Settore vinicolo - Domanda per l’accesso alle agevolazioni per il programma di filiera denominato "WINE ZERO: il vino del futuro a basso impatto" volto a coniugare competitività e sostenibilità nella filiera vitivinicola - Superata l’istruttoria di ammissibilità e valutazione dalla Commissione nominata dal Ministero dell’Agricoltura - Domanda per l'annullamento del decreto di approvazione della graduatoria definitiva - Impugnazione degli atti amministrativi sulla base di presunte irregolarità - Censurati errori di valutazione da parte della Commissione con attribuzioni errate dei punteggi relativi alla qualità del partenariato, impatto sul mercato, specificità della filiera e coerenza dei requisiti dei soggetti beneficiari - Lamentate irregolarità nella valutazione di altri programmi, con assegnazioni di punteggi su criteri errati o non previsti dall’avviso pubblico - Disposti gli incombenti istruttori.
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1973 del 2024, proposto da
Istituto Marchigiano di Tutela Vini – I.M.T, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Scalco, Nicola Baù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Green Farmers Group Soc. Cons. Agr. A R.L, Finoliva Global Service S.p.A. Società Benefit, Unaprol S.C.P.A, Cooperativa Produttori Arborea - Società Agricola, Trentingrana - Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini Società Cooperativa Agricola, Ciavolino Roma International S.R.L, Ati - Capofila Spinosa S.p.A., Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, Amico Bio Società Cooperativa Agricola, Italia Ortofrutta - Società Consortile A R.L., Orogel Società Cooperativa Agricola, Cantine Due Palme - Società Cooperativa Agricola, Azienda Agricola Casa Divina Provvidenza S.r.l. - Società Agricola, O.P. Meridia Società Cooperativa Agricola A R.L., Caseificio Cirigliana S.r.l., Persea Castello Società Agricola S.r.l., Cooperativa Agricola Mercato Contadino delle Terreverdi Teramane, Croce del Vento S.r.l., Ati con Capofila Le Macine Società Agricola Semplice, Le Carni Pugliesi - Società Consortile Agricola A R.L., non costituiti in giudizio;
La Cesenate Conserve Alimentari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Corrado Maria Dones, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
Cooperativa Produttori Arborea Soc. Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Giovanna Pisanu, Nicola Battolu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unaprol – Consorzio Olivicolo Italiano, C.D. Filiera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Sara Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto del Direttore Generale del Ministero dell''Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – DIQPAI – DG PQA prot. n. 0633056 del 15.11.2023, pubblicato in data 12.01.2024, di approvazione della “graduatoria definitiva” inerente ai programmi presentati nell''ambito della procedura indetta con avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato dal successivo avviso pubblico prot. n. 0324845 del 21.07.2022, e relativi allegati, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. n. 0673777 del 22 dicembre 2021;
- della graduatoria allegata al decreto di cui al punto che precede, nonché di tutti gli ulteriori atti inerenti al relativo procedimento, comunque denominati, ivi compresi il decreto del Direttore Generale del Ministero dell''Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0621652 del 05.12.2022, il verbale della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 340824 del 30.06.2023 e la relativa nota di trasmissione. la nota del Presidente della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 0341697 del 30.06.2023, il decreto del Direttore Generale del Ministero dell''Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0342515 del 30.06.2023, pubblicato in pari data, di approvazione della “graduatoria provvisoria” inerente ai programmi presentati nell''ambito della procedura suddetta e la relativa graduatoria ivi allegata, il verbale della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando del 19.10.2023 e la relativa nota di trasmissione del 20.10.2023 prot. n. 584063, tutte le griglie di valutazione del programma presentato dal ricorrente, ivi comprese quelle inerenti all''ulteriore valutazione effettuate a seguito della presentazione dell''istanza di riesame, nonché quelle inerenti ai programmi classificati ai posti da n. 1 a n. 39 della graduatoria;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi compresi lo stesso avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell''Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0182458 del 22.04.2022, come modificato a seguito dell''avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell''Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0324845 del 21.07.2022 e dei relativi allegati, nonché della circolare esplicativa delle modalità di presentazione della proposta definitiva di Contratto di Filiera prot. n. 0525180 del 27.09.2023, pubblicata in pari data;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, de La Cesenate Conserve Alimentari, di Cooperativa Produttori Arborea Soc. Agricola, di Unaprol – Consorzio Olivicolo Italiano e di C.D. Filiera S.r.l;
Vista l’ordinanza nr. 1173 del 20 marzo 2024, con la quale è stata disposta la trattazione del merito e, nelle more, l’integrazione del contraddittorio cui la ricorrente ha adempiuto come da documenti depositati il 12 aprile 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
1) l’odierno ricorrente è soggetto proponente e mandatario di un raggruppamento formato, oltre che dal medesimo, da altri trentuno soggetti, costituitosi a seguito della stipula dell’apposito accordo di filiera. Lo stesso presentava entro i termini indicati dall’art. 7 dell’avviso del 22.04.2022 domanda di accesso alle agevolazioni, volta a dare luogo alla realizzazione del programma di filiera denominato “WINE ZERO: il vino del futuro a basso impatto”. Come si ricava dalla relativa documentazione di cui all’allegato 2 alla domanda e dalle schede sintetiche di cui all’allegato 3, oltre che dallo stesso accordo di filiera sub doc. n. 1, il programma era (ed è) volto a coniugare competitività e sostenibilità nella filiera vitivinicola dei vini a denominazione d’origine.
2) La domanda in questione superava regolarmente l’istruttoria di ammissibilità di cui all’art. 8 e, pertanto, il programma e i singoli progetti venivano sottoposti alla valutazione della Commissione prevista dall’art. 9 dell’avviso, nominata dal Ministero con decreto del Direttore Generale prot. n. 0621652 del 05.12.2022 (doc. n. 3). Il programma del ricorrente veniva assegnato al commissario per la valutazione preliminare nella seduta del 16.06.2023 e successivamente discusso e valutato collegialmente dalla Commissione nella seduta del 27.06.2023 (nella quale venivano valutati in tutto ben 94 programmi in sole cinque ore e trenta minuti), con l’attribuzione complessiva di punti 81,00. La Commissione concludeva i propri lavori – in poco più di due mesi e riunendosi in totale otto volte – nella seduta del 28.06.2023, all’esito della quale la stessa stilava la graduatoria (denominata “graduatoria provvisoria”) che veniva poi espressamente approvata e pubblicata con il decreto del Direttore Generale del Masaf prot. n. 0342515 del 30.06.2023 (doc. n. 6). Il programma del ricorrente si classificava al n. 223 della suddetta “graduatoria provvisoria”, con un contributo ammesso di € 25.498.582,50 e un punteggio complessivo di 81,00 punti (in posizione, pertanto, che ne determinerebbe l’esclusione dalla prosecuzione della procedura).
L’istanza di riesame veniva integrata il successivo 31.07.2023, con la formulazione di una ulteriore istanza che evidenziava i plurimi profili di erroneità dell’attribuzione dei punteggi operata dalla Commissione. Come si ricava dalla griglia allegata all’istanza del 31.07.2023, una valutazione da parte della Commissione ispirata a criteri di logicità e ragionevolezza e conforme alle previsioni della lex specialis avrebbe consentito al programma di ottenere 91,20 punti (in luogo di 81,00 punti), e consentendo al medesimo di collocarsi al secondo posto della graduatoria.
Nella graduatoria definitiva per quanto concerne il programma del ricorrente, lo stesso risultava collocato alla posizione n. 227 della graduatoria, con un punteggio complessivo (identico a quello riportato nella graduatoria del 30.06.2023) di 81,00 punti.
3) Su tali basi, impugna gli atti di cui meglio in epigrafe e deduce a fondamento dell’azione – con il ricorso - le seguenti ragioni di censura.
1 - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 del D.M. n. 0673777 del 22.12.2021, degli artt. 10, 11, 12 e 13 del D.M. n. 1192/2016, degli artt. 9 e 10 dell’avviso pubblico, e dell’art. 66 della Legge n. 289/2002; eccesso di potere per sviamento, errore di fatto, insussistenza dei presupposti, manifesta illogicità ed incoerenza in relazione all’indebita ed illegittima esclusione del programma del ricorrente dalla successiva fase del procedimento (il provvedimento di approvazione della graduatoria sarebbe illegittimo nella misura in cui ammette alla prosecuzione dell’iter soltanto una parte dei progetti presentati ovvero quelli che rientrano nel budget di spesa, non anche a quelli che presentino tutti i requisiti di ammissibilità della domanda, in contrasto con le disposizioni indicate ed in particolare con l’art. 9 del DM del 21.12.2021);
2 – segue - Illegittimità dell’avviso pubblico, sotto i medesimi profili di eccesso di potere e violazione delle norme di cui al punto 1) che precede, per incoerenza e violazione rispetto alle previsioni contenute nella suddetta disciplina di ordine regolamentare (vengono sviluppate le medesime ragioni di censura già dedotte al motivo 1, sotto diversi profili);
3 - Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, contraddittorietà, errore di fatto, sviamento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, in relazione all’erronea, incoerente e illogica valutazione operata dalla Commissione sul programma presentato dal ricorrente, nonché in ogni caso ai plurimi errori riscontrabili anche nell’attribuzione di punteggi agli altri soggetti proponenti partecipanti alla procedura; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 del D.M. n. 0673777/2021, dell’art. 10 del D.M. n. 1192/2016, dell’art. 9 dell’avviso pubblico, del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanza 15.07.2021, dell’art. 66 della Legge n. 289/2002, dell’art. 6 della CEDU, nonché del Regolamento UE n. 852/2020 (artt. da 9 a 17), del Regolamento UE n. 651/2014, del Regolamento UE n. 702/2014, delle decisioni della Commissione Europea C(2015) 9742 del 06.01.2016 e C(2020) 5920 del 07.09.2020 e del Piano Strategico PAC 2023 – 2027.
Vengono dedotte articolate censure sul conteggio dei punti attribuiti al progetto presentato, e, precisamente:
A) Ambito di valutazione 1: qualità dell’accordo di partenariato; Criterio: qualità del partenariato; Parametro: Incidenza delle aziende di produzione primaria nell’ambito dell’accordo di filiera (punteggio assegnato: punti 3; punteggio corretto: punti 6): il rapporto di incidenza, individuato in misura pari al 45%, sarebbe stato erroneamente calcolato tenendo conto dei soli beneficiari diretti (che sono, per l’appunto, 9 su di un totale di 20 beneficiari, per un rapporto di incidenza del 45%); B) Ambito di valutazione 1: qualità dell’accordo di partenariato; Criterio: qualità del programma di interventi; Parametro: impatto del Programma sul mercato di riferimento (punteggio assegnato: punti 3; punteggio corretto: punti 6) e C) Ambito di valutazione 1: qualità dell’accordo di partenariato; Criterio: qualità del programma di interventi; Parametro: capacità del programma di intercettare, sviluppare e valorizzare le specificità della filiera (punteggio assegnato: punti 3; punteggio richiesto: punti 6): con entrambi i profili la ricorrente si duole che, poiché il mercato di riferimento delle aziende appartenenti alla filiera in questione è il vino a denominazione sostenibile, sarebbe stata non considerata l'incidenza molto alta sul mercato di riferimento sulla quale argomenta; D) Ambito di valutazione 3: requisiti specifici posseduti dai soggetti beneficiari; Criterio: adeguatezza e coerenza dei requisiti specifici posseduti dal soggetto beneficiario (rispetto alla specifica attività prevista dal programma); Parametro: coerenza tra requisiti specifici e ruoli attribuiti ai soggetti beneficiari dall’accordo di filiera; in relazione a tale parametro, non sarebbe stato adeguatamente valorizzato il contenuto del progetto tenuto anche conto che all’Università di Siena e all’Università Politecnica della Marche sono stati assegnati 5 punti e, in questo senso, non si comprende come mai all’Università di Brescia che ha il medesimo ruolo i punti assegnati siano solo 4;-all’ente di ricerca Ager sono stati assegnati solo 3 punti quando il ruolo, consistente nell’espletamento delle attività di ricerca nell’ambito della filiera di riferimento, ha necessariamente una coerenza del 100% e, pertanto, avrebbe senz’altro meritato il riconoscimento del punteggio massimo (5 punti).
Deduce ancora la parte ricorrente, nel corpo del terzo motivo, che come risulta dalle griglie di valutazione inerenti i programmi classificati nelle posizioni da 1 a 38, la Commissione sarebbe incorsa in plurimi errori nell’operare le relative valutazioni; infatti: - dalle griglie dell’ambito di valutazione 3 emergerebbe che alcuni soggetti beneficiari non hanno ottenuto il punteggio minimo pari a 5 punti, così che ai sensi dell’art. 9 comma 2 dell’avviso (in forza del quale per gli ambiti di valutazione 2) e 3), il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità a finanziamento del singolo progetto del soggetto beneficiario), essi avrebbero dovuto essere esclusi; inoltre, dalle griglie dell’ambito di valutazione 3 emerge che sono stati attribuiti 5 punti relativi a certificazioni non previste dall’avviso (ad es. “sistema di rintracciabilità ed etichettatura delle carni facoltativo” o “iscrizione all’Anabic per la produzione del vitellone bianco dell’appennino centrale e adesione alla misura 10.1 del PSR Regione Campania”); - alcune dichiarazioni di intenti sono state valutate al pari di “Adesione da parte del Soggetto beneficiario ad un sistema di qualificazione del prodotto” pur non essendolo, con conseguente assegnazione di 5 punti; - sono stati attribuiti 2 punti a valutazioni che non sono certificazioni (ad es. Classyfarm). Questa condotta avrebbe comportato, prima ancora che valutazioni inattendibili e illogiche, errore di fatto e violazione diretta dei criteri di cui all’art. 9, comma 4 dell’avviso pubblico, con indebita sopravvalutazione di numerosi progetti ed indice di eccessiva frettolosità ed inattendibilità nelle intere valutazioni operate dalla Commissione.
4 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 del D.M. n. 0673777/2021, dell’art. 10 del D.M. n. 1192/2016, nonché dell’art. 9 dell’avviso pubblico, dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per sviamento, errore di fatto, manifesta illogicità ed irragionevolezza, carenza di istruttoria e di motivazione in relazione al mancato rispetto dei principi di trasparenza e competenza nella nomina della Commissione (non sarebbero adeguatamente motivati i criteri di scelta dei componenti della Commissione).
5 - eccesso di potere per sviamento e carenza di istruttoria, nonché manifesta illogicità e irragionevolezza, in relazione alle modalità ed alla tempistica seguita dalla Commissione per la correzione degli elaborati, nonché in relazione alla violazione del principio di collegialità nelle valutazioni.
6 - violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, nonché dell’art. 5 del d. lgs. n. 123/1998; difetto di motivazione; eccesso di potere per sviamento, travisamento, carenza di istruttoria in relazione all’inidoneità del punteggio numerico attribuito dalla Commissione e dei criteri valutativi posti dal bando di gara a fare comprendere le ragioni del giudizio tecnico emesso e dell’iter logico seguito dall’Amministrazione intimata nella fase di valutazione del programma.
7 - segue. Illegittimità dell’avviso pubblico, in relazione a quanto dedotto nel motivo che precede.
Alla luce dell’esposizione di cui al motivo che precede, la ricorrente afferma l’illegittimità, “a monte” degli atti della procedura, altresì (ed in primo luogo) dell’avviso pubblico prot. n. 0182458/2022 e chiede, argomentando in proposito, di disporre l’annullamento dell’intera selezione.
8 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 della Legge n. 241/1990; eccesso di potere per sviamento, travisamento, carenza di motivazione e di istruttoria in relazione all’omessa e/o comunque insufficiente predeterminazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l’erogazione di contributi pubblici.
9 - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del D.M. n. 0673777 del 22.12.2021, degli artt. 10, 11, 12, 13 e 16 del D.M. n. 1192/2016, degli artt. 9 e 10 dell’avviso pubblico, e dell’art. 66 della Legge n. 289/2002, oltre che dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per carenza di motivazione, sviamento e per contraddittorietà, intrinseca e rispetto agli ulteriori atti del procedimento, in ordine all’uso distorto dei poteri inerenti alla gestione della procedura di cui è causa, relativamente all’adozione della circolare del 27.09.2023.
10 - violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 66 della Legge n. 289/2002; incompetenza del Direttore Generale del Masaf, in relazione ad atti demandati alla competenza del Ministro. viene dedotta la incompetenza del Direttore Generale del Masaf, in relazione ad atti demandati alla competenza del Ministro.
11, 12 e 13 - con tali motivi viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del D.M. n. 0673777 del 22.12.2021, degli artt. 10, 11, 12, 13 e 16 del D.M. n. 1192/2016, degli artt. 9 e 10 dell’avviso pubblico, dell’art. 66 della Legge n. 289/2002, e degli artt. 7, 8, 9 , 10, 21 quinquies, 21 octies e 21 nonies della Legge n. 241/1990; eccesso di potere per sviamento, travisamento, carenza dei presupposti, manifesta illogicità ed incoerenza, difetto di motivazione in ordine all’omessa indicazione ed individuazione dei presupposti e degli elementi giustificativi posti a base del provvedimento impugnato sotto diversi profili in rapporto all’approvazione della graduatoria definitiva.
4) La difesa dell’Avvocatura si oppone all’accoglimento del ricorso con plurime eccezioni in rito.
Analoghe eccezioni ed argomenti sono dedotte dalle controinteressate che si sono costituite in giudizio come in atti (e come riepilogato in epigrafe).
