Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Morgon].
(Comunicazione 02/04/2025, pubblicata in G.U.U.E. 2 aprile 2025, n. C)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Morgon»
PDO-FR-A1024-AM03
Data della comunicazione: 6.1.2025
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Zona geografica
Al capitolo I, sezione IV, punto 1, del disciplinare, il riferimento all'anno «2019» è sostituito con «2022».
Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione vigente nel 2022 del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE e di tutelare quindi giuridicamente la delimitazione della zona geografica.
Il documento unico è modificato al punto 6.
2. Zona di prossimità immediata
Al capitolo I, sezione IV, punto 3, del disciplinare, il riferimento all'anno «2019» è sostituito con «2022».
Questa modifica redazionale consente di identificare la zona di prossimità immediata con riferimento alla versione vigente nel 2022 del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE.
L'aggiunta di questo riferimento consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona di prossimità immediata.
L'elenco e i nomi dei comuni che compongono la zona di prossimità immediata sono stati aggiornati, senza modificare il perimetro della zona, per tener conto delle modifiche amministrative intervenute.
La voce «Condizioni supplementari» del documento unico è modificata.
3. Densità d’impianto
Al capitolo I, sezione VI, punto 1, lettera a), del disciplinare di produzione sono aggiunte, alla voce «Disposizioni particolari», disposizioni specifiche per i vigneti terrazzati.
I viticoltori, infatti, desiderano poter creare dei terrazzamenti che facilitino l'uso di mezzi meccanici su parcelle situate su pendii molto scoscesi. Poiché le norme generali riguardanti la densità non si adattano a questo modo di coltivazione della vite, sono aggiunte al disciplinare disposizioni specifiche approvate dal comitato nazionale competente dell'INAO.
Il documento unico è modificato alla voce «Pratiche enologiche specifiche».
4. Norme riguardanti l’altezza del fogliame
Al capitolo I, sezione VI, punto 1, lettera c), del disciplinare di produzione è aggiunta una norma specifica riguardante l'altezza del fogliame per i vigneti terrazzati, in cui la distanza interfilare non è definita.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
5. Divieto di immissione di terra esogena
Il capitolo I, sezione VI, punto 2, del disciplinare è modificato come segue:
— è aggiunta una nuova lettera a) che vieta l'immissione di terra esogena nelle parcelle della DOP,
precisando che per terra esogena s'intende quella non proveniente dalla superficie parcellare delimitata della denominazione di origine controllata «Morgon»:
— l'attuale lettera a) diventa quindi lettera b).
Il documento unico non è interessato da queste modifiche.
6. Trattamento con acqua calda
Il capitolo I, sezione VI, punto 2, del disciplinare è modificato come segue:
— l'attuale lettera b) diventa lettera c);
— la lettera c) è modificata come segue: «Il trattamento con acqua calda delle piantine standard e delle piantine provenienti dai vivai privati è obbligatorio».
Con questa disposizione, corrispondente alla nuova norma introdotta dal comitato nazionale competente dell'INAO per contrastare lo sviluppo della flavescenza dorata, s'intende limitare le possibilità di trattamento al solo trattamento con acqua calda al fine di vietare trattamenti alternativi che non offrano le stesse garanzie di efficacia.
Il documento unico non è interessato da queste modifiche.
7. Resa e resa limite
Il capitolo I, sezione VIII, punto 1, del disciplinare è modificato come segue:
— le attuali disposizioni sono riprese in un paragrafo citato come lettera a);
— è aggiunta una lettera b) che definisce la norma di calcolo della resa autorizzata per i vigneti terrazzati. La resa massima di queste parcelle terrazzate corrisponde a quella definita per la denominazione alla lettera a).
Il documento unico non è interessato da queste modifiche.
8. Misure transitorie
Il capitolo I, sezione XI, punto 1, lettera a), del disciplinare, corrispondente alla misura transitoria relativa alla densità minima d'impianto, è modificato.
L'autorizzazione all'estirpazione parziale delle viti esistenti alla data del 28 novembre 2004 è infatti prorogata dal 2015 al 2031. Per le viti che saranno oggetto di nuova estirpazione si applica un coefficiente di riduzione specifico. L'obiettivo è accelerare la ristrutturazione dei vigneti in un contesto economico difficile che non consente reimpianti su larga scala e facilitare la meccanizzazione della viticoltura, riducendo così l'uso del glifosato.
Il documento unico non è interessato da queste modifiche.
9. Obblighi di dichiarazione
Il capitolo II, sezione I, del disciplinare è modificato come segue:
— ai punti 2, 3, 5 e 6 sono modificate le disposizioni relative alle scadenze degli obblighi di dichiarazione al fine di facilitare l'esecuzione dei controlli;
— al punto 2 si specifica che il ritiro dei prodotti può avvenire solo previa conoscenza del seguito dato alla dichiarazione in questione dall'organismo di controllo riconosciuto;
— al punto 4 si indica che il sistema di riepilogo trimestrale delle dichiarazioni previste ai punti 3 e 6 è ormai disponibile indipendentemente dai volumi o dal numero di transazioni effettuate dagli operatori; si precisa inoltre che tali dichiarazioni riepilogative devono essere trasmesse all'organismo di controllo non oltre i 10 giorni successivi alla fine del trimestre;
— al punto 5 si specifica che il ritiro dei lotti destinati a una spedizione fuori dal territorio nazionale di un vino non confezionato può avvenire solo previa conoscenza del seguito dato dall'organismo di controllo autorizzato alla dichiarazione relativa alla spedizione all'estero;
— al punto 6 sono introdotte precisazioni riguardanti le modalità inerenti alla dichiarazione di riclassificazione;
— al punto 9 sono apportate modifiche volte a specificare le operazioni autorizzate in relazione ai lavori da effettuarsi sulle parcelle.
Il documento unico non è interessato da queste modifiche.
10. Riferimenti relativi alla struttura di controllo
Al capitolo III, sezione II, del disciplinare di produzione, l'organismo di controllo citato è sostituito.
Il primo paragrafo è modificato e il secondo è soppresso per conformarsi alle nuove norme redazionali.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome
Morgon
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3.1. Codice della nomenclatura combinata
— 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
4. Descrizione del vino (dei vini)
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Si tratta di vini secchi fermi rossi, con titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %. In seguito all'arricchimento questi vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %. In fase di confezionamento presentano un tenore massimo di acido malico pari a 0,4 g/l. I vini finiti, pronti per essere immessi in consumo, rispondono alle seguenti norme analitiche: tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) pari a 3 grammi per litro; gli altri criteri analitici rispettano i valori della normativa europea. I vini combinano le note fruttate tipiche della produzione vinicola della regione del Beaujolais con la corposità, l'elevata mineralità e aromi che ricordano spesso lamponi e kirsch. Sono particolarmente adatti all'invecchiamento, durante il quale sviluppano aromi originali e complessi. I conoscitori spesso distinguono i vini ottenuti da uve raccolte in parcelle con terreni sviluppatisi su arene granitiche, fruttati e gradevoli già da giovani, da quelli ottenuti da uve raccolte in parcelle che presentano suoli sviluppatisi su scisto, più austeri e che traggono beneficio da alcuni anni di conservazione.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): —
— Acidità totale minima: —
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 14,17
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Pratica enologica specifica
— È vietato l'uso di scaglie di legno.
— Dopo l'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.
— Le tecniche sottrattive di arricchimento sono consentite entro il limite di un tasso di concentrazione del 10 %.
— I vini sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 giugno dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'UE e nel « Code rural et de la pêche maritime » (codice rurale e della pesca marittima).
2. Pratica colturale
— Densità d'impianto
La densità minima d'impianto della vigna è di 6 000 ceppi per ettaro.
Questi vigneti presentano una distanza tra i filari pari o inferiore a 2,10 metri, mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare è pari o superiore a 0,80 metri.
A condizione che venga rispettata la densità minima di 6 000 ceppi per ettaro, e a fini di meccanizzazione, i vigneti possono presentare interfilari con una distanza pari o inferiore a 3 metri.
Tali norme non si applicano alle parcelle terrazzate. Per parcelle terrazzate si intendono parcelle disposte in modo particolare a causa della pendenza del terreno preesistente e così sistemate prima dell'impianto della vigna. La struttura a gradoni comporta una discontinuità nella consueta distanza d'impianto e l'impossibilità di ricorrere a mezzi meccanici tra due livelli successivi.
