Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 26-05-2025
Numero provvedimento: 1017
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 27-05-2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1017 della Commissione, del 26 maggio 2025, recante misure temporanee di emergenza per la Spagna che derogano a talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione per risolvere problemi specifici dei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causati da gravi eventi meteorologici avversi.

(Regolamento (UE) 26/05/2025, n. 2025/1017, pubblicato in G.U.U.E. 27 maggio 2025, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, in particolare l’articolo 148, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A causa dei gravi eventi meteorologici avversi verificatisi nella regione di Valencia in Spagna nei mesi di ottobre e novembre 2024, la produzione di frutta e verdura, di uve da vino e di prodotti vitivinicoli, nonché il potenziale produttivo e le infrastrutture delle organizzazioni di produttori e dei produttori di vino sono stati fortemente danneggiati. Una depressione isolata ad alta quota ha provocato un’inondazione catastrofica improvvisa e piogge torrenziali, colpendo gravemente e in alcuni casi distruggendo i frutteti e i vigneti situati in questa regione. Tale evento ha provocato perdite enormi in relazione al raccolto 2024 e rischia anche di avere ripercussioni negative sui settori ortofrutticolo e vitivinicolo negli anni a venire. Le perdite stimate derivanti dai danni al raccolto 2024 causati dall’inondazione catastrofica improvvisa e dalle piogge torrenziali ammontano a 644,6 milioni di EUR. Alcuni prodotti subiscono danni particolarmente elevati: ad esempio, le perdite stimate nei settori delle mandorle e delle nocciole ammontano a 49,3 milioni di EUR, con perdite di produzione previste superiori al 30 % per le mandorle e addirittura al 50 % per le nocciole nel 2024. Quasi 30 000 ettari di vigneti sono stati gravemente colpiti. Inoltre, le conseguenze negative per le zone più colpite si estendono oltre la produzione di quest’anno, poiché includono danni agli alberi da frutto, ai vigneti e alle strutture permanenti, nonché la distruzione di macchinari, terrazze e sistemi di irrigazione. Questi danni peseranno sulla futura capacità produttiva di tali zone.

(2) Molti dei produttori ortofrutticoli fortemente colpiti dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 sono membri di organizzazioni di produttori riconosciute che attuano programmi operativi. Da ottobre 2024 queste organizzazioni di produttori e i loro soci produttori incontrano difficoltà a rispettare gli impegni ancora da liquidare per i programmi del 2024 e ad assumersi gli obblighi previsti dai programmi per il 2025. Di conseguenza, alcuni degli interventi approvati potrebbero non essere attuati e una parte dei fondi di esercizio potrebbe pertanto non essere spesa, mentre le misure adottate dalle organizzazioni di produttori per gestire la situazione di crisi rischiano di rimanere non ammissibili al finanziamento dell’Unione. I produttori di vino i cui vigneti sono stati duramente colpiti si trovano ad affrontare circostanze altrettanto difficili, in quanto non solo sono stati privati della vendemmia 2024, ma devono anche ripristinare quanto prima i vigneti danneggiati e l’intera infrastruttura per poter riprendere la produzione. In tale contesto, è necessario adottare misure urgenti per affrontare la situazione consentendo una certa flessibilità nell’attuazione dei programmi operativi, che consentirebbe alle organizzazioni di produttori di spendere le risorse dei fondi di esercizio per interventi precisamente mirati e di riorientare efficacemente i finanziamenti dell’Unione all’interno di tali fondi, nonché nell’attuazione degli interventi nel settore vitivinicolo, derogando, nella misura strettamente necessaria, a talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 recante norme per gli interventi nel settore ortofrutticolo nonché alle disposizioni sulla sostituzione degli investimenti di cui al regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione.

(3) A norma dell’articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), del regolamento (UE) 2021/2115, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute possono attuare, nell’ambito dei loro programmi operativi approvati, interventi che perseguano obiettivi di prevenzione delle crisi e gestione dei rischi nel settore ortofrutticolo. Tali interventi sono destinati ad accrescere la loro resilienza alle crisi e a contribuire alla gestione delle crisi. Tuttavia, a norma dell’articolo 50, paragrafo 7, primo comma, lettera d), dello stesso regolamento, tali interventi devono totalizzare al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo al fine di evitare una spesa eccessiva di fondi disponibili a titolo dei programmi operativi per finanziare esclusivamente misure di gestione delle crisi. Tuttavia, date le severe conseguenze dei gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 e l’elevato livello di distruzione da essi provocato nel settore ortofrutticolo, è necessario prevedere una maggiore flessibilità per le organizzazioni di produttori colpite e consentire loro di concentrare le risorse disponibili a titolo dei programmi operativi su interventi di gestione delle crisi che affrontino le conseguenze di tali eventi. Pertanto, la norma di cui all’articolo 50, paragrafo 7, primo comma, lettera d), di tale regolamento non dovrebbe applicarsi ai programmi operativi pagati o attuati nel 2025 in relazione alle zone colpite dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024.

(4) Inoltre, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute devono poter riorientare risorse nell’ambito dei rispettivi fondi di esercizio, compreso l’aiuto finanziario dell’Unione, verso gli interventi indispensabili per far fronte alle conseguenze degli eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024. Per garantire che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute siano in grado di fare questo, è necessario, fatto salvo l’articolo 51 del regolamento (UE) 2021/2115, aumentare nel 2024 e 2025 il limite dell’aiuto finanziario dell’Unione di cui all’articolo 52, paragrafo 1, di tale regolamento portandolo dal 50 % al 70 % della spesa effettivamente sostenuta.

(5) A norma dell’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2115, il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale non è ammissibile nell’ambito del tipo di intervento per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti. Tuttavia, a seguito dei gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024, molti vigneti situati nella regione di Valencia in Spagna sono stati gravemente danneggiati o in alcuni casi completamente distrutti. Al fine di ripristinare il potenziale produttivo dei viticoltori interessati, tali vigneti devono essere reimpiantati. Tale reimpianto non mirerebbe principalmente a migliorare le tecniche di gestione dei vigneti, ma piuttosto a ripristinare i vigneti nello stato in cui si trovavano prima dei gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024. È pertanto opportuno sostenere i viticoltori in questo processo di recupero e consentire in via eccezionale l’ammissibilità del rinnovo normale dei vigneti nell’ambito dell’intervento per la ristrutturazione.

(6) Al fine di offrire un sostegno adeguato ai viticoltori che hanno urgente necessità di ripristinare i vigneti e il loro potenziale produttivo improvvisamente perduto, è importante prevedere un tasso di cofinanziamento maggiorato pari all’80 % dei costi effettivi sostenuti per il rinnovo dei vigneti individuati dalla Spagna come colpiti dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024, come già avviene per altri interventi dell’Unione volti a ripristinare il potenziale agricolo, in particolare quelli di cui all’articolo 73, paragrafo 3, primo comma, lettera d), punto i), del regolamento (UE) 2021/2115. Inoltre, dato che una compensazione per la perdita di reddito sotto forma di autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove non è adeguata nella situazione in questione, è necessario prevedere che la compensazione ai produttori colpiti dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 per le perdite di reddito dovute all’attuazione dell’intervento possa assumere esclusivamente la forma di una compensazione finanziaria per un periodo massimo di tre anni.

(7) A norma dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) 2022/126, gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che beneficiano dell’aiuto finanziario dell’Unione non devono essere sostituiti da identiche immobilizzazioni durante il periodo di durabilità. Al fine di alleviare le difficoltà finanziarie e operative per le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori che hanno perso i propri investimenti a causa dei gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 nonché di consentire loro di investire nuovamente in attivi materiali e immateriali, è necessario derogare nel 2025 al divieto di sostituire gli investimenti con identiche immobilizzazioni.

(8) Data la necessità di intervenire immediatamente e di adottare con urgenza misure volte ad attenuare i forti effetti negativi dei gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 sulle organizzazioni di produttori e sulle associazioni di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo e sui produttori vitivinicoli in Spagna, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Poiché l’articolo 148, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115 prevede che le misure rimangano in vigore per un periodo non superiore a 12 mesi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi per 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Deroghe temporanee al regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il settore ortofrutticolo

1. In deroga all’articolo 50, paragrafo 7, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2115, il limite di un terzo della spesa totale per gli interventi rientranti nei tipi d’intervento di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), del suddetto regolamento non si applica ai programmi operativi pagati o attuati nel 2025 in relazione alle zone identificate dalla Spagna come colpite dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024.

2. Il limite di cui all’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 è pari al 70 % delle spese effettivamente sostenute negli anni 2024 e 2025 per i programmi operativi attuati da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori identificate dalla Spagna come colpite dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024.

 

Articolo 2

Deroghe temporanee al regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il settore vitivinicolo

1. In deroga all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2115, il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione, senza miglioramenti alle tecniche di gestione dei vigneti, è consentito per i vigneti identificati dalla Spagna come colpiti dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024.

2. In deroga all’articolo 59, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, l’aiuto finanziario dell’Unione per la ristrutturazione dei vigneti di cui al paragrafo 1 di tale articolo non supera l’80 % dei costi effettivi della ristrutturazione dei vigneti individuati dalla Spagna come colpiti dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024.

3. In deroga all’articolo 59, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, la compensazione ai produttori colpiti dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 per le perdite di reddito dovute all’esecuzione dell’intervento di cui al paragrafo 1 può assumere unicamente la forma di una compensazione finanziaria per un periodo massimo non superiore a tre anni.

 

Articolo 3

Deroga provvisoria al regolamento delegato (UE) 2022/126

In deroga all’articolo 11, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/126, la Spagna può consentire alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori o ai produttori di vino identificati dalla Spagna come colpiti dai gravi eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre 2024 la mera sostituzione degli investimenti con identiche immobilizzazioni, a condizione che la perdita delle immobilizzazioni iniziali sia dovuta al verificarsi di tali eventi.

 

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione


Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica fino al 27 maggio 2026.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2025


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN