Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 08-04-2025
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 08-04-2025

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta nel settore vitivinicolo ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Jerez-Xérès-Sherry / Jerez / Xérès / Sherry].

(Comunicazione 08/04/2025, pubblicata in G.U.U.E. 8 aprile 2025, n. C)


Entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in un paese terzo possono presentare alla Commissione un'opposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

DOMANDA DI MODIFICA DELL'UNIONE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

«Jerez-Xérès-Sherry / Jerez / Xérès / Sherry»

PDO-ES-A1483-AM05

Data di presentazione della domanda: 28.11.2023

1.   Richiedente e interesse legittimo

Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas «Jerez-Xérès-Sherry», «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda» y «Vinagre de Jerez» (Comitato di regolamentazione delle denominazioni di origine protette «Jerez-Xérès-Sherry», «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda» e «Vinagre de Jerez»)

Il Consejo Regulador è l'organismo di gestione delle denominazioni di origine protette «Jerez-Xérès-Sherry», «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda» e «Vinagre de Jerez», conformemente al decreto del ministero regionale dell'Agricoltura, della pesca e dello sviluppo rurale del 12 febbraio 2018. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), della legge 10/2007 del 26 novembre 2007 sulla protezione dell'origine e della qualità dei vini andalusi, esso è incaricato di proporre modifiche del disciplinare di produzione.

2.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

☐ Nome del prodotto

☒ Categoria di prodotto vitivinicolo

☒ Legame

☐ Restrizioni in materia di commercializzazione

3.   Descrizione e motivi della modifica

3.1.   Inclusione di una nuova categoria di prodotto

La sezione B (Descrizione del vino) del disciplinare di produzione e i punti 3 (Categorie di prodotti vitivinicoli) e 4 (Descrizione del vino (dei vini)) del documento unico sono stati modificati per aggiungere la categoria di prodotti vitivinicoli «Vino» alla categoria «Vino liquoroso» già esistente.

La sezione B.1 (Tipi di vino) del disciplinare di produzione è stata modificata al fine di includervi il testo seguente riguardante la categoria 1, «Vino»:

«1. Vino. Elenco di cui all’allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, o atto che lo sostituisca.

I vini generosos (generosi) sono vini liquorosi secchi ottenuti dalle varietà di viti autorizzate alla sezione F per i vini generosi, conformemente alla definizione vigente di questo termine tradizionale. Sono vini con un periodo di invecchiamento medio di almeno 2 anni. A seconda del tipo di maturazione o invecchiamento cui è sottoposto, il vino può essere:

— “Fino”: vino da invecchiamento esclusivamente biologico;

— “Amontillado”: vino il cui processo di invecchiamento comprende una prima fase di invecchiamento biologico seguita da una fase di invecchiamento ossidativo;

— “Palo Cortado”: vino ottenuto principalmente mediante invecchiamento ossidativo, dopo la scomparsa dei lieviti di fioretta iniziali;

— “Oloroso”: vino ottenuto esclusivamente mediante invecchiamento ossidativo, dopo la scomparsa dei lieviti di fioretta iniziali».

Al punto 4 (Descrizione del vino (dei vini)) del documento unico, per la categoria 1, «Vino», è stato inserito quanto segue:

«I vini protetti sono: i vini “generosos” (liquorosi secchi), con un tenore di zuccheri riduttori pari o inferiore a 4 grammi per litro, tra i quali rientrano i tipi di vino “Fino”, “Amontillado”, “Oloroso” e Palo Cortado».

La fortificazione (aggiunta di alcole) è una tecnica enologica mediante la quale i produttori orientano l'invecchiamento dei vini verso uno dei due tipi seguenti: il cosiddetto invecchiamento biologico, con un titolo alcolometrico del 15 % o leggermente superiore, per mantenere la fioretta; l'invecchiamento ossidativo, con un titolo alcolometrico pari o superiore al 17 %, che distrugge la fioretta.

