Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta nel settore vitivinicolo ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Anjou Villages Brissac].
(Comunicazione 14/04/2025, pubblicata in G.U.U.E. 14 aprile 2025, n. C)
Entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in un paese terzo possono presentare alla Commissione un'opposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio.
DOMANDA DI MODIFICA DELL'UNIONE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«Anjou Villages Brissac»
PDO-FR-A0259-AM02
Data della domanda: 19.5.2020
1. Richiedente e interesse legittimo
Fédération viticole de l'Anjou et de Saumur
Il gruppo è un'associazione di categoria disciplinata dal codice del lavoro. È costituito da operatori che effettuano le dichiarazioni di raccolta e si occupano del disciplinare.
2. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
☒ Nome del prodotto
☐ Categoria di prodotto vitivinicolo
☒ Legame
☐ Restrizioni in materia di commercializzazione
3. Descrizione e motivi della modifica
1. Nome della denominazione
Il paragrafo I del capitolo I del disciplinare è sostituito dal seguente: «La denominazione di origine controllata “Anjou Brissac”, inizialmente riconosciuta come “Anjou Villages Brissac” sulla base del decreto del 17 febbraio 1998, è riservata ai vini che soddisfano le disposizioni specifiche qui di seguito indicate.»
La soppressione del termine «Villages» limita il rischio di confusione tra i prodotti a denominazione di origine controllata «Anjou Brissac» e quelli a denominazione di origine controllata della limitrofa «Anjou Villages», con cui non ha alcun legame gerarchico. La semplificazione del nome della denominazione di origine controllata in «Anjou Brissac» rafforza il legame con l'origine, ponendo maggiormente l'accento sulle denominazioni geografiche identitarie. Essa si caratterizza per l'elevato livello di requisiti di qualità e il consolidamento della sua reputazione rappresenta un passo avanti verso il riconoscimento di una futura denominazione di origine controllata «Brissac».
Al legame è aggiunto anche il seguente paragrafo: "Nel 2017 la crescente reputazione dei vini nella zona geografica ha indotto gli operatori a chiedere la modifica del nome della denominazione in «Anjou Brissac» al fine di rafforzarne l'identità e distinguerla meglio dalla denominazione di origine controllata «Anjou Villages».
La parte del documento unico relativa alla denominazione è modificata di conseguenza ai punti 1 e 8.
2. Legame con la zona geografica
Il legame con l'origine è stato completato per chiarire le interazioni causali tra il clima, la topografia e le caratteristiche del vino.
È stato aggiunto che i vini presentano un colore rubino e il seguente paragrafo:
«La combinazione tra suoli poco profondi, oggetto di una delimitazione delle parcelle ben precisa in linea con gli usi, le scarse precipitazioni, un clima caldo e una topografia che garantisce un'ottima esposizione e favorisce un regolare approvvigionamento idrico determinano una concentrazione di componenti dell'uva che conferiscono al vino la sua pienezza e persistenza aromatica».
La parte del documento unico relativa alla denominazione è modificata di conseguenza al punto 8.
3. Riferimento alla struttura di controllo
La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista per uniformarla ai disciplinari delle altre denominazioni. Si tratta di una modifica puramente redazionale.
Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Anjou Brissac
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3.1. Codice della nomenclatura combinata
— 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce n. 2009.
4. Descrizione del vino (dei vini)
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini sono vini rossi fermi aventi le caratteristiche analitiche principali specificate in appresso.
I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11 %.
La fermentazione malolattica viene obbligatoriamente completata. I vini pronti per essere commercializzati sfusi o, in fase di confezionamento, presentano un tenore di acido malico inferiore o uguale a 0,4 grammi per litro.
Il tenore massimo in zuccheri fermentescibili (glucosio + fruttosio) nei vini, dopo la fermentazione, è fissato a 3 grammi per litro.
Il titolo alcolometrico effettivo minimo è conforme al limite imposto dalla normativa dell'UE. Dopo l'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %.
I tenori in acidità volatile, acidità totale e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa UE.
I vini sono oggetto di affinamento presso la loro cantina di vinificazione, almeno fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Il vino è un vino rosso ottenuto da uve Cabernet Franc N e Cabernet Sauvignon N, il cui colore rubino intenso ne indica già la ricchezza. Il naso è generalmente complesso, con una combinazione di frutti rossi o neri e aromi speziati, di selvaggina o anche di legno. Ampio e untuoso in bocca, mantiene la propria ricchezza aromatica. I tannini, molto presenti, sono ben amalgamati e il finale è persistente.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— _ _ |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
— _ _ |
|
Acidità totale minima |
— _ _ |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
— _ _ |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
— _ _ |
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
1. Densità di impianto - Distanza
Pratica colturale
La densità minima d'impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro. Le parcelle vitate con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, beneficiano, per la raccolta, del diritto alla denominazione di origine controllata fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme in materia di palizzamento e altezza del fogliame stabilite nel presente disciplinare di produzione. Le parcelle vitate non possono presentare una distanza tra i filari superiore a 3 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro.
2. Irrigazione
Pratica colturale
È vietata l'irrigazione.
3. Pratica enologica specifica
Sono autorizzate le tecniche sottrattive di arricchimento e il tasso massimo di concentrazione parziale in rapporto ai volumi utilizzati è fissato al 10 %. È vietato l'uso di trucioli di legno. Dopo l'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %.
Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'UE e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).
b. Rese massime
1. 56 ettolitri per ettaro.
6. Zona geografica delimitata
Tutte le fasi della produzione si svolgono nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Maine-et-Loire, in base al codice geografico ufficiale del 2018: Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Brissac-Quincé, Saint-Saturnin-sur-Loire e Vauchrétien), Denée, Les Garennes sur Loire (ex territori dei comuni delegati di Juigné-sur-Loire e Saint-Jean-des-Mauvrets), Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Saint-Melaine-sur-Aubance, Soulaines-sur-Aubance.
I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'Institut national de l'origine et de la qualité.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Cabernet Franc N
Cabernet Sauvignon N
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Descrizione della zona geografica
a) Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica della denominazione di origine controllata «Anjou Brissac» poggia su un vasto altopiano scistoso o scisto-arenoso del Massiccio armoricano che degrada dolcemente verso la Loira. I paesaggi sono caratterizzati da numerosi piccoli pendii collinari variamente esposti le cui altitudini oscillano tra i 50 e i 90 metri. Nel 2018 tale zona si sovrappone a quella della denominazione di origine controllata «Coteaux de l'Aubance» e si estende su 7 comuni a sud-ovest della città di Angers.
La zona geografica è limitata, a ovest, dal punto in cui il fiume Aubance si getta nella Loira, a est dall'altopiano del Cretaceo su cui si sono sviluppati suoli calcarei (limite del bacino parigino), a nord dal corso dalla Loira e, sui margini meridionali, dalle foreste di Brissac e Beaulieu. L'Aubance è un piccolo affluente della Loira, emblematico di tale zona geografica, che dalla sorgente scorre verso nord fino al comune di Brissac-Quincé, celebre per il suo castello del XVI secolo. Prende poi direzione verso nord-ovest fino al comune di Mûrs-Erigné, quindi il suo corso diventa parallelo a quello della Loira.
I suoli sviluppati sul substrato scistoso sono per lo più poco profondi, con un buon comportamento termico e caratterizzati da scarse riserve idriche. La parte occidentale della zona geografica è caratterizzata da puntuali affioramenti di filoni derivanti da formazioni eruttive acide (rioliti) o basiche (spiliti) all'origine di suoli molto sassosi. I comuni situati a nord della zona geografica presentano la peculiarità di poggiare su formazioni di scisti di ardesia. Tali scisti sono stati sfruttati dall'uomo per diversi secoli per costruire muri di case, tetti, pavimenti e persino elementi d'arredo quali lavelli, tavoli o scale, affermando così l'unicità di questo territorio. Tali elementi sono molto presenti nel paesaggio e contribuiscono a definire l'identità dei vigneti. La parte orientale della zona geografica poggia su formazioni cenomaniane che rivestono lo zoccolo precambriano.
La zona geografica è un'enclave a bassa pluviometria che beneficia dell'effetto del Föhn, protetta dall'umidità oceanica dai rilievi più alti dello Choletais e dei Mauges. Le precipitazioni annuali sono di circa 585 millimetri, mentre nello Choletais sono prossime agli 800 millimetri. I valori registrati a Brissac-Quincé sono i più bassi delle stazioni meteorologiche nel dipartimento di Maine-et-Loire. Vi si registra inoltre una differenza nella pluviometria durante il ciclo vegetativo pari a circa 100 millimetri rispetto al resto del dipartimento. Le temperature medie annue sono relativamente elevate (circa 12 °C) e superiori di 1 °C rispetto all'intero dipartimento di Maine-et-Loire. Il particolare mesoclima di questo settore è evidenziato dalla tendenza meridionale della flora, caratterizzata tra l'altro dalla presenza di lecci e pini domestici.
b) Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
Alcune proprietà emblematiche dei vigneti hanno un'origine molto antica, come testimoniato da Guillory il vecchio, nel 1865, in un «Bulletin de la Société Agricole et Industrielle d'Angers» (Bollettino della Società Agricola e Industriale di Angers), il quale specifica che gli impianti sono stati eseguiti con «Plant Breton» (varietà che deve il suo nome al suo arrivo in barca attraverso l'estuario della Loira, situato a quel tempo nella regione bretone) nel comune di Saint-Melaine-sur-Aubance. Tale varietà altro non è che il vitigno Cabernet Franc N. Gli impianti di tale vitigno registrano un rapido sviluppo dopo la crisi della fillossera che ha distrutto più di tre quarti dei vigneti angioini.
All'inizio del XX secolo la vinificazione era principalmente orientata verso l'ottenimento del «rouget», denominazione locale di vino leggero consumato nei caffè. Anche la vinificazione in vino rosso è apparsa nel XX secolo, contemporaneamente alla creazione della cantina cooperativa di Brissac. In tale periodo si sono sviluppati anche gli impianti di Cabernet Sauvignon N, una cultivar di vite più tardiva adatta a suoli poco profondi.
La denominazione di origine controllata «Anjou Villages» è stata riconosciuta il 14 novembre 1991 su iniziativa e sotto l'impulso, dal 1979, dei viticoltori della regione di Brissac, per 46 comuni nella zona geografica della denominazione di origine controllata «Anjou», con una delimitazione particolare delle parcelle e norme rigorose di produzione per la produzione di un vino rosso strutturato, confezionato all'inizio dell'estate, e invecchiato per assicurare l'affinamento dei tannini.
Tuttavia, i professionisti della regione di Brissac sono sempre stati convinti di disporre di un territorio e di competenze capaci di esprimere appieno l'originalità della loro produzione di vini rossi. Con abnegazione, cercando il miglior connubio tra il vitigno e i suoi siti di impianto, adattando al meglio le tecniche di potatura e conduzione della vigna, raccogliendo le uve a maturazione ottimale, apportando miglioramenti tecnici al controllo delle temperature e ai tempi di macerazione, il 17 febbraio 1998 tali viticoltori hanno ottenuto il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Anjou Villages Brissac».
Nel 2017 la crescente reputazione dei vini nella zona geografica ha indotto gli operatori a chiedere la modifica del nome della denominazione in «Anjou Brissac» al fine di rafforzarne l'identità e distinguerlo meglio dalla denominazione di origine controllata «Anjou Villages».
8.2. Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto
Il vino è un vino rosso ottenuto da uve Cabernet Franc N e Cabernet Sauvignon N
Il suo colore rubino intenso ne indica già la ricchezza. Il naso è generalmente complesso, con una combinazione di frutti rossi o neri e aromi speziati, di selvaggina o anche di legno. Ampio e untuoso in bocca, mantiene la propria ricchezza aromatica. I tannini, molto presenti, sono ben amalgamati e il finale è persistente.
Vino generoso, che va fatto invecchiare cinque o sei anni prima di degustarlo.
8.3. Interazioni causali
La combinazione tra suoli poco profondi, oggetto di una delimitazione delle parcelle ben precisa in linea con gli usi, le scarse precipitazioni, un clima caldo e una topografia che garantisce un'ottima esposizione e favorisce un regolare approvvigionamento idrico determinano una concentrazione di componenti dell'uva che conferiscono al vino la sua pienezza e persistenza aromatica. Questo contesto ha consentito alle uve Cabernet Franc N e Cabernet-Sauvignon N di esprimere la loro pienezza e originalità. Queste condizioni viticole richiedono una gestione ottimale della pianta e del suo potenziale produttivo, che si riflette nella conduzione della vigna e in norme rigorose per la potatura. L'osservazione e l'analisi condotte dai viticoltori sul comportamento delle loro vigne consente loro di definire un corretto impianto delle vigne, favorendo l'impianto del Cabernet Sauvignon N su suoli poco profondi e riservando invece il Cabernet Franc N principalmente all'impianto in suoli argillo-calcarei del Cenomaniano o in suoli bruni sviluppati su scisti che presentano una riserva idrica più importante.
La competenza degli operatori garantisce che l'uva sia raccolta al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo di 189 grammi per litro e a uno stadio ottimale di maturazione fenolica. Nel corso delle generazioni, gli operatori hanno saputo trarre il meglio dalle uve adattando le loro tecniche di vinificazione. Molto rapidamente, è diventato necessario un periodo di affinamento in tini dopo la fermentazione per ottenere un vino con aromi complessi, ma soprattutto per consentire ai tannini di diventare rotondi e setosi. Per raggiungere questi obiettivi, nel disciplinare di produzione è definito un periodo minimo di affinamento fino al 30 giugno successivo all'anno di vendemmia
La denominazione di origine protetta «Anjou Brissac» è uno dei fiori all'occhiello dei vini della regione dell'Anjou. Di conseguenza, la selezione della «cuvée ambassadeur», una degustazione durante la quale viticoltori e professionisti del mondo del vino selezionano il vino più rappresentativo della denominazione di origine controllata «Anjou Brissac», è diventato un evento imperdibile che definisce la notorietà dei vini rossi della regione dell'Anjou per quell'annata.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
Legislazione dell'UE.
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione:
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni che seguono, sulla base del codice geografico ufficiale del 2018:
— dipartimento di Deux-Sèvres: Argenton-l'Église, Bouillé-Loretz, Brion-prèsThouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Radegonde, SainteVerge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars, Tourtenay, Val en Vignes (ex territori dei comuni delegati di Bouillé-Saint-Paul e Cersay);
— dipartimento d'Indre-et-Loire: Saint-Nicolas-de-Bourgueil;
— dipartimento della Loire-Atlantique: Ancenis, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (ex territorio del comune delegato di Anetz), Vallet;
— dipartimento di Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d'Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Blaison-Saint-Sulpice (ex territori dei comuni delegati di Blaison-Gohier e Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Alleuds, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne e Saulgé-l'Hôpital), Brossay, Cernusson, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Chanzeaux, La Jumellière e Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné, Montfort, Saint-Georges-sur-Layon e les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l'Abbaye, Gennes-Val-de-Loire (ex territori dei comuni delegati di Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Huillé, Ingrandes-Le Fresne sur Loire (ex territorio del comune delegato di Ingrandes), Jarzé Villages (ex territorio del comune delegato di Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon (ex territori dei comuni delegati di Cerqueux-sous-Passavant, La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné, Trémont e Vihiers), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine e Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (ex territorio del comune delegato di Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Orée d'Anjou (ex territori dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré, Saint-Laurent-des-Autels e La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-desPrés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Sigismond, Saumur, Savennières, Soucelles, Souzay-Champigny, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes, Martigné-Briand e Notre-Dame-d'Allençon), Tuffalun (ex territori dei comuni delegati di Ambillou-Château, Louerre e Noyant-la-Plaine), Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Verrie, Verrières-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Pellouailles-lesVignes e Saint-Sylvain-d'Anjou), Villevêque;
— dipartimento di Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.
Etichettatura
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione:
tutte le indicazioni facoltative sono riportate, sulle etichette, in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire» secondo le norme stabilite nel disciplinare di produzione.
Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola a condizione che si tratti di una località accatastata e che essa figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-856e79cf-f9de-43e9-af7b-82d623f0e8c8