Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 10-04-2025
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 10-04-2025

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Chénas].

(Comunicazione 10/04/2025, pubblicata in G.U.U.E. 10 aprile 2025, n. C)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Chénas»

PDO-FR-A1029-AM03

Data della comunicazione: 6.1.2025

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica

Al capitolo I, sezione IV, punto 1, del disciplinare, il riferimento all'anno «2019» è sostituito con «2022».

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione vigente nel 2022 del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE e di tutelare quindi giuridicamente la delimitazione della zona geografica.

Il documento unico è modificato al punto 6.

2.   Zona di prossimità immediata

Al capitolo I, sezione IV, punto 3, del disciplinare, il riferimento all'anno «2019» è sostituito con «2022».

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona di prossimità immediata con riferimento alla versione vigente nel 2022 del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE.

L'aggiunta di questo riferimento consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona di prossimità immediata.

L'elenco e i nomi dei comuni che compongono la zona di prossimità immediata sono stati aggiornati, senza modificare il perimetro della zona, per tener conto delle modifiche amministrative intervenute.

La voce «Condizioni supplementari» del documento unico è modificata.

3.   Densità d’impianto

Al capitolo I, sezione VI, punto 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono aggiunte, alla voce «Disposizioni particolari», disposizioni specifiche per i vigneti terrazzati.

I viticoltori, infatti, desiderano poter creare dei terrazzamenti che facilitino l'uso di mezzi meccanici su parcelle situate su pendii molto scoscesi. Poiché le norme generali riguardanti la densità non si adattano a questo modo di coltivazione della vite, sono aggiunte al disciplinare disposizioni specifiche approvate dal comitato nazionale competente dell'INAO.

Il documento unico è modificato alla voce «Pratiche enologiche specifiche».

4.   Norme riguardanti l’altezza del fogliame

Al capitolo I, sezione VI, punto 1, lettera c), del disciplinare di produzione è aggiunta una norma specifica riguardante l'altezza del fogliame per i vigneti terrazzati, in cui la distanza interfilare non è definita.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

5.   Divieto di immissione di terra esogena

Il capitolo I, sezione VI, punto 2, del disciplinare è modificato come segue:

— è aggiunta una nuova lettera a) che vieta l'immissione di terra esogena nelle parcelle della DOP, precisando che per terra esogena s'intende quella non proveniente dalla superficie parcellare delimitata della denominazione di origine controllata «Chénas»:

— l'attuale lettera a) diventa quindi lettera b).

Il documento unico non è interessato da queste modifiche.

6.   Trattamento con acqua calda

Il capitolo I, sezione VI, punto 2, del disciplinare è modificato come segue:

— l'attuale lettera b) diventa lettera c).

— la lettera c) è modificata come segue: «Il trattamento con acqua calda delle piantine standard e delle piantine provenienti dai vivai privati è obbligatorio».

Con questa disposizione, corrispondente alla nuova norma introdotta dal comitato nazionale competente dell'INAO per contrastare lo sviluppo della flavescenza dorata, si intende limitare le possibilità di trattamento al solo trattamento con acqua calda al fine di vietare trattamenti alternativi che non offrano le stesse garanzie di efficacia.

Il documento unico non è interessato da queste modifiche.

7.   Resa e resa limite

Il capitolo I, sezione VIII, punto 1, del disciplinare è modificato come segue:

— le attuali disposizioni sono riprese in un paragrafo citato come lettera a);

— è aggiunta una lettera b) che definisce la norma di calcolo della resa autorizzata per i vigneti terrazzati. La resa massima di queste parcelle terrazzate corrisponde esattamente a quella definita per la denominazione alla lettera a).

Il documento unico non è interessato da queste modifiche.

8.   Misure transitorie

Il capitolo I, sezione XI, punto 1, lettera a), del disciplinare, corrispondente alla misura transitoria relativa alla densità minima d'impianto, è modificato.

