Fecce ottenute dalla produzione di vini liquorosi.
La scrivente fa osservare che con le nuove tecniche di elaborazione di vini liquorosi ottenuti dalla fermentazione diretta di uve o mosti e l’aggiunta di alcol al momento opportuno per il bloccaggio della fermentazione, si pone il problema dell’ottenimento di fecce con alto contenuto di alcol. Malgrado, l’articolo 35 del regolamento 822/87 abbia fissato solamente un tenore minimo di alcol nei sottoprodotti della vinificazione che devono essere consegnati alla distillazione, un elevato contenuto di alcol potrebbe far sorgere sospetti sulla provenienza delle fecce.
Secondo il paragrafo 2 dell’articolo 35 sopra menzionato: «Ad eccezione delle persone e delle associazioni di cui al paragrafo 4, ogni persona fisica o giuridica oppure associazione di persone che abbia proceduto alla vinificazione deve consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione stessa».
In queste condizioni, anche le fecce provenienti dalla filtrazione dei prodotti utilizzati nell’elaborazione di vini liquorosi, come descritti nella lettera sopra menzionata, devono essere consegnate alla distillazione. La denominazione del tipo di fecce da inserire nei documenti di trasporto, così come l’indicazione della quantità di alcol da prendere in considerazione per la verifica delle prestazioni viniche, costituiscono dei problemi di controllo che possono essere risolti con delle disposizioni nazionali adatte alla situazione reale riscontrata (facendo eventualmente ricorso all’allegato II, punto B.3.2, codice 9, del regolamento 2238/93).