Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 28-05-2025
Numero provvedimento: 978
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Autorizzazione paesaggistica - Compatibilità dell'intervento con le caratteristiche del vincolo - Valutazione coerente con la descrizione del decreto di vincolo - Individuazione da parte del decreto di vincolo di determinate coltivazioni come elementi caratterizzanti e valorizzanti il paesaggio tutelato - Provvedimento negativo impugnato che ritiene erroneamente la coltivazione di una vigna incompatibile con il vincolo paesaggistico imposto con decreto ministeriale richiamando l’ambiente naturale, di particolare pregio ambientale, sottoposto a tutela - Vigneti che si inseriscono perfettamente nel contesto paesaggistico e contribuiscono a costituirne l’insieme unico di particolare pregio ambientale sottoposto a tutela - Non legittimamente negabile l’autorizzazione paesaggistica proposta per una vigna che contribuirebbe a valorizzare il contesto paesaggistico così come preso in considerazione dal provvedimento che ha imposto il vincolo stesso.



SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2004 del 2024, proposto da
Masseria Giovanni Bellarosa S.A.R.L in persona del legale rappresentante pro tempore, Giuseppe Giovanni Bellarosa, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini e Lorenzo Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Montemiletto, in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Donato Cicenia e Vittorio Manganelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


nei confronti

Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro, non costituita in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

previa sospensione

a – del provvedimento del Comune di Montemiletto prot. n. 13149 del 04.10.2024 di diniego di autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del D.P.R. 31/2017, per un vitigno in Frazione Montaperto, Contrada Toppe, in catasto fl. 7 p.lle. 215, 217, 223, 224, 230, 232 e 1042;

b – del provvedimento del Comune di Montemiletto prot. n. 11174 del 26.08.2024, di comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990;

c – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montemiletto e del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


 

FATTO


Con ricorso notificato alle controparti il 3 dicembre 2024 e depositato il 6 dicembre 2024, parte ricorrente impugna il provvedimento comunale del 4 ottobre 2024 di diniego di autorizzazione paesaggistica semplificata per un vitigno.

Il Comune si costituisce in giudizio il 2 gennaio 2025 ed eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 parte ricorrente rinuncia all’istanza cautelare.

Il contraddittorio scritto tra le parti si svolge ritualmente e la causa è trattata, nel merito, all’udienza del 21 maggio 2025, venendo in decisione.



DIRITTO

 

Si deve premettere che il ricorrente aveva già chiesto, il 10 novembre 2023, un’autorizzazione paesaggistica semplificata per la coltivazione di un nuovo vigneto e che il Comune resistente, con provvedimento del 25 marzo 2024, aveva negato l’autorizzazione paesaggistica semplificata, richiamando i vincoli presenti sull’area secondo il piano urbanistico comunale.

Il provvedimento era stato impugnato al Tar di Salerno con il ricorso numero 904 del 2024 e il Tribunale amministrativo regionale, con la sentenza numero 1363 del 21 giugno 2024, aveva accolto il ricorso, annullando il provvedimento negativo in quanto motivato esclusivamente con le previsioni di cui all’articolo 62 delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale, che consentono il cambio di cultura cui non sarebbe riconducibile il taglio del bosco. Tuttavia la pubblica amministrazione avrebbe dovuto procedere alla valutazione dei soli profili paesaggistici al fine del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, piuttosto che a quelli urbanistici ed edilizi.

Con il provvedimento attualmente impugnato il Comune, dichiarando di voler ottemperare alla sentenza, considera che l’area interessata dall’intervento è sottoposta al vincolo di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1999, secondo il quale, essendo il territorio comunale inserito in un ambito collinare in cui la frazione di Montaperto crea un punto di belvedere sulla vallata ricca di complessi architettonici e di vaste aree coltivate a uliveti e vigneti che caratterizzano i luoghi, si impone l’obbligo di presentare alla regione o all’ente dalla stessa subdelegato la domanda di autorizzazione per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi.

L’area interessata dall’intervento sarebbe un’area boscata vincolata ex lege ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. g) del D.lgs. n. 42/2004 facente parte, al contempo, di quell’ambiente naturale che costituisce, con il paesaggio circostante ammirabile dal belvedere di Montaperto, “un unicum di particolare pregio ambientale” e quindi sottoposto, per l’appunto, a tutela paesaggistico-ambientale, laddove l’istante intenderebbe, al fine di impiantare il nuovo vigneto, tagliare e abbattere gli alberi con estirpazione delle ceppaie.

