Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta nel settore vitivinicolo ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Vesuvio].
(Comunicazione 20/05/2025, pubblicata in G.U.U.E. 20 maggio 2025, n. C)
Entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in un paese terzo possono presentare alla Commissione un'opposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio.
DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«Vesuvio»
PDO-IT-A0252-AM02
Data della domanda: 24.5.2017
1. Richiedente e interesse legittimo
Vesuvio DOP Consorzio Tutela Vini
2. Voce del disciplinare interessata dalla o dalle modifiche
☐ Denominazione/denominazioni
☒ Categorie di prodotti vitivinicoli
☒ Legame
☒ Restrizioni alla commercializzazione
3. Descrizione e motivi della modifica
1. Inserimento nuove tipologie di vino Superiore, Riserva, Passito e tipologie qualificate con nome di vitigno, e delle tipologie vs per il «Vesuvio» bianco, il «Vesuvio» rosato, il Lacryma Christi rosato e per le tipologie qualificate con nome vitigno
Descrizione:
La modifica del disciplinare ha comportato l'inserimento delle nuove tipologie sopra elencate (e variazione base ampelografica); la modifica si è resa necessaria per attualizzare la realtà territoriale di coltivazione che si è trasformata negli anni (eliminazione della varietà Verdeca B. non più presente nei vigneti e quindi nella composizione dei vini) con un disciplinare corrispondente alla veritiera situazione delle vigne. L'inserimento nella base ampelografica del Caprettone B. che nel vecchio disciplinare di produzione veniva identificato come sinonimo di Coda di Volpe B. per errore.
Motivi:
La prima stesura del disciplinare risale al 1983, negli anni il mercato si è evoluto e la filiera si è adeguata senza apportare modifiche al disciplinare redendolo obsoleto rispetto alle esigenze della filiera e del mercato.
L'introduzione delle nuove tipologie ha dato la possibilità di lavorare in purezza i vitigni principali della base ampelografica. Le nuove tipologie sono state inserite così da poter offrire ai consumatori un prodotto più complesso ed elaborato, da intendersi come elemento di valorizzazione della espressione qualitativa della denominazione.
La modifica riguarda gli articoli 1, 2 e 6 del disciplinare e le pertinenti sezioni del documento unico 4 «Descrizione dei vini» e 5.2 «Pratiche di vinificazione – Rese massime», 7 «Varietà principale/i di uve da vino» e 8 «Descrizione del legame/dei legami».
2. Inserimento della nuova categoria vsq per il «Vesuvio» Lacryma Christi bianco, e per la tipologia «Vesuvio» bianco, «Vesuvio» rosato, Lacryma Christi rosato e per le tipologie qualificate con il nome del vitigno
Descrizione:
La modifica del disciplinare ha comportato l'inserimento della categoria «Vino Spumante di Qualità», tipologia storicamente presente sul territorio alla quale non è mai stato dato il giusto risalto.
Motivi:
L'inserimento dei Vini S.P.Q. ha ridato dignità ad una tradizione che sul territorio era radicata da sempre, facendo ciò ha portato una apertura di nicchia sul mercato e una ricaduta economica positiva sull'intera filiera.
La modifica riguarda gli articoli 1, 2 e 6 del disciplinare e le pertinenti sezioni del documento unico 4 «Descrizione dei vini» e 5.2 «Pratiche di vinificazione - Rese massime», 7 «Varietà principale/i di uve da vino» e 8 «Descrizione del legame/dei legami».
3. Rivisitazione della composizione ampelografica ed inserimento del vitigno Caprettone B.
Descrizione:
Vengono riviste le percentuali delle varietà principali aggiungendo le tipologie Riserva, Superiore, Spumanti e i monovitigno dando la possibilità nelle tipologie Lacryma Christi di utilizzare il 20 % delle uve idonee coltivate nella provincia di Napoli, mentre per le tipologie «Vesuvio» mono varietali la possibilità di utilizzare il 15 % delle uve idonee coltivate nella provincia di Napoli. Viene eliminata la varietà Verdeca B.
