Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 16-04-2025
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 16-04-2025

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Chiroubles].

(Comunicazione 16/04/2025, pubblicata in G.U.U.E. 16 aprile 2025, n. C)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Chiroubles»

PDO-FR-A0911-AM03

Data della comunicazione: 9.1.2025

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica

Al capitolo I, sezione IV, punto 1, del disciplinare, il riferimento all'anno «2019» è sostituito con «2022».

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione vigente nel 2022 del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE e di tutelare quindi giuridicamente la delimitazione della zona geografica.

Il documento unico è modificato al punto 6.

2.   Zona di prossimità immediata

Al capitolo I, sezione IV, punto 3, del disciplinare, il riferimento all'anno «2019» è sostituito con «2022».

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona di prossimità immediata con riferimento alla versione vigente nel 2022 del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE.

L'aggiunta di questo riferimento consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona di prossimità immediata.

L'elenco e i nomi dei comuni che compongono la zona di prossimità immediata sono stati aggiornati, senza modificare il perimetro della zona, per tener conto delle modifiche amministrative intervenute.

La voce «Condizioni supplementari» del documento unico è modificata.

3.   Densità d’impianto

Al capitolo I, sezione VI, punto 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono aggiunte, alla voce «Disposizioni particolari», disposizioni specifiche per i vigneti terrazzati.

I viticoltori, infatti, desiderano poter creare dei terrazzamenti che facilitino l'uso di mezzi meccanici su parcelle situate su pendii molto scoscesi. Poiché le norme generali riguardanti la densità non si adattano a questo modo di coltivazione della vite, sono aggiunte al disciplinare disposizioni specifiche approvate dal comitato nazionale competente dell'INAO.

Il documento unico è modificato alla voce «Pratiche enologiche specifiche».

4.   Norme riguardanti l’altezza del fogliame

Al capitolo I, sezione VI, punto 1, lettera c), del disciplinare di produzione sono aggiunte norme specifiche riguardanti l'altezza del fogliame per i vigneti terrazzati, in cui la distanza interfilare non è definita.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

5.   Divieto di immissione di terra esogena

Il capitolo I, sezione VI, punto 2, del disciplinare è modificato come segue:

— è aggiunta una nuova lettera a) che vieta l'immissione di terra esogena nelle parcelle della DOP,

precisando che per terra esogena s'intende quella non proveniente dalla superficie parcellare delimitata della denominazione di origine controllata «Chiroubles»;

— l'attuale lettera a) diventa quindi lettera b).

Il documento unico non è interessato da queste modifiche.

6.   Trattamento con acqua calda

Il capitolo I, sezione VI, punto 2, del disciplinare è modificato come segue:

— l'attuale lettera b) diventa lettera c);

— la lettera c) è modificata come segue: «Il trattamento con acqua calda delle piantine standard e delle piantine provenienti dai vivai privati è obbligatorio».

Con questa disposizione, corrispondente alla nuova norma introdotta dal comitato nazionale competente dell'INAO per contrastare lo sviluppo della flavescenza dorata, si intende limitare le possibilità di trattamento al solo trattamento con acqua calda al fine di vietare trattamenti alternativi che non offrano le stesse garanzie di efficacia.

Il documento unico non è interessato da queste modifiche.

7.   Resa e resa limite

Il capitolo I, sezione VIII, punto 1, del disciplinare è modificato come segue:

— le attuali disposizioni sono riprese in un paragrafo citato come lettera a);

— è aggiunta una lettera b) che definisce la norma di calcolo della resa autorizzata per i vigneti terrazzati. La resa massima di queste parcelle terrazzate corrisponde a quella definita per la denominazione alla lettera a).

Il documento unico non è interessato da queste modifiche.

8.   Misure transitorie

Il capitolo I, sezione XI, punto 1, lettera a), del disciplinare, corrispondente alla misura transitoria relativa alla densità minima d'impianto, è modificato.