Pertanto il Comune ritiene che il vincolo individuerebbe un insieme unico da tutelare e preservare e, considerato che proprio la società interessata si era impegnata, mediante comunicazione di inizio lavori asseverata del 14 gennaio 2023, a procedere al rimboschimento dell’area in precedenza illecitamente divelta, ritenuto invalido il nullaosta della Comunità montana Partenio Valle di Lauro, in quanto rilasciato prima della necessaria autorizzazione paesaggistica, nega l’autorizzazione paesaggistica semplificata per la realizzazione del vigneto.

Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso.

Con una prima eccezione il Comune solleva la questione della inammissibilità dell’impugnazione avverso un atto esecutivo del giudicato precedentemente formatosi, per cui la contestazione avrebbe dovuto essere proposta mediante un giudizio di ottemperanza.

L’eccezione è infondata perché parte ricorrente non deduce la violazione del giudicato, ma impugna, per motivi di illegittimità propri, il provvedimento adottato dal Comune in seguito all’esito del precedente giudizio.

Con una seconda questione preliminare, il Comune eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto nei confronti di un provvedimento applicativo del vincolo paesaggistico imposto con decreto ministeriale del 21 dicembre 1999, senza l’impugnazione del decreto impositivo del vincolo.

L’eccezione è infondata perché parte ricorrente non contesta il vincolo paesaggistico imposto con il decreto ministeriale del 21 dicembre 1999, ma impugna il provvedimento negativo deducendo la compatibilità con il vincolo dell’intervento agricolo proposto.

Nel merito, con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente deduce il travisamento del vincolo paesaggistico, atteso che il compendio rurale vincolato avrebbe destinazione rurale produttiva, caratterizzata da vaste aree coltivate a uliveti e vigneti, come attesterebbe lo specifico vincolo ministeriale. Infatti il decreto ministeriale di vincolo del 21 dicembre 1999 richiama espressamente “le vaste aree coltivate ad uliveti e vigneti che caratterizzano i luoghi e definiscono armoniche valenze espressive dal punto di vista paesaggistico, costituendo con l’ambiente naturale un unicum di particolare pregio”. Il vigneto, quindi, sarebbe perfettamente coerente con il vincolo paesaggistico.

Il motivo è fondato e assorbente.

Il provvedimento negativo impugnato ritiene, erroneamente, la coltivazione di una vigna incompatibile con il vincolo paesaggistico imposto con il decreto ministeriale del 21 dicembre 1999, richiamando l’ambiente naturale, di particolare pregio ambientale, sottoposto a tutela.

In realtà, dalla descrizione testuale del vincolo contenuta nel decreto ministeriale richiamato, si desume che la bellezza del paesaggio deriva, tra l’altro, oltre che dai complessi architettonici, anche dalle vaste aree coltivate ad uliveti e vigneti che caratterizzano i luoghi e definiscono armoniche valenze espressive dal punto di vista paesaggistico. Pertanto, i vigneti si inseriscono perfettamente nel contesto paesaggistico e contribuiscono a costituirne l’insieme unico di particolare pregio ambientale sottoposto a tutela. Ne deriva che non è legittimamente negabile l’autorizzazione paesaggistica proposta per una vigna che contribuirebbe a valorizzare il contesto paesaggistico, così come preso in considerazione dal provvedimento che ha imposto il vincolo stesso.

Vero è che il provvedimento impugnato richiama anche la necessità di tutelare le aree boscate situate nel territorio sottoposto a vincolo.

Quest’ultima considerazione, tuttavia, non può giustificare il diniego assoluto di autorizzazione paesaggistica alla coltivazione di un vigneto, essendo sufficiente, per la legittima tutela del paesaggio, imporre alla parte privata interessata di non tagliare e abbattere gli alberi esistenti, in tal modo salvaguardando le aree boscate.

Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto, con l’annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese processuali, tenuto conto della particolarità del caso concreto, devono essere interamente compensate tra le parti.



PER QUESTI MOTIVI


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

Raffaele Esposito, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Antonio Andolfi
 

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo