Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 28-05-2025
Numero provvedimento: 172
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Autorizzazioni per impianti viticoli - Trasferibilità dei titoli - Silenzio-assenso - Onere documentale - Formazione del silenzio-assenso su un'istanza di trasferimento di autorizzazioni viticole non possibile se l'istanza è incompleta sotto il profilo documentale - Assenza di documenti essenziali come l'atto costitutivo della nuova società e il contratto di affitto dei fondi al momento della presentazione dell'istanza tale da impedire la formazione del silenzio-assenso specialmente se i titoli autorizzatori sono nel frattempo scaduti - Mancato deposito tempestivo della documentazione necessaria - Impossibilità di avviare un'istruttoria efficace.

 



SENTENZA


 

sul ricorso numero di registro generale 325 del 2024, proposto dalla sig.ra Antonella Vicoli e dalla società Juicy s.r.l.s Società Agricola, rappresentate e difese dagli avvocati Assunta Pistilli e Guglielmo Pettograsso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

la Regione Molise, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;


per l'annullamento

- del provvedimento della Regione Molise n. prot. 95025 del 15.07.2024, comunicato a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto "Regolamento (UE) n. 1308/2013 – DM 12272/2015 e DM 649010/2022 – Autorizzazioni nuovi impianti viticoli – L. 241/90 e s.m.i. - Rigetto”, con il quale la Regione Molise ha rigettato la richiesta di trasferimento dall’Azienda agricola Vicoli Antonella alla società Juicy srlrs, delle autorizzazioni viticole nn. A1000000339836 del 10.09.2020, A1000000425335 del 27.09.2021 e A1000000540855 del 11.08.2022;

- della nota/parere del MASAF del 10.01.2024 richiesto dalla Regione Molise con nota prot. n. 3049 del 09.01.2024;

- della nota/parere della AGEA n. prot. 2668 del 12.01.2024, trasmesso alla Regione Molise in data 17.01.2024;

- nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali, o comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO
 

1.Le odierne ricorrenti Vicoli Antonella e Juicy s.r.l.s. sono imprenditrici agricole.

Vicoli Antonella, titolare dell’omonima azienda agricola, era titolare di tre autorizzazioni per impianti viticoli in atti meglio individuate; sua figlia Raspa Giuseppina è la legale rappresentante della società Juicy s.r.l.s., costituita in data 15.6.2023 al dichiarato scopo di “far confluire nella nuova azienda Juicy tutto il patrimonio dell’azienda “madre” [l’impresa individuale Vicoli Antonella] al fine di consentirle il miglior avviamento possibile nel settore” ( cfr. ricorso, pag. 3).

Con istanza di trasferimento delle tre autorizzazioni possedute dalla Vicoli, inviata a mezzo pec alla Regione Molise in data 9.9.2023, le ricorrenti hanno chiesto all’ente regionale di “volturare” in capo alla Juicy srls le dette autorizzazioni, le quali sarebbero peraltro scadute già il successivo 11.9.2023 (come indicato nel preavviso di rigetto del 17.10.2023, di cui si dirà di qui a breve), “invocando l’applicazione della disciplina derogatoria alle norme sulla intrasmissibilità delle autorizzazioni di cui alla nota ministeriale prot. n. 5852 del 25 ottobre 2016” (cfr. ricorso, pag.3).

Con la nota prot. 159019/2023 del 17.10.2023, a firma del competente Ufficio regionale, è stato comunicato alle ricorrenti un primo preavviso di rigetto dell’istanza di trasferimento, sulla base delle seguenti motivazioni:

“la suddetta richiesta di “trasferimento” della autorizzazione è pervenuta in ritardo rispetto ai tempi istruttori necessari per definire il relativo procedimento, il cui termine improrogabile era fissato alla data del 11.09.2023, (scadenza temporale dell’autorizzazione), come si evince dallo screenshot (tratto dal SIAN) riportato nel corpo della dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta stessa. Si precisa, altresì, che l’istanza della società Juicy presenta la seguente criticità: la fattura di acquisto del materiale vivaistico (presumibilmente barbatelle), allegata alla nota PEC del 12.10.2023, intestata alla società Juicy, rilasciata dalla ditta VCR, (n. 23626), è stata emessa in data anteriore rispetto all’istanza di “trasferimento” prodotta dalla ditta Vicoli; pertanto, in assenza di autorizzazione al subentro e senza la titolarità di autorizzazioni di nuovi impianti viticoli, non era possibile procedere all’acquisto finalizzato alla realizzazione dell’impianto viticolo. A margine si segnala che la Juicy non può indicare nell’istanza un codice autorizzazione di nuovi impianti viticoli comunicato appartenente alla posizione di altro soggetto. In caso di subentro, infatti, il codice viene modificato dal sistema informatizzato SIAN. Anche per tale motivo, la Juicy srls non poteva considerarsi autorizzata senza esplicito provvedimento formale da parte dello scrivente Servizio”.

