Pubblicazione di una richiesta di cancellazione, ricevuta prima del 13 maggio 2024, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari [Aceite de la Comunitat Valenciana].
(Comunicazione 06/05/2025, pubblicata in G.U.U.E. 6 maggio 2025, n. C)
Successivamente alla presente pubblicazione, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in un paese terzo possono presentare alla Commissione un'opposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.
RICHIESTA DI CANCELLAZIONE
Richiesta di cancellazione ai sensi dell'artico 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012
«Aceite de la Comunitat Valenciana»
N. UE: PDO-ES-0720-CANCEL — 20.2.2024
DOP (x) IGP () STG ()
1. Nome registrato di cui si propone la cancellazione
Aceite de la Comunitat Valenciana
2. Stato membro o paese terzo
Spagna
3. Tipo di prodotto (cfr. allegato xi)
Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
4. Persona o organismo che presenta la richiesta
Asociación para la promoción de la D.O.P. Aceite de la Comunitat Valenciana
[Associazione per la promozione della DOP «Aceite de la Comunitat Valenciana»]
C/Sagunto, 39
12400 Segorbe (Castellón)
ESPAÑA
Tel. +34 964713812
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5. Tipo di cancellazione e relative motivazioni
☐ In conformità dell’articolo 54, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012
☐ Lettera a)
☐ Lettera b)
☒ In conformità dell’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012
Dal disciplinare si evince che la DOP non può essere estesa agli oli monovarietali. A causa di tale restrizione e delle differenze organolettiche tra le varietà di olive autoctone coltivate nella Comunità di Valencia, è difficile rispettare il disciplinare. È pertanto difficile che gli oli protetti rimangano ammissibili. Il prodotto non è stato immesso in commercio da quando è stata stabilita la denominazione di origine.