Per i vigneti coltivati a terrazza, la distanza tra i ceppi dello stesso filare è pari o superiore a 0,80 metri.
3. Pratica colturale
— Norme di potatura
— La potatura è completata entro il 15 maggio;
— i vini provengono da vigneti sottoposti a potatura corta (alberello, ventaglio o cordone di Royat semplice, doppio o «charmet») con un massimo di 10 gemme franche per ceppo;
— ciascun ceppo ha da 3 a 5 speroni, ognuno dei quali reca al massimo 2 gemme franche; nella prospettiva di un rinnovo, ciascun ceppo può avere anche uno sperone recante al massimo 2 gemme franche, potato su un succhione derivante da un ramo vecchio;
— in caso di potatura di formazione o di una modifica della modalità di potatura, le viti sono potate con un massimo di 12 gemme franche per ceppo.
È vietata l'irrigazione.
— Disposizioni relative alla raccolta meccanica
— nei contenitori con cui si effettua il trasporto dalla parcella alla cantina, le uve vendemmiate non superano, in altezza, 0,50 metri;
— i contenitori sono fatti di materiale inerte ad uso alimentare;
— le macchine e le attrezzature per la raccolta e il trasporto delle uve vendemmiate sono dotate di un sistema di scarico dell'acqua o di protezione adeguato.
5.2. Rese massime
1. 61 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini hanno luogo nel territorio del seguente comune del dipartimento del Rhône (Rodano), secondo il codice ufficiale geografico del 2022: Villié-Morgon.
7. Varietà di uve da vino
Gamay N
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica si estende sul fianco orientale dei «Monts du Beaujolais», precisamente sui primi pendii del «Fût d'Avenas», cima che raggiunge un'altitudine di 842 metri.
Situata a nord del dipartimento del Rodano, si estende nel solo comune di Villié-Morgon, 19 chilometri a nord di Villefranche-sur-Saône e 21 chilometri a sud di Mâcon.
La zona geografica presenta un paesaggio ricco di valli, con pendii più ripidi verso ovest. Le colline sono tagliate da torrenti quali la «Morcille» tributaria dell'«Ardières» e del «Douby», affluenti della Saona. I pendii si trovano ad un'altitudine compresa tra 220 e 480 metri, sono esposti a sud-est e dominano la grande pianura della Saona.
Il substrato della zona geografica comprende tre principali tipi di formazioni:
— scisto ricco di manganese, risalente al devoniano superiore; la roccia, disgregandosi, produce terreni argillosi noti localmente come «morgon»; tale formazione occupa la parte centrale e orientale della collina del «Py»;
— graniti porfiroidi che producono, per alterazione, arene sabbiose che danno origine a suoli poveri e filtranti a nord e a nord-ovest;
— ai confini orientali, la parte inferiore del versante presenta colluvi e antiche terrazze alluvionali dell'era quaternaria; i suoli sono quindi di vario tipo, talvolta molto sabbiosi o, al contrario, argillosi.
Il clima è di tipo oceanico e subisce influssi continentali e meridionali. Le precipitazioni sono distribuite uniformemente nel corso dell'anno e la temperatura media annua si avvicina agli 11 °C. I «Monts du Beaujolais» svolgono un ruolo essenziale di protezione dai venti provenienti da ovest, attenuando così l'influsso oceanico. L'effetto «Föhn» da essi generato rende più secca l'aria umida e, contemporaneamente, aumenta la luminosità e riduce le precipitazioni.
Un'importante funzione nello sviluppo della viticoltura è svolta anche dall'ampia valle della Saona, che offre una grande luminosità (in media quasi 2 000 ore l'anno) e propaga gli influssi meridionali, contraddistinti in particolare da un'intensa calura estiva.
8.2. Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
La presenza della vite a Villié-Morgon è attestata da un atto di vendita di una parcella a un vassallo da parte del signore di Beaujeu nel 956.
A partire dalla fine del XV secolo, la viticoltura fu sviluppata dalla borghesia lionese arricchitasi con l'industria della seta e l'attività bancaria.
I vini «Morgon», noti e ricercati, sono stati riconosciuti come denominazione di origine controllata dal decreto dell'11 settembre 1936.
Caratteristica della denominazione di origine controllata «Morgon» è il fatto di coniugare le tradizioni specifiche della regione con tecniche moderne.
