Che fissa una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati dagli Stati membri alla Commissione in relazione alle domande di premio di estirpazione
Articolo 1
Le domande di premio di estirpazione comunicate alla Commissione a norma dell’articolo 102, paragrafo 2, del reg. n. 479/08 sono accolte nella misura del 45,9% degli importi coperti. I limiti di bilancio per gli Stati membri interessati sono riportati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
Limiti di bilancio per gli Stati membri in relazione al pagamento del premio di estirpazione nella campagna viticola 2008/2009
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Stato membro |
Dotazione per il regime di estirpazione (in EUR) |
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(omissis) |
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Italia |
116.113.326,00 |
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(omissis) |