Nel procedimento C-347/03: (domanda di pronuncia pregiudiziale dal TAR per il Lazio): Regione Friuli-Venezia Giulia e ERSA contro ministero delle Politiche agricole e forestali – Accordo CE-Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini – Indicazione geografica Tokaj.
1) L’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Ungheria, dall’altra, non costituisce il fondamento giuridico della decisione del Consiglio 23 novembre 1993, 724/93, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini.
2) L’art. 133, di cui al preambolo della decisione 724/93, costituisce un fondamento giuridico appropriato per la conclusione, ad opera della sola Comunità, dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini.
3) Il divieto di utilizzare in Italia la denominazione «Tocai» dopo il 31 marzo 2007, risultante dallo scambio di lettere concernente l’art. 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, non è in contrasto con la disciplina delle denominazioni omonime stabilita dall’art. 4, n. 5, dell’accordo medesimo.
4) La dichiarazione congiunta concernente l’art. 4, n. 5, dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, nella parte in cui enuncia, al primo comma, che, per quanto riguarda l’art. 4, n. 5, lett. a), dell’accordo medesimo, le parti contraenti hanno rilevato che al momento dei negoziati esse non erano al corrente dei casi specifici ai quali le disposizioni in questione potessero essere applicabili, non costituisce una rappresentazione manifestamente errata della realtà.
5) Gli artt. 22-24 dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura all’allegato I C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, approvato a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 800/94, devono essere interpretati nel senso che, in un caso quale quello della causa principale, relativo ad un’omonimia tra un’indicazione geografica di un paese terzo e la denominazione che riprende il nome di un vitigno utilizzato per la designazione e la presentazione di determinati vini comunitari che ne derivano, tali disposizioni non esigono che quella denominazione possa continuare ad essere utilizzata in futuro nonostante la doppia circostanza che essa sia stata utilizzata in passato dai rispettivi produttori o in buona fede o per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 e che indichi chiaramente il paese, la regione o la zona di origine del vino protetto in modo da non indurre in errore i consumatori.
6) Il diritto di proprietà non osta al divieto imposto agli operatori interessati della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di utilizzare il termine «Tocai» nella menzione «Tocai friulano» o «Tocai italico» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una regione determinata alla fine di un periodo transitorio con scadenza 31 marzo 2007, risultante dallo scambio di lettere concernente l’art. 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini che è allegato a tale accordo ma non figura nell’accordo stesso.