L'autorizzazione all'estirpazione parziale delle viti esistenti alla data del 28 novembre 2004 è infatti prorogata dal 2015 al 2031. Per le viti che saranno oggetto di nuova estirpazione si applica un coefficiente di riduzione specifico. L'obiettivo è accelerare la ristrutturazione dei vigneti in un contesto economico difficile che non consente reimpianti su larga scala e facilitare la meccanizzazione della viticoltura, riducendo così l'uso del glifosato.

Il documento unico non è interessato da queste modifiche.

9.   Obblighi di dichiarazione

Il capitolo II, sezione I, del disciplinare è modificato come segue:

— ai punti 2, 3, 5 e 6 sono modificate le disposizioni relative alle scadenze degli obblighi di dichiarazione al fine di facilitare l'esecuzione dei controlli;

— al punto 2 si specifica che il ritiro dei prodotti può avvenire solo previa conoscenza del seguito dato alla dichiarazione in questione dall'organismo di controllo riconosciuto;

— al punto 4 si indica che il sistema di dichiarazione riepilogativa trimestrale delle dichiarazioni previste ai punti 3 e 6 è ormai disponibile indipendentemente dai volumi o dal numero di transazioni effettuate dagli operatori; si precisa inoltre che tali dichiarazioni riepilogative devono essere trasmesse all'organismo di controllo non oltre i 10 giorni successivi alla fine del trimestre;

— al punto 5 si specifica che il ritiro dei lotti destinati a una spedizione fuori dal territorio nazionale di un vino non confezionato può avvenire solo previa conoscenza del seguito dato dall'organismo di controllo autorizzato alla dichiarazione relativa alla spedizione all'estero;

— al punto 6 sono introdotte precisazioni riguardanti le modalità inerenti alla dichiarazione di riclassificazione;

— al punto 9 sono apportate modifiche volte a specificare le operazioni autorizzate in relazione ai lavori da effettuarsi sulle parcelle.

Il documento unico non è interessato da queste modifiche.

10.   Riferimenti relativi alla struttura di controllo

Al capitolo III, sezione II, del disciplinare di produzione, l'organismo di controllo citato è sostituito.

Il primo paragrafo è modificato e il secondo è soppresso per conformarsi alle nuove norme redazionali.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome

Chiroubles

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

3.1.   Codice della nomenclatura combinata

— 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

4.   Descrizione del vino (dei vini)

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Si tratta di vini secchi fermi rossi, con titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %. Dopo l'arricchimento, il titolo alcolometrico volumico totale non supera il 13 %. In fase di confezionamento questi vini presentano un tenore massimo di acido malico pari a 0,4 g/l. I vini finiti, pronti per essere immessi in consumo, rispondono alle seguenti norme analitiche: tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) pari a 3 grammi per litro; gli altri criteri analitici sono conformi ai valori stabiliti dalla normativa europea. I vini hanno un colore chiaro che richiama il rosso rubino scuro. Al naso, presentano spesso note floreali e fruttate. Al palato, la struttura è generalmente poco tannica, delicata e molto fine, con un equilibrio tra fruttato ed eleganza. Possono essere bevuti da giovani, ma esprimono al massimo la loro finezza solo dopo uno o due anni di conservazione.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

— Acidità totale minima: —

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 14,17

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Pratica enologica specifica

— È vietato l'uso di scaglie di legno.

— In seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

— Le tecniche sottrattive di arricchimento sono consentite entro il limite di un tasso di concentrazione del 10 %.

— I vini sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

2.   Pratica colturale

— Densità d'impianto

La densità minima d'impianto della vigna è di 6 000 ceppi per ettaro.

I vigneti presentano una distanza tra i filari pari o inferiore a 2,10 metri, mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare è pari o superiore a 0,80 metri.

A condizione che venga rispettata la densità minima di 6 000 ceppi per ettaro, e a fini di meccanizzazione, i vigneti possono presentare interfilari con una distanza pari o inferiore a 3 metri.

