Viticoltura - Richiesta da parte di una società agricola l’autorizzazione per l’estirpazione di un vigneto affittato - Contestazione del proprietario del terreno sulla legittimità della richiesta - Mancanza di consenso - Previsto il reimpianto non della varietà esistente glera, iscritta all’albo DOC Prosecco, ma della varietà garganega, di minor valore - Revoca dell'autorizzazione all'estirpo per dichiarazioni non veritiere - Riscontrata sui vigneti oggetto del provvedimento gravato la malattia epidemica “flavescenza dorata” - Ordinanza regionale che impone l’estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari - Distinzione tra estirpo volontario e estirpo obbligatorio - Misura fitosanitaria disposta obbligatoriamente dall’Autorità sanitaria regionale con l’esclusivo scopo di eliminare il vigneto per debellare la flavescenza dorata senza che sia necessario il consenso del proprietario (se diverso dal produttore).
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1345 del 2024, proposto da
Cà del VII Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rinaldo Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AVEPA e Regione Veneto, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti e Raffaella Chiummiento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Raffaella Chiummiento in Roma, via Salaria 103;
Benedetto Facchin, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Scafarelli, Matteo Zanoni e Marzio Balestreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 1820/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Avepa, della Regione Veneto e di Benedetto Facchin;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Thomas Mathà;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 10 dicembre 2017 la odierna appellante, Società Agricola Cà del VII, ha presentato all’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) una comunicazione sottoscritta dal rappresentante legale della società, concernente l’intenzione di procedere all’estirpazione di un vigneto situato nel Comune di Gambellara (Provincia di Vicenza), in catasto terreni al foglio 9, mappali 13, 14, 102 e 316. Tale vigneto era stato affittato dall’impresa dal signor Benedetto Facchin con contratto del 2009.
2. L’Autorità competente ha autorizzato l’estirpo con provvedimento del 22.10.2017.
3. Successivamente il signor Facchin segnalava all’AVEPA con lettera del 29.11.2018 che la Cà del VII non avrebbe potuto procedere alla domanda dell’estirpo, non avendo mai richiesto ed ottenuto il suo consenso (sostanzialmente in quanto l’Azienda avrebbe reimpiantato non la varietà esistente glera, iscritto all’albo DOC Prosecco, ma la varietà garganega, di minor valore).
4. Di talché l’avvio del procedimento volto alla dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione motivato dalla non veridicità dell’autocertificazione resa dall’impresa.
5. A conclusione della procedura AVEPA, respingendo le controdeduzioni in sede procedimentale, adottava il decreto di decadenza il 16.5.2019, confermando la motivazione della mancanza del consenso del proprietario all’estirpazione.
6. La società Cà del VII presentava quindi ricorso al T.A.R. del Veneto, impugnando il provvedimento di decadenza del 16.5.2019 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 2257/2003, allegato A, par. 8.
7. Si costituivano in resistenza AVEPA, la Regione Veneto ed il controinteressato Benedetto Facchin, chiedendo il rigetto del ricorso.
8. Con memoria del 5.10.2023 la società ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, considerato che la Regione Veneto aveva adottato l’ordinanza dell’8.9.2023 e, riscontrando sui vigneti oggetto del provvedimento gravato la malattia epidemica “flavescenza dorata”, aveva ordinato l’estirpo obbligatorio dell’impianto.
9. Con la sentenza qui appellata il T.A.R. rigettava la richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere, non ritenendo comunque superato il provvedimento di decadenza dal successivo ordine fitosanitario, in quanto gli effetti dall’estirpo volontario (con successivo reimpianto anche in vigneti diversi) erano diversi dall’estirpo obbligatorio (che non disporrebbe quindi la dissociazione del terreno).
10. Nel merito il T.A.R. aveva poi ritenuto innanzitutto infondato il primo motivo del ricorso, che denunciava il contrasto tra la normativa regionale del Veneto, che richiede il consenso del proprietario, con il quadro normativo euro-unitario, che invece non prevedrebbe alcuna posizione giuridica soggettiva di pertinenza del produttore agricolo. Secondo i giudici di prime cure il diritto primario europeo (l’art. 39 TFUE) e le finalità della politica agraria comune non avevano contemplato nulla sul tema del consenso del proprietario del fondo nell’ipotesi di affitto, mentre la disciplina regionale risultava legittima volendo evitare il mutamento della destinazione dell’immobile in assenza del consenso del titolare del fondo, che in questo caso verrebbe depauperato delle sue prerogative.
11. Il TAR riteneva infondato anche il secondo motivo, volto a denunciare l’illegittimità della normativa regionale laddove prevedeva che le autorizzazioni rilasciate in base a autocertificazioni siano (solo) soggette ad un controllo a campione, mentre nel caso di specie il controllo sarebbe avvenuto in base ad una segnalazione del proprietario. Secondo il Tribunale territoriale la normativa regionale nel caso specifico (che aggiunge l’ipotesi in cui la P.A. può agire in caso di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni) è aggiuntiva a quella statale (DPR n. 445/2000), e l’intervento poteva anche avvenire in casi di segnalazioni di terzi. Inoltre il TAR rilevava l’applicabilità dell’art. 21-octies comma 2 della legge n. 241/1990, in quanto il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto dispositivo diverso da quello adottato.
12. Né il TAR riteneva convincente la tesi della società ricorrente che la sussistenza si doveva basarsi sul contratto di affitto (art. 6.1), non potendo comparare l’estirpo ad una miglioria. Infine, il TAR accertava che – scadendo il contratto di affitto il 14.12.2024 – un reimpianto così ravvicinato al termine del periodo contrattuale fosse economicamente inconveniente e quindi implausibile.
13. Anche la censura sulla violazione dell’art. 75 del DPR n. 445/2000 nel caso di specie (in quanto la modalità di acquisizione del consenso sarebbe incompatibile con i caratteri formali della legge) è stata rigettata dal TAR, ritenendo che la norma non prevede la necessità di un richiamo dell’attenzione del sottoscrittore su quello che è un elemento la cui mancanza potrebbe comportare conseguenze negative per il dichiarante.
14. Infine è stata respinta anche l’ultima censura con la quale la Cà del VII lamentava l’eccesso di potere e disparità di trattamento in quanto AVEPA avrebbe archiviato in un caso analogo un procedimento di revoca dell’autorizzazione all’estirpo, non essendo il caso invocato dalla società ricorrente completamente sovrapponibile quello oggetto del giudizio.
15. Avverso la sentenza del TAR per il Veneto la Cà del VII ha proposto appello a questo Consiglio di Stato, e, riprendendo le argomentazioni a difesa prodotte in primo grado, ha contestato la decisione di prime cure.
16. Il ricorso è affidato al seguente motivo così rubricato: “Error in iudicando. Patologia da fitoplasma: forza maggiore e motivi di pubblico interesse. Estirpo. Cessazione della materia del contendere e, in ogni caso, rilievo dell’errore di giudizio ai fini del merito.”
16.1 Con il primo ordine di censure, l’azienda agricola censura la sentenza per non aver dichiarato la cessazione della materia del contendere nonostante l’intervenuta ordinanza della Regione Veneto di estirpo obbligatorio a causa della flavescenza dorata. La motivazione del TAR non sarebbe condivisibile, in quanto nemmeno l’autorizzazione all’estirpo rilasciata da AVEPA avrebbe l’effetto dissociativo e la normativa regionale (DGR Veneto n. 2257/2003 – Allegato B) non vincolerebbe il produttore che ha effettuato l’estirpo a reimpiantare il vigneto sullo stesso fondo. Inoltre, anche la normativa emergenziale posta alla base dell’ordinanza emessa dall’Autorità sanitaria dovrebbe consentire il reimpianto del vigneto su un altro terreno, così derogando al necessario consenso del proprietario del fondo.
