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Settore vinicolo - Agevolazioni - Impugnazione di graduatorie e atti amministrativi relativi a bandi per l'accesso a contratti di filiera nel settore agricolo - Accordo di filiera per l’esecuzione del programma denominato “Abruzzo Sostenibile - Molise Green. La Filiera Della Sostenibilità” - Ricorsi amministrativi - Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse - Rimodulazione del PNRR e scorrimento delle graduatorie come causa di sopravvenuta carenza di interesse - Diritto di accesso agli atti e tempestività della risposta - Principio di imparzialità e motivazione dei provvedimenti - Dichiarazione di rinuncia al ricorso.



SENTENZA


 

sul ricorso numero di registro generale 3479 del 2024, proposto da
Consorzio Tutela Vini D'Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale soggetto proponente, in forza di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito tramite l’accordo di filiera per l’esecuzione del programma denominato “Abruzzo sostenibile - Molise green. la filiera della sostenibilità”, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano La Morgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti

Società La Cesenate Conserve Alimentari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano e Corrado Maria Dones, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
O.P. (Organizzazione di Produttori) Apol Industriale S.C.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio D'Aloia e Gianmaria Maffezzoni, con domicilio eletto presso lo studio Antonio D'Aloia in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11;
Unaprol - Consorzio Olivicolo Italiano e C.D. Filiera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Sara Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Green Farmers Group Soc. Cons. Agr. a r.l., Finoliva Global Service S.p.A. Società Benefit, Unaprol S.C.P.A., Cooperativa Produttori Arborea - Società Agricola, Trentingrana - Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini Società Cooperativa Agricola, Ciavolino Roma International S.r.l., A.T.I. - Capofila Spinosa S.p.A., Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, Amico Bio Società Cooperativa Agricola, Le Carni Pugliesi - Società Consortile Agricola a r.l., Italia Ortofrutta - Società Consortile a r.l., Orogel Società Cooperativa Agricola, Cantine Due Palme - Società Cooperativa Agricola, Azienda Agricola Casa Divina Provvidenza S.r.l. - Società Agricola, O.P. Meridia Società Cooperativa Agricola a r.l., Caseificio Cirigliana S.r.l., Persea Castello Società Agricola S.r.l., Cooperativa Agricola Mercato Contadino delle Terreverdi Teramane e Croce del Vento S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;


per l'annullamento

- del Decreto del D.G. del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0633056/2023 del 15 novembre 2023, pubblicato in data 12 gennaio 2024, concernente la graduatoria definitiva dei Programmi ammessi a valutazione, presentati ai sensi dell'Avviso n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato dal successivo avviso pubblico prot. n. 0324845 del 21 luglio 2022, e relativi allegati, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 0673777 del 22 dicembre 2021, e della graduatoria allegata al Decreto;

- della nota del M.A.S.A.F. - PQAI 03 - Prot. Uscita n. 0082783 del 20 febbraio 2024, nonché di tutti gli ulteriori atti inerenti al relativo procedimento, comunque denominati, conosciuti a seguito di accesso agli atti in data 26 gennaio 2024;

- del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0342515 del 30 giugno 2023, pubblicato in pari data, di approvazione della graduatoria provvisoria, inerente ai programmi presentati nell'ambito della procedura indetta con avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato dal successivo avviso pubblico prot. n. 0324845 del 21 luglio 2022, e relativi allegati, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 0673777 del 22 dicembre 2021 e della graduatoria stessa;

- dell'Avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato a seguito dell'avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0324845 del 21 luglio 2022 e dei relativi allegati;

- del Verbale di Riesame n. 2 del 19 ottobre 2023 della Commissione di valutazione dei “contratti di filiera V bando”, nominata con D.M. n. 621652 del 5 dicembre 2022;

- di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio de Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste e di Societa' La Cesenate Conserve Alimentari e di O.P. (Organizzazione di Produttori) Apol Industriale S.C.A. e di Unaprol - Consorzio Olivicolo Italiano e di C.D. Filiera S.r.l.;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1. Con ricorso notificato il 7 marzo 2024, tempestivamente depositato, il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, in qualità di soggetto proponente in forza di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito tramite l’accordo di filiera per l’esecuzione del programma denominato “Abruzzo Sostenibile - Molise Green. La Filiera Della Sostenibilità”, ha esposto, in punto di fatto, di aver partecipato alla procedura di selezione indetta dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con avviso pubblico n. 0182458 del 22 aprile 2022, successivamente modificato dall’avviso pubblico n. 0324752 del 21 luglio 2022, recante le “caratteristiche, le modalità e le forme di presentazione delle domande di accessi ai contratti di filiera e distretto di cui al D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021”.

Al programma presentato dal Consorzio ricorrente veniva attribuito un punteggio complessivo di 83,83 con un contributo ammesso di € 28.060.000,00, e assegnazione della 161esima posizione nella graduatoria provvisoria, collocazione non utile al conseguimento dei benefici di che trattasi per carenza dei fondi disponibili.