Motivi:
La composizione ampelografica viene completata con l'ingresso del vitigno Caprettone B. Da sempre l'uva a bacca bianca più coltivata sul Vesuvio, e con l'eliminazione della varietà Verdeca B., non più presente nei vigneti e quindi nella composizione dei vini.
La composizione della base ampelografica per le tipologie Lacryma Christi costituisce una linea guida che consente di avere tra i vini un filo conduttore, riconoscibile per i consumatori, costituito dal vitigno di base utilizzato e naturalmente dalla matrice vulcanica che li contraddistingue.
Il Caprettone B. è riconosciuto localmente come una varietà identificativa della denominazione. L'inserimento della varietà tra i principali vitigni è considerato elemento di forte identità qualitativa e di valorizzazione della denominazione.
La modifica riguarda l'articolo 2 del disciplinare e le pertinenti sezioni del documento unico 4 «Descrizione dei vini», 5.2 «Pratiche di vinificazione - Rese massime» e 7 «Varietà principale/i di uve da vino».
4. Vengono definite alcune modalità di viticoltura
Descrizione:
1) È stata eliminata la dicitura: «e con esclusione di quelli particolarmente umidi»;
2) viene integrata la tabella con le rese massime ed il titolo alcolometrico delle tipologie;
3) è stata dettagliata la tipologia «Vesuvio» Lacryma Christi Passito;
4) viene specificata la produzione massima uva t/ha in annate eccezionalmente favorevoli è stata consentita l’irrigazione di soccorso con impianti fissi;
5) vengono consenti impianti fissi per irrigazione di soccorso è stata eliminata una specifica sulla produzione delle tipologie «Vesuvio» rosato, rosso e bianco;
6) è stata specificata la densità minima per ettaro di 2 500 ceppi sia per i nuovi impianti che per i reimpianti.
Motivi:
1) La dicitura eliminata era superflua in quanto per la vicinanza del mare e il clima presente non ci sono problemi di umidità;
2) per una più facile interpretazione del disciplinare, si rende necessario l’inserimento di una tabella esplicativa dei valori;
3) il dettaglio della tipologia Passito sul valore del titolo alcolometrico naturale debba essere riferito al momento della raccolta per non lasciare dubbi alla filiera;
4) la specifica è stata necessaria per una corretta interpretazione del disciplinare;
5) consentire gli impianti fissi era indispensabili per la conformazione del territorio non era possibile poterli montare solo in caso di emergenza i costi sarebbero stati troppo alti;
6) la specifica degli ettari è stata inserita per avere degli impianti di produzione con una base di partenza uguale per tutto il territorio.
La modifica riguarda l'articolo 4 del disciplinare e la pertinente sezione del documento unico 5.2 «Pratiche di vinificazione - Rese massime».
5. Inserimento della delimitazione della zona di imbottigliamento
Descrizione:
Viene introdotto l'obbligo di imbottigliamento nella zona di produzione, salvaguardando comunque i diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata.
Infatti, in conformità alla vigente normativa europea e alla specifica normativa nazionale, a salvaguardia dei diritti precostituiti, sono previste autorizzazioni individuali ai soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata per continuare tale pratica di imbottigliamento. In particolare, per ottenere l'autorizzazione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le ditte imbottigliatrici interessate sono tenute a presentare apposita istanza e dimostrare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni.
Viene stabilito che le operazioni di elaborazione del vino spumante, incluse le pratiche enologiche per la presa di spuma, per la stabilizzazione e la dolcificazione devono avvenire all'interno della zona di produzione e sono ammesse anche nel territorio amministrativo della Regione Campania.
Motivi:
La previsione dell'imbottigliamento in zona delimitata, conformemente alla vigente normativa europea, è motivata per salvaguardare la qualità del prodotto, garantire l'origine ed assicurare l'efficacia dei controlli, preservare l'intera filiera produttiva ai fini della valorizzazione del territorio e della tracciabilità di prodotto.
Infatti, le qualità e le caratteristiche particolari dei vini DOP «Vesuvio» connessi alla zona geografica di origine sono meglio assicurate con l'imbottigliamento in zona, in quanto l'applicazione e il rispetto di tutte le regole tecniche riguardanti il trasporto e l'imbottigliamento avvengono sotto la responsabilità e competenza professionale delle aziende produttrici della stessa zona delimitata.
