Regolamento (UE) 2025/581 della Commissione, del 27 marzo 2025, che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciclossidim, diclorprop-P, flupyradifurone, metil nonil chetone, oli vegetali/olio di citronella, sorbato di potassio e fosfonato di potassio in o su determinati prodotti.
(Regolamento (UE) 28/03/2025, n. 2025/581, pubblicato in G.U.U.E. 28 marzo 2025, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze attive ciclossidim, diclorprop-P e flupyradifurone sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive metil nonil chetone e oli vegetali/olio di citronella, si era concluso che non erano necessari LMR. Tali sostanze attive sono state pertanto incluse nell’allegato IV di detto regolamento. Per la sostanza attiva sorbato di potassio non sono stati fissati LMR specifici. Per tale sostanza attiva si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2) Per quanto riguarda il ciclossidim, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti per pomacee, albicocche/pesche, piselli (con baccello), mais/granturco, barbabietole da zucchero e latte (ovini), a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda il diclorprop-P, è stata presentata una domanda analoga per i chicchi di orzo, avena, segale e frumento. Per quanto riguarda il fosfonato di potassio, è stata presentata una domanda simile per carciofi, dolcetta/valerianella/gallinella, scarola/indivia a foglie larghe, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), «lattughe e insalate, altri», portulaca/porcellana, bietole da foglia e da costa, «foglie di spinaci e simili, altri», crescione acquatico, semi di papavero, orzo, avena e segale.
(3) In conformità agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 396/2005, tutte queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. La Commissione ha trasmesso le domande, le relazioni di valutazione e i relativi fascicoli all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).
(4) L’Autorità ha valutato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti. L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
(5) Per quanto riguarda il ciclossidim in pomacee, albicocche/pesche, piselli (con baccello), mais/granturco, barbabietole da zucchero e latte (ovini), l’Autorità ha concluso che i dati erano appropriati per ricavare o confermare la proposta di LMR per i prodotti in esame. L’Autorità ha inoltre concluso che è soddisfatto il requisito relativo ai dati di conferma per quanto riguarda le sperimentazioni supplementari sui residui sul mais/granturco.
(6) È pertanto opportuno fissare gli LMR per il ciclossidim per tali prodotti ai livelli raccomandati dall’Autorità e sopprimere la nota relativa al mais/granturco che fa riferimento alle sperimentazioni sui residui non disponibili.
(7) Per quanto riguarda il diclorprop-P nei chicchi di orzo, avena, segale e frumento, l’Autorità ha concluso che i dati erano appropriati per elaborare una proposta di LMR per i prodotti in esame.
(8) È pertanto opportuno fissare l’LMR per il diclorprop-P per tali prodotti ai livelli raccomandati dall’Autorità.
(9) Per quanto riguarda gli LMR relativi al fosfonato di potassio in carciofi, dolcetta/valerianella/gallinella, scarola/indivia a foglie larghe, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), «lattughe e insalate, altri», portulaca/porcellana, bietole da foglia e da costa, «foglie di spinaci e simili, altri», crescione acquatico, semi di papavero, orzo, avena e segale, l’Autorità ha concluso che i dati erano sufficienti per elaborare proposte di LMR per i prodotti oggetto di valutazione. L’Autorità ha concluso che è improbabile che l’assunzione a lungo termine di residui derivanti dai nuovi usi proposti dei fosfonati di potassio presenti un rischio per la salute dei consumatori e che, considerato il profilo tossicologico della sostanza attiva, non è necessaria una valutazione del rischio alimentare a breve termine. Per i prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), la Commissione ha concluso che è necessario un esame da parte del responsabile della gestione del rischio per decidere se fissare un LMR a 200 mg/kg o a 150 mg/kg, entrambi risultati sicuri per i consumatori.