16.2 Con il secondo ordine di censure la Cà del VII deduce il capo della sentenza che ha respinto il primo motivo del ricorso di primo grado. Secondo l’appellante, l’interpretazione fornita dal T.A.R. alle norme europee sarebbe errata e dequoterebbe il potere normativo degli organi dell’Unione. Risulterebbero inoltre violati i principi disposti dalla legge n. 241/1990 e nella normativa di settore. L’appellante lamenta l’omessa pronuncia del TAR sul superamento dalla D.G.R. Veneto n. 2257/2003 da parte della normativa nazionale e sovranazionale sopravvenuta. Il primo giudice non avrebbe esaminato l’obbligo di AVEPA di disapplicare la D.G.R. Veneto n. 2257/2003, in quanto in contrasto con il diritto europeo. La libertà organizzativa dell’affittuario consentirebbe comunque l’estirpo in autonomia, non creando un pregiudizio al proprietario del terreno, in quanto per definizione l’autorizzazione al reimpianto competerebbe solo al produttore. AVEPA non avrebbe potuto verificare il consenso del proprietario del terreno per autorizzare l’estirpo, in quanto in questo modo l’affittuario sarebbe stato svantaggiato rispetto al proprietario. In ogni modo il TAR non avrebbe colto che la questione non sarebbe di competenza dell’A.G.A. in quanto i miglioramenti nel contesto dell’affitto di fondo rustico sono soggetti alla giurisdizione dell’A.G.O.
16.3 Con la terza doglianza vengono riproposti il terzo ed il quinto motivo del ricorso di primo grado, volto a denunciare l’errata mancante equiparazione dell’estirpazione di un vigneto ad una miglioria. Sarebbe inoltre stata violata la normativa in materia, interpretando erroneamente le previsioni contrattuali che – secondo l’appellante – contemplando l’autonomia imprenditoriale dell’affittuario includono la possibilità dello stesso di eseguire migliorie sul fondo a proprie spese.
16.4 Con il quarto profilo di censura la società agricola critica la decisione di prime cure sotto vari profili tutti connessi alla previsione contenuta nell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, sostenendo che nel caso di specie non sarebbe invocabile la decadenza, visto che la dichiarazione sottoscritta non avrebbe i requisiti di forma necessari allo scopo, in quanto: a) sarebbe da accertare una mescolanza all’interno del modulo delle varie dichiarazioni fatte ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000; b) mancherebbe invece una autonoma dichiarazione ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000; c) mancherebbe anche l’allegazione del documento d’identità del dichiarante. Infine la Cà del VII si duole dell’omessa pronuncia del TAR sulla censura in base alla quale non sarebbe applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio l’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in quanto la normativa in materia non richiederebbe il consenso del proprietario per l’espianto del vigneto.
17. Si sono costituiti in resistenza il proprietario del fondo controinteressato, l’AVEPA e la Regione del Veneto.
18. Con ordinanza n. 841/2024 la Sezione ha respinto l’incidentale domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza, rilevando che:
i) l’obbligo di estirpo fitosanitario d’ufficio, adottato successivamente, non è oggetto della presente controversia e che tale provvedimento non incide sulla legittimità della decadenza dell’autorizzazione all’estirpo volontario e neppure sull’interesse alla definizione della presente controversia;
ii) la domanda cautelare per la sospensione della sentenza del TAR del Veneto è sfornita di fumus boni iuris, apparendo persuasivo il ragionamento del Giudice di primo grado;
iii) è indimostrato il periculum in mora, non avendo provato il danno grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza di primo grado, mancando circostanze specifiche e documentate relative alla effettiva situazione economica lamentata.
19. In vista dell’udienza pubblica le parti si sono scambiati memorie conclusionali e poi anche memoria di replica, insistendo nelle loro rispettive deduzioni e richieste.
20. All’udienza pubblica del 3 aprile 2025 la causa è stata tratta in decisione.
21. Il primo motivo è infondato. La disciplina sul reimpianto contenuta negli articoli 8 e 9 dell’Allegato “B” alla deliberazione della giunta regionale n. 2257/2003 non vincola il produttore al reimpianto all’originario terreno, ma è possibile che il diritto venga utilizzato altrove. Lo si evince leggendo l’art. 8 che prevede che “nel caso in cui il conduttore sia soggetto diverso dal proprietario della superficie interessata dall’estirpazione, o sia comproprietario non familiare ai sensi del c. 3 dell’art. 230 bis del c.c., la notifica deve essere corredata dall’autorizzazione scritta del proprietario o degli altri comproprietari. In via subordinata, il conduttore potrà presentare dichiarazioni sostitutive in ordine alla sussistenza della predetta autorizzazione.” La disciplina, essendo possibile il reimpianto su un diverso fondo (proprio in quanto il produttore è stato autorizzato ad estirpare il vigneto con il necessario consenso del proprietario del terreno), include quindi l’effetto dissociativo accertato dal TAR. Esaminando invece la misura fitosanitaria disposta obbligatoriamente dall’Autorità sanitaria regionale, essa disattende tali dinamiche, in quanto ha l’esclusivo scopo di eliminare il vigneto per debellare la flavescenza dorata ed avviene ovviamente senza il consenso del proprietario (se diverso dal produttore). Pertanto, essendo diversi gli effetti giuridici, in assenza di una rinuncia al gravame, l’interesse all’eventuale annullamento del provvedimento di decadenza dell’autorizzazione dell’estirpo volontario continua a permanere. È appena il caso di ricordare come la cessazione della materia del contendere presupporrebbe il prodursi dello stesso effetto avuto di mira dalla parte ricorrente, ovvero l’avvenuto soddisfacimento della sua pretesa originaria.
22.1 Entrando nel merito della controversia il Collegio ritiene che anche il secondo motivo d’appello sia infondato. Appare chiaro alla Sezione che la normativa dell’Unione Europea nell’ambito della politica agraria comune (Regolamento n. 1308/2013) sia neutra rispetto alla questione dei legami tra proprietario ed affittuario, non essendo disciplinato il rapporto giuridico che lega il produttore con il terreno coltivato, limitandosi a richiamare una situazione fattuale e prescindendo da rapporti contrattuali tra il produttore di uve ed il fondo. Risulta, invece, evidente la ratio sottesa alla disciplina riguardante l’autorizzazione all’estirpazione ed al reimpianto, che non segue – diversamente da quanto affermato dalla società appellante – ragioni economiche connesse con gli investimenti del produttore, ma tende ad assicurare un aumento ordinato degli impianti viticoli. Per altro verso la disciplina sul divieto di trasferimento persegue l’evidente fine di evitare speculazioni, non potendo comportare un aumento della superficie vitata complessiva. Questi interessi pubblicistici sono del tutto diversi da quelli privatistici di tutela del proprietario da una unilaterale modifica delle caratteristiche del suo vigneto. L’appellante non può essere seguita laddove invoca – per sostenere l’illegittimità della sentenza – la decisione del TAR Veneto n. 1084/2020, vertendo tale pronuncia su una questione non sovrapponibile (l’autorizzazione per nuovi impianti di vigneto ed i relativi criteri di priorità). Non risulta neppure l’omessa pronuncia sulla disposizione contenuta nella delibera della giunta regionale del Veneto n. 2257/2003, avendo il TAR invece ritenuto – condiviso anche da questo Collegio – che essa non risulta né incompatibile né superato dal Regolamento n. 1306/ 2013 e dai consequenziali decreti ministeriali n. 12272 del 15 dicembre 2015, n. 527 del 30 gennaio 2017 e n. 935 del 13 febbraio 2018.
22.2 Orbene, come è noto il diritto di impiantare viti nel quadro giuridico agricolo europeo risulta una posizione giuridica soggettiva legata al produttore (art. 7 lettera c del Regolamento (CE) 1493/1999), sia nel profilo del nuovo impianto che del reimpianto (dopo l’estirpo di una superficie previamente piantata). Con la riforma di settore avvenuta con il Regolamento (UE) n. 1308/2013 ciò è stato trasfuso in autorizzazioni (art. 62 per i nuovi impianti e 66 per i reimpianti). Desumere da tali norme – come vorrebbe parte appellante – che sia illegittima una norma che consenta l’autorizzazione solo con il consenso del proprietario in caso di affitto è privo di logica. L’automatismo previsto dal Regolamento non può infatti essere ritenuto violato da una disciplina, come quella contenuta nella delibera gravata, che invece risulta del tutto proporzionata alla luce dell’evidente bilanciamento degli interessi in gioco (libertà di iniziativa economica e la tutela del diritto di proprietà), come già affermato dalla III Sezione nell’ordinanza n. 411/2020, con la quale è stato correttamente rilevato che “il vigneto in esame contribuisce, ormai, a definire l’identità sotto il profilo proprietario, oltreché territoriale ed ambientale, dell’area e che, pertanto, la sua rimozione necessita dell’assenso del soggetto titolare della proprietà della medesima area”. La censura è infondata anche alla luce delle finalità del diritto primario della PAC (art. 39 e 40 T.F.U.E.) che sono:
i) l’incremento della produttività dell’agricoltura;
ii) la garanzia di un tenore di vita equo alla popolazione agricola;
iii) la stabilizzazione dei mercati;
iv) la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti;
v) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
22.3 Inoltre, nel disciplinare l’organizzazione comune dei mercati agricoli, il diritto eurounionale ha disciplinato regole comuni in materia di concorrenza, un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato ed un’articolata organizzazione europea del mercato. In tutto ciò è da notare l’assenza di un meccanismo che investa il rapporto giuridico tra il produttore con il terreno coltivato. Esaminando il citato Regolamento (UE) n. 1398/2013 emerge invece che:
- il considerando 59 prevede che “la concessione di autorizzazioni a produttori che procedono all'estirpazione di una superficie vitata esistente dovrebbe essere attuata automaticamente su presentazione di una domanda ed a prescindere dal meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti, dato che non contribuisce all'aumento generale delle superfici vitate”;
- il considerando 55 intende invece attraverso il sistema delle autorizzazioni “(…) assicurare un aumento ordinato degli impianti viticoli durante il periodo compreso tra il 2016 e il 2030”;
- il considerando 56 prevede che “in base a questo nuovo sistema, le autorizzazioni per gli impianti viticoli possono essere concesse senza costi a carico dei produttori e dovrebbero scadere dopo tre anni se non utilizzate. Ciò contribuirebbe ad un uso celere e diretto delle autorizzazioni da parte dei produttori vinicoli a cui esse vengono concesse, evitando speculazioni”.
22.4 Risulta pertanto fuori dubbio che la normativa europea non vieta una regola come quella contenuta nella disciplina del Veneto ovvero quest’ultima non osta alla corretta applicazione della prima, dovendosi declinare la richiesta di remissione della questione alla GCUE. Questo è in linea con quanto accertato da questo Consiglio di Stato, nell’ambito di un contenzioso sorto nella Regione Emilia Romagna che prevede pure il previo consenso del proprietario del terreno. Esaminando tale identica disciplina come quella adottata dalla Regione Veneto la IIIa Sezione ha chiarito infatti che “la comunicazione dell’intenzione all’estirpo dà avvio di ufficio ad un procedimento complesso che si conclude con l’esito degli accertamenti che, se positivi, sono costitutivi del diritto al reimpianto del soggetto istante, che dovrà essere autorizzato a tal uopo a seguito di apposito ulteriore procedimento, di cui il primo ne costituisce il presupposto. Non è dubbio che l’esercizio dell’attività accertativa richiede un esame articolato e complesso della situazione giuridica di che trattasi riferita alla regolarità o meno del vigneto che si intende estirpare, dipendendo da siffatto accertamento la definizione di altro collaterale procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione al reimpianto” (Cons. Stato, sez. III, n. 11513/2022, par. 4.3 della parte in diritto).
23.1 Infondato risulta anche il terzo motivo, incentrato sulla qualificazione dell’estirpo come miglioria ed il conseguente automatico assenso del proprietario ricavabile dal contratto d’affitto. Il TAR del Veneto ha ritenuto correttamente errata tale tesi, potendo integrare il concetto di miglioria solo una pratica agronomica conservativa del pregiato vigneto (glera) esistente, non il suo espianto. Che attraverso l’estirpo il terreno avrebbe beneficiato di un incremento di valore non è condivisibile né logico, oltre che non provato da alcun elemento. Risulta invece convincente la tesi di AVEPA che il reimpianto di uva garganega remunererebbe la proprietà di meno della metà dell’attuale impianto glera utilizzato a DOC Prosecco tramite dati ricavati da rilevazioni della borsa merci del 2017 e 2018 (doc. 28 e 29 del fascicolo di primo grado), dato neppure specificamente contestato dall’appellante. Dai documenti (dati ufficiali della borsa merci della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Verona) emerge che il valore del vigneto da estirpare è mediamente 36.278,93 € nel caso di glera, mentre oscilla tra 13.206,30 € e 17.115,72 € nelle tipologie di uva garganega.
23.2 Corretta deve ritenersi anche la statuizione del TAR laddove riteneva inconferente il richiamo della sentenza n. 434/2019 del Tribunale di Vicenza, non essendo stata irrogata la decadenza in quanto l’estirpo si era reso necessario a causa del compromesso stato fitosanitario del vigneto, sicché il diniego di autorizzazione avrebbe addirittura pregiudicato gli interessi del proprietario del terreno. La decisione del Tribunale di Vicenza invece qualifica espressamente l’estirpazione un inadempimento, seppur non definitivo e quindi non idoneo a fondare la risoluzione del contratto, ma non tratta il tema della proprietà del vigneto una volta messo a dimora, né l’effettivo oggetto del contratto di affitto.
23.3 Il contratto d’affitto dell’Azienda Agricola ha come oggetto la gestione dell’impianto e lo sviluppo produttivo del vigneto (art. 1.1), che deve essere coltivato e gestito secondo la tecnica del buon agricoltore (art. 5.1), mentre il reimpianto delle barbatelle è consentito solo in casi eccezionali (art. 5.2). Risulta quindi scevra da vizi la decisione del TAR secondo cui l’oggetto del contratto di affitto sia la mera gestione del vigneto, sicché il suo espianto non rientra tra le facoltà riconosciute pattiziamente al fittavolo, salvo le ipotesi eccezionali ivi previste all’art. 5.2 (gelate o eventi atmosferici straordinari), non riscontrabili in questo giudizio.
24. Non è neanche fondato l’ultimo motivo sulla violazione della disciplina contenuta nel DPR n. 445/2000 ed il mancante presupposto della decadenza dall’autorizzazione. Sul punto il TAR ha rilevato che l’art. 38 del DPR n. 445/2000 non impone specifiche formalità per richiamare l’attenzione del sottoscrittore su quanto dichiarato e che comunque la circostanza stessa del rilascio della dichiarazione sostitutiva dimostra come la ricorrente fosse a conoscenza della necessità e dell’importanza della stessa nell’autorizzazione all’estirpo. Tale accertamento non viene utilmente confutato da parte appellante, emergendo invece – esaminando l’istanza di estirpo – che il contenuto di essa risulta chiaro e non suscettibile di confondere il sottoscrittore. Come più volte chiarito in questa materia e come sottolineato nella memoria di controparte (Facchin), “il principio dell’autoresponsabilità costituisce il cardine fondamentale dell’intera disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive con la conseguenza che al privato è precluso di trarre qualsivoglia vantaggio da dichiarazioni obiettivamente non rispondenti al vero, e l’amministrazione pubblica è vincolata ad assumere le conseguenti determinazioni, senza alcun margine di discrezionalità, a prescindere dal profilo soggettivo del dolo o della colpa del dichiarante” (Cons. Stato, sez. VI, n. 2310/2023, n. 2310). E’ da considerare inoltre che la ratio dell’art. 75 del DPR n. 445/2000 è quella di semplificare l’azione amministrativa, con la conseguenza che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con la dichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, giacché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco, ma solo la necessità di una spedita esecuzione della legge sottesa al sistema di semplificazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 4303/2020). Una volta verificati i fatti oggetto della domanda, non vi residuano margini di discrezionalità alla P.A., essendo irrilevante la valutazione in merito al dolo o la colpa grave del dichiarante (ex plurimis Cons. Stato, sez. II, n. 9023/2022). Esaminando infine la richiesta di estirpo inviata all’AVEPA del 10.12.2017 risulta che l’istante ha allegato il documento d’identità del sottoscrittore.
25. L’appello pertanto deve essere respinto.
26. La soccombenza determina la decisione sulle spese di lite che vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite in favore delle parti appellate, che vengono liquidate in rispettive 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna parte, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Thomas Mathà
IL PRESIDENTE
Hadrian Simonetti