Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1092 della Commissione, del 2 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 al fine di aggiornare l’elenco delle sostanze attive approvate o che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(Regolamento (UE) 02/06/2025, n. 2025/1092, pubblicato in G.U.U.E. 3 giugno 2025, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione elenca le sostanze attive approvate o che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2) Per le sostanze attive Adoxophyes orana granulovirus, acido L-ascorbico, Bacillus firmus ceppo I-1582, Bacillus pumilus QST 2808, bispyribac, cromafenozide, dodemorf, fenpirazamina, flubendiamide, flumetralin, gamma-cyhalothrin, meptildinocap, metaflumizone, penflufen, oli vegetali/olio di citronella, pyridalil, spinetoram, spiromesifen, spirotetramat e virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza, attualmente elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, le domande di rinnovo non sono state presentate o sono state presentate ma successivamente ritirate e, a seguito della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione, tali sostanze attive non sono più approvate o considerate approvate. Per motivi di chiarezza e trasparenza è pertanto opportuno sopprimere tali sostanze attive dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(3) I ceppi T11 e IMI 206040 di Trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum) sono elencati insieme come un’unica voce nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Per il ceppo IMI 206040 non è stata presentata una domanda di rinnovo e, a seguito della scadenza del periodo di approvazione, tale ceppo non è più considerato approvato. Per motivi di chiarezza e trasparenza è pertanto opportuno sopprimere tale ceppo dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(4) L’acido caprico, l’acido caprileico, gli acidi grassi C7-C18 e i sali di potassio insaturi C18, gli esteri metilici degli acidi grassi C8-C10 (decanoato di metile e ottanoato di metile), l’acido laurico, l’acido oleico e l’acido pelargonico sono elencati insieme come un’unica voce nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Per gli esteri metilici degli acidi grassi C8-C10 (decanoato di metile e ottanoato di metile), l’acido laurico e l’acido oleico non sono state presentate domande di rinnovo e, a seguito della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione, tali sostanze attive non sono più considerate approvate. Per motivi di chiarezza e trasparenza è pertanto opportuno sopprimere tali sostanze attive dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
1. la parte A è così modificata:
(1) la voce 240 «Oli vegetali/olio di citronella» e la voce 264 «Dodemorf» sono soppresse;
(2)
a) la voce 204 «Trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum)» è sostituita dalla voce seguente:
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Numero |
Nome comune, Numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
|
«204 |
Trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum) Ceppo: T-11 Raccolta delle colture: n. Raccolta spagnola di colture tipo CECT 20498, identiche a IMI 352941 |
Non pertinente |
Impurezze non rilevanti |
1° maggio 2009 |
30 novembre 2026 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sul Trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum) T-11 (SANCO/1841/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.»; |
b) la voce 230 «Acidi grassi da C7 a C20» è sostituita dalla voce seguente:
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Numero |
Nome comune, Numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (2) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
|
«230 |
Acidi grassi da C7 a C20 N. CAS 112-05-0 (acido pelargonico) N. CAS 67701-09-1 (acidi grassi C7-C18 e sali di potassio insaturi C18) 124-07-2 (acido caprileico) 334-48-5 (acido caprico) N. CIPAC non attribuito |
Acido nonanoico Acido caprileico, acido caprico (ISO in tutti i casi) Acido ottanoico, acido decanoico (IUPAC in tutti i casi) |
≥ 889 g/kg (acido pelargonico) ≥ 838 g/kg acidi grassi |
1° settembre 2009 |
1° dicembre 2026 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida, acaricida, erbicida e fitoregolatore. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sugli acidi grassi (SANCO/2610/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.»; |
2. nella parte B sono soppresse le voci seguenti:
(1) voce 1 «Bispyribac»;
(2) voce 25 «Fenpirazamina»;
(3) voce 26 «Adoxophyes orana granulovirus»;
(4) voce 30 «Virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza»;
(5) voce 36 «Bacillus firmus ceppo I-1582»;
(6) voce 41 «Spiromesifen»;
(7) voce 55 «Penflufen»;
(8) voce 60 «Spirotetramat»;
(9) voce 64 «Pyridalil»;
(10) voce 66 «Acido L-ascorbico»;
(11) voce 67 «Spinetoram»;
(12) voce 74 «Flubendiamide»;
(13) voce 75 «Bacillus pumilus QST 2808»;
(14) voce 78 «Metaflumizone»;
(15) voce 80 «Meptildinocap»;
(16) voce 81 «Cromafenozide»;
(17) voce 82 «Gamma-cyhalothrin»;
3. nella parte E la voce 1 «Flumetralin» è soppressa.
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(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.
(2) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.