L'autorizzazione all'estirpazione parziale delle viti esistenti alla data del 28 novembre 2004 è infatti prorogata dal 2015 al 2031. Per le viti che saranno oggetto di nuova estirpazione si applica un coefficiente di riduzione specifico. L'obiettivo è accelerare la ristrutturazione dei vigneti in un contesto economico difficile che non consente reimpianti su larga scala e facilitare la meccanizzazione della viticoltura, riducendo così l'uso del glifosato.

Il documento unico non è interessato da queste modifiche.

9.   Obblighi di dichiarazione

Il capitolo II, sezione I, del disciplinare è modificato come segue:

— ai punti 2, 3, 5 e 6 sono modificate le disposizioni relative alle scadenze degli obblighi di dichiarazione al fine di facilitare l'esecuzione dei controlli;

— al punto 2 si specifica che il ritiro dei prodotti può avvenire solo previa conoscenza del seguito dato alla dichiarazione in questione dall'organismo di controllo riconosciuto;

— al punto 4 si indica che il sistema di riepilogo trimestrale delle dichiarazioni previste ai punti 3 e 6 è ormai disponibile indipendentemente dai volumi o dal numero di transazioni effettuate dagli operatori; si precisa inoltre che tali dichiarazioni riepilogative devono essere trasmesse all'organismo di controllo non oltre i 10 giorni successivi alla fine del trimestre;

— al punto 5 si specifica che il ritiro dei lotti destinati a una spedizione fuori dal territorio nazionale di un vino non confezionato può avvenire solo previa conoscenza del seguito dato dall'organismo di controllo autorizzato alla dichiarazione relativa alla spedizione all'estero;

— al punto 6 sono introdotte precisazioni riguardanti le modalità inerenti alla dichiarazione di riclassificazione;

— al punto 9 sono apportate modifiche volte a specificare le operazioni autorizzate in relazione ai lavori da effettuarsi sulle parcelle.

Il documento unico non è interessato da queste modifiche.

10.   Riferimenti relativi alla struttura di controllo

Al capitolo III, sezione II, del disciplinare di produzione, l'organismo di controllo citato è sostituito.

Il primo paragrafo è modificato e il secondo è soppresso per conformarsi alle nuove norme redazionali.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome

Chénas

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

3.1.   Codice della nomenclatura combinata

— 22 — BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

4.   Descrizione del vino (dei vini)

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Si tratta di vini secchi fermi rossi, con titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %. In seguito all'arricchimento questi vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %. In fase di confezionamento presentano un tenore massimo di acido malico pari a 0,4 g/l. I vini finiti, pronti per essere immessi in consumo, rispondono alle seguenti norme analitiche: tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) pari a 3 grammi per litro; gli altri criteri analitici sono conformi ai valori stabiliti dalla normativa europea. I vini hanno un colore che richiama il rosso granato intenso. Al naso presentano spesso note floreali e fruttate che si evolvono con l'invecchiamento verso aromi speziati. La struttura al palato è delicata e generosa, con un equilibrio tra potenza ed eleganza. Questi vini sono spesso degustati giovani, ma guadagnano in complessità dopo alcuni anni di conservazione.

Caratteristiche analitiche generali

— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —

— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —

— Acidità totale minima: —

— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 14,17

— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

Pratica enologica specifica

— È vietato l'uso di scaglie di legno.

— In seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

— Le tecniche sottrattive di arricchimento sono consentite entro il limite di un tasso di concentrazione del 10 %.

— I vini sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

Pratica colturale

Densità d'impianto

La densità minima d'impianto della vigna è di 6 000 ceppi per ettaro.

Questi vigneti presentano una distanza tra i filari pari o inferiore a 2,10 metri, mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare è pari o superiore a 0,80 metri.

A condizione che venga rispettata la densità minima di 6 000 ceppi per ettaro, e a fini di meccanizzazione, i vigneti possono presentare interfilari con una distanza pari o inferiore a 3 metri.

Tali norme non si applicano alle parcelle terrazzate. Per parcelle terrazzate si intendono parcelle disposte in modo particolare a causa della pendenza del terreno preesistente e così sistemate prima dell'impianto della vigna. La struttura a gradoni comporta una discontinuità nella consueta distanza d'impianto e l'impossibilità di ricorrere a mezzi meccanici tra due livelli successivi.

Per i vigneti coltivati a terrazza, la distanza tra i ceppi dello stesso filare è pari o superiore a 0,80 metri.

Pratica colturale

— Norme di potatura

— la potatura è completata entro il 15 maggio;

— i vini provengono da vigneti sottoposti a potatura corta (alberello, ventaglio o cordone di Royat semplice, doppio o «charmet») con un massimo di 10 gemme franche per ceppo;

— ciascun ceppo ha da 3 a 5 speroni, ognuno dei quali reca al massimo 2 gemme franche; nella prospettiva di un rinnovo, ciascun ceppo può avere anche uno sperone recante al massimo 2 gemme franche, potato su un succhione derivante da un ramo vecchio;

— in caso di potatura di formazione o di una modifica della modalità di potatura, le viti sono potate con un massimo di 12 gemme franche per ceppo.

È vietata l'irrigazione.

— Disposizioni relative alla raccolta meccanica

— nei contenitori con cui si effettua il trasporto dalla parcella alla cantina, le uve vendemmiate non superano, in altezza, 0,50 metri;

— i contenitori sono fatti di materiale inerte ad uso alimentare;

— le macchine e le attrezzature per la raccolta e il trasporto delle uve vendemmiate sono dotate di un sistema di scarico dell'acqua o di protezione adeguato.

5.2.   Rese massime

61 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni, secondo il codice ufficiale geografico del 2022: - dipartimento del Rodano (Rhône): Chénas; - dipartimento della Saône-et-Loire: La Chapelle-de-Guinchay.

7.   Varietà di uve da vino

Gamay N

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica si estende principalmente sul fianco orientale della «Montagne de Rémont» (510 metri di altitudine) e sulle terrazze che si affacciano sulla pianura della Saona. Il paesaggio collinare è imponente, a ovest, dove i versanti talvolta ripidi dominano la valle della Mauvaise e il borgo di Chénas, e più smussato a est, nell'area pedemontana.

La zona geografica copre i versanti orientali a nord dei «Monts du Beaujolais», a 15 km a sud-ovest di Mâcon e a 25 km a nord di Villefranche-sur-Saône.

Essa si estende quindi nel territorio dei comuni di Chénas, nel dipartimento del Rodano e di La-Chapelle-de-Guinchay, a sud del dipartimento della Saône-et-Loire.

Il sottosuolo è costituito da graniti alterati intersecati da filoni di quarzo e manganese e affiora sotto forma di arena (sabbia grossolana risultante dalla disgregazione del granito) o di blocchi arrotondati. A est, su pendii più dolci, spandimenti e terrazze antiche, che nascondono il substrato granitico, si estendono fino al territorio del comune di La-Chapelle-de-Guinchay.

I suoli sono prevalentemente silicei, impregnati di ossido di ferro con reazione acida. Sulle formazioni granitiche sono sabbiosi e chiamati localmente «grès» o «gore». A ovest, le arene sabbiose di colore rosa, sui contrafforti della «Montagne de Rémont», si arricchiscono di limo a valle. Sulle terrazze, pietrisco e ghiaia si mescolano alle arene.

I suoli sono sempre ben drenati.

Le parcelle delimitate con precisione per la vendemmia delle uve si trovano sui versanti che assicurano il drenaggio dell'acqua piovana, per lo più a un'altitudine compresa tra 210 e 380 metri.

Il clima è di tipo oceanico attenuato e subisce influssi continentali e meridionali (calura estiva, precipitazioni massime in autunno e primavera). Questo clima contrastante, caratterizzato da una forte calura estiva che spesso dura fino all'autunno, è propizio per la vite.

I «Monts du Beaujolais» svolgono un ruolo essenziale di protezione dai venti provenienti da ovest, attenuando così l'influsso oceanico. L'effetto «Föhn» da essi generato rende più secca l'aria oceanica e, contemporaneamente, aumenta la luminosità e riduce le precipitazioni.

L'ampia valle della Saona ha un'intercettazione della luce ottimale e attenua le variazioni di temperatura.

8.2.   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

La presenza della vite a «Chénas» è antica. Suzanne Blanchet, nel libro « Les vins de Bourgogne », ci racconta che, dalla regione di Mâcon a quella di Lione, ove predomina la foresta, la coltivazione della vite è praticata fin dal primo secolo (Plinio il Vecchio).

Etimologicamente, «Chénas» deve il proprio nome alla foresta di querce che una volta ricopriva le sue colline. Molte fonti indicano che, a seguito di un'ordinanza reale emanata da Filippo V il Lungo nel 1316, le querce della «Montagne de Rémont» furono estirpate per essere sostituite da viti.

A partire dalla fine del XV secolo, la viticoltura fu sviluppata dalla borghesia lionese arricchitasi con l'industria della seta e l'attività bancaria.

Il decreto dell'11 settembre 1936 riconobbe la denominazione di origine controllata «Chénas» per una parte del territorio del comune di Chénas. La superficie parcellare delimitata si estendeva sui versanti limitrofi del comune di La-Chapelle-de-Guinchay già nel 1945.

Parallelamente, una quarantina di produttori fondò la cooperativa che, dal 1934, ha sede in un annesso del Château des Michauds, a Chénas, e vinifica circa il 25 % dei volumi della denominazione di origine controllata, ponendosi come elemento propulsore dell'economia. La sua cantina a volta del XVI secolo, a tre centri, è una delle più grandi del «Beaujolais».

Le proprietà sono per lo più di origine familiare, per cui diverse generazioni si succedono e si avvicendano nel lavoro comune.

Inoltre, i produttori sono attenti a isolare le parcelle migliori e ad apporre sulle etichette i nomi delle località più rinomate.

Caratteristica della denominazione di origine controllata «Chénas» è il fatto di coniugare le tradizioni specifiche della regione con tecniche moderne.

I vigneti sono dedicati esclusivamente alla produzione di vini rossi principalmente della varietà Gamay N. I produttori, alla ricerca di un vino di qualità, hanno imparato a controllarne l'accrescimento, in particolare ricorrendo a un'elevata densità d'impianto e alla potatura corta a speroni, con vigne potate ad «alberello».

Per garantire la buona maturazione delle uve, il produttore si accerta che la superficie fogliare esposta sia sufficiente. Per la coltivazione delle viti è quindi possibile utilizzare il palizzamento fisso che facilita anche la meccanizzazione.

Per garantire un'estrazione ottimale dei composti aromatici e polifenolici delle uve, molti produttori utilizzano tecniche consistenti nell'immergere le uve nel succo durante la fermentazione. Queste tecniche garantiscono una buona estrazione, preservando nel contempo il carattere fruttato dei vini. Il tempo di macerazione spesso supera i 10 giorni. Poiché la varietà Gamay N è sensibile all'ossidazione, i produttori fanno tutto il possibile per garantire l'integrità delle uve e trasportarle rapidamente alla cantina. Il confezionamento è effettuato dopo alcuni mesi di affinamento, con un potenziale di conservazione compreso tra i 4 e gli 8 anni, o persino più lungo nelle grandi annate.

Nel 2010 i vigneti «Chénas» coprivano una superficie di 242 ettari, con una produzione media annua di 7 600 ettolitri, elaborata da 289 produttori. Dal 25 % al 30 % della produzione è venduto direttamente alla proprietà.

8.3.   Interazioni causali

Le parcelle, protette dai venti che soffiano da ovest grazie ai «Monts du Beaujolais» ed esposte verso nord-est, est e sud, godono dalle prime luci dell'alba di temperature clementi dovute ai primi raggi del sole.

L'impianto dei vigneti su versanti talvolta molto ripidi, che si aprono sulla vasta pianura della Saona, a un'altitudine compresa principalmente tra 210 e 380 metri, consente loro di sfuggire alla maggior parte delle gelate primaverili e alle nebbie mattutine, favorisce il soleggiamento, garanzia di una buona attività fotosintetica, e assicura il rapido drenaggio delle eventuali acque piovane in eccesso e quindi la maturazione ottimale delle uve, la cui integrità è preservata fino alla cantina.

La natura generica, granitica e poco argillosa dei terreni delle parcelle delimitate per la raccolta delle uve incide sull'originalità del gusto dei vini, che hanno una piacevole complessità aromatica, con qualche sfumatura. Le parcelle delle antiche terrazze situate per lo più nel comune di La-Chapelle-de-Guinchay, che presentano suoli ghiaiosi, sabbiosi e dalle caratteristiche filtranti, producono vini morbidi e fruttati.

I vini più corposi e strutturati sono invece ottenuti dalle parcelle che si trovano sui versanti del comune di Chénas e che presentano terreni sviluppati sull'arena granitica.

Le caratteristiche dei vini dipendono anche dalle competenze dei produttori, che utilizzano tutte le pratiche e le tecniche volte a elaborare vini da invecchiamento, privilegiando il colore e la finezza e preservando nel contempo il carattere fruttato e l'eleganza.

La reputazione del vino «Chénas» è riconosciuta sin dal XVII secolo. Luigi XIII lo considerava d'altronde «l'unico vino meritevole di essere presente alla sua tavola», il che gli conferì la fama di «vino di potere».

Nel XVIII secolo i vini «Chénas» erano trasportati a Parigi dai commercianti di vini della Borgogna e poi, intorno al XIX secolo, erano commercializzati nella Francia settentrionale ed esportati in Inghilterra. All'epoca erano già noti come vini in grado di mantenersi a lungo e di sopportare molto bene il trasporto.

L'interesse reciproco tra la capitale e i vini di «Chénas» si è perpetuato nel tempo, così che ogni anno, a metà marzo, si svolge la manifestazione «Printemps de Chénas» (primavera di Chénas), in cui per una settimana circa sessanta enoteche di Parigi ne decantano i pregi.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2022:

— dipartimento della Côte-d'Or:

Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Digione, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Valforêt (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Clémencey), Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée e Vougeot.

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2022:

— dipartimento del Rodano (Rhône):

Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Denicé, Deux Grosnes (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Avenas), Dracé, Emeringes, Fleurie, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Frontenas, Gleizé, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Val d'Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon, Vindry-sur-Turdine (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Dareizé, Les Olmes e Saint-Loup).

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2022:

— dipartimento della Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-La-Loyère (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di La Loyère), Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse sur Fregande (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Donzy-le-National, Massy e La Vineuse), Vinzelles e Viré.

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2022:

— dipartimento dello Yonne:

Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Montholon (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Champvallon, Villiers sur Tholon e Volgré), Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers e Yrouerre.

Etichettatura

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

a) L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:

— che si tratti del nome di una località accatastata;

— che quest'ultima figuri nella dichiarazione di raccolta.

Il nome della località accatastata è menzionato subito dopo il nome della denominazione di origine controllata e stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

b) L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica più grande: «Vin du Beaujolais», «Grand Vin du Beaujolais» oppure «Cru du Beaujolais».

Le dimensioni dei caratteri dell'unità geografica più ampia non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e19a7353-03e0-4111-96ae-77d5a9c68a9c