Con nota trasmessa via pec in data 27.10.2023 le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni avverso il detto preavviso di rigetto.

Con successiva nota prot. 3049 del 9.1.2024 la Regione ha quindi chiesto al Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) di rendere un parere sul se “sia necessaria formale e preventiva autorizzazione da parte della PA al trasferimento dell’autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto viticolo anche in relazione alle disposizioni di cui alla circolare di codesto Ministero n. 5852 del 25.10.2016” ( cfr. allegato 6 della produzione documentale dell’Amministrazione del 15.11.2024).

In data 9.1.2024 il Ministero dell’Agricoltura ha espresso il parere richiesto, rappresentando quanto segue: “al riguardo, limitatamente a quanto di competenza, si fa presente che di tale autorizzazione preventiva non viene fatta menzione nelle disposizioni emanate dalla scrivente Amministrazione ma non si esclude la possibilità che la previsione di un suo eventuale preventivo rilascio, qualora richiesto, sia contenuta in disposizioni emanate dall'Agea o da codesta Regione. Di contro, preme, però sottolineare come dalla lettura della documentazione allegata, sembrerebbe configurarsi, a parere della scrivente, un caso di elusione della non trasferibilità delle autorizzazioni. Dalla documentazione allegata alla nota di cui trattasi, infatti, risulta essere stato stipulato un contratto di affitto, a titolo oneroso, tra la neo società JUICY S.R.L.S. e la Sig.ra Vicoli Antonella, titolare delle autorizzazioni di nuovi impianto. La presenza di un contratto di affitto, di fatto non legittima la possibilità per la società Juicy ad utilizzare le autorizzazioni di nuovo impianto sui terreni oggetto del contratto stesso in quanto, a parere della scrivente, potrebbe rientrare tra le cause di non trasferibilità delle autorizzazioni, come precisato al punto A2 della nota circolare 5852 del 25 ottobre 2016. Qualora ritenuto necessario, si potrebbe, comunque, avanzare specifico quesito alla Commissione europea” (cfr. allegato 15.4 della produzione documentale dell’Amministrazione del 15.11.2024).

Successivamente, la Regione Molise, con nota n. 25695 del 20.2.2024, ha emesso un nuovo preavviso di diniego dell’istanza avanzata dalle ricorrenti, sulla base delle seguenti testuali motivazioni:

1) Si ritiene non condivisibile l’applicazione dell’istituto del silenzio assenso in quanto, per il caso di specie, occorre un provvedimento espresso, previa favorevole istruttoria, di autorizzazione al subentro all’autorizzazione nuovi impianti viticoli, sussistendo in capo alla PA un obbligo giuridico a provvedere all’istanza.

2) La richiesta di parere emerge soprattutto dalla necessità di ricevere chiarimenti in ordine alla circolare del MiPAAF n. 5852 del 25.10.2016 e alla sua corretta applicazione al caso di specie.

Al riguardo si comunica che Agea, con nota n. 2668 del 12.01.2024, acquisita al protocollo n. 14386 del 29.01.2024, ha espresso parere formale richiamando il punto b.2 della suddetta circolare ministeriale laddove prevede che «l’autorizzazione è rilasciata alla persona che l’ha richiesta. Nel caso in cui il produttore che detiene le autorizzazioni cambi denominazione o status giuridico, tale cambiamento non incide sulla titolarità dell’autorizzazione» e precisando che nel caso di specie «non sembra ricorrere la casistica della trasformazione societaria, in quanto la Sig.ra Antonella Vicoli, dopo aver ricevuto l’autorizzazione, ha continuato ad esercitare in proprio l’attività agricola avendo presentato domanda di aiuto (DU e misure PSR) nella campagna 2023, pertanto, l’attività agricola esercitata in proprio dalla sig.ra Vicoli non risulta confluita nell’attività agricola svolta dalla società JUICY S.r.l.s.