Nel caso dell'invecchiamento biologico, il titolo alcolometrico minimo del 15 % è giustificato anche dalla necessità di proteggere i vini dalla contaminazione batterica. Si tratta di un rischio reale in considerazione del microclima tipico della zona e del fatto che le botti devono contenere ossigeno, in quanto la fioretta è un lievito aerobico.

Le condizioni determinate dai cambiamenti climatici fanno sì che attualmente i vini raggiungano spesso titoli alcolometrici naturali prossimi o addirittura superiori al 15 % dopo la fermentazione. Ciò, unitamente all'uso della pratica tradizionale dell'«asoleo» (esposizione dei grappoli al sole dopo la vendemmia), permette ai mosti di raggiungere la gradazione minima necessaria per i processi di invecchiamento descritti evitando di ricorrere alla fortificazione.

Si è inoltre riscontrato che il mancato ricorso alla fortificazione non incide sulle caratteristiche organolettiche dei vini descritte nel disciplinare di produzione.

3.2.   Deroga per l’invecchiamento dei vini del tipo «Fino»

La sezione C.3 (Invecchiamento o maturazione) del disciplinare di produzione e il punto 4 (Descrizione del vino (dei vini)) del documento unico sono stati modificati al fine di includere la deroga seguente per il tipo «Fino»:

«L'invecchiamento dei vini “Fino” protetti può avvenire in una qualsiasi delle località comprese nella zona delimitata definita nella sezione D.1, ad eccezione di Sanlúcar de Barrameda.».

La definizione di «Fino Viejo» è stata anch'essa modificata per includere la stessa deroga per l'invecchiamento:

«a. “Fino Viejo”. “Fino” con un periodo di invecchiamento medio di almeno 7 anni in cantine situate in uno qualsiasi dei comuni della zona delimitata, ad eccezione di Sanlúcar de Barrameda. Il vino presenta tracce lievi di ossidazione dovute al prolungato invecchiamento».

I vini invecchiati biologicamente prodotti a Sanlúcar de Barrameda possiedono caratteristiche specifiche determinate dalle particolari condizioni agroclimatiche della zona e sono debitamente protetti dalla DOP «Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda».

3.3.   Modifica del legame necessaria a seguito dell’inclusione di una nuova categoria di prodotto

Il primo paragrafo della sezione G (Legame causale tra la zona geografica e la qualità dei vini) del disciplinare di produzione è stato modificato come segue:

«Le caratteristiche dei prodotti protetti sono fortemente influenzate dai fattori naturali e umani che caratterizzano la zona geografica di origine dei prodotti. Sia i prodotti appartenenti alla categoria 1 “Vino” che quelli appartenenti alla categoria 3 “Vino liquoroso” hanno lo stesso legame con l'origine, perché la differenza tra di essi si riduce all'utilizzo o meno della pratica enologica tradizionale di fortificazione, che in alcuni vini protetti può essere sostituita da altre tecniche tradizionali come l'“asoleo” al fine di ottenere i livelli di titolo alcolometrico richiesti per ciascun tipo di vino».

A sua volta è stato inserito un riferimento alla categoria «Vino» al punto 8 (Descrizione del legame/dei legami) del documento unico.

Il testo è stato adeguato alle due categorie di prodotti di cui alla sezione B (Descrizione del vino) del disciplinare di produzione.

3.4.   Nuovo requisito per le cantine

Nella sezione H.4 (Requisiti applicabili alle cantine registrate) del disciplinare di produzione, il punto 2 è stato modificato come segue per includervi una restrizione relativa alla tipologia «Fino»:

«2. Le cantine situate a Sanlúcar de Barrameda possono utilizzare le loro scorte di vini in fase di invecchiamento biologico per produrre vini generosi, diversi dai vini “Fino”, o vini generosi liquorosi».

