Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Juliénas].
(Comunicazione 16/04/2025, pubblicata in G.U.U.E. 16 aprile 2025, n. C)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Juliénas»
PDO-FR-A1025-AM03
Data della comunicazione: 9.1.2025
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Zona geografica
Al capitolo I, sezione IV, punto 1, del disciplinare, il riferimento all'anno «2019» è sostituito con «2022».
Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione vigente nel 2022 del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE e di tutelare quindi giuridicamente la delimitazione della zona geografica.
Il documento unico è modificato al punto 6.
2. Zona di prossimità immediata
Al capitolo I, sezione IV, punto 3, del disciplinare, il riferimento all'anno «2019» è sostituito con «2022».
Questa modifica redazionale consente di identificare la zona di prossimità immediata con riferimento alla versione vigente nel 2022 del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE.
L'aggiunta di questo riferimento consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona di prossimità immediata.
L'elenco e i nomi dei comuni che compongono la zona di prossimità immediata sono stati aggiornati, senza modificare il perimetro della zona, per tener conto delle modifiche amministrative intervenute.
La voce «Condizioni supplementari» del documento unico è modificata.
3. Densità d’impianto
Al capitolo I, sezione VI, punto 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono aggiunte, alla voce «Disposizioni particolari», disposizioni specifiche per i vigneti terrazzati.
I viticoltori, infatti, desiderano poter creare dei terrazzamenti che facilitino l'uso di mezzi meccanici su parcelle situate su pendii molto scoscesi. Poiché le norme generali riguardanti la densità non si adattano a questo modo di coltivazione della vite, sono aggiunte al disciplinare disposizioni specifiche approvate dal comitato nazionale competente dell'INAO.
Il documento unico è modificato alla voce «Pratiche enologiche specifiche».
4. Norme riguardanti l’altezza del fogliame
Al capitolo I, sezione VI, punto 1, lettera c), del disciplinare di produzione è aggiunta una norma specifica riguardante l'altezza del fogliame per i vigneti terrazzati, in cui la distanza interfilare non è definita.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
5. Divieto di immissione di terra esogena
Il capitolo I, sezione VI, punto 2, del disciplinare è modificato come segue:
— è aggiunta una nuova lettera a) che vieta l'immissione di terra esogena negli appezzamenti della DOP, precisando che per terra esogena s'intende quella non proveniente dalla superficie parcellare delimitata della denominazione di origine controllata «Juliénas»:
— l'attuale lettera a) diventa quindi lettera b).
Il documento unico non è interessato da queste modifiche.
6. Trattamento con acqua calda
Il capitolo I, sezione VI, punto 2, del disciplinare è modificato come segue:
— l'attuale lettera b) diventa lettera c);
— la lettera c) è modificata come segue: «Il trattamento con acqua calda delle piantine standard e delle piantine provenienti dai vivai privati è obbligatorio».
Con questa disposizione, corrispondente alla nuova norma introdotta dal comitato nazionale competente dell'INAO per contrastare lo sviluppo della flavescenza dorata, si intende limitare le possibilità di trattamento al solo trattamento con acqua calda al fine di vietare trattamenti alternativi che non offrano le stesse garanzie di efficacia.
Il documento unico non è interessato da queste modifiche.
7. Resa e resa limite
Il capitolo I, sezione VIII, punto 1, del disciplinare è modificato come segue:
— le attuali disposizioni sono riprese in un paragrafo citato come lettera a);
— è aggiunta una lettera b) che definisce la norma di calcolo della resa autorizzata per i vigneti terrazzati. La resa massima di queste parcelle terrazzate corrisponde a quella definita per la denominazione alla lettera a).
Il documento unico non è interessato da queste modifiche.
8. Misure transitorie
Il capitolo I, sezione XI, punto 1, lettera a), del disciplinare, corrispondente alla misura transitoria relativa alla densità minima d'impianto, è modificato.
L'autorizzazione all'estirpazione parziale delle viti esistenti alla data del 28 novembre 2004 è infatti prorogata dal 2015 al 2031. Per le viti che saranno oggetto di nuova estirpazione si applica un coefficiente di riduzione specifico. L'obiettivo è accelerare la ristrutturazione dei vigneti in un contesto economico difficile che non consente reimpianti su larga scala e facilitare la meccanizzazione della viticoltura, riducendo così l'uso del glifosato.
Il documento unico non è interessato da queste modifiche.
9. Obblighi di dichiarazione
Il capitolo II, sezione I, del disciplinare è modificato come segue:
— ai punti 2, 3, 5 e 6 sono modificate le disposizioni relative alle scadenze degli obblighi di dichiarazione al fine di facilitare l'esecuzione dei controlli;
— al punto 2 si specifica che il ritiro dei prodotti può avvenire solo previa conoscenza del seguito dato alla dichiarazione in questione dall'organismo di controllo riconosciuto;
— al punto 4 si indica che il sistema di dichiarazione riepilogativa trimestrale delle dichiarazioni previste ai punti 3 e 6 è ormai disponibile indipendentemente dai volumi o dal numero di transazioni effettuate dagli operatori; si precisa inoltre che tali dichiarazioni riepilogative devono essere trasmesse all'organismo di controllo non oltre i 10 giorni successivi alla fine del trimestre;
— al punto 5 si specifica che il ritiro dei lotti destinati a una spedizione fuori dal territorio nazionale di un vino non confezionato può avvenire solo previa conoscenza del seguito dato dall'organismo di controllo autorizzato alla dichiarazione relativa alla spedizione all'estero;
— al punto 6 sono introdotte precisazioni riguardanti le modalità inerenti alla dichiarazione di riclassificazione;
— al punto 9 sono apportate modifiche volte a specificare le operazioni autorizzate in relazione a lavori da effettuarsi sulle parcelle.
Il documento unico non è interessato da queste modifiche.
10. Riferimenti relativi alla struttura di controllo
Al capitolo III, sezione II, del disciplinare di produzione, l'organismo di controllo citato è sostituito.
Il primo paragrafo è modificato e il secondo è soppresso per conformarsi alle nuove norme redazionali.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome
Juliénas
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3.1. Codice della nomenclatura combinata
— 22 — BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
4. Descrizione del vino (dei vini)
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Si tratta di vini secchi fermi rossi, con titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %. Dopo l'arricchimento il titolo alcolometrico volumico totale non supera il 13 %. In fase di confezionamento questi vini presentano un tenore massimo di acido malico pari a 0,4 g/l. I vini finiti, pronti per essere immessi in consumo, rispondono alle seguenti norme analitiche: tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) pari a 3 grammi per litro; gli altri criteri analitici sono conformi ai valori stabiliti dalla normativa europea. Il vino ha un bel colore rosso violaceo, che tende a scurire e intensificarsi nel tempo.
Al naso, presenta spesso note floreali e fruttate arricchite man mano da note speziate. Al palato, è nervoso, ben strutturato, fruttato, corposo, caratterizzato da una certa mineralità e talvolta da un carattere tannico.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: —
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 14,17
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Pratica enologica specifica
— È vietato l'uso di scaglie di legno.
— In seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.
— Le tecniche sottrattive di arricchimento sono consentite entro il limite di un tasso di concentrazione del 10 %.
— I vini sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).
2. Pratica colturale
— Densità d'impianto
La densità minima d'impianto della vigna è di 6 000 ceppi per ettaro.
Questi vigneti presentano una distanza tra i filari pari o inferiore a 2,10 metri, mentre la distanza tra i ceppi del medesimo filare è pari o superiore a 0,80 metri.
A condizione che venga rispettata la densità minima di 6 000 ceppi per ettaro, e a fini di meccanizzazione, i vigneti possono presentare interfilari con una distanza pari o inferiore a 3 metri.
Tali disposizioni non si applicano alle parcelle terrazzate. Per parcelle terrazzate si intendono parcelle disposte in modo particolare a causa della pendenza del terreno preesistente e così sistemate prima dell'impianto della vigna. La struttura a gradoni comporta una discontinuità nella consueta distanza d'impianto e l'impossibilità di ricorrere a mezzi meccanici tra due livelli successivi.
Per i vigneti coltivati a terrazza, la distanza tra i ceppi dello stesso filare è pari o superiore a 0,80 metri.
3. Pratica colturale
— Norme di potatura
— La potatura è completata entro il 15 maggio;
— i vini provengono da vigneti sottoposti a potatura corta (alberello, ventaglio o cordone di Royat semplice, doppio o «charmet») con un massimo di 10 gemme franche per ceppo;
— ciascun ceppo ha da 3 a 5 speroni, ognuno dei quali reca al massimo 2 gemme franche; nella prospettiva di un rinnovo, ciascun ceppo può avere anche uno sperone recante al massimo 2 gemme franche, potato su un succhione derivante da un ramo vecchio;
— in caso di potatura di formazione o di una modifica della modalità di potatura, le viti sono potate con un massimo di 12 gemme franche per ceppo.
È vietata l'irrigazione.
— Disposizioni relative alla raccolta meccanica
— nei contenitori in cui si effettua il trasporto dalla parcella alla cantina, le uve vendemmiate non superano, in altezza, 0,50 metri;
— i contenitori sono fatti di materiale inerte ad uso alimentare;
— le macchine e le attrezzature per la raccolta e il trasporto delle uve vendemmiate sono dotate di un sistema di scarico dell'acqua o di protezione adeguato.
5.2. Rese massime
1. 61 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni, secondo il codice ufficiale geografico del 2022: - dipartimento del Rodano (Rhône): Emeringes, Juliénas e Jullié; - dipartimento della Saône-et-Loire: Pruzilly.
7. Varietà di uve da vino
Gamay N
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica si trova sui versanti orientali della parte nord dei «Monts du Beaujolais» e principalmente sul lato esposto a mezzogiorno del «Mont de Bessay» (478 metri), a 15 km a sud-ovest di Mâcon e a 30 km a nord di Villefranche-sur-Saône.
Si estende quindi sui comuni di Juliénas, Jullié, Emeringes e Pruzilly.
In questo territorio coesistono 3 tipi di substrati:
— l'assisa comune della regione del Beaujolais è costituita da granito rosa, ben sviluppato nella parte centrale della zona geografica; una volta alterata in superficie, produce un'arena sabbiosa di spessore variabile;
— nella parte orientale del villaggio di Juliénas, questa arena granitica è mescolata a colluvi argilloso-silicei;
— sulla sommità dei versanti vi sono affioramenti di scisto di origine vulcanico-sedimentaria dal colore verdastro, legato all'abbondante presenza di minerali ferroso-magnesiaci, che formano pendii marcati; i suoli sono più argillosi, ma restano superficiali.
Il territorio della zona geografica è pertanto una zona di transizione in cui si trovano contemporaneamente formazioni granitiche, vulcaniche e sedimentarie e formazioni più recenti ricche di colluvi, che determinano suoli più profondi e argillosi.
Le parcelle delimitate per la vendemmia delle uve si trovano su tutti questi substrati, a un'altitudine compresa tra i 225 e i 450 metri, su pendii esposti ad est, sud e sud-ovest.
Il clima è di tipo oceanico e subisce influssi continentali e meridionali. Le precipitazioni sono distribuite uniformemente nel corso dell'anno e la temperatura media annua si avvicina agli 11 °C. I «Monts du Beaujolais» svolgono un ruolo essenziale di protezione dai venti provenienti da ovest, attenuando così l'influsso oceanico. L'effetto «Föhn» da essi provocato rende più secca l'aria umida, accrescendo contemporaneamente la luminosità e riducendo le precipitazioni.
Anche l'ampia valle della Saône assolve un'importante funzione nello sviluppo della viticoltura, offrendo grande luminosità e propagando gli influssi meridionali, contraddistinti in particolare dall'intensa calura estiva.
I vigneti sono protetti dai venti del nord e dell'est.
8.2. Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
I nomi dei villaggi di Juliénas e Jullié deriverebbero da Giulio Cesare, le cui legioni erano stanziate nelle vicinanze all'epoca della conquista della Gallia, nel I secolo a.C.
Secondo la tradizione, Juliénas, con i suoi vigneti bimillenari, costituisce il nucleo originario del vigneto «Beaujolais».
Diversi edifici attestano una grande attività viticola sin dal Medioevo, come il castello di Juliénas e le sue cantine risalenti al XIII secolo, il castello di Bois de la Salle, costruito nel 1660 e divenuto, tre secoli più tardi, sede della cantina cooperativa, e la «Maison de la Dîme», unica nella regione, che durante l'Ancien Régime riscuoteva l'imposta del clero, una decima pari a 147 tonnellate.
Il «Juliénas», descritto e citato da Jullien nel suo libro «Topographie de tous les vignobles connus» nel 1816, è indicato nella stessa opera dall'inglese Sykes tra i vini importati nel suo paese.
La denominazione di origine controllata «Juliénas» è stata ufficialmente riconosciuta dal decreto dell'11 marzo 1938.
Nella denominazione di origine controllata «Juliénas» si coniugano tradizioni specifiche della regione e tecniche moderne. La varietà Gamay N domina la produzione dei vini rossi.
I produttori, alla ricerca di un vino di qualità, hanno imparato a controllarne l'accrescimento, in particolare ricorrendo a un'elevata densità d'impianto e a una potatura corta.
Per assicurare alle uve una buona maturità, il produttore si accerta che la superficie fogliare esposta sia sufficiente. Per la coltivazione delle viti è quindi possibile utilizzare un palizzamento fisso che facilita anche la meccanizzazione.
I produttori hanno adottato una vinificazione particolare che coniuga la fermentazione tradizionale con la macerazione semi-carbonica. Conformemente agli usi, i produttori sono attenti a isolare la vendemmia proveniente dalle parcelle migliori e ad apporre sulle etichette i nomi delle località più rinomate.
Nel 2010 la zona vitivinicola si estendeva su una superficie di 580 ettari, con una produzione annuale di circa 22 000 ettolitri.
8.3. Interazioni causali
Per la sua posizione geografica, il vitigno «Juliénas» beneficia di condizioni climatiche e di suoli favorevoli alla produzione di un vino originale.
L'apertura del sito sulla vasta pianura della Saône garantisce una luminosità che favorisce l'attività clorofilliana della vite. L'altitudine moderata e l'esposizione principalmente verso sud, est e sud-ovest, al riparo dai venti provenienti da nord e da est, determinano condizioni che garantiscono una maturazione ottimale e regolare delle uve.
I suoli acidi, derivati da substrati di scisto e granito, offrono alla varietà Gamay N la struttura e il colore rosso violaceo tipici dei vini «Juliénas». La relativa varietà dei suoli, fini e sabbiosi sul granito e sulla sommità dei pendii, più argillosi sullo scisto e sui colluvi, si traduce in una gamma di vini valorizzati dall'indicazione della località di provenienza delle uve.
Il calore e l'elevato soleggiamento, in particolare nei settori argillosi, conferiscono ai vini un carattere selvatico e talvolta tannico. Il carattere nervoso dei vini è più pronunciato sulle alture, mentre altrove risultano più marcate le note fruttate.
Il successo della denominazione di origine controllata «Juliénas» è dovuto in gran parte a queste condizioni geografiche particolari, favorevoli alla varietà Gamay N.
I produttori hanno adeguato le loro pratiche, sia in vigna che in cantina, al fine di elaborare vini con un'espressione fruttata da giovani e buone capacità di conservazione.
I vini «Juliénas» godono di una solida reputazione. All'inizio della Seconda guerra mondiale, i giornalisti del giornale satirico nazionale Le Canard Enchainé, rifugiatisi a Lione, scoprirono i vini della regione del Beaujolais e in particolare quelli di «Juliénas», che divennero una loro fonte di ispirazione.
Victor Peyret, allora proprietario del castello di Juliénas, aprì successivamente «L'auberge du Coq au Vin» per poterli ospitare. Dopo la sua morte, l'«Académie Rabelais» creò il premio «Victor Peyret», che ricompensa con 104 bottiglie di «Juliénas» lo scrittore o l'artista che ha contribuito maggiormente alla gloria di questo vino. Questo evento annuale si svolge attualmente a luglio durante i «Julienales».
Il Cellier de la Vieille Eglise, una cantina per la degustazione, l'acquisto e la scoperta dei vini, riunisce i produttori per una promozione comune della denominazione di origine controllata «Juliénas».
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale.
Tipo di condizione ulteriore
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni seguenti sulla base del codice geografico ufficiale del 2022:
— dipartimento della Côte-d'Or:
Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Digione, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Valforêt (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Clémencey), Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée e Vougeot.
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale.
Tipo di condizione ulteriore
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni seguenti sulla base del codice geografico ufficiale del 2022:
— dipartimento del Rodano (Rhône):
Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Denicé, Deux Grosnes (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio del ex comune di Avenas), Dracé, Fleurie, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Frontenas, Gleizé, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Val d'Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon e Vindry-sur-Turdine (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Dareizé, Les Olmes e Saint-Loup).
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale.
Tipo di condizione ulteriore
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni seguenti sulla base del codice geografico ufficiale del 2022:
— dipartimento della Saône-et-Loire:
Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-La-Loyère (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di La Loyère), Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse sur Fregande (esclusivamente per la parte corrispondente ai territori degli ex comuni di Donzy-le-National, Massy e La Vineuse), Vinzelles e Viré.
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale.
Tipo di condizione ulteriore
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni seguenti sulla base del codice geografico ufficiale del 2022:
— Dipartimento della Yonne:
Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Montholon (esclusivamente per la parte corrispondente ai territori degli ex comuni di Champvallon, Villiers sur Tholon e Volgré), Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers e Yrouerre.
Etichettatura
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale.
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione
a) L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:
— che si tratti del nome di una località accatastata;
— che quest'ultima figuri nella dichiarazione di raccolta.
Il nome della località accatastata è menzionato subito dopo il nome della denominazione di origine controllata e stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
b) L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica più ampia «Vin du Beaujolais», «Grand Vin du Beaujolais» oppure «Cru du Beaujolais».
Le dimensioni dei caratteri dell'unità geografica più ampia non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-422ba4b6-770d-49ec-b732-5f1cd355262f