Inoltre, l’atto costitutivo della società non fa menzione alcuna dell’autorizzazione al reimpianto né risultano essere state conferite le superfici sulle quali era stata richiesta tale autorizzazione dal socio alla società. Le superfici risultano, invece, cedute a titolo di affitto, tanto che viene previsto il corrispettivo del canone da versare. Alla luce di quanto sopra, la fattispecie de quo è ascrivibile a tutti gli effetti ad affitto ad altro soggetto giuridico, non consentito dalla regolamentazione di settore».

Nella medesima nota la Regione ha altresì aggiunto, a corredo delle motivazioni sopra riportate, che “la predetta circolare MiPAAF 5852/2016 al punto a 2, intitolato “Affitto”, stabilisce che «Non è ammesso il trasferimento delle autorizzazioni in questo contesto (affitto, mezzadria, comodato, …) al fine di evitare ogni forma di speculazione. Il locatore non può trasferire le autorizzazioni al locatario anche se esse sono state rilasciate per particelle specifiche e conserva dunque in portafoglio le proprie autorizzazioni”.

Le ricorrenti hanno articolato osservazioni anche avverso il detto nuovo preavviso di rigetto con nota trasmessa via pec in data 1.3.2024.

Successivamente, dopo l’adozione di un terzo preavviso di rigetto, comunicato con nota n. 54038 del 19.4.2024, a cui hanno fatto seguito, in data 29.4.2024, ulteriori osservazioni delle ricorrenti, la Regione Molise con provvedimento n. prot. 95025 del 15.7.2024, ad oggetto “Regolamento (UE) n. 1308/2013 – DM 12272/2015 e DM 649010/2022 – Autorizzazioni nuovi impianti viticoli – L. 241/90 e s.m.i. - Rigetto”, ha infine conclusivamente respinto la “richiesta di trasferimento delle autorizzazioni di nuovi impianti viticoli a favore della società Juicy s.r.l.s., formalizzata da Vicoli Antonella e Raspa Giuseppina con PEC di sabato 9 settembre 2023, acquisita al protocollo n. 141914 dell’11 settembre 2023” (cfr. provvedimento impugnato, allegato 1 del ricorso introduttivo).

2. Tanto premesso, le ricorrenti, assumendo l’illegittimità del provvedimento regionale n. prot. 95025 del 15.7.2024, nonché degli altri atti - in epigrafe meglio indicati - connessi al detto provvedimento, hanno promosso il presente ricorso.

3. Il gravame è affidato ai motivi di ricorso così rubricati:

I. SULLA FORMAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO ALLA LUCE DELLA NATURA VINCOLATA DEL PROVVEDIMENTO RICHIESTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 241/1990; VIOLAZIONE DEL PARERE RESO DAL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA ASSENZA DI NORME, ANCHE REGOLAMENTARI CHE IMPEDISCONO LA FORMAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO.

II. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ILLOGICITA’ MANIFESTA.

In estrema sintesi, con il primo mezzo le ricorrenti hanno dedotto che a seguito dell’istanza di trasferimento dell’autorizzazione per impianti viticoli dall’impresa individuale “Vicoli Antonella” in favore della società Juicy s.r.l.s. era decorso il termine procedimentale per l’adozione di un provvedimento espresso di diniego da parte dell’Amministrazione, con la conseguenza che sulla predetta istanza si era già formato il silenzio-assenso ex art. 20 l. n. 241/1990. E sulla base di questa premessa le ricorrenti hanno assunto l’illegittimità del provvedimento di rigetto impugnato, atteso che “eventuali “ripensamenti” dell’amministrazione avrebbero dovuto assumere le forme della revoca o dell’annullamento del provvedimento silentemente formatosi”(cfr. ricorso, pag. 10), in conformità a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 20 l. n. 241/1990.

Con il secondo mezzo le ricorrenti hanno poi dedotto che erroneamente l’Amministrazione ha ritenuto - in ragione del termine di validità di tre anni delle autorizzazioni in discorso - che la domanda di trasferimento delle dette autorizzazioni avrebbe dovuto essere presentata in tempo utile per permettere la sua istruttoria. Al riguardo le ricorrenti hanno evidenziato, in particolare, che “non vi è alcuna norma di diritto sostanziale che preveda che la domanda di trasferimento debba essere presentata entro un termine decadenziale”, e che “l’Amministrazione dovrebbe essere ben conscia del fatto che nelle more dei termini per la conclusione procedimentale, essa dispone di tutti i poteri istruttori, ivi incluso quello di sospendere la validità della stessa” (cfr. ricorso, pag. 12).

