Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 05-06-2025
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 05-06-2025

Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Isla de Menorca / Illa de Menorca].

(Comunicazione 05/06/2025, pubblicata in G.U.U.E. 5 giugno 2025, n. C)


COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Isla de Menorca / Illa de Menorca»

PGI-ES-A0870-AM02 — 10.3.2025

1.   Nome del prodotto

Isla de Menorca

Illa de Menorca

2.   Tipo di indicazione geografica

☐ Denominazioni di origine protetta (DOP)

☒ Indicazione geografica protetta (IGP)

☐ Indicazione geografica (IG)

3.   Settore

☐ Prodotti agricoli

☒ Vini

☐ Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Spagna

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Ministero dell'Agricoltura, dell'alimentazione e dell'ambiente)

Dirección General de la Industria Alimentaria (Direzione generale dell'Industria alimentare)

Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica (Sottodirezione generale della Qualità distintiva e dell'Agricoltura biologica)

6.   Qualifica come modifica ordinaria

Motivazione:

L'inclusione delle varietà Garnacha blanca e Garnacha tinta come varietà idonee alla produzione dell'IGP «Isla de Menorca» è giustificata dal prestigio che esse apporteranno ai vini dell'IGP, come testimoniato dai riconoscimenti e dai premi ottenuti dai vini elaborati a partire da tali varietà. La loro inclusione genera inoltre un impatto economico positivo sulle cantine registrate.

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

AGGIUNTA DI NUOVE VARIETÀ

Descrizione:

Vengono aggiunti i vitigni Garnacha blanca e Garnacha tinta come varietà di uve da vino a bacca bianca e rossa, rispettivamente.

La modifica interessa la sezione 6 del disciplinare di produzione e la sezione 7 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 2024/1143, in quanto non comprende un cambiamento del nome o dell'uso del nome o della categoria di prodotti designati dall'indicazione geografica, non incide sul legame e non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome

Isla de Menorca

Illa de Menorca

2.   Tipo di indicazione geografica

IGP — Indicazione geografica protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

3.1.   Codice della nomenclatura combinata

— 22 — BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vino rosso e rosato

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Vino rosso: color ciliegia brillante. Rotondo, medio, ben strutturato ed equilibrato in bocca.

Vino rosato: color ciliegia, lucente, untuoso al palato. Presenta aromi di frutti rossi (prugne e fragole), di media intensità e di elevata persistenza retronasale.

Per i vini con un tenore di zuccheri ≤ 5 g/l (glucosio + fruttosio), il tenore di anidride solforosa è ≤ 150 mg/l per i vini rossi e ≤ 200 mg/l per i vini rosati; se il tenore di zuccheri è > 5 g/l, il tenore di anidride solforosa è ≤ 200 mg/l per i vini rossi e ≤ 250 mg/l per i vini rosati.

Per i vini invecchiati, l’acidità volatile massima è di 14,33 mEq/l; essa aumenta di 1 mEq/l per ciascun grado di titolo alcolometrico superiore all’11 %.

I limiti non specificati devono essere conformi alla normativa dell’UE in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 12

— Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 13,33

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

2.   Vino bianco

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Colore dal giallo pallido al giallo dorato con riflessi verdolini. Saporiti, fruttati, freschi, secchi, di elevata intensità e persistenza in bocca.

Per i vini con un tenore di zuccheri ≤ 5 g/l (glucosio + fruttosio), il tenore di anidride solforosa è ≤ 200 mg/l; se il tenore di zuccheri è > 5 g/l, quello di anidride solforosa è ≤ 250 mg/l.

Per i vini invecchiati, l’acidità volatile massima è di 14,33 mEq/l; essa aumenta di 1 mEq/l per ciascun grado di titolo alcolometrico superiore all’11 %.

I limiti non specificati devono essere conformi alla normativa dell’UE in vigore.
Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11,5

— Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 13,33

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche essenziali

1. Limitazione pertinente alla vinificazione

Per l'estrazione del mosto o del vino e per la separazione dalle vinacce devono essere applicate pressioni adeguate. La resa deve essere inferiore a 70 litri di vino per 100 kg di uve.

Il limite in litri di vino per 100 kg di uve può essere modificato in casi debitamente giustificati, previa autorizzazione del CIM, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta degli interessati. La modifica deve essere effettuata prima della vendemmia, applicando i necessari controlli, e non può superare i 74 litri di vino per 100 kg di uve.

2. Pratica colturale

La vigna deve essere condotta ad alberello o a spalliera.

5.2.   Rese massime

1. 8 000 kg di uva per ettaro

2. 56 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve e del vino ammesso a beneficiare della menzione «Illa de Menorca / Isla de Menorca» comprende tutti i comuni dell'isola di Minorca.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

CABERNET SAUVIGNON

CHARDONNAY

GARNACHA BLANCA

GARNACHA TINTA

MACABEO - VIURA

MALVASIA AROMÁTICA - MALVASÍA DE BANYALBUFAR

MERLOT

MOLL - PENSAL BLANCA

MONASTRELL

MOSCATEL DE ALEJANDRÍA

PARELLADA

SYRAH

TEMPRANILLO

8.   Descrizione del legame/dei legami

Il legame si basa sulla reputazione acquisita in poco tempo sul mercato, testimoniata dalle vendite a livello nazionale e internazionale, tenuto conto del fatto che la nuova era dei vini di Minorca ha avuto inizio circa 25 anni fa.

Vendite: 88,49 % nelle isole Baleari, 7 % nel resto della Spagna, 0,23 % nell'UE, 2,25 % in America, 2,03 % in Cina.

L'attuale reputazione del vino tutelato dall'IG «VTIM» è dovuta alla tipologia dei vitigni coltivati che, sebbene tradizionali, hanno assunto le caratteristiche conferite dai terreni calcarei e silicei poco profondi e aerati della zona geografica. Le vigne, sferzate dal vento del nord che apporta microelementi e le rende particolarmente resistenti, presentano rese poco elevate che raramente raggiungono i 2 000 kg/ha.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Tutti i prodotti che beneficiano della menzione «Illa de Menorca / Isla de Menorca» devono essere muniti di etichette recanti un numero di controllo ufficiale assegnato dal Consiglio insulare di Minorca.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.caib.es/sites/qualitatagroalimentaria/ca/vi_de_la_terra_illa_de_menorca-46262/