I vini invecchiati biologicamente prodotti a Sanlúcar de Barrameda possiedono caratteristiche peculiari e sono debitamente protetti dalla DOP «Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda».

3.5.   Norme riguardanti l’uso del termine «Reserva»

Nella sezione B (Menzioni facoltative) dell'allegato 3 (Etichettatura dei vini protetti dalla DOP «Jerez - Xérès - Sherry»), il punto 5, lettera e) (Menzioni di invecchiamento), è modificato come segue:

«e. Il termine “Reserva” o altri termini analoghi possono essere utilizzati per i vini invecchiati per un lungo periodo di tempo e soltanto nel caso della categoria 3, “Vino liquoroso”. Nel caso della categoria 1, “Vino”, tale termine può essere impiegato solo se fa parte del marchio registrato dall’azienda vinicola e a condizione che la registrazione del marchio sia precedente alla prima pubblicazione esistente delle norme che disciplinano il termine “Reserva”».

Il testo è adeguato alle due categorie di prodotti di cui alla sezione B.1 (Tipi di vino) del disciplinare di produzione.

3.6.   Disposizione transitoria relativa alla deroga per l’invecchiamento del vino «Fino»

Le disposizioni aggiuntive/transitorie sono state modificate, le disposizioni transitorie che non saranno più in vigore alla fine del 2023 sono state soppresse ed è stata inserita la disposizione seguente:

«4. In deroga alla sezione C.3, le scorte di vino invecchiato biologicamente nelle cantine di Sanlúcar de Barrameda possono continuare a essere utilizzate per la produzione di vino “Fino” fino al 31 dicembre 2030».

È istituito un periodo transitorio per consentire alle cantine di Sanlúcar de Barrameda di adeguarsi e di terminare le scorte esistenti di vino «Fino».

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Jerez-Xérès-Sherry / Jerez / Xérès / Sherry

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP – Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

    3. Vino liquoroso

3.1.   Codice della nomenclatura combinata

— 22 – BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI

2204 – Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

4.   Descrizione del vino (dei vini)

4.1.   Vini

I vini protetti sono vini generosi (liquorosi), con un tenore di zuccheri riduttori non superiore a 4 grammi per litro, tra i quali rientrano i tipi «Fino», «Amontillado», «Oloroso» e «Palo Cortado».

L'invecchiamento dei vini «Fino» protetti può avvenire in una qualsiasi delle località comprese nella zona delimitata definita nella sezione D.1, ad eccezione di Sanlúcar de Barrameda.

Fino

Aspetto: limpido, con tonalità che vanno dal giallo paglierino all'ambrato. Odore: il vino deve presentare almeno due degli odori specifici dell'invecchiamento biologico tra mela verde, frutta a guscio o lievito (impasto di pane fresco). Può anche sprigionare note di legno pregiato, stagionato con vino. Sapore: secco, può essere leggermente acido e amaro.

Amontillado

Aspetto: limpido, con tonalità che vanno dal dorato chiaro all'ambrato. Odore: frutta a guscio e/o sentori vegetali, nonché legno pregiato stagionato con vino. Sapore: secco ed equilibrato, può essere leggermente acido.

Oloroso

Aspetto: limpido, con tonalità che vanno dall'oro antico al mogano scuro. Odore: frutta a guscio e legno pregiato stagionato con vino, può presentare note caramellate e/o sentori di vernice. Sapore: secco ed equilibrato.

Palo Cortado

Aspetto: limpido, con tonalità che vanno dall'oro antico al mogano scuro. Odore: frutta a guscio e legno pregiato stagionato con vino, può presentare note agrumate e/o lattiche. Sapore: secco ed equilibrato.