Tale obbligo evita i possibili rischi che il trasporto fuori zona del vino potrebbe comportare quali: ossidazione e stress termico da elevate o basse temperature, deterioramento del prodotto con effetti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche (tenore acidità, polifenoli e sostanze coloranti) e organolettiche (colore, aroma, sapore) e sulla stabilità. Ridotto anche il rischio di contaminazione di tipo microbiologico (da batteri, virus, funghi, muffe, lieviti). Tale previsione è a vantaggio degli stessi operatori consapevoli e responsabili della salvaguardia del livello qualitativo della DOP e offre al consumatore le garanzie sull'origine, qualità e rispondenza del disciplinare di produzione. Inoltre i controlli da parte dei competenti organismi risultano più efficaci in ambito territoriale più circoscritto.
La richiesta anche per la DOC «Vesuvio» di limitare l'imbottigliamento alla zona di produzione al pari di altre denominazioni di successo è da considerarsi come un complessivo salto di qualità della denominazione che vuole con questa proposta di modifica poter essere annoverata tra le più importanti e storiche denominazioni vocate alla produzione dei vini di cui alle categorie e tipologie descritte nel presente DU e disciplinare di produzione.
La richiesta di delimitazione dell'area di elaborazione degli spumanti è motivata per salvaguardare la qualità del prodotto, garantire l'origine ed assicurare l'efficacia e la tempestività dei controlli. Pertanto tale previsione è a vantaggio degli stessi operatori consapevoli e responsabili della salvaguardia del livello qualitativo della denominazione al fine di offrire al consumatore la garanzia sull'origine, qualità e rispondenza al disciplinare di produzione.
La modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare e la pertinente sezione 9 del documento unico «Ulteriori condizioni essenziali».
6. Descrizione delle caratteristiche delle tipologie
Descrizione:
1) Vengono dettagliate tutte le nuove tipologie definendo colore, sapore, titolo alcolometrico volumico totale minimo, acidità totale minima ed estratto non riduttore minimo;
2) vengono rivisti per le tipologie già esistenti odore e sapore e acidità totale abbassata a 4,5 g/l;
3) inserita specifica che i vini invecchiati in botti di legno possono avere caratteristiche e sentori di legno;
4) eliminata la specifica della designazione dei vini spumanti.
Motivi:
1) Inserimento fatto per dettagliare correttamente tutte le nuove tipologie;
2) si vuole adeguare il disciplinare alle esigenze reali delle caratteristiche dei vini;
3) viene esplicitata per chiarezza;
4) eliminate perché tutte le tipologie spumanti sono state dettagliate nelle caratteristiche al consumo.
La modifica riguarda l'articolo 6 del disciplinare e la pertinente sezione 4 del documento unico «Descrizione dei vini».
7. Modifiche relative ad alcune specifiche sulla designazione e presentazione dei vini
Descrizione:
1) Eliminato il divieto della menzione Superiore e Riserva;
2) eliminata «ad eccezione delle tipologie spumante e liquoroso»;
3) inserita la possibilità di anteporre la menzione Lacryma Christi al nome geografico «Vesuvio».
Motivi:
1) Si è reso necessario perché sono state inserite le tipologie Superiore e Riserva e dettagliate nell’articolo 6 del disciplinare;
2) viene eliminata per chiarezza;
3) tradizionalmente sul territorio la menzione Lacryma Christi è stata sempre anteposta alla menzione geografica «Vesuvio».
La modifica riguarda solo l'articolo 7 del disciplinare.
8. Introduzione del dettaglio circa il volume dei contenitori
Descrizione:
Viene aggiunto l'articolo 8 «Confezionamento» per dettagliare il volume dei contenitori e il tipo di chiusura degli stessi per avere una linea guida per l'immissione al consumo dei prodotti.
Motivi:
Per maggiore chiarezza e così da creare un'uniformità delle bottiglie immesse al consumo e tipologia di chiusura.