Con il medesimo mezzo le ricorrenti si sono dolute anche del fatto che erroneamente l’Amministrazione ha affermato, nel provvedimento di rigetto impugnato, che “la Sig.ra Vicoli Antonella ha continuato ad esercitare in proprio l’attività agricola avendo presentato la domanda unica e quella biologica”. Sul punto, le ricorrenti hanno invece dedotto che “nel caso di specie la ditta originaria Vicoli Antonella sia confluita integralmente all’interno della Juicy srl e che dunque sia avvenuto un trasferimento integrale di azienda all’interno del nucleo familiare che giustifica l’applicabilità del regime di deroga al regime di intrasferibilità dell’autorizzazione” (cfr. ricorso, pag. 14).

Infine, dalle ricorrenti si è affermato che illegittimamente l’Amministrazione ha negato la riconducibilità della situazione da loro prospettata alla fattispecie di cui alla lettera b.3 della circolare ministeriale n. 5852 del 2016, recante le ipotesi nelle quali è consentito il trasferimento delle autorizzazioni in discorso per “privilegiare il passaggio delle autorizzazioni dalle aziende “madri” a quelle “figlie” nelle gestioni agricole a conduzione familiare, in palese assenza di ogni forma di speculazione e in presenza di virtuosa continuità dell’attività di impresa” (cfr. ricorso, pag.15).

4. Nell’interesse delle Amministrazioni intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha dedotto, sotto molteplici profili, l’infondatezza del ricorso.

5. Alla camera di consiglio del 20.11.2024, destinata alla trattazione dell’istanza cautelare articolata nel ricorso introduttivo, la difesa di parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio dell’udienza allo scopo di poter depositare deduzioni con specifico riferimento ad alcune delle problematiche sollevate dalla difesa erariale, in particolare sulla normativa applicabile. Il Tribunale, alla luce dei motivi addotti, e in assenza di opposizione da parte della difesa erariale, ha accolto la richiesta di rinvio, invitando con l’occasione le parti a produrre il testo del contratto di affitto di fondo rustico menzionato in atti, ma allo stato non facente parte della documentazione versata nel giudizio.

6. All’esito della nuova udienza camerale del 4.12.2024 il Tribunale, con ordinanza n. 150/2024, ha indi respinto la domanda cautelare articolata dalle parti ricorrenti, fissando però per la trattazione di merito della controversia, ex art. 55 comma 10 cod. proc. amm., l’udienza pubblica del 16 aprile 2025.

7. In vista di tale udienza pubblica le parti hanno depositato le rispettive memorie, insistendo sulle proprie tesi; la ricorrente ha altresì depositato uno scritto di replica.

8. All’udienza di discussione, una volta sentiti i difensori come da verbale in atti, la causa è stata infine trattenuta per la decisione.

9. Il primo motivo di ricorso è infondato mentre il secondo è inammissibile, per le ragioni che saranno di seguito rispettivamente illustrate.

10. Come anticipato in narrativa, con il primo mezzo le ricorrenti hanno rivendicato l’immediata formazione del silenzio-assenso ex art. 20 l. n. 241/1990 sull’istanza di trasferimento delle autorizzazioni per impianti viticoli dall’impresa individuale “Vicoli Antonella” alla società Juicy s.r.l.s.: da qui l’illegittimità del provvedimento di rigetto impugnato, atteso che “eventuali “ripensamenti” dell’amministrazione avrebbero dovuto assumere le forme della revoca o dell’annullamento del provvedimento silentemente formatosi”(cfr. ricorso, pag. 10).

Sul punto il Collegio deve tuttavia subito rilevare, come d’altronde già evidenziato in sede cautelare, che il silenzio-assenso ex art. 20 l. n. 241/1990 può perfezionarsi, com’è noto, solo in conseguenza della trasmissione all’Amministrazione di istanze volte al rilascio di provvedimenti ampliativi che risultino complete quanto meno sotto il profilo documentale (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sentenza n. 11203/2023).

Tanto premesso, nella vicenda oggetto della presente controversia le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento per dimostrare la completezza della documentazione corredante la loro istanza del 9.09.2023 (acquisita al prot. regionale n. 14914 del 11.09.2023) concernente il trasferimento - in favore della società Juicy s.r.l.s., amministrata dalla sig.ra Raspa Antonietta – delle autorizzazioni all’installazione di nuovi impianti viticoli rilasciate a suo tempo alla ricorrente Vicoli Antonella.

