Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Modena / di Modena].
(Comunicazione 30/04/2025, pubblicata in G.U.U.E. 30 aprile 2025, n. C)
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]
«Modena / di Modena»
PDO-IT-A0347-AM03 – 10.2.2025
1. Nome del prodotto
«Modena / di Modena»
2. Tipo di indicazione geografica
☒ Denominazione di origine protetta (DOP)
☐ Indicazione geografica protetta (IGP)
☐ Indicazione geografica (IG)
3. Settore
☐ Prodotti agricoli
☒ Vini
☐ Bevande spiritose
4. Paese al quale appartiene la zona geografica
Italia
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
6. Qualifica come modifica ordinaria
Come previsto all'articolo 12, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26, tali modifiche rientrano nella definizione di modifica ordinaria di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 in quanto non rispondono alle definizioni di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo 24, ovvero:
— Non comprendono un cambiamento del nome, dell’uso del nome o della categoria di prodotto;
— Non annullano il legame con la zona geografica di cui al documento unico;
— Non comportano ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto
7. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
1. Inserimento di una specifica relativa alla categoria spumante
Descrizione:
E' stata inserita una specifica relativa alla categoria di appartenenza dei vini spumanti «Modena» (VS e VSQ)
Motivo:
La modifica è stata inserita per chiarire quali sono le categorie di spumante prodotte
La modifica riguarda l'articolo 1 del disciplinare di produzione
2. Integrazione nella base ampelografica dei vitigni della famiglia dei Lambruschi per le tipologie Lambrusco, Rosso e Rosato
Descrizione:
la base ampelografica delle tipologie Lambrusco, Rosso e Rosato, è stata integrata con i vitigni della famiglia dei Lambruschi che risultano inseriti nell’elenco regionale della varietà coltivabili, valido per la provincia di Modena, e conseguentemente coltivati.
Motivo:
la modifica è stata introdotta al fine di allineare la disposizione al registro regionale e consentire ai produttori interessati, di valorizzare le proprie produzioni destinandole alla DOC «Modena o di Modena» anziché doverle necessariamente classificare a IGT Emilia o dell’Emilia.
Le modifiche riguardano l’articolo 2 del disciplinare e la sezione «Varietà di uve da vino» del documento unico
3. Reintroduzione della varietà Grechetto Gentile nella base ampelografica della tipologia Bianco
Descrizione:
Reintroduzione della varietà Grechetto Gentile nella base ampelografica della tipologia Bianco
Motivo:
La varietà Grechetto Gentile è stata eliminata dalla base ampelografica della tipologia Bianco per un mero errore di trascrizione, per cui si è ritenuto di doverlo reinserire per correggere il refuso.
La modifica riguarda l’articolo 2 del disciplinare e la sezione «Varietà di uve da vino» del documento unico
4. Rettifica relativa alle varietà complementari consentite per le tipologie rosso e rosato
Descrizione:
si è provveduto a rettificare il paragrafo relativo alle varietà complementari consentite per le tipologie rosso e rosato, eliminando il riferimento ai vitigni Ancellotta e Fortana e consentendo di conseguenza l'utilizzo di tutti i vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna
Motivo:
La modifica riguarda l’articolo 2 del disciplinare
5. Aggiornamenti e correzioni formali
Descrizione:
In vari punti del disciplinare sono stati aggiornati riferimenti normativi ed attuate correzioni formali.
Motivazione:
Le modifiche sono state effettuate al fine di inserire i corretti riferimenti normativi e rendere più chiaro e scorrevole il testo.
La modifica riguarda l'articolo 5(2), l'articolo 5(3), l'articolo 7(1) e l'articolo 10 del disciplinare di produzione.
6. Correzione del testo sul metodo di produzione con elaborazione in bottiglia dei vini spumanti e frizzanti
Descrizione:
Il testo relativo al metodo di produzione con elaborazione in bottiglia dei vini spumanti e frizzanti è stato riformulato con l'inserimento dei termini «anche con».
Motivo:
La modifica è stata inserita al fine di precisare che per la pratica enologica della fermentazione in bottiglia, le espressioni «fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo tradizionale» o «metodo classico» o «metodo tradizionale classico» sono da ritenersi una facoltà alle condizioni prescritte, e non un obbligo per i produttori.
La modifica riguarda l'articolo 5(3) del disciplinare di produzione
7. Riduzione della resa massima di trasformazione uva/vino
Descrizione:
La resa massima di trasformazione uva/vino, comprensiva dell'eventuale esubero di vinificazione, è stata ridotta dall'80% al 75 % fermo restando il limite del 70 % per il vino finito rivendicabile con la DOC «Modena/di Modena».
Motivi:
Tale modifica è stata introdotta al fine di contenere le produzioni dei vini a nome di vitigno Lambrusco, anche ottenuti da esubero di vinificazione dei vini DOC «Modena/di Modena» con la relativa rivendicazione sottostante IGT Emilia tipologia Lambrusco, nonchè per evitare l'eccessivo sfruttamento delle uve.
La modifica riguarda l'articolo 5(5) del disciplinare di produzione.
8. Fermentazione e rifermentazione
Descrizione:
E' stato inserito un paragrafo relativo alla preparazione dei vini a DOC "Modena/di Modena che consente di effettuare la fermentazione o rifermentazione dei prodotti a monte e dei vini oltre la data del 31 dicembre di ogni anno e fino al 30 giugno successivo.
Motivo:
La modifica è stata inserita al fine di uniformare il territorio emiliano alle stesse condizioni di produzione, in considerazione delle prerogative del vitigno Lambrusco e delle tradizionali tecniche produttive consolidate nel territorio.
La modifica riguarda l'articolo 5(6) del disciplinare di produzione.
9. Definizione dell’intensità colorante
Descrizione:
E' stato inserito un paragrafo che definisce il parametro massimo di intensità colorimetrica dei diversi prodotti, secondo il loro stadio di lavorazione.
Motivo:
Tale modifica è stata inserita al fine di mantenere il vino e i prodotti a monte del vino nell'ambito di un'intensità colorimetrica ben definita, rispetto della tradizione e dell'autenticità dei vini a DOC «Modena/di Modena» poichè negli ultimi anni si è riscontrato che i prodotti con denominazione «Modena/di Modena» nelle tipologie a nome di vitigno Lambrusco in possesso di un'intensità colorante superiore a quella proposta con la presente modifica, in fase di commercializzazione sono trattati quali meri prodotti complementari nella preparazione dell'assemblaggio per l'elaborazione dei vini finiti, non venendo mai direttamente destinati all'imbottigliamento.
La modifica riguarda l'articolo 5(7) del disciplinare di produzione.
10. Correzione delle caratteristiche al consumo
Le caratteristiche al consumo relative alle tipologie già esistenti sono state in parte rettificate ed è stato aggiunto un paragrafo relativo alla possibilità che possano presentarsi velature dovute ai residui della fermentazione, nelle varie tipologie ad esclusione delle versioni elaborate della categoria «vino spumante di qualità».
Motivo:
La modifica si è resa necessaria al fine di eliminare termini errati, imprecisi o non coerenti con la categoria del prodotto, e migliorare ed aggiornare le descrizioni”; inoltre, è stato aggiunto un paragrafo relativo alla possibilità che i vini nelle tipologie «frizzante» e «spumante», ad esclusione delle versioni elaborate della categoria «vino spumante di qualità», possano presentare velature dovute ai residui della fermentazione, in considerazione del ritorno alla tecnica produttiva della rifermentazione in bottiglia senza rimozione delle fecce di fermentazione.
La modifica riguarda l'articolo 6 del disciplinare di produzione e la sezione «Descrizione dei vini» del documento unico.
11. Eliminazione del paragrafo relativo ai limiti per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
Descrizione:
E' stato eliminato il paragrafo che descriveva la possibilità che il Ministero con proprio decreto potesse modificare i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
Motivo:
Il paragrafo è stato eliminato poichè tale previsione è stata superata dalla vigente normativa.
La modifica riguarda l'articolo 6(2) del disciplinare di produzione.
12. Rettifica relativa all’indicazione in etichetta del tenore zuccherino
Descrizione:
E' stata eliminata la prescrizione di indicare in etichetta il tenore zuccherino per le tipologie «spumante».
Motivo:
La prescrizione risulta superflua.
La modifica riguarda l'articolo 7(2) del disciplinare di produzione.
13. Rettifica del testo per estendere il termine «rosé» in alternativa al termine «rosato» alla tipologia «rosato frizzante»
Descrizione:
è stata estesa anche alle tipologie «rosato frizzante», con o senza nome di vitigno, la disposizione già esistente, ma limitata alle sole tipologie «rosato spumante», che consente di utilizzare in etichetta il termine «rosé» in alternativa al termine obbligatorio «rosato».
Motivo:
La modifica è stata inserita al fine di accogliere le richieste del mercato e dei produttori,
La modifica riguarda l’articolo 7(3) del disciplinare
14. Possibilità di utilizzare in etichetta l’espressione «rifermentazione in bottiglia»
Descrizione:
E' stato inserito un paragrafo che consente di utilizzare in etichetta l'espressione «rifermentazione in bottiglia».
Motivo:
La modifica è stata inserita con lo scopo di informare correttamente il consumatore in merito al ricorso alla tecnica produttiva della rifermentazione in bottiglia, tornato negli ultimi anni, per ottenere i vini frizzanti, per i quali, frequentemente, non viene effettuata la rimozione delle fecce di fermentazione e pertanto si presentano «velati» a causa della presenza di tali residui.
La modifica riguarda l'articolo 7(4) del disciplinare di produzione.
15. Innalzamento della capacità massima delle bottiglie per l’immissione al consumo
Descrizione:
La capacità massima delle bottiglie di vetro per l'immissione al consumo è stata alzata da 1,5 a 9 litri con esplicito divieto di utilizzo della «dama».
Motivo:
La modifica si è resa necessaria per dare più opportunità commerciali ai produttori poichè, talvolta, dal consumatore sono richieste bottiglie di maggiore capacità destinate principalmente alle occasioni conviviali o ad altri eventi particolari. Il formato della «dama» da 5 litri è stato escluso per preservare la forma tradizionale della bottiglia.
La modifica riguarda l'articolo 8(1) del disciplinare di produzione.
16. Dispositivi di chiusura
Descrizione:
Il paragrafo relativo ai dispositivi di chiusura consentiti è stato riformulato con specifiche relative all'utilizzo del tappo a vite, del tappo a corona e del tappo raso bocca con legatura a spago. In particolare la disposizione riguardante le tipologie «spumante» è stata separata.
Motivo:
La modifica è stata effettuata al fine di fare chiarezza sui dispositivi di chiusura, consentire una migliore lettura, evitare interpretazioni discordanti ed evitare una possibile confusione con le tipologie «frizzante»
La modifica riguarda l'articolo 8(3) del disciplinare di produzione.
17. Aggiornamento del legame con l’ambiente geografico
Descrizione:
L'articolo relativo al legame con l'ambiente geografico è stato aggiornato ed integrato con note relative all'introduzione dei vitigni della famiglia dei Lambruschi che risultano inseriti nell’elenco regionale della varietà coltivabili, valido per la provincia di Modena, e conseguentemente coltivati.
Motivo:
La modifica dell'articolo si è resa necessario per l'introduzione dei vitigni nella base ampelografica. Si è ritenuto, inoltre, di dover riscrivere la sezione «Legame con la zona geografica» del documento unico, al fine di aggiornarla a quanto riportato nel disciplinare di produzione. Tale riscrittura è dunque da ritenersi esclusivamente di natura formale.
La modifica riguarda l'articolo 9 del disciplinare di produzione e la sezione «Legame con la zona geografica» del documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione/denominazioni
Modena
di Modena
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
4. Vino spumante
5. Vino spumante di qualità
8. Vino frizzante
3.1. Codice della nomenclatura combinata
— 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
4. Descrizione dei vini
—
1. «Modena» Lambrusco rosso spumante
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Spuma: fine e persistente;
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
Odore: delicato, fragrante, ampio con note floreali;
Sapore: da dosaggio zero a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Ad eccezione della versione elaborata nella categoria «vino spumante di qualità», può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
2. «Modena» Lambrusco rosato spumante
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Spuma: fine e persistente;
Colore: rosato più o meno intenso;
Odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: da dosaggio zero a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 1 1,00 % vol;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Ad eccezione della versione elaborata nella categoria «vino spumante di qualità», può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
3. «Modena» rosso spumante
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Spuma: fine e persistente;
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
Odore: delicato, fragrante, ampio con note floreali;
sapore: da dosaggio zero a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Ad eccezione della versione elaborata nella categoria «vino spumante di qualità», può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
4. «Modena» rosato spumante
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Spuma: fine e persistente;
Colore: rosato più o meno intenso;
Odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
sapore: da dosaggio zero a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Ad eccezione della versione elaborata nella categoria «vino spumante di qualità», può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
5. «Modena» bianco spumante
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Spuma: fine e persistente;
Colore: giallo paglierino di varia intensità;
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: da dosaggio zero a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Ad eccezione della versione elaborata nella categoria «vino spumante di qualità», può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
6. «Modena» Lambrusco rosso frizzante
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali;
Sapore: da secco a dolce, fresco, sapido;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
7. «Modena» Lambrusco rosato frizzante
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: rosato più o meno intenso;
Odore: gradevole, netto, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: da secco a dolce fresco, sapido;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
8. «Modena» Lambrusco novello frizzante
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
Odore: vinoso, intenso, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
9. «Modena» rosso novello frizzante
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
Odore: vinoso, intenso, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 1 1,00 % vol;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
10. «Modena» rosso frizzante
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali;
Sapore: da secco a dolce, fresco, sapido, intenso, armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
11. «Modena» rosato frizzante
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: rosato più o meno intenso;
Odore: gradevole, netto, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: da secco a dolce, fresco, sapido;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
12. «Modena» bianco frizzante
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: giallo paglierino di varia intensità;
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: da secco a dolce, fresco, armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Può presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Modena o di Modena
Pratica enologica specifica
Le pratiche relative all’elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate, leali e costanti e fanno riferimento esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale in bottiglia e della rifermentazione naturale in autoclave, indispensabili per conferire ai vini D.O.C. «Modena» o «di Modena» le loro peculiari caratteristiche. Le operazioni di arricchimento e l’aggiunta dello sciroppo di dosaggio sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria.
5.2. Rese massime:
1. «Modena» bianco
23 000 chilogrammi di uve per ettaro
2. «Modena» rosso
23 000 chilogrammi di uve per ettaro
3. «Modena» rosato
23 000 chilogrammi di uve per ettaro
4. «Modena» Lambrusco
23 000 chilogrammi di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul Secchia, Ravarino, S.Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, tutti in provincia di Modena.
7. Varietà di uve da vino
Ancellotta N. - Lancellotta
Fortana N. - Uva d'oro
Lambrusco Barghi N. - Lambrusco
Lambrusco Benetti N. - Lambrusco
Lambrusco Grasparossa N. - Groppello Grasparossa
Lambrusco Maestri N. - Groppello Maestri
Lambrusco Marani N. - Lambrusco
Lambrusco Montericco N. - Lambrusco
Lambrusco Oliva N. - Lambrusco
Lambrusco Salamino N. - Lambrusco
Lambrusco Viadanese N. - Lambrusco
Lambrusco a foglia frastagliata N. - Enantio N.
Lambrusco del Pellegrino N. - Lambrusco
Lambrusco di Sorbara N. - Lambrusco
Malbo gentile N.
Montù B. - Montuni
Pignoletto B. - Grechetto gentile
Trebbiano modenese B. - Trebbiano
Trebbiano romagnolo B. - Trebbiano
Trebbiano toscano B. - Procanico
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. A) informazioni sulla zona geografica
1) fattori naturali rilevanti per il legame
La provincia di Modena, al centro della regione emiliana, ha tutte le caratteristiche climatiche della Valle Padana, anche se differenziazioni non lievi sono indotte dal fatto che la metà di essa si sviluppa nella regione collinare e montuosa appenninica. La speciale posizione della pianura, posta ai piedi dell’Appennino, è la causa di un regime termo-pluviometrico tipicamente continentale, con estati calde ed inverni rigidi. I venti umidi del sud vi giungono generalmente asciutti, determinando una bassa pluviometria, molto inferiore a quella che si registra, ad esempio nell’Italia centrale. I valori medi degli indici relativi alla luminosità, all’escursione termica alle precipitazioni piovose, confermano l’alto grado di continentalità del nostro clima caratterizzato tra l’altro da piovosità mal distribuita, con due massimi (primavera ed autunno) di pericoloso eccesso idrologico e due minimi (inverno ed estate) di grave carenza. Per quanto concerne la piovosità in particolare, l’ambiente della pianura modenese presenta valori sempre più bassi rispetto alla restante pianura emiliana soprattutto nei mesi estivi, tanto che la pluviometria naturale non copre mediamente più della metà del fabbisogno idrico delle colture agrarie. La natura argillosa e compatta di gran parte dei terreni modenesi non ha certo facilitato l’esercizio dell’agricoltura attraverso i secoli e ne costituisce ancor oggi uno degli aspetti più difficili. Questi caratteri geografici sono raccontati nel capitolo dedicato all’Ambiente Geografico del volume VI «Ducato di Modena e Reggio» compreso nell’opera letteraria di Giuseppe Gorani «L’Italia del XVIII secolo» che apre il capitolo con questa frase: «La natura sembra abbia favorito in modo particolare la città e il territorio dello Stato di Modena».
Si deve soprattutto all’attività dell’uomo il fatto di avere creato le condizioni per mantenere l’ambiente naturale e fertile attraverso canalizzazioni di scolo, difesa degli eccessi idrologici, tecniche ed ordinamenti colturali basati sull’impiego di ammendanti organici per ridurre il carattere negativo della eccessiva argillosità dei terreni agrari.
2) Fattori umani rilevanti per il legame
Della «vitis Labrusca» ne parla Catone nel De Agricoltura e Varrone nel De Rustica. E ancora Plinio, che nella Naturale Historia, documenta le caratteristiche della «vitis vinifera» «le cui foglie come quelle della vite Labrusca, diventano di colore sanguigno prima di cadere». Nel 1300 il bolognese Pier dè Crescenzi, nel suo trattato di agricoltura osserva sulle Labrusche, che «nere sono, tingono i vini e chiariscono, ma intere e con raspi stropicciati si pongono nei vasi e non viziano il sapore del vino».E’ il primo documento che indica che in quei tempi era nato l’uso di fare il vino dall’uva di quelle viti, che forse non erano più tanto «selvatiche». Occorre ricordare infatti che le antiche Labrusche erano le viti selvatiche (vitis vinifera silvestris) o le viti della sottospecie vitis vinifera sativa, che nascevano spontaneamente da seme, nei luoghi non coltivati. Per questo motivo il Lambrusco è considerato uno dei vitigni più autoctoni del mondo in quanto deriva dall’evoluzione genetica della vitis vinifera silvestris occidentalis la cui domesticazione ha avuto luogo nel territorio modenese. Il vino Lambrusco è sempre stato tenuto in grande onore dai Duchi, tanto è vero che, due secoli e mezzo prima, in un suo «olografo» del giugno del 1430, Nicolò III d’Este aveva ordinato che «di tutto il vino che veniva condotto da Modena a Parigi, la metà del dazio non venisse pagata», in modo da favorirne il commercio. Gli autori più significativi dell’800 confermano come nel corso dei secoli Modena rappresenta un territorio vocato alla produzione di vini mossi che hanno acquisito particolare notorietà e tradizione di produzione e consumo e i cui caratteri sono dovuti esclusivamente o essenzialmente all’ambiente, compresi tutti i fattori naturali e umani che lo definiscono. L’origine storica della menzione «Modena» o «di Modena» è sicuramente nota nella metà del 1800 grazie alla metodologia produttiva relativa al tipico vino frizzante/spumante rosso derivato da un uvaggio dei vari lambruschi tradizionalmente coltivati in provincia di Modena. Il vino ottenuto veniva denominato «Lambrusco di Modena» in quanto nome della città capoluogo di provincia. I consistenti e significativi risultati commerciali, consolidatisi in oltre un secolo di attività, hanno reso il «Lambrusco di Modena» un vino tra i più qualificati del’enologia provinciale. L’incidenza dei fattori umani si rileva in particolare nella determinazione degli aspetti tecnici e produttivi che rappresentano gli elementi di relazione con il disciplinare di produzione:
La base ampelografica dei vigneti
I vini a denominazione di origine controllata «Modena» o «di Modena» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Lambrusco - vitigni: Lambrusco grasparossa, Lambrusco salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva, Lambrusco a foglia frastagliata, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Barghi, Lambrusco Benetti, Lambrusco del Pellegrino da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo gentile, Fortana, fino a un massimo del 15 %;
Bianco - vitigni: Montuni, Grechetto gentile, Trebbiano (tutte le varietà e cloni idonei alla coltivazione nella regione Emilia Romagna), da soli o congiuntamente, nella misura minima de11'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15 %;
Rosso, Rosato - vitigni: Lambrusco grasparossa, Lambrusco salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva, Lambrusco a foglia frastagliata, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Barghi, Lambrusco Benetti, Lambrusco del Pellegrino, minimo 85 %; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna
Le forme di allevamento.
L’ambiente pedoclimatico modenese favorisce un naturale accrescimento della vite. Le imprese viticole hanno optato per forme di allevamento a cordone permanente con tralci ricadenti capaci di contenere la vigoria delle piante. La forma di allevamento deve inoltre consentire un’adeguata distribuzione spaziale delle gemme, esprimere la potenzialità produttiva delle piante, permettere la captazione dell’energia radiante, assicurare sufficiente aerazione e luminosità ai grappoli. Le forme di allevamento più diffuse sono il cordone libero, il cordone speronato, il G.D.C., il guyot, il sylvoz. La densità d’impianto è di 2.500-3.000 ceppi/ettaro nei terreni di pianura mentre è di 3.000/4.000 ceppi/ettaro nei terreni del margine appenninico e del basso appennino associati a calanchi.
I portinnesti maggiormente utilizzati sono: Kober5BB, SO4, 420A, 1103P.
Le pratiche relative all’elaborazione dei vini.
Le pratiche relative all’elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate, leali e costanti e fanno riferimento esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale in bottiglia e della rifermentazione naturale in autoclave, indispensabili a conferire ai vini D.O.C. «Modena» o «di Modena» le loro peculiari caratteristiche.. Le operazioni di arricchimento e l’aggiunta dello sciroppo di dosaggio sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria.
Gli Autori latini (Catone, Plinio, Columella) nei loro scritti descrivono la produzione di un vino mosso (lambrusco) in grado di liberare spuma e quindi se ne deriva l’immagine di un vino frizzante.
Occorre però attendere lo sviluppo delle conoscenze che si ebbero dalla fine del ‘600 a tutto l’800 per capire la causa biologica e la natura chimica della fermentazione alcolica e alcuni aspetti relativi alla tecnica enologica collegata. Altre scoperte dovevano però fare far in modo che tutta l’anidride carbonica prodotta nel corso della fermentazione rimanesse sciolta nel vino: occorreva da un lato un contenitore in grado di reggere la pressione e dall’altro un tappo che ne impedisse la fuga. Sono due condizioni queste che si realizzarono tra la fine del ‘600 e gli inizi del ‘700. Tale propensione per vini frizzanti bianchi e rossi viene ricordata da Autori successivi del seicento e del settecento,fino alla conclusione della lunga evoluzione genetica che porterà alla miglior identificazione delle viti selvatiche dei latini nelle varietà bianche e soprattutto rosse (famiglia dei Lambruschi modenesi) descritte dagli ampelografi del 1800 (in particolare Acerbi, Mendola e Agazzotti). Oltre ai progressi tecnologici si ebbe anche un importante cambiamento climatico (piccola era glaciale) con autunni freddi e umidi, ritardi di maturazione e fermentazioni incomplete che determinavano riprese fermentative in botte con rottura delle stesse. Dalla metà dell’800 alla metà del ‘900 la maniera più diffusa di ottenere un lambrusco frizzante naturale in senso industriale era rappresentata dalla rifermentazione in bottiglia. Si otteneva così un lambrusco frizzante torbido, senza sboccatura, e la gran parte del prodotto. Nel 1860 prese così ad operare a Modena la prima cantina di produzione di lambrusco frizzante di tutta l’Emilia. Le produzioni migliori venivano comunque sottoposte alla eliminazione delle fecce anche con metodi che ne diminuissero le perdite quanti qualitative, dapprima con macchine travasatrici isobariche (messe a punto dal Martinotti a fine ‘800), mentre attualmente anche nei vini frizzanti e spumanti rifermentati in bottiglia si usa eliminare il deposito di fecce di lievito dopo averlo fatto discendere verso il tappo e previo congelamento del collo della bottiglia.
8.2. B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuiti all’ambiente geografico.
La D.O.C. «Modena» o «di Modena» è riferita alla produzione di vino rosso con la possibilità di menzionare il vitigno «Lambrusco» o il riferimento alle due tipologie «Rosso» e «Rosato» e alla produzione di vino bianco con il riferimento alla tipologia «Bianco». Dal punto di vista analitico ed organolettico questi vini presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
Dalle uve prodotte nel territorio modenese si possono quindi ottenere vini rossi di colore rubino e vini rossi ben colorati con tendenze al violaceo con acidità medio-alta e struttura medio-bassa. I vini bianchi hanno colore giallo paglierino, buona acidità, struttura media.
La freschezza e la fragranza dei profumi con evidenze floreali e fruttate contribuiscono al loro equilibrio gustativo.
8.3. C) descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
A Modena la vitivinicoltura ha un valore socio-economico molto importante ed è legata alla produzione di vini «frizzanti» e «spumanti». Il fattore ambientale più importante nel condizionare l’equilibrio vegeto-produttivo e la qualità del vino è il terreno. Pur nella loro variabilità determinata dall’ambiente e dagli interventi agronomici, i terreni agrari modenesi possono pertanto considerarsi di buona fertilità che si identificano nei seguenti tre tipi rappresentativi:
a) terreni sciolti, di colorazione gialla o rossastra, poveri di calce e spesso anche di fosforo totale ed assimilabile, localizzati nella fascia pedecollinare ma anche ad altimetrie più elevate con suoli che in pianura vengono denominati «terre parzialmente decarbonate della pianura pedemontana», mentre due sono i suoli dei rilievi «terre scarsamente calcaree del margine appenninico», “ terre calcaree del basso appennino localmente associate a calanchi;
b) terreni di medio impasto, ottimi sia sotto il profilo fisico che chimico, originati dalle alluvioni dei fiumi Secchia e Panaro, localizzati nella media pianura che rientrano nei suoli denominati «terre calcaree dei dossi fluviali con i suoli Sant’Omobono franca limosa argillosa»;
c) terreni argillosi, molto compatti ma chimicamente ben dotati e fertili, i quali costituiscono la maggior parte della pianura con i suoli denominati «terre argillose delle valli bonificate».