La modifica riguarda l'articolo 8 del disciplinare e la sezione 9 del documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione/denominazioni
Vesuvio
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3. Vino liquoroso
4. Vino spumante
5. Vino spumante di qualità
Codice della nomenclatura combinata
— 22 — BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
4. Descrizione dei vini:
1. «Vesuvio» bianco (categoria: Vino)
Colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: delicato, fine; sapore: secco, leggermente acidulo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
2. «Vesuvio» bianco spumante vs e vsq (categorie: Vino spumante e Vino spumante di qualità)
Colore: giallo paglierino più o meno intenso, con riflessi verdognoli o dorati; odore: fine, floreale, caratteristico; sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie da zero ad extra dry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Vino spumante: prodotto con metodo Charmat deve essere ottenuto da uve elaborate secondo la specifica vigente normativa.
Vino spumante di qualità: prodotto con metodo Charmat deve essere ottenuto da uve elaborate secondo la specifica vigente normativa; prodotto con metodo classico la durata del processo di elaborazione dei vini, compreso l'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata dall'inizio della fermentazione destinata a renderli spumanti, non può essere inferiore a dodici mesi.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
3. «Vesuvio» rosato (categoria: Vino)
Colore: rosato più o meno intenso; odore: delicato, fruttato; sapore: fresco armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
4. «Vesuvio» rosso (categoria: Vino)
Colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: secco, armonico; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
5. «Vesuvio» rosato o rosé spumante vs e vsq (categorie: Vino spumante e Vino spumante di qualità)
Colore: rosato più o meno intenso; odore: delicato, fruttato; sapore: secco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Vino spumante: prodotto con metodo Charmat deve essere ottenuto da uve elaborate secondo la specifica vigente normativa.
Vino spumante di qualità: prodotto con metodo Charmat deve essere ottenuto da uve elaborate secondo la specifica vigente normativa; prodotto con metodo classico la durata del processo di elaborazione dei vini, compreso l'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata dall'inizio della fermentazione destinata a renderli spumanti, non può essere inferiore a dodici mesi.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 4,5 in milliequivalenti per litro
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
6. «Vesuvio» Lacryma Christi bianco (categorie: Vino e Vino liquoroso)
Colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: delicato, fine; sapore: secco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
7. «Vesuvio» Lacryma Christi bianco Superiore (categoria: Vino)
Colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: delicato, fine; sapore: secco, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
8. «Vesuvio» Lacryma Christi bianco spumante vs e vsq (categorie: Vino spumante e Vino spumante di qualità)
Spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino più o meno intenso, con riflessi verdognoli o dorati; odore: fine, fragrante; sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie da dosaggio zero a extra dry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Vino spumante: prodotto con metodo Charmat deve essere ottenuto da uve elaborate secondo la specifica vigente normativa.
Vino spumante di qualità: prodotto con metodo Charmat deve essere ottenuto da uve elaborate secondo la specifica vigente normativa; prodotto con metodo classico la durata del processo di elaborazione dei vini, compreso l'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata dall'inizio della fermentazione destinata a renderli spumanti, non può essere inferiore a dodici mesi.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
9. «Vesuvio» Lacryma Christi bianco liquoroso
Colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: delicato, fine; sapore: secco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
10. «Vesuvio» Lacryma Christi bianco Passito (categoria: Vino)
Colore: giallo dorato tendente all'ambrato; odore: intenso, fine e complesso; sapore: dal secco al dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00 % vol; estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 12,00
— Acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
11. «Vesuvio» Lacryma Christi rosato o rosé (categoria: Vino)
Colore: rosato più o meno intenso; odore: gradevolmente fruttato; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
12. «Vesuvio» Lacryma Christi rosso (categoria: Vino)
Colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: vinoso, fine; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
13. «Vesuvio» Lacryma Christi rosso Superiore (categoria: Vino)
Colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: intenso, caratteristico; sapore: secco, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
14. «Vesuvio» Lacryma Christi rosso Riserva (categoria: Vino)
Colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato; odore: intenso, complesso; sapore: secco, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
15. «Vesuvio» Lacryma Christi rosato o rosé spumante vs e vsq (categorie: Vino spumante e Vino spumante di qualità)
Spuma: fine e persistente; colore: rosato più o meno intenso; odore: fine, fragrante, intenso; sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie dosaggio zero, extra brut, brut ed extra dry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Vino spumante: prodotto con metodo Charmat deve essere ottenuto da uve elaborate secondo la specifica vigente normativa.
