Modifica al decreto ministeriale 2 dicembre 2024 n. 635212 recante “Disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell’intervento settoriale vitivinicolo investimenti.”: proroga date di presentazione delle domande e di definizione della graduatoria - Giugno 2025.
(Decreto 29/05/2025, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare)
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
VISTO il decreto ministeriale 2 dicembre 2024 n. 635212 recante “Disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell’intervento settoriale vitivinicolo investimenti.”;
VISTO, in particolare, l’articolo 4, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 2 dicembre 2024, i quali fissano, rispettivamente, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per l’intervento degli investimenti ed il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle domande a seguito del completamento dell’istruttoria;
VISTO, in particolare, l’articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre 2024, il quale dispone che “I termini riportati nel presente decreto possono essere modificati con decreto dipartimentale, su richiesta delle Regioni sentiti gli Organismi pagatori”;
VISTO il decreto dipartimentale 14 aprile 2025, n. 170040, recante “Modifica al decreto ministeriale 2 dicembre 2024 n. 635212 recante “Disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell’intervento settoriale vitivinicolo investimenti.”: proroga date di presentazione delle domande e di definizione della graduatoria.”
CONSIDERATA la richiesta formulata dal Coordinatore della Commissione Politiche Agricole, con la nota prot. n. 263708 del 28 maggio 2025 della Regione Veneto, di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per l’intervento investimenti e, conseguentemente, il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle medesime domande;
TENUTO CONTO della nota prot. n. 43262 del 28 maggio 2025 di Agea Coordinamento riportante il parere favorevole della maggior parte degli Organismi pagatori per quanto riguarda la richiesta di proroga in parola;
RAVVISATA la necessità di dare seguito alle richieste della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di garantire un efficace ricorso all’intervento;
DECRETA
Art.1
1. L’articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale 2 dicembre 2024 n. 635212, è sostituito dal seguente:
1. La domanda di aiuto è presentata entro il 30 marzo di ogni anno, secondo modalità stabilite da Agea d’intesa con le Regioni. Dette modalità garantiscono l’apertura del sistema informatico almeno due mesi (60 giorni) prima del termine della presentazione delle domande. Per l’annualità 2025/2026 la domanda di aiuto è presentata entro il 13 giugno 2025.
2. L’articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 2 dicembre 2024 n. 635212, è sostituito dal seguente:
4. Le Regioni che applicano criteri di priorità, successivamente all’esame delle domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al precedente comma 2, attribuiscono alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata e definiscono, entro il 30 giugno di ogni anno, la graduatoria di finanziabilità. Entro 15 giorni dalla definizione della graduatoria, le Regioni comunicano ai richiedenti l’esito dell’istruttoria. Per l’annualità 2025/2026 la graduatoria di finanziabilità è definita entro il 30 gennaio 2026.
3. Il decreto dipartimentale 14 aprile 2025, n. 170040, è abrogato.
Il presente decreto è inviato all’Organo di controllo per la registrazione.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Giuseppe Blasi
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)