Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 15-02-2007
Numero provvedimento: 288
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Diritto di impianto di viti destinate alla produzione di acquavite di uva

Nella sua lettera n. F/348 del 3 febbraio 2005, Lei chiede se il divieto di nuovi impianti disposto dall’articolo 2, paragrafo 1, del reg. n. 1493/99 si applichi anche alle uve destinate esclusivamente alla produzione di acquavite.

Il divieto di nuovi impianti fino al 31 luglio 2010, disposto dall’articolo 2, paragrafo 1, del reg. n. 1493/99, si riferisce all’“impianto di vigneti con varietà [classificate] come uve da vino ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1”. I vigneti ai quali Lei fa riferimento, destinati alla produzione di acquavite di uva, rientrano nel regime dell’OCM e sono pertanto soggetti al divieto di nuovi impianti, in quanto si tratta di uve da vino.

L’OCM vino si applica a tutte le uve da vino, anche se utilizzate per fini diversi dalla produzione finale di vino. Ne consegue che, contrariamente a quanto indicato nella Sua lettera, tali uve devono essere menzionate nella dichiarazione di raccolto ai sensi del reg. n. 1282/01 (cfr. ultima colonna, “Altri usi”, della tabella A dell’allegato di tale regolamento).

La risposta fornita alla Francia il 23 aprile 2004, da Lei citata, riguardava un caso nel quale il vitigno utilizzato non era classificato come uva da tavola: di trattava infatti delle varietà Noah e Othello, che non possono essere incluse nella classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino (cfr. articolo 19, paragrafo 1, del reg. n. 1493/99). Dette varietà rientrano nel regime dell’OCM ortofrutticoli e la marmellata prodotta con tali uve è considerata frutta trasformata.