Vino spumante di qualità: prodotto con metodo Charmat deve essere ottenuto da uve elaborate secondo la specifica vigente normativa; prodotto con metodo classico la durata del processo di elaborazione dei vini, compreso l'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata dall'inizio della fermentazione destinata a renderli spumanti, non può essere inferiore a dodici mesi.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
16. «Vesuvio» Caprettone (categoria: Vino)
Colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore: secco, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
17. «Vesuvio» Caprettone spumante vs e vsq (categorie: Vino spumante e Vino spumante di qualità)
Spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino più o meno intenso, con riflessi verdognoli o dorati; odore: fine, fragrante, intenso; sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie dosaggio zero, extra brut, brut ed extra dry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Vino spumante: prodotto con metodo Charmat deve essere ottenuto da uve elaborate secondo la specifica vigente normativa.
Vino spumante di qualità: prodotto con metodo Charmat deve essere ottenuto da uve elaborate secondo la specifica vigente normativa; prodotto con metodo classico la durata del processo di elaborazione dei vini, compreso l'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata dall'inizio della fermentazione destinata a renderli spumanti, non può essere inferiore a dodici mesi.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
18. «Vesuvio» Falanghina (categoria: Vino)
Colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore: secco, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
19. «Vesuvio» Falanghina spumante vs e vsq (categorie: Vino spumante e Vino spumante di qualità)
Spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino più o meno intenso, con riflessi verdognoli o dorati; odore: fine, fragrante, intenso; sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie dosaggio zero, extra brut, brut ed extra dry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Vino spumante: prodotto con metodo Charmat deve essere ottenuto da uve elaborate secondo la specifica vigente normativa.
Vino spumante di qualità: prodotto con metodo Charmat deve essere ottenuto da uve elaborate secondo la specifica vigente normativa; prodotto con metodo classico la durata del processo di elaborazione dei vini, compreso l'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata dall'inizio della fermentazione destinata a renderli spumanti, non può essere inferiore a dodici mesi.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
20. «Vesuvio» Piedirosso (categoria: Vino)
Colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: vinoso, caratteristico, gradevole; sapore: secco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
21. «Vesuvio» Piedirosso rosato o rosé (categoria: Vino)
Colore: rosato più o meno intenso; odore: fruttato, caratteristico, gradevole; sapore: secco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
22. «Vesuvio» Piedirosso rosato o rosé spumante vs e vsq (categorie: Vino e Vino spumante)
Spuma: fine e persistente; colore: rosato più o meno intenso; odore: fine, fragrante, gradevole; sapore: fine ed equilibrato, nelle tipologie dosaggio zero, extra brut, brut ed extra dry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Vino spumante: prodotto con metodo Charmat deve essere ottenuto da uve elaborate secondo la specifica vigente normativa.
Vino spumante di qualità: prodotto con metodo Charmat deve essere ottenuto da uve elaborate secondo la specifica vigente normativa; prodotto con metodo classico la durata del processo di elaborazione dei vini, compreso l'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata dall'inizio della fermentazione destinata a renderli spumanti, non può essere inferiore a dodici mesi.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
23. «Vesuvio» Aglianico (categoria: Vino)
Colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intenso, caratteristico; sapore: secco, di corpo, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
24. «Vesuvio» Aglianico rosato o rosé (categoria: Vino)
Colore: rosa più o meno intenso; odore: floreale, fruttato, caratteristico; sapore: secco, fresco, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
25. «Vesuvio» Aglianico spumante rosato o rosé vs e vsq (categorie: Vino e Vino spumante di qualità)
Spuma: fine e persistente; colore: rosato più o meno intenso; odore: floreale, fruttato, caratteristico; sapore: fine, equilibrato, nelle tipologie dosaggio zero, extra brut, brut ed extra dry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Vino spumante: prodotto con metodo Charmat deve essere ottenuto da uve elaborate secondo la specifica vigente normativa.