I parametri analitici non definiti devono essere conformi ai limiti stabiliti dalla normativa.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

15

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


4.2.   Vini liquorosi

I vini liquorosi protetti sono: i vini «generosos» (generosi, fortificati) con un tenore di zuccheri riduttori pari o inferiore a 4 grammi per litro, tra i quali rientrano i tipi «Fino», «Amontillado», «Oloroso» e «Palo Cortado», i vini «dulce natural» (dolci naturali) con un tenore di zuccheri riduttori di almeno 160 grammi per litro, tra i quali rientrano i tipi «Dulce», «Moscatel», «Pedro Ximénez» e i vini «generoso de licor» (fortificati e addolciti), con un titolo alcolometrico totale di almeno 17,5 % vol e un tenore di zuccheri riduttori di almeno 4 grammi/l, tra i quali rientrano i tipi «Pale Dry», «Medium», «Pale Cream» e «Cream».

L'invecchiamento dei vini «Fino» protetti può avvenire in una qualsiasi delle località comprese nella zona delimitata definita nella sezione D.1, ad eccezione di Sanlúcar de Barrameda.

Fino

Aspetto: limpido, con tonalità che vanno dal giallo paglierino all'ambrato. Odore: il vino deve presentare almeno due degli odori specifici dell'invecchiamento biologico tra mela verde, frutta a guscio o lievito (impasto di pane fresco). Può anche sprigionare note di legno pregiato, stagionato con vino. Sapore: secco, può essere leggermente acido e amaro.

Amontillado

Aspetto: limpido, con tonalità che vanno dal dorato chiaro all'ambrato. Odore: frutta a guscio e/o sentori vegetali, nonché legno pregiato stagionato con vino. Sapore: secco ed equilibrato, può essere leggermente acido.

Oloroso

Aspetto: limpido, con tonalità che vanno dall'oro antico al mogano scuro. Odore: frutta a guscio e legno pregiato stagionato con vino, può presentare note caramellate e/o sentori di vernice. Sapore: secco ed equilibrato.

Palo Cortado

Aspetto: limpido, con tonalità che vanno dall'oro antico al mogano scuro. Odore: frutta a guscio e legno pregiato stagionato con vino, può presentare note agrumate e/o lattiche. Sapore: secco ed equilibrato.

Moscatel

Aspetto: tonalità che vanno dal marrone castagna al mogano intenso. Odore: fiori bianchi e/o note agrumate. Sapore: dolce ma equilibrato.

Pedro Ximénez

Aspetto: tonalità di ebano di intensità variabile. Odore: principalmente profumo di uva passa. Sapore: molto dolce ma equilibrato.

Dulce

Aspetto: tonalità che vanno dal dorato all'ebano. Odore: sentori di miele. Sapore: dolce ma equilibrato.

Pale Dry

Aspetto: tonalità che vanno dal giallo paglierino al dorato. Odore: frutta a guscio e/o lievito (impasto di pane fresco). Sapore: leggermente dolce.

Pale Cream

Aspetto: tonalità che vanno dal giallo paglierino al dorato. Odore: frutta a guscio e/o lievito (impasto di pane fresco). Sapore: dolce.

Medium

Aspetto: tonalità che vanno dall'ambrato al marrone scuro. Odore: note caramellate e/o di frutta a guscio. Sapore: leggermente dolce.

Cream

Aspetto: tonalità che vanno dal marrone castagna al mogano scuro. Odore: profumo di noci, con note caramellate e/o di uva passa. Sapore: dolce ma equilibrato.

I parametri analitici non definiti devono essere conformi ai limiti stabiliti dalla normativa.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

15

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Il limite massimo per la produzione dei vini protetti è di 70 litri di vino per 100 chilogrammi di uve. Le scorte totali di vini invecchiati devono essere immagazzinate in botti di rovere di capacità non superiore a 1 000 litri. Per poter essere venduti, i vini devono essere stati invecchiati mediamente per almeno due anni. Nel caso della categoria 3 «Vino liquoroso», una volta completato il processo di invecchiamento o durante tale processo, i vini possono essere fortificati o miscelati con altri vini o con prodotti complementari autorizzati. Nel caso della categoria 1 «Vino» è prevista un'eccezione per il «vino de color» (miscela di vino e mosto concentrato) che può essere aggiunto ai vini «generosos» prodotti mediante invecchiamento ossidativo al fine di regolare il colore finale.