I terreni di pianura appartengono alle alluvioni del pleistocene e dell’olocene, mentre i terreni collinari e montani, cretacei ed eocenici, sono molto ricchi di componenti finissimi e colloidali. I terreni di pianura sono praticamente esenti da scheletro grossolano che invece è spesso presente nei terreni coltivati di collina e di montagna in forma di frammenti brecciosi che possono ostacolare le normali operazioni colturali.
Nella media pianura della provincia modenese caratterizzata dai suoli «Sant’Omobono franca limosa argillosa» l’indice di Winkler varia dai 1900 ai 2000 gradi giorno con precipitazioni del periodo aprile-ottobre che si attestano attorno di 450 mm. La vigoria dei vigneti è elevata con produzioni medio-alte. Dalle uve prodotte in questo territorio si ottiene un vino discretamente colorato, povero di struttura, di moderato grado alcolico, di buona acidità e con note floreali e fruttate molto evidenti. Nella pianura posta a nord della provincia modenese dove prevalgono i suoli denominati «terre argillose delle valli bonificate» l’indice di Winkler varia dai 1900 ai 2000 gradi giorno con precipitazioni del periodo aprile-ottobre che si attestano attorno ai 450 mm. La vigoria dei vigneti è elevata con produzioni costanti. Dalle uve prodotte in questo territorio si ottiene un vino ben colorato, di buona struttura, di corpo morbido, di media acidità e con note fruttate evidenti. Nella pianura posta a sud della provincia modenese prevalgono i suoli «terre parzialmente decarbonate della pianura pedemontana» l’indice di Winkler varia dai 2169 ai 2193 gradi giorno. Le precipitazioni medie del periodo aprile-ottobre si sono attestate sui 437-449 mm. Il territorio pedecollinare e collinare della provincia di Modena è caratterizzato dai suoli «terre scarsamente calcaree del margine appenninico», «terre calcaree del basso appennino localmente associate a calanchi». L’indice di Winkler varia dai 1890 gradi giorno rilevati nella zona di Vignola posta all’altitudine di 120-125 m. ai 2028 gradi giorno di Levizzano Rangone posto ad una altitudine di 135 m.. Dalle uve prodotte in questi areali si ottiene un vino di colore rosso tendente al violaceo, strutturato, di corpo morbido, di bassa acidità, con note fruttate molto evidenti. La storia del Lambrusco e della produzione dei vini frizzanti nel territori modenesi parte da lontano e racchiude dentro di sè il fascino delle prime testimonianze dei poeti e degli scrittori del’età classica (Virgilio, Catone, Varrone) che nelle loro opere raccontano di una «Labrusca vitis», ovvero un vitigno selvatico che produceva frutti dal gusto aspro e che soleva crescere ai margini delle campagne. Il Lambrusco, un vino rosso che può essere frizzante o spumante, il colore rosso rubino brillante, da servire a 12-14 °C per cogliere appieno fragranze e profumi, è nato a Modena e da qui si è diffuso sui mercati nazionali ed esteri. Diversi sono gli elementi dai quali si coglie l’importanza che ha la vitivinicoltura a Modena, 7.620 ettari di superficie vitata costituiti per l’87% da vitigni lambrusco, l’azienda vinicola più antica della regione Emilia-Romagna, la presenza della cantina sociale più antica d’Italia in attività, tre cantine sociali che hanno festeggiato il centenario della loro fondazione, ma soprattutto il fatto che a Modena prevale la produzione di vini a Denominazione di Origine, DOP e IGP. Con l’utilizzo della Denominazione di Origine i produttori modenesi desiderano affermare al consumatore che i loro prodotti hanno più cose da raccontare rispetto ad altri: da dove provengono, come vengono lavorati, quali sono le caratteristiche e le peculiarità che li differenziano dalle produzioni che non si identificano in un territorio ben definito.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
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Link al disciplinare del prodotto
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22200