Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 23-05-2025
Numero provvedimento: 973
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 26-05-2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/973 della Commissione, del 23 maggio 2025, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi.

(Regolamento (UE) 23/05/2025, n. 2025/973, pubblicato in G.U.U.E. 26 maggio 2025, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 24, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 conferisce alla Commissione il potere di concedere autorizzazioni specifiche per l’uso di prodotti e sostanze in prodotti biologici da immettere nel mercato dell’UE originari di paesi terzi e delle regioni ultraperiferiche dell’Unione. L’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione stabilisce la procedura per la concessione di tali autorizzazioni, ma solo in relazione ai paesi terzi. È pertanto necessario stabilire la procedura per la concessione di autorizzazioni specifiche per l’uso di prodotti e sostanze in prodotti biologici originari delle regioni ultraperiferiche dell’Unione. Per motivi di chiarezza, l’elenco dei prodotti e delle sostanze autorizzati nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione, una volta disponibile, dovrebbe essere aggiunto nell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione è stato modificato a seguito di una nuova valutazione delle sostanze attive lavandulyl senecioato, idrogenocarbonato di potassio, feromoni di lepidotteri a catena lineare (acetati), grasso di pecora e sabbia di quarzo. Per rispecchiare tali modifiche, le voci relative all’idrogenocarbonato di potassio, al grasso di pecora e alla sabbia di quarzo dovrebbero essere rimosse dall’allegato I, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 e le voci relative al lavandulyl senecioato, all’idrogenocarbonato di potassio, ai feromoni di lepidotteri a catena lineare (acetati), al grasso di pecora e alla sabbia di quarzo dovrebbero essere incluse nel punto 2 di tale allegato, che elenca le sostanze attive a basso rischio.

(3) Conformemente alla procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848, alcuni Stati membri hanno presentato agli altri Stati membri e alla Commissione fascicoli relativi a determinate sostanze ai fini della loro autorizzazione e inclusione negli allegati I, II, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Tali fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione.

(4) Sulla base della recente valutazione dei feromoni di lepidotteri a catena lineare nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/1251 della Commissione e nel documento di orientamento sui semiochimici, i feromoni e altri semiochimici sono applicati con trappole o distributori automatici, attivi o passivi. Inoltre l’articolo 24, paragrafo 3, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce restrizioni sulla natura dei prodotti che possono essere applicati direttamente sulle parti commestibili delle colture e, nel caso dei prodotti semiochimici, le trappole e i distributori automatici devono impedire il contatto con la coltura a norma dell’allegato II, parte I, punto 1.10.3, di tale regolamento. È pertanto opportuno eliminare la condizione secondo cui i feromoni e altri semiochimici devono essere utilizzati solo in trappole e distributori automatici nella voce della tabella «Feromoni e altri semiochimici» di cui all’allegato I, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

(5) Conformemente all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, i prodotti e i sottoprodotti di origine vegetale possono essere utilizzati come concimi nella produzione biologica, ma anche come ammendanti e nutrienti a norma di tale allegato. La voce «Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione» dovrebbe pertanto essere chiarita e adattata di conseguenza.

(6) Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative alle serre e ai concimi, la voce relativa alla farina di rocce, alle argille e ai minerali argillosi nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 dovrebbe essere modificata aggiungendo altri prodotti. Inoltre, poiché la farina di rocce, le argille e i minerali argillosi possono essere usati come mezzo inerte nella produzione di semi germogliati, tale uso dovrebbe essere aggiunto alla voce citata conformemente alle condizioni specifiche di cui all’allegato II, parte I, punto 1.3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848.

(7) Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative alle serre e ai concimi, è opportuno autorizzare l’uso del biossido di carbonio come nutriente per arricchire l’acqua nella produzione di alghe in sistemi chiusi su terraferma e la sostanza dovrebbe essere idonea al contatto con gli alimenti per evitare contaminazioni dell’acqua. L’EGTOP ha inoltre valutato e accolto positivamente l’uso del biossido di carbonio nella produzione biologica in serra. È pertanto opportuno aggiungere una voce relativa al biossido di carbonio all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

(8) Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative ai concimi, è opportuno autorizzare l’uso dell’acetato di calcio, ma solo per l’applicazione fogliare sugli ortaggi nelle serre e sui meli per prevenire carenze di calcio. Sulla base delle medesime raccomandazioni, anche l’uso del fosfato di calcio dovrebbe essere autorizzato nella produzione biologica, ma solo se derivato da ceneri di fanghi di depurazione e solo se contenuto in prodotti conformi alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

(9) Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative ai concimi, è opportuno autorizzare l’uso di tappeti di fibre vegetali senza aggiunta di concimi, ammendanti o altri nutrienti come mezzo inerte nella produzione di semi germogliati conformemente all’allegato II, parte I, punto 1.3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848. Inoltre, sulla base del fascicolo presentato, è opportuno imporre che tali tappeti di fibre vegetali siano fabbricati esclusivamente in modo meccanico senza l’uso di additivi o leganti e che le fibre vegetali utilizzate siano di origine biologica. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

(10) Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative ai concimi, è opportuno autorizzare l’uso del gluconato di calcio e magnesio, a condizione che sia ottenuto solo mediante fermentazione microbica e nel rispetto di limiti rigorosi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

(11) L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 autorizza l’uso di «cloruro di calcio» e «glicole propilenico» (materie prime per mangimi) e di «ferro destrano 10 %» (additivo nutrizionale) come mangimi destinati a particolari fini nutrizionali. Le condizioni e i limiti specifici per tale uso dovrebbero essere chiariti al fine di garantire una corretta comprensione delle voci in questione. In particolare è opportuno fare riferimento alla definizione di «mangimi destinati a particolari fini nutrizionali» di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine nutrizionale particolare di tali sostanze a norma del regolamento (UE) 2020/354 della Commissione.

(12) Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative ai mangimi, è opportuno autorizzare le proteine unicellulari derivanti da Trichoderma viride e Aspergillus oryyzae e i prodotti derivanti da Bacillus subtilis ricchi di proteine utilizzati come materie prime per mangimi, lecitine utilizzate come additivi per mangimi nei mangimi per tutti gli animali ed etanolo e papaina utilizzati come coadiuvanti tecnologici. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

(13) Il regolamento (CE) n. 2277/2003 della Commissione aveva autorizzato l’uso dello stearato di calcio come additivo per mangimi nella produzione biologica. Il regolamento (UE) n. 892/2010 della Commissione ha tuttavia inserito lo stearato di calcio tra i prodotti che non sono additivi per mangimi. Nel 2012 è stato quindi rimosso dall’elenco degli additivi per mangimi autorizzati di cui al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione con il regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012 della Commissione. Attualmente lo stearato di calcio rientra nelle materie prime per mangimi elencate nella tabella di cui alla parte C, punto 13, numero 13.6.4, dell’allegato del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione. È pertanto opportuno autorizzare lo stearato di calcio come materia prima per mangimi destinati alla produzione biologica. È opportuno modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

(14) Nell’allegato III, parte B, punto 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 gli additivi per mangimi sono identificati con il numero europeo degli additivi alimentari (numero E). A norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli additivi per mangimi devono essere identificati con il loro gruppo funzionale. Per motivi di coerenza, è opportuno che gli additivi per mangimi siano identificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 anche con il codice del rispettivo gruppo funzionale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

(15) Nelle raccomandazioni sull’uso del propionato di calcio come conservante e come mangime destinato a particolari fini nutrizionali20, l’EGTOP non ne ha raccomandato l’inclusione come additivo per mangimi, adducendo come giustificazione che il cloruro di calcio può essere utilizzato per particolari fini nutrizionali e che il propionato di calcio non deve essere utilizzato come conservante. Tuttavia il propionato di calcio viene assorbito più lentamente del cloruro di calcio e previene gli effetti irritanti che si presentano quando si utilizza solo cloruro di calcio. Nella tabella di cui alla parte B, voce «60», dell’allegato del regolamento (UE) 2020/354, il propionato di calcio è elencato come mangime destinato a particolari fini nutrizionali. A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 della Commissione, il propionato di calcio è un additivo per mangimi. È pertanto opportuno includere il propionato di calcio come additivo per mangimi autorizzato nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, a condizione che sia utilizzato solo come mangime destinato a particolari fini nutrizionali.

(16) Nelle raccomandazioni sull’uso del fumarato di ferro (II) come mangime destinato a particolari fini nutrizionali, l’EGTOP non ne ha raccomandato l’inclusione nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 in quanto ha ritenuto che il ferro destrano autorizzato in tale regolamento di esecuzione fosse il prodotto più efficace per le carenze di ferro. Tuttavia il ferro destrano e il fumarato di ferro (II) non sono alternativi, ma sono entrambi necessari per via dei loro diversi stati, dal momento che il ferro destrano è liquido e il fumarato di ferro (II) è solido. È pertanto opportuno includere il fumarato di ferro (II) come additivo per mangimi nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

(17) Gli additivi alimentari e i coadiuvanti tecnologici utilizzati nella produzione di alimenti biologici trasformati sono elencati in due sezioni distinte dell’allegato V, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. L’uso di un prodotto come additivo alimentare o come coadiuvante tecnologico deve essere determinato ai sensi delle definizioni di additivo alimentare e coadiuvante tecnologico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. A seconda della funzione tecnologica nel prodotto finale, alcuni prodotti classificati come coadiuvanti tecnologici dovrebbero invece essere classificati come additivi alimentari e alcuni altri prodotti dovrebbero essere classificati, a seconda dell’uso, come additivi alimentari e come coadiuvanti tecnologici. Per motivi di chiarezza, gli elenchi degli additivi alimentari e dei coadiuvanti tecnologici di cui all’allegato V, parte A, sezioni A1 e A2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 dovrebbero pertanto essere fusi in un unico elenco e dovrebbero essere stabilite ulteriori condizioni specifiche per i coadiuvanti tecnologici che possono essere utilizzati anche come additivi alimentari.

(18) In detto elenco risultante dalla fusione, la condizione specifica secondo cui l’additivo «carbonato di calcio» non deve essere utilizzato come colorante o per l’arricchimento in calcio dovrebbe essere soppressa in quanto le norme di cui all’allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettere c), d) e f), del regolamento (UE) 2018/848 contengono già tale condizione.

(19) Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative agli alimenti, è opportuno includere l’aceto tamponato come additivo alimentare nell’elenco degli additivi alimentari e dei coadiuvanti tecnologici autorizzati di cui all’allegato V, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

(20) Nell’elenco degli additivi alimentari e dei coadiuvanti tecnologici autorizzati di cui all’allegato V, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, i livelli massimi per il nitrito di sodio e il nitrato di potassio dovrebbero essere espressi come ioni nitriti e ioni nitrati, in linea con le dosi giornaliere ammissibili (DGA) stabilite dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare. A tal fine è opportuno applicare un fattore di conversione tra nitrito di sodio e ione nitrito di 0,67 e un fattore di conversione tra nitrato di sodio e ione nitrato di 0,73.

(21) Nell’allegato V, parte A, sezione A1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, la gomma di gellano è elencata come additivo alimentare autorizzato che deve essere prodotto conformemente alle norme della produzione biologica a decorrere dal 1o gennaio 2026. La produzione di gomma di gellano dipende dal mantenimento di qualità specifiche e costanti delle materie prime per il microrganismo. Finora i tentativi di produrre gomma di gellano utilizzando materie prime agricole biologiche non hanno avuto successo. La gomma di gellano è utilizzata come additivo negli alimenti biologici trasformati. Per evitare perturbazioni nella produzione di alimenti biologici trasformati, è opportuno continuare ad autorizzare l’uso della gomma di gellano non biologica nella produzione biologica. Ciò dovrebbe riflettersi nella voce relativa alla gomma di gellano nell’elenco risultante dalla fusione di additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici autorizzati di cui all’allegato V, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

(22) Nell’allegato V, parte A, sezione A1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è autorizzato l’uso di acido cloridrico, perossido di idrogeno e idrossido d’ammonio per la produzione di gelatina a condizione che la produzione di gelatina sia conforme alle norme per la produzione di gelatina previste dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. Non è necessario ripetere tale condizione specifica nell’elenco risultante dalla fusione di additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici autorizzati di cui all’allegato V, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

(23) Nelle raccomandazioni sui nutrienti a base di lieviti, l’EGTOP ha confermato che i nutrienti che corrispondono a minerali, vitamine e aminoacidi sono attivatori essenziali della fermentazione per agevolare la produzione di lieviti. L’EGTOP ha tuttavia concluso che l’uso di nutrienti sintetici non era in linea con i principi della produzione biologica. L’EGTOP ha pertanto raccomandato di autorizzare l’uso di nutrienti provenienti esclusivamente dall’estratto di lievito o dall’autolisato per agevolare la produzione di lievito in una quantità limitata fino al 5 % del substrato in questione calcolato in peso della sostanza secca. Gli attivatori della fermentazione costituiti da nutrienti provenienti dall’estratto di lievito o dall’autolisato dovrebbero pertanto essere elencati nell’allegato V, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 come prodotti autorizzati, entro il limite del 5 % del substrato.

(24) Conformemente all’allegato II, parte VI, punto 3.4, del regolamento (UE) 2018/848, uno Stato membro ha presentato un fascicolo per richiedere l’autorizzazione dell’uso di lieviti e batteri acido-lattici come correttori di acidità nella produzione di vino biologico. Conformemente all’allegato V, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, i lieviti per la produzione vinicola e i batteri acido-lattici sono autorizzati come agenti di fermentazione. Questi agenti di fermentazione presentano anche proprietà di correzione dell’acidità. Poiché tali agenti di fermentazione sono alternative adeguate ad altri correttori di acidità già autorizzati per la produzione di vino biologico, è opportuno autorizzarne l’uso come correttori di acidità e modificare di conseguenza l’allegato V, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

(25) Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative ai prodotti fitosanitari, è opportuno autorizzare, nella produzione biologica nei paesi terzi, l’uso dell’etilene per l’induzione della fioritura dell’ananas e l’uso nelle colture biologiche di microrganismi che non provengono da organismi geneticamente modificati come sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari. È pertanto opportuno includere tali sostanze e le condizioni e i limiti specifici per il loro uso nell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

(26) La sostanza di base «Metasilicato di magnesio idrogeno minerale silicatico (Talco E 553b)» è elencata nella tabella di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Tuttavia la condizione specifica indicata nella colonna «Condizioni e limiti specifici» non costituisce un’ulteriore restrizione all’uso di tale sostanza di base. È pertanto necessario correggere tale errore.

(27) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.

(28) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

1) è inserito l’articolo 10 bis seguente:

«Articolo 10 bis

Procedura per la concessione di un’autorizzazione specifica per l’uso di prodotti e sostanze nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione

1. Qualora uno Stato membro ritenga opportuno concedere un’autorizzazione specifica per l’uso di un prodotto o di una sostanza in una regione ultraperiferica dell’Unione a causa delle condizioni specifiche di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, può chiedere alla Commissione di effettuare una valutazione. A tale scopo trasmette alla Commissione un fascicolo in cui si descrivono il prodotto o la sostanza interessati, si espongono le ragioni di tale autorizzazione specifica a norma delle condizioni specifiche di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 e si illustra il motivo per cui i prodotti o le sostanze autorizzati ai sensi di tale regolamento non sono idonei all’uso a causa delle specifiche condizioni della regione ultraperiferica interessata. Lo Stato membro si assicura che il fascicolo sia idoneo a essere reso disponibile pubblicamente, fatta salva la legislazione dell’Unione e la legislazione nazionale degli Stati membri in materia di protezione dei dati.

2. La Commissione pubblica eventuali richieste di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione analizza il fascicolo di cui al paragrafo 1. La Commissione autorizza il prodotto o la sostanza alla luce delle condizioni specifiche indicate nel fascicolo solo qualora la sua analisi concluda nel complesso che:

a) tale autorizzazione specifica è giustificata nella regione ultraperiferica interessata;

b) il prodotto o la sostanza descritti nel fascicolo soddisfano i principi di cui al capo II, i criteri di cui all’articolo 24, paragrafo 3, e le condizioni fissate all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848; e

c) l’uso del prodotto o della sostanza è conforme alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare, per le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, al regolamento (CE) n. 396/2005.

Il prodotto o la sostanza autorizzati sono inseriti nell’allegato VI del presente regolamento.

4.   Alla scadenza del periodo di due anni di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, l’autorizzazione è rinnovata automaticamente per un ulteriore periodo di due anni, a condizione che non emergano nuovi elementi e nessuno Stato membro o autorità di controllo od organismo di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 sollevi obiezioni, argomentando che la conclusione della Commissione di cui al paragrafo 3 debba essere rivalutata.»;

2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

3) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

4) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;

5) l’allegato V è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento;

6) l’allegato VI è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento.

 

Articolo 2

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165

Nella tabella di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, la voce «19C» è sostituita dalla seguente:

«19C

14807-96-6

Metasilicato di magnesio idrogeno minerale silicatico (Talco E 553b)»

 

 

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2025


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATI