SUMARONE” per vini è qualificabile come “evocazione” della DOP “Amarone della Valpolicella” che tutela prodotti identici, ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), Regolamento (UE) n. 1308/2013.

46 Il consumatore medio di riferimento, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, e in particolare quello di lingua non italiana, in presenza della denominazione “SUMARONE” per contraddistinguere vini, sarà indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, il vino che beneficia della denominazione di origine protetta “Amarone della Valpolicella”. La comprovata notorietà di cui gode la DOP in questione non fa che rafforzare, nella mente di tale consumatore, la creazione di un nesso diretto e univoco fra il marchio contestato (designante vini) e il vino il cui nome è protetto dalla DOP.



Conclusione

47 Posto che, contrariamente a quanto riscontrato nella decisione impugnata, l’impiego del marchio “SUMARONE” per vini è qualificabile come “evocazione” della DOP “Amarone della Valpolicella” per prodotti identici, ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), Regolamento (UE) n. 1308/2013, l’opponente ha invocato con successo l’articolo 8, paragrafo 6, RMUE in combinato disposto con la citata normativa UE sulla protezione delle indicazioni geografiche per i vini.

48 Ne consegue che il ricorso dev’essere accolto.

Spese

49 Conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, RMUE e all’ articolo 18, REMUE, la richiedente, quale parte soccombente, sopporta l’onere delle spese sostenute dall’opponente nei procedimenti di opposizione e di ricorso.

50 Per quanto riguarda il procedimento di ricorso, detto onere consta della tassa di ricorso di 720 EUR e delle spese per la rappresentanza professionale dell’opponente, pari a 550 EUR.

51 Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, la richiedente è tenuta a rimborsare la tassa di 320 EUR e le spese per la rappresentanza professionale dell’opponente, pari a 300 EUR. L’importo totale è fissato in 1 890 EUR.



Dispositivo



Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

1. La decisione impugnata è annullata;

2. La domanda di marchio è respinta per tutti i prodotti contestati;

3. La richiedente sopporterà le spese sostenute dall’opponente nei procedimenti di ricorso e di opposizione, per un importo complessivo di 1 890 EUR.


Firmato

H. Salmi

Firmato

C. Negro

Firmato

S. Martin


Cancelliere: Firmato

p.o. L. Benítez