Quel che più conta, poi, è che l’istanza in questione sia stata sottoposta all’Amministrazione senza allegarvi a tempo debito alcun documento relativo ai rapporti, di natura societaria e contrattuale, per quanto necessario per consentire all’Amministrazione di svolgere le proprie valutazioni in ordine alla suddetta istanza. In particolare, atti essenziali quali l’atto costitutivo della nuova società e il contratto di affitto inter partes dei fondi in discussione risultano essere stati forniti all’Amministrazione regionale solo quasi due mesi dopo, alla fine del mese di ottobre del 2023, quando i titoli autorizzatori in discussione erano però frattanto già da tempo irrimediabilmente scaduti.

Come rappresentato dalla difesa regionale senza dare adito a puntuali contestazioni, infatti, “l’invocato atto costitutivo (unitamente al contratto di affitto di fondi rustici) è stato allegato alle osservazioni del 27.10.2023, acquisite al protocollo n. 166585 del 31.10.2023, formalizzate a seguito di preavviso di rigetto” (cfr. memoria depositata in data 26.3.2025, pag. 4).

Orbene, la circostanza che le ricorrenti abbiano prodotto i suindicati documenti, pur decisivi ai fini dell’istruttoria concernente l’istanza di trasferimento delle autorizzazioni in discorso, solo in occasione delle osservazioni formulate in seguito alla comunicazione, da parte dell’Amministrazione, del (primo) preavviso di rigetto, rivela già ex se la radicale inconsistenza della documentazione posta a corredo della primigenia istanza del 9.9.2023.

Da qui, alla luce del principio giurisprudenziale sopra richiamato, l’insussistenza dei presupposti per poter ritenere che, alla scadenza del termine di cui all’art. 20 l. n. 241/1990 dalla presentazione della predetta istanza (del 9.9.2023), si potesse essere formato su quest’ultima un provvedimento di accoglimento per silentium.

Il primo motivo di gravame, concernente il perfezionamento del silenzio-assenso sull’istanza delle ricorrenti del 9.9.2023 è, pertanto, destituito di fondamento.

11. Con il secondo mezzo le ricorrenti hanno dedotto sotto diversi profili il difetto motivazionale e l’ingiustizia manifesta dei provvedimenti gravati, lamentando, in sintesi, che erroneamente l’Amministrazione:

a) stante il termine di complessiva validità pari a tre anni delle autorizzazioni in discorso, ha opposto che la domanda di trasferimento dei titoli di cui si tratta avrebbe dovuto essere presentata in tempi utili per la sua istruttoria;

b) ha affermato, inoltre, nel provvedimento di rigetto impugnato, che “la Sig.ra Vicoli Antonella ha continuato ad esercitare in proprio l’attività agricola avendo presentato la domanda unica e quella biologica”;

c) ha negato la riconducibilità della situazione prospettata dalle ricorrenti alla fattispecie di cui alla lettera b.3 della Circolare ministeriale n. 5852 del 2016, recante le ipotesi nelle quali è eccezionalmente consentito il trasferimento delle autorizzazioni in discorso.

12. Il motivo deve reputarsi nel suo complesso inammissibile per carenza di interesse a ottenere una pronuncia di annullamento dei provvedimenti impugnati.

12.1. Al riguardo il Collegio deve osservare, in primis, che non risulta contestato tra le parti che il termine finale di validità delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate in favore della Vicoli sarebbe scaduto in data 11.9.2023, ovvero appena due giorni dopo la formalizzazione dell’istanza di sabato 9.9.2023, finalizzata al trasferimento delle predette autorizzazione alla Juicy srls..: il suddetto termine di scadenza delle autorizzazioni in discorso (11.9.2023) è stato indicato dall’Amministrazione nel preavviso di rigetto del 17.10.2023 e non è stato oggetto di contestazione, da parte delle ricorrenti, né in sede procedimentale, e segnatamente nelle osservazioni formulate in data 27.10.2023 in seguito alla comunicazione del detto preavviso di rigetto, né in sede processuale, con le doglianze articolate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

E parimenti importante è rimarcare che non risulta prevista una prorogabilità delle dette autorizzazioni (nella prima memoria regionale, alla pag. 26, è stato addotto che la normativa europea non prevede in materia la possibilità di proroghe, e il punto è rimasto incontestato); e che, in ogni caso, alcuna proroga del termine di validità dei titoli in discussione risulta essere mai stata disposta, e/o anche solo richiesta dalle interessate.