I produttori, alla ricerca di un vino di qualità, hanno imparato a controllare il vitigno Gamay N e il suo accrescimento, in particolare ricorrendo a un'elevata densità d'impianto e alla potatura corta.
Per garantire la buona maturazione delle uve, il produttore si accerta che la superficie fogliare esposta sia sufficiente. Per la coltivazione delle viti è possibile utilizzare il palizzamento fisso.
Conformemente alle pratiche vigenti, i produttori hanno adottato una vinificazione particolare che coniuga la fermentazione tradizionale con la macerazione semi-carbonica.
Nel 2010 i vigneti «Morgon» coprivano una superficie superiore a 1 100 ettari, con una produzione media annua di 55 000 ettolitri, elaborata da 451 produttori che assicuravano oltre il 40 % della commercializzazione mediante vendita diretta.
8.3. Interazioni causali
L'ubicazione dei vigneti sulle colline che dominano la grande pianura della Saona consente loro di avvalersi di condizioni climatiche favorevoli. Sebbene esposto a sud-est, il microrilievo favorisce tutte le esposizioni e un soleggiamento ottimale.
I vigneti, situati a circa dieci chilometri dalla Saona, beneficiano del ruolo di moderatore termico svolto dalla valle, ma sono sufficientemente lontani per non subirne i disagi, come le nebbie ghiacciate e le gelate tardive in primavera.
I terreni del comune di Villié-Morgon si sono sviluppati su una varietà di substrati e offrono una certa diversità, con arene sabbiose sui graniti, argille più pesanti sullo scisto e suoli relativamente profondi e filtranti sui colluvi e sulle antiche terrazze. Questa particolarità è determinante per l'originalità dei vini. La varietà Gamay N esprime tutte queste sfumature nei vini. I vini ottenuti da uve raccolte in parcelle che presentano terreni sviluppatisi su scisto hanno un carattere originale, che i produttori designano con il verbo «morgonner», il cui esempio più riuscito e noto è il vino ottenuto da uve raccolte nelle parcelle situate sulla collina del «Py».
Nel corso delle generazioni, i produttori hanno adottato e migliorato le tecniche più adatte alla varietà Gamay N, privilegiando l'espressione ottimale delle sfumature generate dai substrati. Pertanto, e secondo gli usi, essi sono soliti indicare in etichetta il nome della località da cui provengono le uve.
Nel XIX secolo, Jullien scrive nel suo libro « Topographie de tous les vignobles connus »: «Morgon, frazione situata su pendii montuosi nel comune di Villiers, produce, nella prima cuvée, vini corposi, alcolici e dal gusto gradevole [...]; questi vini durano a lungo e hanno sempre un finale piacevole.»
Nel 1953, nel castello di Fontcrenne, i produttori hanno creato la prima e più grande cantina di degustazione della regione, vero e proprio tempio nelle cui varie sale si tengono cerimonie e serate che scandiscono la vita della denominazione di origine controllata.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2022:
— dipartimento della Côte-d'Or:
Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Digione, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Valforêt (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Clémencey), Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée e Vougeot.
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2022:
— dipartimento del Rodano (Rhône):
— Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Denicé, Deux Grosnes (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Avenas), Dracé, Emeringes, Fleurie, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Frontenas, Gleizé, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Val d'Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon e Vindry-sur-Turdine (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Dareizé, Les Olmes e Saint-Loup).
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2022:
- dipartimento della Saône-et-Loire:
Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-La-Loyère (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di La Loyère) Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse sur Fregande (esclusivamente per la parte corrispondente ai territori degli ex comuni di Donzy-le-National, Massy e La Vineuse), Vinzelles e Viré.
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2022:
— dipartimento dello Yonne:
— Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Montholon (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Champvallon, Villiers sur Tholon e Volgré), Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers e Yrouerre.
Etichettatura
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
a) L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:
— che si tratti del nome di una località accatastata;
— che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.
Il nome della località accatastata è menzionato subito dopo il nome della denominazione di origine controllata e stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
b) L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica più ampia «Vin du Beaujolais», «Grand Vin du Beaujolais» oppure «Cru du Beaujolais».
Le dimensioni dei caratteri dell'unità geografica più ampia non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-afe56bd1-3c93-4eb5-87f8-7e9b8674c3c0