Vino spumante di qualità: prodotto con metodo Charmat deve essere ottenuto da uve elaborate secondo la specifica vigente normativa; prodotto con metodo classico la durata del processo di elaborazione dei vini, compreso l'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata dall'inizio della fermentazione destinata a renderli spumanti, non può essere inferiore a dodici mesi.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali:
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche specifiche
Spumantizzazione metodo italiano (autoclave) o con metodo classico
Pratica enologica specifica
Rifermentazione naturale in autoclave, secondo il metodo Charmat o Martinotti, oppure secondo il metodo classico (rifermentazione in bottiglia) in ottemperanza alle vigenti norme sulla produzione degli spumanti.
b. Rese massime
1. «Vesuvio» bianco, bianco spumante vs e vsq, rosso, rosato, rosato spumante vs e vsq, Caprettone, Caprettone spumante vs e vsq
70 ettolitri per ettaro
2. «Vesuvio» Falanghina, Falanghina vs e vsq, Piedirosso, Piedirosso rosato o rosé, Piedirosso rosato o rosé vs e vsq
70 ettolitri per ettaro
3. «Vesuvio» Aglianico, Aglianico rosato o rosé, Aglianico rosato o rosé spumante vs e vsq
70 ettolitri per ettaro
4. «Vesuvio» Lacryma Christi bianco, Lacryma Christi bianco liquoroso, Lacryma Christi bianco spumante vs e vsq
65 ettolitri per ettaro
5. Lacryma Christi rosso, Lacryma Christi rosato o rosé, Lacryma Christi rosato o rosé vs e vsq
65 ettolitri per ettaro
6. «Vesuvio» Lacryma Christi bianco Superiore, rosso Superiore, rosso Riserva
55,25 ettolitri per ettaro
7. «Vesuvio» Lacryma Christi bianco Passito da categoria vino
45 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC «Vesuvio» debbono provenire dalla zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Boscotrecase, Trecase e San Sebastiano al Vesuvio.
E parte del territorio amministrativo dei comuni di: Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Cercola, Massa di Somma, Pollena – Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, tutti in provincia di Napoli. Tale zona è così delimitata: partendo ad est dell'abitato di Torre del Greco, dalla località di Sant'Antonio, la linea di delimitazione segue la strada che da Torre del Greco porta a Torre Annunziata sino ad incontrare e seguire la strada che, passando nelle vicinanze di Colle Epitaffio, sbuca sull'autostrada per Salerno (quota 55) che percorre in direzione est per breve tratto sino ad incrociare in prossimità di Villa Manzo la strada per Boscotrecase che segue in direzione nord.
Attraversa, verso est, il centro abitato di Boscotrecase e Boscoreale passando per le quote 88, 86, 87 e 61 sino ad incrociare la strada ferrata in prossimità della masseria Di Lauro.
Segue tale strada ferrata verso nord e alla stazione di San Giuseppe Vesuviano prosegue verso nord-ovest seguendo la circumvesuviana sino ad incrociare, prima di attraversare il Lagno di Pollena, la strada per Pollena – Trocchia che segue, verso sud fino ad incrociare il corso d'acqua prima citato.
Da questo punto prende la strada verso ovest per Ponte Valente i Catini fino ad incontrare il confine comunale di San Sebastiano al Vesuvio. Segue tale confine per la parte occidentale e giunge in prossimità dell'incrocio con il Lagno del Monaco Aiello, percorre il confine di San Giorgio a Cremano in direzione sud-ovest fino ad incrociare (quota 85) l'autostrada che segue in direzione sud-est, sino ad incontrare all'altezza di Sant'Elena (quota 90) la strada per Torre del Greco che percorre verso sud fino ad incrociare la strada ferrata, quindi lungo questa, procede verso sud-est e superata Lamaria in prossimità della quota 78 prosegue per la strada che va a congiungersi a quella per Torre del Greco in prossimità di Sant'Antonio (quota 51) da dove è iniziata la delimitazione.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Aglianico N.
Caprettone B.
Coda di volpe bianca B. - Coda di volpe
Falanghina B.
