Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 31-03-2025
Numero provvedimento: 146873
Tipo gazzetta: Nessuna

Modifica al decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli" - Attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/340 della Commissione del 19 febbraio 2025.

(D.M. 31/03/2025, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)


 

IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

 


VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 “recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione” e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2025/340 della Commissione del 19 febbraio 2025 “che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda la procedura di rilascio delle autorizzazioni per reimpianti di vigneti”;

VISTO, in particolare, l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/340, il quale prevede che: “Gli Stati membri possono tuttavia decidere di fissare un termine per le domande di autorizzazione per reimpianti che non superi la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione.”

VISTO il decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010, e ss.mm e ii. recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.”;

CONSIDERATO che il mercato vitivinicolo risente di un calo strutturale dei consumi che sommato al riorientamento della domanda dei consumatori ed alla necessità di effettuare un’analisi sulle varietà di vite più adatte da impiantare determina incertezza per i viticoltori per quanto riguarda le loro decisioni di investimento;

CONSIDERATO, pertanto, necessario fornire ulteriore tempo ai viticoltori che estirpano i vigneti, al fine di analizzare la situazione di mercato prima di dover decidere se sostituire i vecchi vigneti e, in caso affermativo, determinare quali varietà di vite e metodi di coltivazione siano i più adatti per rispondere ai cambiamenti climatici e all'evoluzione della domanda dei consumatori;

RITENUTO di poter fissare un periodo non superiore alla quinta campagna successiva, a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione, per la presentazione delle domande di autorizzazione per reimpianti;

RITENUTO opportuno, al fine di snellire e semplificare i procedimenti amministrativi, di procedere con decreto dipartimentale in caso di eventuali proroghe delle date indicate nel decreto ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 marzo 2025;


 

DECRETA



Art. 1

1. L’articolo 13 comma 1 del decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010, è sostituito dal seguente:

“1. Le domande di autorizzazioni per reimpianto di superfici estirpate dopo il 1° agosto 2022 sono presentate alle Regioni in qualunque momento dell’anno, entro la fine della quinta campagna viticola successiva a quella nella quale ha avuto luogo l'estirpazione. Il mancato rispetto del termine non consente alle Regioni di concedere l’autorizzazione per il reimpianto.”

2. All’articolo 21 del decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010, è aggiunto il seguente comma:

“2. Le date indicate nel presente decreto possono essere modificate con decreto dipartimentale.”


Il presente decreto è inviato all’Organo di controllo per la registrazione.



 

IL MINISTRO

On.le Francesco Lollobrigida

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)