Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto dirigenziale
Data provvedimento: 05-06-2025
Numero provvedimento: 250803
Tipo gazzetta: Nessuna

Autorizzazione all’organismo denominato “Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia”, registrata in ambito Unione europea.

(Decreto 05/06/2025, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare)


 

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI



IL DIRETTORE GENERALE


 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il Regolamento (CE) n. 813 della Commissione del 17 aprile 2000 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia”

Visto il Regolamento (UE) n. 1279 della Commissione del 9 dicembre 2013 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;

Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

Visto il decreto n. 246874 del 3 giugno 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale l’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.”, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia”;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 7 giugno 2022, come disposto dal decreto sopra citato;

Vista la nota del 15 aprile 2025, con la quale il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia ha confermato l’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta “Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia”;

Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti dall’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.”, approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la denominazione di origine protetta “Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia”;



DECRETA



Articolo 1

(Autorizzazione)

L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” con sede in Reggio Emilia, via Ferruccio Ferrari n. 6, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la denominazione di origine protetta “Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 813 del 17 aprile 2000;



Articolo 2

(Obblighi del soggetto autorizzato)

1. L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

2. L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.

3. L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.

4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

5. L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.

 

Articolo 3

(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 7 giugno 2025.

2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare l’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.

3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione l’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.



Articolo 4

(Vigilanza)

L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Emilia- Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.



Articolo 5

(Obblighi di comunicazione)

1. L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.

2. L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.

3. L’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

 

Articolo 6

(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L’inosservanza, da parte dell’“Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Soc. Coop.”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e 
delle foreste.



Il Direttore Generale

Stefano Vaccari

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)