Greco bianco B. - Greco
Olivella nera N.
Piedirosso N.
Sciascinoso N.
8. Descrizione del legame/dei legami
Fattori storici
La coltivazione della vite e la produzione di vino hanno da sempre caratterizzato la storia dell'area vesuviana, a partire dai primi insediamenti greci del XVIII secolo a. C. di Ischia e Cuma. Tra il I e II secolo a. C. l'area vesuviana è inserita nella regione più ricca dell'Impero romano, in questa area si producevano la maggior quantità dei vini dell'Impero e alcuni tra i vini più pregiati del tempo. Gli scavi archeologici presso i numerosi siti e in particolare della Villa Augustea di Somma Vesuviana, costruita attorno al II secolo d. C. e ricoperta dall'eruzione nel 472 d. C., hanno portato alla luce una tra le più importanti «villae rusticae» dalla zona vesuviana, il più grande sito di vinificazione dell'antichità a oggi conosciuto, che rappresenta una fondamentale testimonianza storica della centralità della cultura e del commercio del vino del Vesuvio.
Fattori naturali
Il Somma-Vesuvio costituisce un sistema di eccezionale valenza ambientale, paesaggistica, storico-culturale, naturale ed agricola. Esso comprende suoli con grado di differenziazione iniziale, laddove il processo pedogenetico più evidente è rappresentato dalla formazione di orizzonti di superficie più o meno sottili, ricchi in sostanza organica umidificata, che sovrastano direttamente il substrato pedogenetico, oppure un orizzonte di alterazione debolmente differenziato. I suoli mostrano, negli strati superficiali, una debole alterazione del vetro primario. Si sono formati a partire da depositi piroclastici da caduta o da flusso, oppure da depositi vulcanoclastici risedimentati localmente ad opera di acque di scorrimento superficiale non organizzate e dal deflusso incanalato. La porzione meridionale del complesso comprende essenzialmente il cono vesuviano e rappresenta l'area di più recente formazione e morfogenesi. Le frequenti eruzioni di epoca medievale e storica recente hanno operato un continuo rinnovamento della superficie topografica non permettendo, tra l'altro, lo sviluppo di un suolo completo. Questi suoli presentano un profilo con proprietà andiche moderatamente espresse, legate all'attività dei materiali vetrosi vulcanici primari; suoli calcarei, su depositi piroclastici contenenti carbonato di calcio; suoli minerali grezzi su depositi di lapilli e ceneri dell'eruzione del 1944.
L'area è interessata da un clima mediterraneo di tipo temperato, con inverni non troppo freddi, precipitazioni dell'ordine di 550 mm annui, concentrate in primavera ed in autunno, con la presenza di periodi estivi con prolungata siccità. Le precipitazioni a carattere nevoso sono limitate, in genere, alle altitudini superiori ai 1 000 metri ed hanno breve durata.
Il sistema di circolazione delle acque superficiali è molto scarso e limitato a qualche sorgiva sul versante settentrionale del Monte Somma; suoli lavici estremamente permeabili assorbono infatti tutte le precipitazioni ed inoltre i versanti a maggiore pendenza consentono la raccolta delle acque solo nei profondi valloni scavati sui fianchi del vulcano.
Un'elevata umidità relativa, che nei mesi estivi può superare il 65 %, compensa il deficit idrico provocando la formazione di abbondanti rugiade. Alle pendici del complesso non sono rare piccole variazioni del microclima, che hanno favorito la formazione di diverse aree fitoclimatiche.
Fattori umani
La vitivinicoltura del Vesuvio ha preservato le sue particolari caratteristiche e i suoi tratti distintivi di antiche origini. Le viti, che affondano le radici nei suoli vulcanici, non hanno subito gli effetti nefasti della fillossera e sono coltivate a piede franco. Non è difficile imbattersi in viti centenarie e le viti improduttive sono rimpiazzate mediante l'antico metodo della propaggine, interrando un tralcio per dare vita una nuova pianta. La conoscenza e la tradizione dei vitivinicoltori locali si è tramandata alle nuove generazioni in ragione delle specificità ambientali, consentendo anche di preservare la biodiversità e la ricchezza ampelografica dell'area.
