Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 02-06-2025
Numero provvedimento: 1092
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 03-06-2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1092 della Commissione, del 2 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 al fine di aggiornare l’elenco delle sostanze attive approvate o che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(Regolamento (UE) 02/06/2025, n. 2025/1092, pubblicato in G.U.U.E. 3 giugno 2025, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione elenca le sostanze attive approvate o che sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2) Per le sostanze attive Adoxophyes orana granulovirus, acido L-ascorbico, Bacillus firmus ceppo I-1582, Bacillus pumilus QST 2808, bispyribac, cromafenozide, dodemorf, fenpirazamina, flubendiamide, flumetralin, gamma-cyhalothrin, meptildinocap, metaflumizone, penflufen, oli vegetali/olio di citronella, pyridalil, spinetoram, spiromesifen, spirotetramat e virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza, attualmente elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, le domande di rinnovo non sono state presentate o sono state presentate ma successivamente ritirate e, a seguito della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione, tali sostanze attive non sono più approvate o considerate approvate. Per motivi di chiarezza e trasparenza è pertanto opportuno sopprimere tali sostanze attive dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(3) I ceppi T11 e IMI 206040 di Trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum) sono elencati insieme come un’unica voce nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Per il ceppo IMI 206040 non è stata presentata una domanda di rinnovo e, a seguito della scadenza del periodo di approvazione, tale ceppo non è più considerato approvato. Per motivi di chiarezza e trasparenza è pertanto opportuno sopprimere tale ceppo dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(4) L’acido caprico, l’acido caprileico, gli acidi grassi C7-C18 e i sali di potassio insaturi C18, gli esteri metilici degli acidi grassi C8-C10 (decanoato di metile e ottanoato di metile), l’acido laurico, l’acido oleico e l’acido pelargonico sono elencati insieme come un’unica voce nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Per gli esteri metilici degli acidi grassi C8-C10 (decanoato di metile e ottanoato di metile), l’acido laurico e l’acido oleico non sono state presentate domande di rinnovo e, a seguito della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione, tali sostanze attive non sono più considerate approvate. Per motivi di chiarezza e trasparenza è pertanto opportuno sopprimere tali sostanze attive dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2025


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1. la parte A è così modificata:

    (1) la voce 240 «Oli vegetali/olio di citronella» e la voce 264 «Dodemorf» sono soppresse;

    (2) 

     a) la voce 204 «Trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum)» è sostituita dalla voce seguente:

Numero

Nome comune, Numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«204

Trichoderma atroviride

(precedentemente T. harzianum)

Ceppo: T-11

Raccolta delle colture: n.

Raccolta spagnola di colture tipo CECT 20498, identiche a IMI 352941

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1° maggio 2009

30 novembre 2026

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sul Trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum) T-11 (SANCO/1841/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.»;

    
    b) la voce 230 «Acidi grassi da C7 a C20» è sostituita dalla voce seguente:

Numero

Nome comune,

Numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (2)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«230

Acidi grassi da C7 a C20

N. CAS 112-05-0 (acido pelargonico)

N. CAS 67701-09-1 (acidi grassi C7-C18 e sali di potassio insaturi C18)

124-07-2 (acido caprileico)

334-48-5 (acido caprico)

N. CIPAC non attribuito

Acido nonanoico

Acido caprileico, acido caprico (ISO in tutti i casi)

Acido ottanoico, acido decanoico (IUPAC in tutti i casi)

≥ 889 g/kg (acido pelargonico)

≥ 838 g/kg acidi grassi

1° settembre 2009

1° dicembre 2026

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida, acaricida, erbicida e fitoregolatore.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sugli acidi grassi (SANCO/2610/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.»;

2. nella parte B sono soppresse le voci seguenti:

(1) voce 1 «Bispyribac»;

(2) voce 25 «Fenpirazamina»;

(3) voce 26 «Adoxophyes orana granulovirus»;

(4) voce 30 «Virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza»;

(5) voce 36 «Bacillus firmus ceppo I-1582»;

(6) voce 41 «Spiromesifen»;

(7) voce 55 «Penflufen»;

(8) voce 60 «Spirotetramat»;

(9) voce 64 «Pyridalil»;

(10) voce 66 «Acido L-ascorbico»;

(11) voce 67 «Spinetoram»;

(12) voce 74 «Flubendiamide»;

(13) voce 75 «Bacillus pumilus QST 2808»;

(14) voce 78 «Metaflumizone»;

(15) voce 80 «Meptildinocap»;

(16) voce 81 «Cromafenozide»;

(17) voce 82 «Gamma-cyhalothrin»;

3. nella parte E la voce 1 «Flumetralin» è soppressa.

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(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.

(2)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.