Tutto ciò premesso, il Collegio, una volta posto in risalto che l’impugnato provvedimento di diniego di trasferimento delle autorizzazioni in discorso, recante la data del 15.7.2024, era intervenuto su titoli autorizzativi ormai già scaduti da tempo, e, come tali, non più trasferibili, deve concludere per la carenza d’interesse a base del secondo motivo di ricorso.

La richiesta caducazione dell’impugnato provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento sarebbe, invero, inutiliter data, in quanto inidonea al soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata dalle ricorrenti nel presente giudizio.

Essa, difatti non potrebbe retroagire: quantomeno nel senso che una sua ipotetica retroattività non potrebbe comunque produrre effetti, a tutto voler concedere, che a partire dal momento in cui il privato istante ha fornito alla Regione la documentazione necessaria a supporto della sua richiesta di voltura. Ossia da un momento posteriore a quello della irrimediabile estinzione dei titoli.

Da tutto ciò l’inammissibilità del motivo.

13. Il Collegio può infine evidenziare, per completezza, che questo secondo mezzo di gravame dovrebbe ritenersi, in ogni caso, anche destituito di fondamento.

Al riguardo giova sottolineare, come peraltro già osservato dal Tribunale in sede cautelare, che il contratto di affitto concluso dalle ricorrenti, e prodotto in allegato alla memoria del 30.11.2024, non consente di inscrivere il rapporto negoziale e societario da loro posto in essere nell’alveo delle previsioni della Circolare ministeriale n. 5852/2016 recanti le ipotesi di deroga ammessa al regime generale di intrasmissibilità delle autorizzazioni per impianti viticoli, previsto dalla medesima circolare.

Quest’ultima, per ciò che nella presente sede rileva, prevede al punto a2), rubricato “affitto”, che “non è ammesso il trasferimento delle autorizzazioni in questo contesto (affitto, mezzadria, comodato, …) al fine di evitare ogni forma di speculazione. Il locatore non può trasferire le autorizzazioni al locatario anche se esse sono state rilasciate per particelle specifiche e conserva dunque in portafoglio le proprie autorizzazioni”. E al successivo punto b3), rubricato “casi particolari”, la stessa Circolare “precisa che i casi, individuati dalla presente circolare, in cui è consentita la deroga sono indicativi delle principali fattispecie ma non esaustivi. Altri casi di trasferibilità possono riguardare norme del codice civile che saranno valutati caso per caso dallo scrivente. A titolo di esempio, nello spirito dell’interpretazione comunitaria ed in analogia con la deroga della fusione aziendale (assorbimento di una o più società da parte di altra), anche una ditta individuale può, con tutte le sue attività ed autorizzazioni all’impianto, confluire in una nuova società in cui ad es. sia socio il figlio del titolare della ditta individuale (eccezione alle regole del conferimento aziendale). Infatti, il corrispettivo in questo caso, non è costituito da denaro o mezzi di pagamento, ma da quote di capitale della nuova organizzazione societaria costituita. Inoltre, in tale passaggio non si intravede un’attività speculativa in quanto si tratta di strutture societarie a carattere familiare, in cui i soggetti interessati confluiscono nella nuova impresa”.

Tanto premesso, il Collegio osserva che ragionevolmente l’Amministrazione ha escluso, con il conforto dei conformi pareri del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e dell’Agea, che il percorso negoziale seguito dalle ricorrenti:

a) fosse ascrivibile ad alcuno dei “casi particolari” che, secondo la suindicata Circolare, consentono il trasferimento dell’autorizzazione ad altro soggetto: e questo in primis per l’onerosità del contratto (affitto) da loro siglato, che sin da subito ha indotto l’Amministrazione ha collocare la fattispecie nell’alveo della previsione di cui al su indicato punto a2) della Circolare;

b) potesse essere riconducibile alla fattispecie in cui una ditta individuale “confluisca” con tutte le sue attività ed autorizzazioni in una nuova società della quale sia socio il figlio del titolare: sul punto il Collegio osserva, difatti, che correttamente il gravato provvedimento del 15.7.2024 afferma che “dall’atto costitutivo societario del 15.06.2023 non risultano conferimenti (di quote di capitali) a favore della neo società Juicy srls, da parte del socio Vicoli Antonella, né di fondi rustici né di autorizzazioni agli impianti viticoli”.

10. La complessità della vicenda contenziosa e le sue peculiarità fattuali giustificano, infine, la compensazione delle spese di lite tra le parti.



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il primo motivo del ricorso;

2) dichiara inammissibile il suo secondo motivo per carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Gaviano, Presidente

Luigi Lalla, Referendario

Sergio Occhionero, Referendario, Estensore