Modifica del decreto del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 20 dicembre 2024, n. 672816 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i vini dealcolati”.
(D.M. 14/05/2025, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare)
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA, in particolare, la Parte II dell’allegato VII del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce: “le categorie di prodotti vitivinicoli di cui al punto 1) e ai punti da 4) a 9) possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, dopo aver raggiunto pienamente le rispettive caratteristiche descritte in tali punti;
VISTA, in particolare, la Parte I, sezione E, dell’allegato VIII del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che definisce i “Processi di dealcolizzazione”;
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (nel seguito TUA) e, in particolare, gli articoli 27, 28, 33 e 33-ter, concernenti, rispettivamente, l’ambito applicativo dell’imposta sull’alcole, i depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche, il relativo accertamento dell’accisa;
VISTO il decreto ministeriale 20 dicembre 2024, n.672816 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss. mm. e ii. del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i vini dealcolati”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale è stato nominato Ministro delle dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: l’On. Francesco Lollobrigida;
RITENUTO necessario integrare e modificare le modalità di produzione, detenzione, l’etichettatura delle categorie di prodotti vitivinicoli che possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolazione totale o parziale;
ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 7 maggio 2025;
DECRETA
Art. 1
(Modifiche al decreto ministeriale 20 dicembre 2024, n. 672816 - modalità di esecuzione)
1. Al fine di semplificare il processo produttivo dei vini dealcolati, all’articolo 2 del decreto ministeriale n. 672816 del 20 dicembre 2024, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. A conclusione del processo di dealcolazione parziale e/o totale è possibile effettuare sui prodotti ottenuti le pratiche ed i trattamenti enologici di cui al regolamento delegato (UE) 2019/934. La gassificazione dei vini dealcolati e parzialmente dealcolati può avvenire negli stabilimenti promiscui di cui all’articolo 14 della legge n. 238 del 12 dicembre 2016 purché tali processi di gassificazione siano preventivamente comunicati all’ICQRF. Nel caso in cui la gassificazione dei prodotti dealcolati avvenga negli stabilimenti in cui si producono vini spumanti elaborati con saccarosio, la comunicazione preventiva può essere fatta congiuntamente alla elaborazione di vino spumante».
2. Al fine di semplificare il processo dealcolazione e i relativi controlli, all’articolo 2 del decreto ministeriale n. 672816 del 20 dicembre 2024, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il processo di dealcolazione, parziale e/o totale, avviene in stabilimenti o in locali dotati di registro dematerializzato di cui all’articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1308/2013 e di licenza di deposito fiscale nel settore dell’alcool etilico e/o dei prodotti alcolici intermedi e/o nel settore del vino di cui all’articolo 28, comma 1, rispettivamente lettera a), punto 1), e/o lettera b) e/o d) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Tali stabilimenti o locali garantiscono che la soluzione idroalcolica ottenuta dal processo di dealcolazione circoli in circuito separato, chiuso e monitorato, in conformità alle procedure di cui all’articolo 33 commi 1, 4 e 7 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e ss.mm. e ii.».
Il presente decreto è inviato agli organi di controllo, ed è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
On.le Francesco Lollobrigida
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)