6) Con memoria depositata il 14 aprile 2025, la parte ricorrente dichiara di rinunciare ai seguenti
motivi del ricorso notificato in data 23.02.2024 e depositato in data 24.02.2024: motivi nn. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; i motivi n. 3, n. 5 e n. 6 vengono mantenuti in essere ai fini della contestazione della valutazione del programma del ricorrente da parte della Commissione, che riverbera sugli atti impugnati.
7) Nella pubblica udienza del 16 aprile 2025, le parti hanno approfondito oralmente le rispettive domande ed eccezioni, in particolare prendendo atto l’Avvocatura della rinuncia ai motivi di cui alla memoria del 14 aprile 2025 ed evidenziando comunque l’opportunità di meglio precisare i rapporti tra le doglianze formulate dal ricorrente a carico delle controinteressate utilmente collocate in graduatoria ai fini di una eventuale istruttoria; la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Ritenuto:
8) che il ricorso è divenuto improcedibile quanto ai motivi di cui alla memoria della parte ricorrente depositata il 14 aprile 2025, come riportato in parte motiva; si precisa che del terzo motivo di ricorso, è inammissibile la quota censoria relativa al punteggio delle controinteressate utilmente collocate in graduatoria, atteso che è formulata in maniera generica, senza una precisa perimetrazione soggettiva ed un’altrettanta puntuale descrizione individualizzante del profilo, che consenta di commisurare l’eventuale accoglimento; ne deriva che, ai fini che seguono, dovrà tenersi conto delle sole censure riferite al punteggio della odierna parte ricorrente ed alla conseguente posizione in graduatoria;
9) nel resto, in conformità all’orientamento della Sezione (v. per tutte, sentenza nr. 6090 del 26 marzo 2025, cui è sufficiente rinviare per tutto quanto qui di seguito non ulteriormente precisato) è necessario disporre incombenti istruttori, con riserva di ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese, anche allo scopo di meglio chiarire la sussistenza e la consistenza dell’interesse al ricorso, tenuto comunque conto delle specifiche eccezioni delle resistenti sul punto, l’opportunità di invitare le parti a dedurre più approfonditamente circa i relativi presupposti, in particolare prescrivendo che:
I) il Ministero resistente dovrà riunire nuovamente la Commissione istituita per l’esame dei progetti presentati in esito all’avviso 0182458 del 22 aprile 2022, al fine di farle riesaminare il progetto della odierna ricorrente, allo stato degli atti, tenendo conto delle specifiche censure dedotte nel ricorso come sinteticamente riepilogato nell’esposizione che precede, e della documentazione di causa già prodotta (senza acquisizione di documenti nuovi che non siano già presenti nel fascicolo, essendo il giudizio limitato dalla domanda introduttiva per come proposta e documentata);
II) la Commissione formulerà corrispondente e specifica relazione istruttoria di valutazione che, laddove sia confermativa del punteggio originario, dovrà analiticamente prendere posizione su ognuno dei profili dedotti, chiarendo (in funzione meramente esplicativa, quindi senza valore provvedimentale) le ragioni sostanziali di valutazione come a suo tempo svolte; oppure chiarendo a quale punteggio la ricorrente perverrebbe (con relativa posizione in graduatoria) laddove si riconoscesse fondato in tutto o in parte (e nei relativi limiti) il gravame sul punto;
III) tali chiarimenti saranno resi esclusivamente ai fini dell’accertamento dell’interesse al ricorso e quindi senza pregiudizio degli atti impugnati;
IV) i chiarimenti di cui sopra dovranno essere depositati in giudizio - con ogni opportuna documentazione a corredo - entro giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza o, se anteriore, dalla sua notifica a cura di parte (che in tal caso dovrà effettuarla presso la sede reale dell’Amministrazione oltre che presso il domicilio dell’Avvocatura);
V) è fatto salvo in ogni caso, l’esercizio dell’autotutela decisoria da parte dell’Amministrazione (ove nell’edizione dei chiarimenti ne riscontri i presupposti), con ogni conseguenza sulla fase contenziosa in atto;
VI) le parti potranno presentare memorie in ordine ai punti che precedono nei termini di rito rispetto alla udienza pubblica del 29 ottobre 2025, cui le parti sono rinviate, riservando il Collegio ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater) dispone gli incombenti istruttori come pure in parte motiva indicato, riservando ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese. Rinvia le parti alla pubblica udienza del 29 ottobre 2025.
Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere