Avviso di consultazione pubblica - Indicazioni geografiche del Canada da proteggere come indicazioni geografiche nell'Unione europea.
(Comunicazione 04/04/2025, pubblicata in G.U.U.E. 4 aprile 2025, n. C)
(C/2025/2124)
Nel quadro dell'articolo 13 dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose (1), le autorità canadesi hanno presentato un elenco di indicazioni geografiche da aggiungere a quelle elencate nell'allegato III b) dell'accordo ai fini della loro protezione nell'Unione. La Commissione sta valutando se tali indicazioni geografiche debbano essere protette nell'Unione.
La Commissione invita gli Stati membri, i paesi terzi e le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse legittimo, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni a tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata.
Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro due mesi dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica:
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Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione, pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrino che:
1. il nome di cui si propone la protezione è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;
2. il nome proposto è omonimo o parzialmente omonimo
a. di un nome già protetto nell'Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (2); oppure
b. di una delle indicazioni geografiche di paesi terzi protette nell'UE in forza di accordi bilaterali accessibili al seguente indirizzo: https://www.tmdn.org/giview/;
3. tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata dell’uso di un marchio, il nome di cui si propone la protezione è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;
4. il nome di cui si propone la protezione danneggerebbe
a. l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo,
b. l'esistenza di un marchio
c. o l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;
5. oppure se sulla base degli elementi forniti si può concludere che il nome di cui si propone la protezione è generico.
I criteri di cui sopra sono applicati con riferimento al territorio dell'Unione che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce soltanto al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. La tutela definitiva dei nomi in questione nell'Unione è subordinata all'esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.
Elenco delle indicazioni geografiche (3)
|
N. |
Categoria di prodotti e breve descrizione |
Nome protetto in Canada |
|
1 |
Vino |
Ontario Icewine |
|
2 |
Vino |
Prince Edward County |
|
3 |
Vino |
Vin de glace du Québec |
|
4 |
Vino |
Vin du Québec |
(1) Accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose (GU L 35 del 6.2.2004, pag. 3).
(2) Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).
(3) Elenco delle indicazioni geografiche fornito dalle autorità canadesi nell'ambito del procedimento a norma dell'articolo 13 dell'accordo.