Procedure per il controllo e la certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite, di cui al D.m. 8 febbraio 2005.
In riferimento al D.m. 8 febbraio 2005 relativo alle norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite si descrivono le procedure da applicare nella campagna in corso, così come deciso dall’Unità di Coordinamento nel corso della riunione del 3 novembre 2005.
1. Definizioni
a) Campagna vivaistica: periodo di tempo intercorrente tra il 1° luglio e il 30 giugno dell’anno successivo.
b) Denuncia di produzione: documento redatto secondo il modello e le modalità che verranno successivamente stabilite nel quale si denunciano i vigneti di viti madri, i vivai istituiti in pieno campo e in serra per la produzione di materiali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione, la consistenza dei materiali ottenuti e la provenienza di quelli di cui si sia comunque acquisita la disponibilità, nonché le relative variazioni.
c) Denuncia di ripresa: documento redatto secondo il modello e le modalità che verranno successivamente stabilite nel quale si denunciano le rese stimate delle barbatelle poste in vivaio e in serra. Detto documento, una volta vidimato dall’Ufficio competente, costituisce l’autorizzazione alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione ivi indicati come idonei e nelle quantità ivi indicate.
d) Autorizzazione al prelievo ed alla commecializzazione di materiali di moltiplicazione dai vigneti di viti madri. Detto documento è costituito dalla denuncia di produzione dai vigneti di viti madri recante l’autorizzazione dell’Ufficio competente al prelievo di materiali di moltiplicazione dai vigneti di viti madri ivi indicati come idonei al prelievo. Quest’ultima costituisce autorizzazione al prelievo ed alla commercializzazione di materiali di moltiplicazione dagli impianti ivi indicati come idonei al prelievo.
e) Ufficio competente: strutture designate dal ministero delle Politiche agricole e forestali, dalle Regioni e Province autonome all’espletamento delle attività di cui, rispettivamente, agli art. 5 e 11, 6 e 12 del D.m. 8 febbraio 2005 e notificate alla segreteria operativa dell’Unità di coordinamento di cui all’art.4 del D.m. 8 febbraio 2005.
2. Denuncia di produzione e di ripresa.
a) Le ditte di cui all’art. 7 comma 1 del D.m. 8 febbraio 2005 che intendono produrre piante di vite o loro materiali di moltiplicazione per la successiva commercializzazione sul territorio comunitario sono tenute a presentare la denuncia di produzione dai vigneti di viti madri, dei vivai e delle culture costituiti per la produzione dei detti materiali.
b) Detta denuncia deve essere inoltrata entro il 30 giugno all’Ufficio competente. Relativamente alla produzione di piante di vite in vaso detta denuncia deve essere presentata almeno 15 giorni prima del periodo di commercializzazione. Per le barbatelle franche da vitro di categoria base vale quanto disposto dal decreto 22 dicembre 1997 art. 3 (Protocollo tecnico per la micropropagazione di materiali di moltiplicazione di varietà portinnesto della vite).
c) La denuncia di ripresa della barbatelle deve essere inoltrata al predetto Ufficio tra il 1° settembre ed il 10 ottobre.
3. Autorizzazione alla stampa delle etichette.
a) L’Ufficio competente rilascia l’autorizzazione alla stampa delle etichette ufficiali per la commercializzazione delle barbatelle entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di ripresa.
b) L’Ufficio competente rilascia, entro il 30 novembre, la autorizzazione alla stampa della etichette ufficiali per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione prelevati dai vigneti di viti madri congiuntamente alla denuncia di produzione vidimata dall’Ufficio competente.
c) La autorizzazione alla stampa viene rilasciata congiuntamente all’autorizzazione all’immissione in commercio delle barbatelle o all’autorizzazione al prelievo ad alla commercializzazione di materiali di moltiplicazione.
d) L’autorizzazione alla stampa delle etichette per la commercializzazione delle barbatelle, che può anche essere apposta al documento di autorizzazione alla commercializzazione delle barbatelle, consiste nella seguente dicitura:
«Ai sensi del D.m. 8 febbraio 2005 che dispone le norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, visti gli atti istruttori, la ditta vivaistica .....................(estremi della ditta vivaistica) che ha presentato denuncia ai sensi del D.m. 8 febbraio 2005 art. 7 comma 2 in data _____, prot. n. ......... è autorizzata alla stampa delle etichette necessarie alla commercializzazione delle barbatelle secondo i quantitativi autorizzati dall’Ufficio competente e riportati nella denuncia di ripresa della barbatelle relativa alla campagna vivaistica ____/____ data ............. firma del funzionario responsabile e timbro dell’Ufficio competente.
e) L’autorizzazione alla stampa delle etichette per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione prelevati dai vigneti di viti madri, che può anche essere apposta al documento di autorizzazione al prelievo e di commercializzazione di materiali di moltiplicazione dai vigneti di viti madri, consiste nella seguente dicitura:
«Ai sensi del D.m. 8 febbraio 2005 che dispone le norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, visti gli atti istruttori, la ditta vivaistica ....................(estremi della ditta vivaistica) che ha presentato denuncia ai sensi del D.m. 8 febbraio 2005 art. 7 comma 2 in data _____, prot. n. ......... è autorizzata alla stampa delle etichette necessarie alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione prelevati dagli impianti di viti madri per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione al prelievo nella campagna vivaistica ____/____ data ............ firma del funzionario responsabile e timbro dell’Ufficio competente.
4. Registro di carico delle etichette. (Allegato 1)
a) Consiste in un registro vidimato dall’Ufficio competente e costituito da pagine numerate, anche separabili, sulle quali la ditta vivaistica provvede al carico delle etichette di cui all’art. 9 comma 5 del D.m. 8 febbraio 2005 prima della immissione in commercio di materiali di moltiplicazione. Il registro deve contenere almeno le informazioni riportare nel facsimile allegato.
b) Il registro è conservato presso la sede legale della ditta.
c) Detto registro può anche essere tenuto mediante strumenti informatici. In tal caso la ditta vivaistica è obbligata:
– ad effettuarne la stampa ogniqualvolta richiesto dall’Ufficio competente;
– ad utilizzare, per la stampa, fogli pre-vidimati dall’Ufficio competente;
– a provvedere comunque alla stampa di una copia integrale di detto registro entro il 1° ottobre dell’annata vivaistica successiva;
– a fornire all’Ufficio competente una copia integrale su disco del registro entro il 1° ottobre dell’annata vivaistica successiva.
d) Nel caso un ditta vivaistica alla data del 30 settembre conservi in cella frigorifera materiali di moltiplicazione destinati ad essere posti in commercio in annate successive a quella di produzione, dovrà caricare le etichette necessarie alla commercializzazione di detti materiali sul registro relativo all’annata vivaistica in cui ha avuto luogo la produzione di detto materiale. Detto registro sarà utilizzato per caricare solamente le etichette per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione prodotti in una determinata campagna vivaistica.
e) I registri realizzati per ciascuna campagna vivaistica devono essere conservati, e resi disponibili all’Ufficio competente, dalla azienda vivaistica per almeno 5 anni dalla data dell’ultima scrittura riportata per una determinata campagna vivaistica.
5. Etichetta ufficiale. (allegato 2)
a) L’etichetta di cui all’art. 9, comma 5 del D.m. 8 febbraio 2005, che deve essere costituita da materiale non deteriorabile, contiene le seguenti informazioni:
– Norme CEE
– Tipo di materiale
– Nome e indirizzo della persona responsabile della chiusura o suo numero di identificazione
– Servizio di certificazione o di controllo e Stato membro
– Numero di riferimento del lotto
– Varietà e, eventualmente, il clone delle barbatelle innestate, per quanto riguarda i portinnesti e i nesti
– Categoria
– Paese di produzione
– Quantità
b) La medesima può riportare le informazioni di cui all’art. 9, comma 7 del citato D.m. Un modello di etichetta è riportato in allegato.
c) Il numero di riferimento del lotto è costituito da un numero le cui prime due cifre si riferiscono alle ultime due cifre dell’anno solare in cui è stata presentata la denuncia di produzione. Tali cifre sono seguite da un numero progressivo apposto alle etichette al momento della loro stampa. Detta numerazione inizia con il numero 1 (uno) e prosegue in ordine progressivo. Ogni etichetta viene così individuata da un proprio numero che deve essere riportato nel registro delle etichette. Nel caso l’etichetta venga utilizzata anche come passaporto delle piante CEE, il numero di riferimento del lotto può coincidere con quello di detto passaporto.
d) La ditta vivaistica si può approvvigionare all’esterno delle etichette necessarie o procedere alla stampa con propria stampante.
e) Si può procedere alla stampa di etichette senza l’indicazione della varietà e del clone recanti, però, il numero di riferimento del lotto come definito dal precedente punto c). Tali etichette, prima del loro utilizzo, vanno, però, caricate sul registro delle etichette riportando tutti gli elementi ivi previsti.
f) Per quanto riguarda le barbatelle la ditta vivaistica può procedere alla stampa di un numero di etichette per un quantitativo di barbatelle superiore del 5% rispetto a quanto autorizzato dall’Ufficio competente nella denuncia di ripresa. Qualora la resa effettiva superi detto 5% la ditta vivaistica deve informare l’Ufficio competente che rilascerà apposita autorizzazione secondo il modello allegato.
g) Qualora la ditta non ponga in commercio l’intero quantitativo di materiali di moltiplicazione oggetto di autorizzazione, la ditta deva conservare a disposizione dell’Ufficio competente le etichette non utilizzate fino all’inizio della successiva campagna vivaistica ovvero fino all’inizio della campagna vivaistica successiva a quella di commercializzazione, nel caso il materiale di moltiplicazione sia conservato in cella frigorifera. Dette etichette non potranno essere utilizzate per la commercializzazione di materiali di moltiplicazione prodotti in annate vivaistiche successive a quella in cui è stata autorizzata la loro stampa.
h) Nel caso la ditta vivaistica intenda procedere al riconfezionamento di materiali di moltiplicazione ai sensi dell’art. 9, comma 4 del D.m. 8 febbraio 2005 deve informare l’Ufficio competente che rilascerà apposita autorizzazione secondo il modello riportato in allegato 3.
6. Sistemi di chiusura
a) L’etichetta è fissata al sistema di chiusura dei mazzi o degli imballi. Detto sistema di chiusura è costituito da:
– reggette in materiale plastico le cui estremità si fissano tra di loro mediante termosaldatura o altro modo così da non consentirne l’apertura senza compromissione, recanti, impressi in modo duraturo, gli estremi, o la matricola, della ditta vivaistica che ha provveduto alla chiusura del mazzo o dell’imballaggio;
– legacci in materiale vario ai quali viene apposto, in modo che non si possa separare, un sigillo recante la matricola della ditta vivaistica che ha provveduto alla chiusura del mazzo o dell’imballaggio;
– un nasto adesivo recante, impressi in modo duraturo, gli estremi, o la matricola, della ditta vivaistica che ha provveduto alla chiusura del mazzo o dell’imballaggio.
ALLEGATI 1, 2 e 3
(omissis)