Le viti sono coltivate in terreni ricchi di declivi naturali e ben esposti al sole.
L'influenza del mare, la cui brezza marina attraversa le vigne costantemente così limitando l'accumularsi di umidità evitando lo sviluppo di muffe o agenti che possono provocare la formazione di malattie che vanno a danno delle produzioni e della stessa pianta.
Sul territorio vesuviano data l'incidenza delle correnti che arrivano dalle montagne limitrofe come il Matese, le montagne irpine porta una buona escursione termica tra il giorno e la notte permettendo una buona acidità nei vini rendendoli longevi, freschi e sapidi.
Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
L'orografia del territorio di produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.
Le 4 categorie dei vini inserite nel disciplinare trovano esistenza grazie al bellissimo clima mite che consente la maturazione omogena e graduale delle uve donando alle stesse le caratteristiche idonee alla produzione delle categorie sopra citate.
La categoria «Vino spumante» prevede la produzione con metodo Charmat e la raccolta delle uve anticipata rispetto alla maturazione tecnologica quindi rapporta tra zuccheri e parte acida, a discapito degli zuccheri e aumento della parte acida consentendoci di avere dei vini di partenza per la rifermentazione freschi acidi e poco alcolici, queste caratteristiche ci sono permesse grazie all'esposizione delle vigne e al suolo sabbioso vulcanico.
La categoria «Vino spumante di qualità» prevede la produzione con metodo Charmat oppure con metodo classico e la durata del processo di elaborazione dei vini, compreso l'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata dall'inizio della fermentazione destinata a renderli spumanti, non può essere inferiore a dodici mesi.
Prevede la raccolta delle uve anticipata rispetto alla maturazione tecnologica quindi rapporta tra zuccheri e parte acida, a discapito degli zuccheri e aumento della parte acida consentendoci di avere dei vini di partenza per la rifermentazione freschi acidi e poco alcolici, queste caratteristiche ci sono permesse grazie all'esposizione delle vigne e al suolo sabbioso vulcanico.
La categoria «Vino» comporta la raccolta delle uve nel momento in cui si raggiunge l'equilibrio della maturazione tecnologica e fenologica consentendoci di avere dei vini che hanno un rapporto gustativo equilibrato, un grado alcolico sostenuto da una grade struttura ottenendo dei vini sapidi freschi intensi al naso, con dei colori paglierini tenuti accompagnati sempre dai riflessi verdolini; questo ci è consentito sempre grazie ai fattori climatici che influenzano la maturazione delle uve, come la ventilazione che non consente il ristagno sia di umidità ma anche di aria troppo calda che potrebbero alterare la maturazione delle uve.
La categoria «Vino liquoroso» ci è consentita dall'andamento climatico costante la quale estate arriva fino alla fine di ottobre consentendo la concentrazione degli zuccheri sia parzialmente sulla pianta o nei locali per appassimento delle uve in carenza di umidità evitando lo svilupparsi di muffe che possono danneggiare le uve.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Vesuvio
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Imbottigliamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
Viene introdotto l'obbligo di imbottigliamento nella zona di produzione, salvaguardando comunque i diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata.
Inoltre, ai sensi della vigente normativa nazionale, a salvaguardia dei diritti precostituiti, è consentito che le imprese imbottigliatrici interessate possano ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata, a condizione che presentino apposita istanza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della DOP «Vesuvio» per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica che introduce l'obbligo di imbottigliamento in zona.
Viene stabilito che le operazioni di elaborazione del vino spumante, incluse le pratiche enologiche per la presa di spuma, per la stabilizzazione e la dolcificazione devono avvenire all'interno della zona di produzione e sono ammesse anche nel territorio amministrativo della Regione Campania.
Recipienti e tappatura
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
I vini della DOP «Vesuvio» possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro aventi volume nominale fino a 12 litri.
Per il confezionamento dei vini della DOP «Vesuvio» deve essere utilizzo tappo raso bocca in sughero, tappo raso bocca in sostanza inerte o tappo stelvin. Per i vini spumanti il confezionamento come da normativa vigente.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14211