Queste disposizioni non si applicano alle parcelle terrazzate. Per parcelle terrazzate si intendono parcelle disposte in modo particolare a causa della pendenza del terreno preesistente e così sistemate prima dell'impianto della vigna. La struttura a gradoni comporta una discontinuità nella consueta distanza d'impianto e l'impossibilità di ricorrere a mezzi meccanici tra due livelli successivi.

Per i vigneti coltivati a terrazza, la distanza tra i ceppi dello stesso filare è pari o superiore a 0,80 metri.

3.   Pratica colturale

— Norme di potatura

— La potatura è completata entro il 15 maggio;

— i vini provengono da vigneti sottoposti a potatura corta (alberello, ventaglio o cordone di Royat semplice, doppio o «charmet») con un massimo di 10 gemme franche per ceppo;

— ciascun ceppo ha da 3 a 5 speroni, ognuno dei quali reca al massimo 2 gemme franche; nella prospettiva di un rinnovo, ciascun ceppo può avere anche uno sperone recante al massimo 2 gemme franche, potato su un succhione derivante da un ramo vecchio;

— in caso di potatura di formazione o di una modifica della modalità di potatura, le viti sono potate con un massimo di 12 gemme franche per ceppo.

È vietata l'irrigazione.

— Disposizioni relative alla raccolta meccanica

— Nei contenitori in cui si effettua il trasporto dalla parcella alla cantina, le uve vendemmiate non superano, in altezza, 0,50 metri;

— i contenitori sono fatti di materiale inerte ad uso alimentare;

— le macchine e le attrezzature per la raccolta e il trasporto delle uve vendemmiate sono dotate di un sistema di scarico dell'acqua o di protezione adeguato.

5.2.   Rese massime

61 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini hanno luogo nel territorio del comune seguente del dipartimento del Rodano (Rhône), sulla base del codice geografico ufficiale del 2022: Chiroubles.

7.   Varietà di uve da vino

Gamay N

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

Situata lungo i versanti orientali dei «Monts du Beaujolais», la cui cima più elevata, il «Mont Saint-Rigaud», ha un'altitudine di 1 009 metri,

la zona geografica copre unicamente il territorio del comune di Chiroubles, nella parte settentrionale del dipartimento del Rodano.

La zona è addossata a una piccola catena montuosa che forma un emiciclo granitico aperto verso sud-est e ben protetto. Il rilievo è molto accentuato e ondulato, con versanti ripidi ben esposti a levante e a sud-est, che degradano verso le valli drenate dal «Douby» e dai suoi affluenti. La zona è situata a sud-ovest di Mâcon e a nord di Lione.

Le parcelle delimitate per la raccolta delle uve si trovano sui versanti che dominano la pianura della Saona, ad altitudini comprese tra i 260 e i 600 metri. In tutta la regione del Beaujolais questi vigneti sono quindi quelli impiantati in posizione più elevata. I suoli sono molto omogenei, poiché derivano tutti dall'alterazione dello zoccolo granitico, che produce un'arena sabbiosa e grossolana. A livello locale, si osserva un'alternanza di filoni microgranitici e lamprofirici. Si tratta di suoli fini, leggeri, acidi, permeabili e poco profondi.

Il clima, di tipo oceanico attenuato, subisce influssi continentali e meridionali. Le precipitazioni sono distribuite uniformemente nel corso dell'anno e la temperatura media annua si avvicina agli 11 °C. I «Monts du Beaujolais» svolgono un ruolo essenziale di protezione dai venti provenienti da ovest, attenuando così l'influsso oceanico. L'effetto «Föhn» da essi originato rende più secca l'aria umida e, contemporaneamente, aumenta la luminosità e riduce le precipitazioni.

Un'importante funzione nello sviluppo della viticoltura è svolta anche dall'ampia valle della Saona, che offre una grande luminosità e propaga gli influssi meridionali, contraddistinti in particolare da un'intensa calura estiva.

8.2.   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Fin dal Medioevo, la coltivazione della vite si sviluppò sotto l'influsso degli ordini monastici. A partire dalla fine del XV secolo, la borghesia di Lione, arricchitasi con l'industria della seta e l'attività bancaria, contribuì all'espansione dei vigneti.

Nel XVIII secolo, lo sviluppo del commercio dei vini della regione diede il via ad importanti trasformazioni della viticoltura. In occasione del censimento chiesto da Lambert d'Herbigny, il nome «Chiroubles» fu inserito nel 1697 tra le parrocchie in cui si praticava la coltivazione della vite, sebbene in misura ancora modesta.

Ma fu sotto l'impulso di Victor Pulliat che «Chiroubles» divenne molto importante per la storia vitivinicola moderna. Pulliat, vera e propria figura emblematica, riunì nella sua tenuta di «Tempéré», nel comune di Chiroubles, una collezione di ben 1 200 vitigni, ne definì la scala di precocità e, negli anni 1880, si fece promotore della lotta contro la fillossera. Fu lui a sviluppare l'innesto della vite come mezzo di lotta estremamente efficace, rispettoso dell'ambiente e, da allora, utilizzato in tutto il mondo. Le sue viti furono le prime a essere innestate nel dipartimento del Rodano e il suo ruolo fu determinante nel ricostituire i vigneti andati distrutti.

Nel 1928, in risposta alla crisi vitivinicola, i piccoli produttori si riunirono in una cantina cooperativa per migliorare le condizioni di vinificazione e di vendita dei loro prodotti. In questa cooperativa sono ancora vinificate le uve raccolte da circa sessanta aderenti.

La denominazione di origine controllata «Chiroubles» fu riconosciuta dal decreto dell'11 settembre 1936 su iniziativa del Syndicat de défense (consorzio di tutela).

Le ridotte dimensioni delle parcelle e l'elevata frammentazione dovuta alla topografia creano un vero e proprio mosaico di vigneti, a dimostrazione del forte legame esistente tra i livelli occupazionali e l'attività viticola.

Nell'elaborazione dei vini «Chiroubles» le tradizioni specifiche della regione si coniugano a tecniche moderne.

Alla ricerca di un vino di qualità, i produttori hanno imparato a controllare il vitigno Gamay N, il suo accrescimento e le sue specificità, in particolare ricorrendo a un'elevata densità d'impianto e alla potatura corta.

Per garantire la buona maturazione delle uve, il produttore si accerta che la superficie fogliare esposta sia sufficiente. Nei primi anni le viti sono quindi allevate senza sostegno o su tutori, ma è possibile ricorrere anche al palizzamento fisso che facilita la meccanizzazione.

Per far sì che i vini acquisiscano la struttura tannica necessaria all'affinamento, i produttori hanno adottato un particolare metodo di vinificazione che coniuga la fermentazione tradizionale con la macerazione semicarbonica. Conformemente agli usi, essi sono attenti ad isolare la vendemmia proveniente dalle parcelle migliori e ad apporre sulle etichette i nomi delle località più rinomate.

Nel 2010 circa cinquanta cantine individuali e una cantina cooperativa hanno prodotto, da una superficie vitata di 350 ettari, quasi 16 000 ettolitri di vino.

8.3.   Interazioni causali

La natura generalmente granitica e poco argillosa dei suoli delle parcelle delimitate per la raccolta delle uve incide sull'originalità gustativa dei vini. Questi suoli, fini e filtranti, fanno refluire l'acqua e si riscaldano rapidamente, favorendo così la produzione di uve di qualità e di vini dall'espressione particolarmente fruttata.

Tenuto conto della sua posizione geografica, la zona della DOP «Chiroubles» si distingue dal resto dei vigneti della regione del Beaujolais per il clima contrastante, caratterizzato da una forte calura estiva che spesso si protrae fino all'autunno.

Le parcelle, protette dai venti che spirano da ovest grazie ai «Monts du Beaujolais», si trovano al centro di un emiciclo esposto verso sud-est e, dalle prime luci dell'alba, godono di temperature clementi dovute ai primi raggi del sole.

L'impianto dei vigneti su versanti talvolta molto ripidi che si aprono sulla vasta pianura della Saona, a un'altitudine compresa tra i 260 e i 600 metri, consente loro di sfuggire alla maggior parte delle gelate primaverili e alle nebbie mattutine, favorisce il soleggiamento, garanzia di una buona attività fotosintetica, e assicura il rapido drenaggio delle eventuali acque piovane in eccesso e, quindi, la maturazione ottimale delle uve. L'effetto «Föhn» porta a temperature elevate nei periodi di maturazione e controbilancia gli effetti dell'altitudine.

In condizioni geografiche così particolari, i produttori della DOP «Chiroubles» hanno sviluppato, nel corso delle generazioni, tecniche che consentono di sfruttare al meglio il potenziale della varietà Gamay N, particolarmente adatta al clima e ai suoli originati da arene granitiche.

Le loro competenze trovano espressione, conformemente agli usi, nel ricorso alla potatura corta a speroni, a una densità d'impianto elevata, a pratiche colturali che limitano l'erosione del suolo e a tecniche di vinificazione appositamente adattate, con l'obiettivo di produrre una materia prima ricca di colore, garantendo contemporaneamente la finezza, il carattere fruttato e la capacità di affinamento e di conservazione dei vini.

Ben prima che il «Beaujolais nouveau» conquistasse il mondo, i vini «Chiroubles» erano già molto apprezzati. Nella sua «Topographie de tous les vignobles connus» del 1816, Jullien cita la produzione vitivinicola di «Cheroubles, che produce vini simili a quelli di Fleury», altro famoso «cru» della regione del Beaujolais.

Dal 1995 la «Confrérie des Demoiselles de Chiroubles» tutela e fa conoscere questo vino oltre i confini regionali. La festa dei «Crus du Beaujolais», organizzata dal comune di Chiroubles, è un momento solenne. In occasione del grande concorso annuale si selezionano i vini migliori e il primo classificato viene premiato con la «coppa Victor Pulliat», in ricordo di questa figura emblematica del comune.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni seguenti sulla base del codice geografico ufficiale del 2022:

— dipartimento della Côte-d'Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Digione, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Valforêt (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Clémencey), Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée e Vougeot.

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni seguenti sulla base del codice geografico ufficiale del 2022:

— dipartimento del Rodano (Rhône):

Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Denicé, Deux Grosnes (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Avenas), Dracé, Emeringes, Fleurie, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Frontenas, Gleizé, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Val d'Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon e Vindry-sur-Turdine (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Dareizé, Les Olmes e Saint-Loup).

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni seguenti sulla base del codice geografico ufficiale del 2022:

— dipartimento della Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-La-Loyère (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di La Loyère), Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, sTournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse sur Fregande (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Donzy-le-National, Massy e La Vineuse), Vinzelles e Viré.

Etichettatura

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni seguenti sulla base del codice geografico ufficiale del 2022:

— Dipartimento della Yonne:

Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Montholon (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Champvallon, Villiers sur Tholon e Volgré), Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers e Yrouerre.

Etichettatura

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione

a) L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:

— che si tratti del nome di una località accatastata;

— che quest'ultima figuri nella dichiarazione di raccolta.

Il nome della località accatastata è menzionato subito dopo il nome della denominazione di origine controllata e stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

b) L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica più ampia «Vin du Beaujolais», «Grand Vin du Beaujolais» oppure «Cru du Beaujolais».

Le dimensioni dei caratteri dell'unità geografica più ampia non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0aafbc7f-1531-462d-98d6-e38ad256458d