A norma del regolamento (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019, i prodotti complementari di cui alle lettere b), c), d) ed f) della sezione C.4 del disciplinare di produzione possono essere utilizzati esclusivamente per la produzione di vini generosi liquorosi. L'eccezione è il «vino de color», che può essere aggiunto ai vini «generosos» prodotti mediante invecchiamento ossidativo, al fine di regolare il colore finale.

Analogamente, per produrre vini liquorosi secchi è possibile ricorrere all'acidificazione con solfato di calcio, nei limiti della normativa vigente.

b.   Rese massime

11 428 chilogrammi di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona delimitata dei vini protetti dalla denominazione di origine «Jerez-Xérès-Sherry» comprende i terreni situati nei comuni di Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Chipiona, Rota, Puerto Real, Chiclana de la Frontera, Lebrija e San José del Valle, racchiusi nella zona delimitata a est dal meridiano a 5o 49' di longitudine a ovest di Greenwich e a nord dal parallelo a 36o 58' di latitudine nord.

Le frazioni («pagos») riconosciute come unità geografiche minori, nonché la loro esatta delimitazione, si possono consultare all'indirizzo seguente: https://www.sherry.wine/es/vinos-de-jerez/pagos.

7.   Varietà di uve da vino

BEBA - EVA

MOSCATEL DE ALEJANDRÍA

PALOMINO

PALOMINO FINO - LISTÁN BLANCO

PEDRO XIMÉNEZ

PERRUNO

VIJARIEGO BLANCO - VIGIRIEGA

8.   Descrizione del legame/dei legami

Vini e vini liquorosi

Sia i prodotti appartenenti alla categoria 1 «Vino» che quelli appartenenti alla categoria 3 «Vino liquoroso» hanno lo stesso legame con l'origine, perché la differenza tra di essi si riduce all'utilizzo o meno della pratica enologica tradizionale di fortificazione, che in alcuni vini protetti può essere sostituita da altre tecniche tradizionali come l'«asoleo» (esposizione al sole) al fine di ottenere i livelli di titolo alcolometrico richiesti per ciascun tipo di vino.

Le caratteristiche dei vini sono fortemente influenzate dai fattori naturali e umani della zona e sono comuni sia ai prodotti della categoria 1 che a quelli della categoria 3, in quanto entrambi condividono lo stesso legame con l'origine, con l'unica differenza dell'impiego o meno della fortificazione.

L'ambiente geografico ha un impatto diretto su alcune caratteristiche di base dei vini, quali il titolo alcolometrico e l'acidità, che sono generalmente moderati anche se ciò dipende dalle pratiche di vinificazione specifiche applicate. I suoli prevalenti nella regione, conosciuti localmente come «albarizas», consentono la produzione di vini dall'inconfondibile carattere gessoso. Si tratta di vini eleganti e sapidi che hanno una buona corposità, una moderata acidità e una grande capacità di evoluzione nel tempo. Tale capacità consente di produrre vini generosi che, in alcuni casi, invecchiano per un periodo di tempo eccezionalmente lungo.

In generale, l'assenza quasi totale di precipitazioni durante la maggior parte del ciclo vegetativo della vite, la predominanza di venti secchi di levante e l'elevata capacità dei suoli «albarizas» di trattenere l'umidità fanno sì che, alla vendemmia, le uve siano sane e di alta qualità e raggiungano un ottimo grado di maturazione. Inoltre, da secoli i viticoltori selezionano le varietà di vite più adatte non solo alle condizioni pedoclimatiche, ma anche ai particolari processi di produzione e di invecchiamento cui sono sottoposte. Tutte le varietà utilizzate per la produzione dei vini, che contribuiscono in modo significativo al loro carattere unico, si sono perfettamente adattate alla zona delimitata sin da tempi remoti. La varietà principale in termini quantitativi è il Palomino Fino, che conferisce ai vini un'intensa espressione del terroir e una grande capacità d'invecchiamento. Il Moscatel de Alejandría e il Pedro Ximénez sono varietà con un tenore maggiore di zuccheri e di acidità, caratteristiche che li rendono ideali per la produzione di vini dolci naturali tradizionali, oltre a conferire a tali vini gli aromi primari tipici. Le altre varietà utilizzate sono sempre autoctone e perfettamente adatte all'ambiente. In sintesi, l'uso di varietà locali tradizionali influisce sul carattere dei vini e conferisce loro un grande potenziale evolutivo in fase di invecchiamento.

Ai fattori naturali si affianca l'importanza dei fattori umani, che hanno portato a una serie di pratiche viticole ed enologiche autentiche aventi un'incidenza diretta sul carattere dei vini: predominanza di aromi terziari derivanti dall'invecchiamento biologico, grande intensità, equilibrio e persistenza in bocca.

Nei vini «generosos», l'invecchiamento biologico, che avviene sotto la fioretta, trae straordinario beneficio sia dal tradizionale sistema dinamico di miscelazione noto come «criaderas y solera» che dall'elevato tasso di umidità che, grazie alla struttura architettonica tradizionale delle cantine della regione, è favorito dalle frequenti brezze notturne provenienti dall'oceano Atlantico. Il clima è altrettanto favorevole per i vini sottoposti a invecchiamento ossidativo, in quanto riduce l'evaporazione naturale del vino invecchiato nei fusti.

Per quanto riguarda i vini dolci naturali, l'utilizzo predominante di varietà altamente aromatiche, con un rapporto alcole/acidità equilibrato determinato dalle condizioni climatiche prevalenti, consente di produrre vini con un elevato tenore zuccherino ma che risultano comunque molto equilibrati in bocca. La pratica tradizionale dell'«asoleo» consente inoltre di produrre vini con una maggior concentrazione di zuccheri e di acidità e conferisce loro note aggiuntive di frutta molto matura e una consistenza particolarmente untuosa.

La produzione dei vini «generosos de licor», infine, avviene mediante fortificazione, e cioè mediante l'aggiunta di alcole. I vini ottenuti possiedono le caratteristiche di quelli di base che, come già evidenziato, hanno un forte legame con l'ambiente geografico. La fortificazione è tra l'altro una pratica secolare delle cantine la cui origine, a sua volta, è legata a una solida tradizione di esportazione di questa regione viticola e alla necessità, per i commercianti, di disporre di vini appositamente «studiati» per soddisfare gusti diversi, utilizzando vini generosi miscelati con vini dolci naturali.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro giuridico di riferimento

Nella normativa nazionale.

Tipo di condizione supplementare

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione

Per garantire la conservazione delle caratteristiche e delle qualità particolari dei vini e per evitare potenziali alterazioni organolettiche derivanti dal trasporto verso altre zone, l'imbottigliamento deve avvenire obbligatoriamente all'interno della zona di produzione delimitata.

Quadro giuridico di riferimento

Nella normativa nazionale.

Tipo di condizione supplementare

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione

L'etichettatura dei vini protetti deve essere conforme alle disposizioni della normativa applicabile e all'allegato 3 del disciplinare di produzione, per quanto riguarda le indicazioni sia obbligatorie sia facoltative.

Le bottiglie sono provviste di sigilli di garanzia rilasciati dal Consejo Regulador oppure di controetichette recanti un segno distintivo e un codice alfanumerico identificativo, conformemente alle norme stabilite dal Consejo Regulador. Indicazione facoltativa dell'unità geografica più ampia: «Andalucía».

Link al disciplinare del prodotto

https://lajunta.es/4svc9