Con nota prot. n. 106 del 4 luglio 2023, Consorzio ricorrente formulava istanza di accesso agli atti, al fine di presentare una richiesta di riesame della propria domanda, ai sensi dell’art. 9, comma 5, dell’Avviso, ottenendo tuttavia riscontro dall’Amministrazione soltanto il 23 novembre 2023, ossia, una volta decorsi i termini previsti dal Decreto Dirigenziale del 30 giugno 2023 per la presentazione della domanda di riesame in questione.

Con la graduatoria definitiva del 12 gennaio 2024, pur confermandosi il punteggio assegnato, il Consorzio veniva collocato al 168° posto, in posizione non utile al conseguimento dei benefici de quibus.

Ciò premesso, con il ricorso in epigrafe, il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, nella qualità suindicata, deducendo che la Commissione avrebbe errato nell’attribuzione dei punteggi, ha impugnato i provvedimenti suindicati, articolando le seguenti censure sinteticamente enunciate.

1.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.M. 0673777 del 22 dicembre 2021, del D.M. n. 1192/2016, dell’Avviso pubblico del 22 aprile 2022 e della Legge n. 289/2002 - eccesso di potere per sviamento, errore di fatto, manifesta illogicità ed incoerenza in relazione all’indebita ed illegittima esclusione del Programma del ricorrente dalla successiva fase del procedimento, poiché il Decreto Dirigenziale del 15.11.2023 aggiungerebbe un ulteriore requisito, affinché i soggetti beneficiari possano essere ammessi a presentare la proposta definitiva, ossia il collocamento dei Programmi in graduatoria utile.

1.2. Con il secondo motivo, è stata lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione e dell’art. 1 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., in relazione al principio di imparzialità dell’attività della Pubblica Amministrazione, dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., in relazione al principio della motivazione dei provvedimenti amministrativi, dell’art. 22 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., in relazione al diritto di accesso agli atti ammnistrativi - eccesso di potere per sviamento, errore di fatto, manifesta illogicità ed irragionevolezza, carenza di istruttoria e di motivazione, in relazione all’istanza di acquisizione delle schede di valutazione formulata con nota prot. 104 del 4 luglio 2023 e reiterata con nota prot. 108 del 6 luglio 2023, con nota prot. 117 del 20 luglio 2023 e con p.e.c. del legale del 4 agosto 2023 - mancato rispetto del principio di trasparenza, del principio di affidamento, del principio di non discriminazione e di quello di correttezza, in quanto l’Amministrazione avrebbe compromesso in modo determinante il diritto della parte ricorrente di richiedere e ottenere il riesame della propria domanda, trasmettendo al Consorzio le schede di valutazione relative al Programma oggetto di istanza di accesso agli atti con un ritardo di oltre quattro mesi e mezzo dalla prima richiesta.

1.3. Con il terzo motivo, è stata censurata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione e dell’art. 1 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., in relazione al principio di imparzialità dell’attività della Pubblica Amministrazione, dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., in relazione al principio della motivazione dei provvedimenti amministrativi, degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.m in relazione al diritto di accesso agli atti ammnistrativi - eccesso di potere per sviamento, errore di fatto, manifesta illogicità ed irragionevolezza, carenza di istruttoria e di motivazione e/o motivazione apparente, in relazione all’istanza di accesso agli atti di cui alla nota prot. 21 del 26 gennaio 2024 - mancato rispetto del principio di trasparenza, del principio di affidamento, del principio di non discriminazione e di quello di correttezza, perché il rifiuto opposto dall’Amministrazione all’ostensione della documentazione, chiesta dal Consorzio ricorrente con nota prot. 21 del 26.01.2024, deriverebbe dalla circostanza per cui la legittimazione all'accesso non può essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata, sicché, una volta accertato il collegamento tra l'interesse e il documento, ogni ulteriore indagine sull'utilità ed efficacia del documento stesso in prospettiva di tutela giurisdizionale ovvero sull'esistenza di altri strumenti di tutela eventualmente utilizzabili è del tutto ultronea.

1.4. Con il quarto motivo, è stato dedotto l’eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, contraddittorietà, errore di fatto, sviamento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, in relazione all’erronea, incoerente e illogica valutazione operata dalla Commissione sul Programma presentato dal ricorrente - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 del D.M. n. 0673777/2021, dell’art. 10 del D.M. n. 1192/2016, dell’art. 9 dell’Avviso pubblico, del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanza 15.07.2021, poiché alla luce di quanto risultante dalle griglie di valutazione, la Commissione avrebbe valutato in modo inattendibile e incoerente il Programma presentato dalla parte ricorrente con riferimento ai parametri “Impatto del Programma sul mercato di riferimento” e “Capacità del Programma di intercettare, sviluppare e valorizzare le specificità della filiera”.

1.5. Per tali motivi, il Consorzio ricorrente ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse.

2. In data 29 marzo 2024 si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale, nell’interesse del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con comparsa di stile.

3. Con ordinanza n. 1558/2024 della Quinta Sezione di questo T.A.R. - illo tempore competente ratione materiae - resa all’esito della Camera di Consiglio del 17 aprile 2024, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio con pubblici proclami nei confronti delle imprese controinteressate e fissata l’udienza pubblica del 9 ottobre 2024 per la trattazione nel merito.

4. Con documentazione depositata il 29 aprile 2024, il ricorrente ha attestato l’avvenuta integrazione del contraddittorio.

5. In data 15 maggio 2024 si è costituita in giudizio, in qualità di controinteressata, la Società La Cesenate Conserve Alimentari che, con successiva memoria depositata il 6 settembre 2024, ha concluso per il rigetto del ricorso.

6. Con memoria depositata in data 7 settembre 2024, l’Avvocatura erariale ha chiesto il differimento della discussione della controversia al fine di statuire sull’avversa impugnativa contestualmente alle altre che hanno riguardato il medesimo provvedimento, sussistendo profili di parziale connessione oggettiva e soggettiva fra le controversie; ha, poi, concluso per la inammissibilità e la infondatezza del ricorso.

7. Con memoria depositata in data 9 settembre 2024, l’Avvocatura erariale ha precisato che, nell’ambito della rimodulazione del P.N.R.R. italiano contenuta nella Proposta di decisione COM (2023) 765 del 24 novembre 2023, già recepita positivamente dal Consiglio ECOFIN l’8 dicembre 2023, sono stati assegnati 2 miliardi di Euro al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per la nuova misura M2C1 - Investimento 3.4 “Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF)”, a sostegno dei settori agroalimentare, pesca, acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo. L’Avvocatura erariale ha, quindi, rappresentato che tali risorse sarebbero state utilizzate nell’ambito della procedura di cui al V Bando dei contratti di filiera previsto dal Piano Nazionale Complementare, permettendo così il finanziamento di progetti già ammessi ma non ancora coperti per mancanza di fondi. Pertanto, dopo aver argomentato la infondatezza e la inammissibilità dei singoli motivi di ricorso, l’Avvocatura erariale ha concluso per il suo rigetto, previa richiesta di differimento dell’udienza di discussione della causa.

8. Alla udienza pubblica del 9 ottobre 2024, il Presidente della Quinta Sezione, tenuto conto di quanto dichiarato dalle parti circa la possibilità di uno scorrimento della graduatoria impugnata, ha disposto il rinvio della causa a data da destinarsi.

9. Con atto depositato il 14 marzo 2025, la O.P. Apol Industriale S.c.a. si è costituita in giudizio, in qualità di controinteressata, con comparsa di stile.

10. Con atto depositato il 24 marzo 2025, la Unaprol - Consorzio Olivicolo Italiano si è costituito in giudizio, in qualità di controinteressata, con comparsa di stile.

11.  Con atto depositato il 31 marzo 2025, la C.D. Filiera S.r.l. si è costituita in giudizio, in qualità di controinteressata, con comparsa di stile.

12. La O.P. Apol Industriale S.c.a., in data 17 aprile 2025, ha depositato memoria con cui, dopo aver contestato puntualmente i motivi di ricorso, ha concluso chiedendone il rigetto.

13. Con memoria depositata il 18 aprile 2025, l’Avvocatura erariale, in via preliminare, ha eccepito la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto a seguito dell’approvazione della Misura M2 C1 I 3.4 denominata “Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF)” da parte del Consiglio ECOFIN, il M.A.S.A.F. ha adottato il D.M. 12 giugno 2024, autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2024) 7425 final del 21 ottobre 2024, stanziando ulteriori 1,830 miliardi di euro per i contratti di filiera previsti dall’Avviso prot. n. 182458 del 22 aprile 2022, inizialmente non finanziati per esaurimento delle precedenti risorse nazionali stanziate.

14. Con memoria depositata il 18 aprile 2025, il Consorzio ricorrente ha depositato memoria in cui ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

15.  Con memoria depositata il 28 aprile 2025, la O.P. Apol Industriale S.c.a. ha concluso per il rigetto del ricorso.

16. Alla pubblica udienza del 20 maggio 2025, fissata per la trattazione nel merito del ricorso, il difensore del Consorzio ricorrente ha dichiarato a verbale di rinunciare al ricorso, non avendone più interesse, in ragione di accordi intercorsi con l’Amministrazione.

All’esito, la causa è stata introitata per la decisione.

17. Il ricorso è divenuto improcedibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 84, comma 4, c.p.a., in ragione della (irrituale) dichiarazione di rinuncia resa a verbale dal difensore del Consorzio ricorrente in sede di udienza pubblica.

17.1. Infatti, l’art. 84 comma 4 c.p.a. dispone che: “Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa”.

Ciò chiarito, avendo il difensore del Consorzio ricorrente dichiarato a verbale di non avere (più) interesse a una decisione nel merito, il Collegio non può che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con assorbimento di ogni altra questione.

18. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del contegno processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Marco Martone, Referendario, Estensore