(10) Dato che i prodotti baby leaf hanno un periodo di crescita più breve e dato che l’ultima applicazione ha di solito l’impatto maggiore sui residui previsti, è opportuno fissare l’LMR a 200 mg/kg, lo stesso livello stabilito per gli altri prodotti del gruppo «lattughe e insalate».
(11) In base alla relazione scientifica dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, le modifiche degli LMR proposte per ciclossidim, diclorprop-P e fosfonato di potassio per i prodotti interessati sono accettabili.
(12) Per quanto riguarda il flupyradifurone, il 2 dicembre 2023 la commissione del Codex Alimentarius ha adottato nuovi limiti massimi di residui del Codex («CXL») per tale sostanza attiva.
(13) In conformità all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le norme internazionali vigenti o d’imminente perfezionamento devono essere prese in considerazione nell’elaborazione o nell’adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti siano inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare dell’Unione, se vi sia una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non sia quello ritenuto adeguato nell’Unione. Inoltre, in conformità all’articolo 13, lettera e), di tale regolamento, l’Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione dell’Unione in materia alimentare, assicurando al contempo che l’elevato livello di protezione adottato nell’Unione non venga ridotto.
(14) L’Autorità ha valutato i rischi che tali CXL comportano per i consumatori e ha pubblicato una relazione scientifica. L’Unione ha presentato al comitato Codex sui residui di antiparassitari riserve riguardanti i CXL per talune combinazioni di antiparassitario/prodotto, per i quali nella sua relazione scientifica l’Autorità aveva individuato un potenziale rischio per la salute dei consumatori.
(15) I CXL per i quali l’Autorità non ha individuato rischi per i consumatori nell’Unione, e per i quali l’Unione non ha pertanto formulato una riserva al comitato Codex sui residui di antiparassitari o alla commissione del Codex Alimentarius, possono essere considerati sicuri. È il caso dei CXL per il flupyradifurone negli ananas e nei semi di girasole.
(16) I CXL per il flupyradifurone negli ananas e nei semi di girasole dovrebbero pertanto essere inclusi nel regolamento (CE) n. 396/2005, in base alla relazione scientifica dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(17) L’approvazione del metil nonil chetone è scaduta il 26 maggio 2017. L’approvazione del metil nonil chetone è stata revocata a causa della mancata presentazione dei dati di conferma richiesti non relativi ai residui o all’esposizione alimentare. Non è stato tuttavia individuato alcun motivo di preoccupazione per la salute dei consumatori. Inoltre, la sostanza attiva è naturalmente presente nei prodotti alimentari ed è una sostanza aromatizzante approvata che può essere utilizzata in tutti i tipi di alimenti aromatizzati. È pertanto opportuno mantenere tale sostanza attiva nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 e sopprimere la nota che fa riferimento alla sua inclusione temporanea.
(18) L’approvazione della sostanza attiva oli vegetali/olio di citronella è scaduta il 31 agosto 2022 poiché non era stata presentata alcuna domanda di rinnovo. Considerando che vari componenti dell’olio di citronella possono essere naturalmente presenti in alcuni prodotti alimentari, si ritiene giustificato mantenere tale sostanza attiva nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 e sopprimere la nota che fa riferimento alla sua inclusione temporanea.
(19) Una domanda di approvazione del sorbato di potassio come sostanza di base è stata presentata il 9 ottobre 2015 e non è stata approvata nel 2017 a causa di preoccupazioni relative ai residui negli alimenti. Attualmente si applica l’LMR di base di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Il sorbato di potassio è tuttavia autorizzato come additivo alimentare. Nel 2019 l’Autorità ha riesaminato la sicurezza dei sorbati, compreso il sorbato di potassio, utilizzati come additivi alimentari. L’Autorità ha concluso che non vi è alcun motivo di preoccupazione per la salute legato all’esposizione dei consumatori ai sorbati sulla base di una dose giornaliera ammissibile più elevata.
(20) È pertanto opportuno iscrivere il sorbato di potassio nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(21) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(22) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN